C.
2122-ter – Disposizioni in materia di agricoltura
NUOVO TESTO
ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di agricoltura, agroalimentare e alimentazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo
di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura,
dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117,
secondo e terzo comma, della Costituzione ed in coerenza con la normativa
comunitaria, si conformano, oltre che ai principi di cui all'articolo 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato,
regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei
Ministri partecipanti ai consigli dell'Unione europea concernenti le materie di
competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di
competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il
Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio
dell'Unione europea ed i Presidenti di Giunta regionale o componenti di Giunta
regionale all'uopo delegati;
b) la concertazione di cui alla lettera a) deve avere per oggetto
anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della
concorrenza, prevedendo a tal fine un apposito procedimento di notifica al
Ministero. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia
di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso
la Comunità europea;
c) la concertazione di cui alla lettera a) si applica anche in
relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive
dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico
procedimento per la prevenzione di controversie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117,
secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione ed in coerenza con la normativa
comunitaria, perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché le seguenti finalità:
a) integrazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, al fine di recepire le definizioni di cui all'articolo 3 del
regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio
2002;
b) favorire lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, anche
attraverso l'adozione di una disciplina tributaria adeguata alla specificità
del settore agricolo e la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12
della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo conto di quanto stabilito nel
regolamento CE del 17 maggio 1999, n. 1257;
c) revisione della normativa in materia di organizzazioni e accordi
interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare
il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza
adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, garantendo un livello
elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel
rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del citato
regolamento (CE) 178/2002;
d) coordinare ed armonizzare, con le disposizioni del decreto
legislativo n. 228 del 2001, la normativa statale tributaria e previdenziale, e
dettare principi fondamentali per la normativa regionale e per la parte
concorrente di tali materie, prevedendo anche l'adozione di una disciplina
tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive e
disincentivi il frazionamento fondiario e delle unità aziendali;
e) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole,
agroalimentari ed alimentari, al fine di sostenerne la competitività e la
permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di
garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi
di mercato e/o da eventi calamitosi o straordinari;
f) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione
nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
g) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità,
all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari, favorendo
l'adozione di procedure di tracciabilità differenziate per filiera, anche
attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del
2001, al fine di predisporre un sistema per la rintracciabilità coerente con il
regolamento (CE) 178/2002;
h) armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di
controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i
consumatori, eliminare gli ostacoli al commercio e distorsioni della
concorrenza prevedendo anche la responsabilità, in via principale, per la
sicurezza alimentare degli operatori dei settori di cui al comma 1;
i) revisione della normativa relativa alle organizzazioni di produttori,
anche attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, al fine di consentire un'efficace concentrazione
dell'offerta della produzione agricola per garantire il corretto funzionamento
delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato;
l) previsione di strumenti, anche organizzativi, per la promozione dei
prodotti del sistema agroalimentare italiano, che, in raccordo con le regioni,
assicurino la partecipazione degli operatori privati;
m) ridefinizione del sistema della programmazione negoziata nei settori
di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, ed i relativi
modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle
regioni sulla base di principi di sussidiarietà;
n) revisione della normativa nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari relativamente all'applicazione della Direttiva 2000/13/CE e
delle disposizioni del regolamento (CEE) 3950/1992, così come modificato dai
regolamenti (CE) 1256/1999 e 1392/2001 relativi al prelievo supplementare;
o) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla
con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
p) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare
la disciplina ed il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;
q) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli
interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o
da avversità meteomarine;
r) definire organicamente l'imprenditore ittico e le attività di pesca,
di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la
modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
s) ridurre gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi
relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche
attraverso la modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a
179, e 323 del codice della navigazione;
t) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto
allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca anche attraverso la
modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione;
u) realizzare idonee misure tecniche di conservazione delle specie
ittiche al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche
del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 226.
4. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura,
pesca, acquacoltura e foreste, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999,
n. 50, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003. Tali testi unici, contenenti le
disposizioni nazionali vigenti, sono strutturati in modo da evidenziare le
norme rientranti nella competenza legislativa dello Stato ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le norme costituenti
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, e le altre norme vigenti sino all'eventuale modifica da parte
delle regioni.
5. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché
sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
Art. 2.
(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche).
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato
dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica
e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma
1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e
regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di
sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione
2000/C28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee n. C28 del 1o febbraio 2000. Il Ministro
delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le
modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia delle spese di ricerca
ammissibili»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica
e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi
per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica
mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la
riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di
assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei
prodotti fitosanitari;
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi
di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli
a denominazione di origine protetta»;
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza
di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al
Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun
anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2-bis»;
d) al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis».