C. 2031 - Misure per favorire l'iniziativa privata

e lo sviluppo della concorrenza

 

Presentato il 28 novembre 2001

 

RELAZIONE

 

        Onorevoli Deputati! - Il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2002-2006 definisce, quale impegno fondamentale del Governo, il recupero di competitività del "sistema Italia". Per questa via sarà possibile accrescere la quota delle esportazioni sul mercato internazionale e favorire gli investimenti esteri diretti in Italia, promuovendo l'internazionalizzazione delle imprese ed attivando un circuito virtuoso nel campo dell'occupazione e nello sviluppo di nuovi soggetti imprenditoriali. Tale documento individua, inoltre, tra i contenuti che devono avere, tra gli altri, i provvedimenti collegati alla legge finanziaria, gli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, per la liberalizzazione del mercato e dei servizi pubblici, nonché per il rilancio della ricerca scientifica e tecnologica.
        A tal fine, il disegno di legge che si propone, contiene una serie di misure a tutto campo, volte a stimolare l'iniziativa economica privata e la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese (PMI), anche razionalizzando il sistema degli incentivi, favorendo la protezione della ricerca, della creatività e dell'inventiva italiana, misure finalizzate a migliorare il sostegno della tutela brevettuale, con particolare riguardo al nuovo settore delle biotecnologie. Ai fini dello sviluppo della competitività un ruolo importante è rivestito dal settore energetico, in cui ci si propone di favorire investimenti per nuove infrastrutture per l'importazione e lo stoccaggio del gas.
        Tali misure si accompagnano ad alcune norme in materia di organizzazione amministrativa e a norme in materia di diritto comunitario, che chiudono il provvedimento.
        Il disegno di legge è composto da venticinque articoli, raggruppati in sei capi:

            capo I: Interventi per favorire l'iniziativa economica privata (articoli da 1 a 4);

            capo II: Disposizioni in tema di proprietà industriale (articoli da 5 a 9);

            capo III: Norme in tema di assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (articoli da 10 a 14);

            capo IV: Disposizioni in tema di politica energetica (articoli da 15 a 17);

            capo V: Misure organizzative (articoli da 18 a 21);

            capo VI: Misure di adeguamento a disposizioni comunitarie in tema di concorrenza (articoli da 22 a 25).

        In particolare:

            l'articolo 1 è diretto a facilitare il ricorso a fonti di finanza innovativa alle piccole e medie imprese, ubicate ed operanti nelle aree meno sviluppate, consentendo di superare le particolari difficoltà che incontrano codeste imprese a reperire capitali di rischio, rafforzando la loro struttura patrimoniale.

        L'articolo 2 prevede l'emanazione, tramite procedure semplificate, dell'atto definitivo di concessione delle agevolazioni erogate ai sensi della normativa sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno. Attualmente, gli uffici ministeriali e gli istituti convenzionati sono impegnati nella definizione di circa 3.000 programmi, mentre il maggior numero di programmi da definire (circa il 70 per cento) ha un costo ammesso inferiore ai 3 miliardi di lire.
        Il comma 2 prevede una procedura di controllo a campione, a seguito della chiusura del procedimento di concessione, mentre il comma 3 prevede la sospensione della procedura agevolativa, fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando pende un procedimento penale nei confronti dei legali rappresentanti delle imprese beneficiarie dei contributi per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge n. 64 del 1986.

        L'articolo 3 è volto ad acquisire le risorse necessarie per elaborare ed attuare programmi che consentano direttamente il passaggio delle imprese dalla old-economy alla new-economy attraverso la realizzazione di interventi i cui criteri sono determinati con decreto dei Ministri delle attività produttive, delle comunicazioni e per l'innovazione e le tecnologie.

        L'articolo 4 è finalizzato ad apportare modifiche in senso evolutivo alla attuale normativa di sostegno ai settori high-tech (aerospaziale e dell'elettronica ad esso connesso), tali da consentire l'avvio e la prosecuzione di una linea di strategia industriale che ha portato il Paese a ritrovare in Europa un ruolo compatibile con le proprie capacità.
        In particolare, si propongono, ad invarianza dell'onere per il bilancio dello Stato, le seguenti modifiche normative:

            autorizzazione ad effettuare interventi per il finanziamento di programmi internazionali, sempre più frequenti, gestiti da agenzie o da enti facenti capo alla NATO o all'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) nelle aree aeronautica, spaziale ed elettronica per la difesa;

            estensione della portata della norma di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 140 del 1999, che ha autorizzato il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad intervenire per l'acquisizione da parte dell'erario di beni strumentali (attrezzature, macchinari e tecnologie produttive) necessari per integrare i piani di acquisizione di velivoli militari da trasporto in funzione di esigenze delle Forze armate. Si tratta di una norma che si può collocare nel contesto degli strumenti di "emergency prepainess" ben noti ad altri Paesi, primi tra tutti gli Stati Uniti, che è necessario siano messi a punto anche in Italia. Tra l'altro - è bene sottolinearlo - in una fase come l'attuale nella quale si stanno largamente riducendo le strutture industriali direttamente dipendenti dall'Amministrazione difesa, occorre potenziare, presso le imprese, quella base industriale necessaria in relazione alle esigenze emergenti per svolgere le attività di fabbricazione e di manutenzione indispensabili per consentire un adeguato livello di operatività delle Forze armate. La disciplina dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, è stata applicata con risultati positivi che hanno confermato la validità del modello adottato. Essa - in forza di una nuova normativa con sostanziale portata di interpretazione autentica - potrebbe formare oggetto di una più sistematica applicazione per l'acquisizione di strumenti produttivi - da porre a disposizione delle industrie strategiche - in funzione di attività produttive riguardanti una gamma sufficientemente estesa di prodotti e sistemi di interesse per la sicurezza nazionale. Va segnalato che in tale modo si porrebbe altresì a disposizione delle autorità, per realizzare una politica industriale di sviluppo dei settori high-tech, un nuovo strumento che andrebbe ad affiancare gli strumenti già esistenti ed in particolare la legge n. 808 del 1985, consentendo di differenziare (anche se in un quadro coordinato) gli interventi. Tra l'altro, si renderebbe più agevole il superamento di problemi che potrebbero sorgere in conseguenza di vincoli posti da discipline comunitarie o internazionali.

        Articolo 5: la disciplina in tema di brevetti e marchi, sviluppatasi dall'inizio del secolo scorso ad oggi in maniera frequente e sconnessa, è costituita da una serie di norme, legislative e regolamentari, che necessitano di coordinamento e semplificazione.
        Anche al fine di creare la premessa per quello sviluppo della ricerca e della innovazione tecnologica considerato, ormai da più parti, fattore indispensabile per il rilancio dell'economia.
        Indagini e studi di diversa origine hanno infatti evidenziato un potenziale brevettuale nel nostro Paese poco sfruttato a causa della scarsa conoscenza degli strumenti e dei vantaggi da questi offerti, o della sfiducia riposta dalle imprese e dai ricercatori nella difendibilità dei titoli e nella gestione del sistema.
        Occorre pertanto fornire agli operatori uno strumento che semplifichi il ricorso alla tutela brevettuale, che garantisca una tutela forte e competitiva a livello internazionale, e che offra un servizio certo ed efficiente.
        Non si dimentichi, peraltro, che le tasse di concessione governativa inerenti il sistema brevettuale costituiscono un introito non indifferente per il bilancio dello Stato e che, con una politica mirata e intelligente, esso potrebbe incrementare in maniera esponenziale il suo ammontare, apportando benefìci economici immediati, non solo per il singolo, ma per l'intera collettività.
        Il riordino normativo della disciplina sulla proprietà industriale, previsto all'articolo 5, passa, dunque, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni di diritto sostanziale, l'adeguamento ai princìpi comunitari ed internazionali sulla materia, l'introduzione delle moderne tecnologie informatiche ai fini degli adempimenti di legge, la revisione delle norme regolamentari nonché la riorganizzazione della struttura istituzionale preposta alla gestione del sistema rimasto, anche a seguito della recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato.

        L'articolo 6 contiene delega al Governo per il recepimento, con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla "Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche", in conformità anche alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 ottobre 2001.
        La citata direttiva 98/44/CE è strutturata in 18 articoli e 56 "considerando" interpretativi, alcuni dei quali sono stati integralmente trasfusi nel provvedimento in esame, come particolari princìpi di delega.
        La norma in esame contiene 18 specifici criteri di delega. Tale particolare struttura si rende necessaria in quanto la direttiva soprarichiamata è estremamente complessa e delicata e tocca settori sensibili delle scienze e della tecnologia.
        Nell'attribuzione della delega, è stato pertanto ritenuto necessario introdurre nella normativa nazionale, oltre alle norme della direttiva, il cui recepimento è obbligatorio, disposizioni volte a chiarire aspetti che potrebbero dare luogo ad incertezze interpretative tramite l'aggiunta, nei criteri di delega, del contenuto di alcuni "considerando" interpretativi della complessa materia.
        E' prevista una disposizione introduttiva che richiama gli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e dalla Convenzione sulla diversità biologica (lettera a) del comma 2).
        Subito dopo vengono precisati i limiti alla brevettabilità derivanti dal rispetto di fondamentali princìpi etici, rendendo maggiormente restrittive le disposizioni comunitarie relative ad alcuni criteri di esclusione dalla brevettabilità per contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume, prevedendo espressamente, oltre al divieto di clonazione di esseri umani e modifiche dell'identità genetica germinale dell'essere umano, anche di ogni utilizzazione di embrioni umani. Viene, inoltre, fatto espresso divieto di utilizzo dell'invenzione ove arrechi pregiudizio alla vita o alla salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale (lettera f) del comma 2); è stata anche stabilita l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nel rispetto dei princìpi fondamentali che garantiscono la dignità e la integrità dell'essere umano (lettera c) del comma 2) nonché la necessità che, nell'ambito del deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto materiale biologico di origine umana o lo utilizza, alla persona da cui è stato prelevato il materiale debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale prelievo in base alla normativa vigente (lettera n) del comma 2). Viene ribadita anche l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico, o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (lettera e) del comma 2). E' consentito brevettare un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, purché sia il risultato di procedimenti tecnici che lo hanno identificato, purificato e moltiplicato al di fuori del corpo umano stesso (lettera d) del comma 2).
        E' prevista, inoltre, la possibilità di brevettare materiale biologico anche se preesistente allo stato naturale, purchè abbia i requisiti di un'invenzione (lettera b) del comma 2) mentre è esclusa la brevettabilità di sequenze di DNA se non a determinate condizioni (lettera h) del comma 2).
        Per quanto riguarda la protezione del materiale biologico di origine vegetale ed animale, è consentita la brevettabilità di piante o animali ovvero di un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale, rispettando il divieto per questi ultimi prodotti previsto dalla vigente legislazione (lettera i) del comma 2). Viene prevista l'esclusione dalla brevettabilità di una nuova varietà vegetale, anche se ottenuta con procedimento di ingegneria genetica (lettera m) del comma 2).
        Il criterio di cui alla lettera g) prevede una clausola di salvaguardia.
        Vengono, poi, previsti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2100/94 sulla protezione delle nuove varietà vegetali, i diritti degli agricoltori a utilizzare, nell'ambito delle propria azienda, i prodotti del raccolto ottenuti da materiale biologico protetto (farmer's privilege) (lettera p) del comma 2) e disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio di quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame d'allevamento o di altro materiale di riproduzione (lettera q) del comma 2). E' prevista, inoltre, una disciplina nuova del diritto brevettuale per la regolamentazione della licenza obbligatoria allo sfruttamento commerciale dell'invenzione o della varietà protetta secondo criteri di reciprocità (lettera o) del comma 2). Viene infine prevista, nella fase di attuazione, la revisione della disciplina sanzionatoria esistente.
        Nel comma 3 si prevede, infine, l'informazione costante ed aggiornata del Parlamento sulle conseguenze derivanti dalla applicazione della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche da parte dei Ministeri istituzionalmente competenti.
        La direttiva 98/44/CE ha per il nostro Paese importanti risvolti economici, in quanto consente di rafforzare la protezione brevettuale che ha dimostrato e dimostra la propria utilità per il finanziamento dell'innovazione tecnologica e per la diffusione delle conoscenze scientifiche tramite il riconoscimento all'inventore di un monopolio temporale di vent'anni, ben più breve del diritto d'autore, a fronte dell'obbligo di mettere a disposizione della ricerca, tramite la descrizione, tutte le conoscenze, frutto della sua ricerca (procedimenti, prodotti e uso degli stessi) per consentire il progresso di tali settori tecnologici altamente innovativi.
        Il brevetto, che come indicatore di sviluppo tecnologico e di potenziale competitivo ha infatti un importante valore economico ed è uno dei modi più efficaci per stimolare la ricerca scientifica richiamando, nel vasto ambito orizzontale delle biotecnologie che pervade numerosi settori di avanguardia (sanità, agricoltura, ambiente), uomini e capitali e contribuendo quindi anche allo stimolo e allo sviluppo dell'occupazione in tali settori innovativi.

        Articolo 7: l'istituzione di sezioni specializzate in materia di marchi comunitari costituisce oggi l'effetto di un obbligo assunto dall'Italia in seno all'Unione europea.
        Infatti, in base all'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 relativo all'istituzione del marchio comunitario, gli Stati membri sono tenuti a designare, nei rispettivi territori, tribunali nazionali di prima e seconda istanza, competenti per le controversie in materia di contraffazione e validità dei marchi comunitari.
        Nella decorsa legislatura era stato presentato dall'allora Ministro di grazia e giustizia un disegno di legge (atto Camera n. 4885) recante norme sulla devoluzione alle sezioni specializzate di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1993, n. 302, delle controversie in materia di marchio comunitario. Tale disegno di legge, peraltro, non è giunto ad approvazione e pertanto il nostro Paese si trova ora sottoposto ad una procedura d'infrazione da parte della Comunità europea.
        Con l'articolo 7 si intende ora dare esecuzione all'obbligo comunitario, prevedendo altresì l'estensione della competenza delle istituende sezioni specializzate anche ad altre controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
        L'elevato grado di tecnicismo e la elevata rilevanza economica di tali giudizi, infatti, rendono senz'altro giustificata la costituzione di siffatte sezioni specializzate che, per le sole controversie in materia di marchi comunitari, potrebbero determinare un rapporto tra vantaggi ed impegni deficitario per il Governo italiano.
        Il comma 1 prevede, dunque, la delega al Governo per emanare norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di concorrenza sleale, invenzioni, modelli, marchi e diritti d'autore.
        Il comma 2, con riferimento alle norme transitorie, prevede che siano adottate misure atte ad evitare che le sezioni siano gravate da un carico iniziale che ne impedisca l'efficiente avvio.

        Per quel che concerne l'articolo 8, con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli, è stato, tra l'altro, introdotto nel nostro ordinamento il principio della doppia tutela, in base al quale un disegno o modello con particolare carattere creativo e valore artistico può godere, oltre che della tutela brevettuale, anche di quella del diritto d'autore. Conseguentemente alla scadenza del brevetto di modello, ovvero dopo dieci anni dal deposito della domanda, il bene protetto può rimanere nel monopolio del suo autore e, alla sua morte, dei suoi aventi causa, ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
        Poiché, peraltro, tale eventualità era espressamente vietata in Italia, in base all'articolo 5, comma 2, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, ed all'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'inversione di rotta ha fatto sì che tutti coloro che, alla scadenza del diritto brevettuale, avevano effettuato investimenti ed iniziato la produzione dell'oggetto entrato ormai nel pubblico dominio, potevano vedersi bloccare l'attività da chi, in forza dell'entrata in vigore del decreto legislativo su citato, rivendicava il diritto d'autore sul bene in questione.
        L'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, introdotto dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, ha previsto dunque una norma transitoria finalizzata a procrastinare l'entrata in vigore della doppia tutela, rendendo inopponibile il diritto d'autore, su un bene già protetto da brevetto scaduto, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2001.
        Tale temine, peraltro, appare esageratamente lungo ed incongruo rispetto agli interessi in gioco. La stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999 nel procedimento C-60/98 ha affermato il concetto che il principio "del legittimo affidamento (...) non può essere esteso fino a impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore". Una sospensione di dieci anni per esercitare un diritto, infatti, appare eccessiva sul piano giuridico e spesso ingiustificata sul piano economico, laddove gli investimenti e l'attività intrapresa sono di piccola entità.
        Si ritiene pertanto opportuno ridurre il termine ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, per dare certezza al diritto e consentire una più immediata attuazione alla direttiva comunitaria.

        L'articolo 9 prevede uno stanziamento di 4.015 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro per l'anno 2003, per fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in tema di proprietà industriale. I criteri per detto fondo sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.

        Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 sono finalizzate a contrastare gli effetti inflattivi provocati dai sistematici ed elevati aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, verificatisi a seguito della liberalizzazione del mercato assicurativo, avvenuta con il recepimento della direttiva 92/49/CEE ( decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175).
        In particolare l'articolo 10 prevede, al comma 1, che il modello di denuncia di sinistro (convenzione di indennizzo diretto - CID) si applichi, oltre ai danni a cose senza alcun limite di importo, come avviene attualmente, anche ai danni a persona di lieve entità che comportino invalidità non superiori a cinque punti.
        La finalità della norma è quella di velocizzare la procedura liquidatoria con l'estensione alle "micropermanenti" non superiori a cinque punti di invalidità.
        Il limite dei cinque punti è dovuto al fatto che oltre tale limite, per le somme erogate al danneggiato lavoratore nel caso di infortunio stradale dello stesso in orario di lavoro o "in itinere", è previsto per competenza l'intervento dell'INAIL.
        Il comma 2 del medesimo articolo, prevede che il danneggiato possa richiedere all'assicuratore la riparazione diretta del proprio veicolo presso un autoriparatore nell'ambito di un elenco, formato sulla base di criteri approvati dal Ministero delle attività produttive, e indicato dall'impresa tenuta al risarcimento. E' lasciata comunque facoltà al danneggiato di ottenere un risarcimento pecuniario che sia pari al costo che la compagnia avrebbe sostenuto nel caso di riparazione diretta.
        Lo scopo della norma è quello di contrastare i comportamenti fraudolenti nei confronti delle compagnie di assicurazione, le quali, con l'applicazione di tale opzione, avrebbero la certezza dell'entità del danno e conseguentemente si troverebbero a ridurre i costi di indennizzo con effetti migliorativi sulle tariffe.
        Il comma 4 attribuisce al giudice il potere di adeguare l'applicazione dei criteri tabellari fissati dalla legge per le liquidazioni del danno biologico alle concrete circostanze del caso. Al fine di coniugare le esigenze di flessibilità con quelle di uniformità della liquidazione, la valutazione equitativa trova precisi limiti oltre che nella peculiarità delle circostanze del caso concreto anche nell'estensione del margine entro cui il giudice può discostarsi dalla applicazione delle risultanze tabellari.
        Il suddetto margine di discrezionalità è stato fissato in una fascia non superiore al quinto (20 per cento) dell'ammontare del danno determinato alla stregua dei valori tabellari.
        La norma sostituisce la disposizione in base alla quale il danno biologico deve essere ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato. Tale previsione che non prevede alcun limite alla discrezionalità del giudice di valutare le circostanze soggettive rischia di vanificare le esigenze di certezza del diritto e di perequazione risarcitoria che sono alla base della regolamentazione legislativa del danno biologico.

        L'articolo 11, nel disporre una modifica al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, prevede che nell'attestato di rischio, che le imprese di assicurazione debbono rilasciare al contraente in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti, siano indicati anche gli eventuali importi delle franchigie non corrisposti dall'assicurato.
        La norma ha la finalità di migliorare la correttezza del comportamento degli assicurati nei confronti della propria compagnia di assicurazione, secondo quanto stabilito nelle condizioni contrattuali delle formule tariffarie con franchigia, accettate e sottoscritte dalle parti contraenti.

        L'articolo 12 dispone che, se il danneggiato accetta l'offerta, non siano rimborsabili, da parte delle imprese di assicurazione, le spese legali che lo stesso abbia sostenuto prima dell'offerta presentata dalla compagnia di assicurazione e, comunque, non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro.
        La motivazione della norma risiede nel fatto che tali spese possono essere considerate superflue in quanto l'assicuratore non ha alcun obbligo di risarcimento prima dei sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro.

        L'articolo 13 prevede che, nei casi di denuncia di un sinistro, il denunciante dichiari sotto la propria responsabilità che le modalità di svolgimento del sinistro corrispondono a verità. La finalità della norma è quella di prevedere specifiche sanzioni per coloro che si rendano responsabili di fenomeni fraudolenti ai danni di compagnie di assicurazione attraverso false denunce oppure attraverso manomissione o precostituzione di elementi di prova relativi ad un sinistro.
        Il comma 2 prevede l'inserimento all'articolo 640 del codice penale di una norma che dispone la procedura d'ufficio se il fatto è commesso a danno di un'impresa di assicurazione.

        L'articolo 14 impone alle imprese di assicurazione di avvalersi, nell'ambito di una propria struttura, di un attuario responsabile sotto il profilo tecnico della corretta costruzione delle tariffe e delle riserve tecniche, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'ISVAP.
        Lo scopo della norma è quello di creare nel ramo RC-auto una figura professionale da affiancare al management aziendale a garanzia sia della corretta tariffazione dei rischi sia dell'ammontare e della congruità delle riserve, con assunzione di responsabilità nei confronti dell'autorità di vigilanza.

        L'articolo 15 prevede il potenziamento e la rapida realizzazione di nuove infrastrutture ed insediamenti industriali, nell'ambito dell'approvvigionamento del gas naturale, al fine di ridurre in prospettiva il prezzo del gas, contribuendo a soddisfare gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche specifiche contenute nel DPEF 2002-2006.
        Con delibera del CIPE verranno individuati, per l'anno 2002, i progetti strategici per il Paese, volti a potenziare la rete nazionale di gasdotti, la costruzione di nuovi terminali di rigassificazione GNL (gas naturale liquefatto), il potenziamento e la realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale, nonché la realizzazione di infrastrutture per la coltivazione di idrocarburi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

        L'articolo 16 prevede l'attribuzione di un contributo straordinario all'ENEA, già riconosciuto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di favorire l'attuazione dei programmi di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica.
        L'erogazione della maggior quota di contributo disposta per l'anno 2002 avverrà secondo la procedura descritta dal comma 3 del citato articolo 111.
        La relazione, la cui presentazione costituisce condizione necessaria per la liquidazione, dovrà riportare le indicazioni relative allo stato dello sviluppo della ricerca, nonché l'avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza rispetto al semestre precedente.
        La valutazione della relazione e delle fasi di realizzazione del programma, da parte dei Dicasteri interessati, consentirà la liquidazione del contributo per l'intero o per la parte di esso corrispondente allo stato di avanzamento del programma.
        Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza, devono risultare indicati i soggetti con cui si realizza l'impianto e il necessario impegno finanziario.

        Articolo 17: ai sensi degli articoli 297 e 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), tutti i prodotti esplodenti, impiegati nelle attività estrattive, devono essere riconosciuti idonei dal Ministero delle attività produttive ed iscritti in un apposito elenco istituito presso lo stesso.
        Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, e successive modificazioni, sono state emanate le norme per il rilascio dell'idoneità, a seguito dell'espletamento di prove sui prodotti, finalizzate all'accertamento dei parametri di sicurezza.
        Allo stato attuale l'elenco, di cui è stata pubblicata la seconda edizione il 16 marzo 1998, comprende circa 1.200 prodotti, i più vecchi dei quali risalgono agli anni '50.
        La natura provvisoria dell'elenco esistente e la necessità di contribuire a migliorare i controlli dell'Amministrazione sui prodotti riconosciuti ed impiegati nell'attività estrattiva, ai fini di una migliore tutela degli interessi e soprattutto della sicurezza degli utilizzatori, hanno comportato l'opportunità dell'articolo 17.

        Per quanto riguarda l'articolo 18, v'è da dire che l'impiego improprio di materie prime e semilavorati nel settore delle costruzioni e dei lavori pubblici, ma anche nel comparto destinato all'industria alimentare, è un problema che diventa di giorno in giorno più rilevante e che desta ormai un allarme continuo negli ambienti interessati, come anche nell'opinione pubblica. Si assiste, infatti, alla sovrapposizione di due eventi parimenti negativi: i produttori nazionali, assoggettati alla disciplina normativa di una rigida classificazione, vedono la loro posizione sul mercato costantemente minacciata da un continuo incremento di importazione di materiale non qualificato e quindi non adatto all'impiego; d'altro canto, occorre anche valutare gli effetti sicuramente deleteri del fenomeno, sia dal punto di vista della affidabilità dei lavori sia dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute pubblica.
        La concertazione delle Amministrazioni dell'industria, delle finanze, dei lavori pubblici, del commercio con l'estero ha portato alla elaborazione di un sistema di monitoraggio continuo del fenomeno che, però, non ha potuto portare all'applicazione delle norme sanzionatorie che riguardano il cattivo impiego.
        In effetti accade che, pur conoscendo, attraverso la citata organizzazione tra le varie Amministrazioni, la quantità, le caratteristiche e il momento in cui un determinato prodotto arriva sul territorio nazionale, e pur disponendo degli strumenti, previsti dalle leggi, per sottoporre il prodotto stesso, una volta arrivato alla destinazione d'uso, a contestazione, in quanto non qualificato per quel determinato uso (si pensi agli impieghi strutturali nei lavori pubblici o nell'edilizia o alla banda stagnata per gli usi alimentari), lo strumento di conoscenza perda la sua efficacia in quanto il citato prodotto, una volta sdoganato, viene polverizzato in un rivolo di destinazioni e quindi non più controllabile.
        La ratio della norma proposta tende ad assicurare, nel percorso che il prodotto effettua dal momento dell'ingresso nel territorio nazionale fino all'uso concreto, la collaborazione dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri competenti per materia.
        L'esempio fatto per i prodotti siderurgici, che tanti riflessi di grandissima attualità pone considerando l'elevatissima incidenza del rischio sismico del Paese, può essere esteso ad uguale nocumento derivante da un cattivo uso di altri prodotti, quali ad esempio quelli alimentari.

        Con riferimento all'articolo 19 l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000), che prevede il trasferimento delle funzioni e del personale degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio a decorrere dal 1^ settembre 2000, rende opportuna una modifica legislativa delle attuali disposizioni in forza delle quali l'onere per il pagamento del trattamento economico del personale ex UU.PP.I.C.A. (57 unità), che presta servizio presso il Ministero delle attività produttive, viene sostenuto da tutte le camere di commercio.
        Detto personale risulta così ripartito:
                Qualifica Numero
                - -
              C3 .......................... 10
              C2 .......................... 11
              C1 .......................... 36
                Totale ... 57


        Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, con il parere reso nell'adunanza della Commissione speciale del 21 maggio 1998 (301/96), ha escluso la sussistenza di una diversità tra il predetto personale e gli altri dipendenti dell'Amministrazione, esprimendosi nel senso di una reductio ad unitatem del rapporto di impiego del personale statale e auspicando, altresì, un intervento legislativo che faccia cessare l'onere a carico degli enti camerali.
        Pertanto è necessario che il predetto onere sia inserito negli appositi capitoli di spesa concernenti il personale del Ministero delle attività produttive.
        Il personale attualmente in posizione di comando presso altre Amministrazioni è così suddiviso:
              Amministrazione Qualifica Numero
                - - -
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ............... C2 1

Presidenza del Consiglio dei ministri ............. C2 3

Università La Sapienza (RM) ..................... C3 1

Corte dei conti .......... C2 1

                Totale ... 6
        Con l'articolo 20 si intende adempiere all'impegno assunto in sede OCSE dal Governo italiano per la istituzione di un Punto di contatto nazionale (PCN) con il compito di promuovere l'osservanza delle "linee guida" per le multinazionali determinate sempre in ambito OCSE e consistenti in una specie di codice di comportamento obbligatorio per gli Stati ma volontario per le imprese.
        Il PCN ha il compito di:

            promuovere e diffondere la conoscenza delle linee guida tra gli operatori economici interessati (imprese, associazioni d'impresa, sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni non governative, altri eventuali partner sociali);

            comporre le eventuali controversie insorgenti dal presunto mancato rispetto dei princìpi delle linee guida da parte delle imprese;

            fare periodici rapporti al CIME (organismo dell'OCSE preposto al problema delle multinazionali e degli investimenti esteri).

        A supporto dell'attività del PCN e per assicurare al nuovo organo un forum di consultazione il più ampio possibile, potrà anche essere istituito un comitato consultivo cui parteciperanno rappresentanti della vita economica e sociale del Paese.
        Al fine di garantire l'operatività di tale organismo - nell'attuale carenza di personale del Ministero delle attività produttive - si ritiene necessario prevedere la possibilità di richiedere il comando, da altre Amministrazioni, di personale dotato delle qualifiche professionali necessarie, determinato in misura di 10 unità.
        Per il 2003, anno iniziale di funzionamento dell'organo, si ritiene sufficiente una spesa di 285 migliaia di euro, che saranno utilizzati, prevalentemente, per attrezzature, manifestazioni promozionali e missioni all'estero dei funzionari incaricati di partecipare alle riunioni con i PCN degli altri Paesi dell'OCSE.
        Successivamente lo stanziamento viene portato a 720 migliaia di euro.

        L'articolo 21 prevede l'abrogazione delle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La norma è volta a ricondurre la vigilanza sulle società cooperative e sugli enti cooperativi esclusivamente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La vigente norma riconosce l'esercizio del potere di vigilanza anche alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, attualmente di dubbia legittimità costituzionale. Invero, questa innovazione ha comportato delega di funzioni pubbliche estremamente importanti ad enti privati finanziati dagli stessi enti cooperativi o a società controllate. Si precisa inoltre che la norma trasferisce alle predette associazioni il compito di espletare i poteri di vigilanza anche nei confronti delle cooperative non aderenti alle stesse.

        L'articolo 22 persegue l'obiettivo di realizzare una corretta concorrenza tra gli INTERNET Service Providers (ISP), i cui servizi sono remunerati dall'utente tramite il pagamento dell'abbonamento e gli operatori telefonici che beneficiando della remunerazione possono garantire l'accesso gratuito alla rete INTERNET.
        La norma si propone di eliminare questa disparità, realizzando condizioni di effettiva concorrenza, mediante l'estensione agli ISP della disciplina di interconnessione utilizzata dagli operatori con licenza individuale.

        L'articolo 23 dà piena attuazione all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 9, lettera b), della direttiva 97/66/CE, ed è volto a garantire:

            l'informativa, da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, di tutte le possibilità relative all'identificazione della linea previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 171 del 1998;

            procedure trasparenti per disciplinare le modalità grazie alle quali un fornitore di rete di telecomunicazioni pubbliche e/o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico possa annullare la soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nel caso di chiamate di emergenza.

        Si segnala che per il non completo recepimento della direttiva 97/66/CE la Commissione delle Comunità europee ha emesso un parere motivato, in data 18 luglio 2001, nei confronti dell'Italia.

        L'articolo 24 è volto a modificare la normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti alimentari che fissava in cinque giorni la durabilità dei prodotti alimentari in contrasto con i princìpi delle disposizioni comunitarie.
        Onde evitare problemi, considerato che è stato presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, si ritiene opportuno sostituire la frase in questione con un riferimento ai princìpi di igiene e all'autocontrollo di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997.

        L'articolo 25 è volto a modificare la norma di cui all'articolo 40, comma 4, della legge n. 128 del 1998, che prevede un parametro troppo restrittivo di configurazione minima delle organizzazioni dei produttori (OP) interessati che attualmente, tranne che in due regioni, ricadono nei parametri minimi di rappresentatività (espressi in termini di fatturato) previsti dal regolamento comunitario di settore n. 412/97 (da 1,5 a 3 milioni di ECU a seconda del numero dei soci) inferiori a quelli stabiliti dalla originaria previsione in 10 milioni di ECU. In altri termini, il mantenimento di un parametro minimo regionale non risulta conforme alla possibilità di riconoscimento alle OP rientranti in un fatturato globale su base nazionale da 1,5 a 3 milioni di ECU, per evidente sproporzione fra dato globale e locale. Dal punto di vista operativo la modifica, renderebbe più flessibile l'attività prevista dalla regolamentazione comunitaria che potrebbe essere svolta in un maggior numero di regioni, secondo le esigenze della commercializzazione, senza che il numero complessivo delle OP risulti significativamente variato.


 

RELAZIONE TECNICA

 

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto

1978, n. 468,

e successive modificazioni).



          Gli articoli 1 e 2 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

          Il programma di cui all'articolo 3, che si rivolge alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori dell'industria, artigianato e servizi nelle aree depresse ed alle PMI nate a seguito dell'intervento delle società di promozione incorporate da Sviluppo Italia, prevede una spesa a carico del bilancio dello Stato di 5.620 migliaia di euro per l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e 9.240 migliaia di euro per l'anno 2004. Con la somma suddetta sarà possibile effettuare investimenti che consentiranno una modernizzazione delle imprese alla luce della new-economy. Il relativo onere finanziario grava nell'ambito della tabella B allegata alla legge finanziaria 2002 sullo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

          L'articolo 4 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si tratta di una diversa ripartizione degli stanziamenti previsti.

          Gli articoli 5, 6, 7 e 8 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
          In particolare, il provvedimento relativo all'articolo 7 non determina né variazioni di organico, né la costituzione di apposite strutture, ma soltanto una ripartizione di competenze nell'ambito degli uffici giudiziari esistenti.

          L'articolo 9 prevede una spesa a carico del bilancio dello Stato di 4.015 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro per l'anno 2003, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando allo scopo parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Con tali somme sarà possibile rapportare le strutture amministrative impegnate nel settore della proprietà industriale.

          Gli articoli da 10 a 14 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

          Con riferimento all'articolo 15 gli oneri finanziari per la realizzazione degli investimenti previsti ammontano a 9.000 migliaia di euro per l'anno 2002, a 45.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e a 77.000 migliaia di euro per l'anno 2004, con i quali si potenzierà la rete nazionale dei gasdotti, la costruzione di nuovi terminali e infrastrutture sia in terraferma che nel mare territoriale. Si tratta in ogni caso di un limite massimo di spesa di bilancio. Tali oneri hanno copertura nell'ambito della tabella B allegata alla legge finanziaria 2002 sotto la voce Ministero delle attività produttive.

          L'articolo 16 comporta la spesa di 25.822.844 euro per l'anno 2002, di 20.658.275 euro per l'anno 2003, ma non comporta maggiori oneri in quanto si tratta di mera riallocazione di risorse restando nei limiti della spesa già autorizzata dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

          All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, comma 2, si provvederà attraverso il fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, utilizzando, nella misura del 50 per cento, le somme incamerate a seguito del pagamento del canone annuo di cui al comma 1 e versate nel bilancio dello Stato.
          Gli oneri relativi a tale proposta possono essere quantificati per l'esercizio 2002 in 25 mila euro.
          Il canone a carico degli operatori del settore dovrebbe compensare il suddetto onere, permettendo l'autofinanziamento della disposizione in esame.

          L'articolo 18 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

          L'onere previsto dall'articolo 19, comprensivo sia del trattamento economico che del trattamento previdenziale del personale, a partire dall'anno 2003, è pari a 2.580 migliaia di euro e trova copertura attraverso la riduzione dello stanziamento previsto alla tabella A allegata alla legge finanziaria 2002 alla voce Ministero delle attività produttive per lo stesso.
          Per le unità di personale, in posizione di comando presso altre amministrazioni, si rinvia a quanto rappresentato nella relazione illustrativa.

          L'articolo 20 comporta una spesa di 285 mila euro per l'anno 2003 e 720 mila euro a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo, per gli anni 2003 e 2004, dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive, con il quale si provvederà a dotare di idonee strutture il nuovo Punto di contatto nazionale prevedendo anche una partecipazione alle manifestazioni internazionali. Contestualmente verrà attivata la procedura per autorizzare il comando, da altre amministrazioni, di personale dotato di professionalità specifiche.

          Gli articoli da 21 a 25 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.