C. 2031 - Misure per
favorire l'iniziativa privata
e lo sviluppo della
concorrenza
Presentato il 28
novembre 2001
Onorevoli
Deputati! - Il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2002-2006 definisce, quale impegno fondamentale del Governo, il recupero di
competitività del "sistema Italia". Per questa via sarà possibile
accrescere la quota delle esportazioni sul mercato internazionale e favorire
gli investimenti esteri diretti in Italia, promuovendo l'internazionalizzazione
delle imprese ed attivando un circuito virtuoso nel campo dell'occupazione e
nello sviluppo di nuovi soggetti imprenditoriali. Tale documento individua,
inoltre, tra i contenuti che devono avere, tra gli altri, i provvedimenti
collegati alla legge finanziaria, gli interventi per lo sviluppo del
Mezzogiorno, per la liberalizzazione del mercato e dei servizi pubblici, nonché
per il rilancio della ricerca scientifica e tecnologica.
A tal fine, il disegno di legge
che si propone, contiene una serie di misure a tutto campo, volte a stimolare
l'iniziativa economica privata e la crescita dimensionale delle piccole e medie
imprese (PMI), anche razionalizzando il sistema degli incentivi, favorendo la
protezione della ricerca, della creatività e dell'inventiva italiana, misure
finalizzate a migliorare il sostegno della tutela brevettuale, con particolare
riguardo al nuovo settore delle biotecnologie. Ai fini dello sviluppo della
competitività un ruolo importante è rivestito dal settore energetico, in cui ci
si propone di favorire investimenti per nuove infrastrutture per l'importazione
e lo stoccaggio del gas.
Tali misure si accompagnano ad
alcune norme in materia di organizzazione amministrativa e a norme in materia
di diritto comunitario, che chiudono il provvedimento.
Il disegno di legge è composto
da venticinque articoli, raggruppati in sei capi:
capo
I: Interventi per favorire l'iniziativa economica privata (articoli da 1 a 4);
capo
II: Disposizioni in tema di proprietà industriale (articoli da 5 a 9);
capo
III: Norme in tema di assicurazioni per la responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (articoli da 10 a
14);
capo
IV: Disposizioni in tema di politica energetica (articoli da 15 a 17);
capo
V: Misure organizzative (articoli da 18 a 21);
capo
VI: Misure di adeguamento a disposizioni comunitarie in tema di concorrenza
(articoli da 22 a 25).
In particolare:
l'articolo
1 è diretto a facilitare il ricorso a fonti di finanza innovativa alle piccole
e medie imprese, ubicate ed operanti nelle aree meno sviluppate, consentendo di
superare le particolari difficoltà che incontrano codeste imprese a reperire
capitali di rischio, rafforzando la loro struttura patrimoniale.
L'articolo
2 prevede l'emanazione, tramite procedure semplificate, dell'atto definitivo di
concessione delle agevolazioni erogate ai sensi della normativa sull'intervento
straordinario per il Mezzogiorno. Attualmente, gli uffici ministeriali e gli
istituti convenzionati sono impegnati nella definizione di circa 3.000
programmi, mentre il maggior numero di programmi da definire (circa il 70 per
cento) ha un costo ammesso inferiore ai 3 miliardi di lire.
Il comma 2 prevede una
procedura di controllo a campione, a seguito della chiusura del procedimento di
concessione, mentre il comma 3 prevede la sospensione della procedura
agevolativa, fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando pende un
procedimento penale nei confronti dei legali rappresentanti delle imprese
beneficiarie dei contributi per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla
legge n. 64 del 1986.
L'articolo
3 è volto ad acquisire le risorse necessarie per elaborare ed attuare programmi
che consentano direttamente il passaggio delle imprese dalla old-economy alla
new-economy attraverso la realizzazione di interventi i cui criteri sono
determinati con decreto dei Ministri delle attività produttive, delle
comunicazioni e per l'innovazione e le tecnologie.
L'articolo
4 è finalizzato ad apportare modifiche in senso evolutivo alla attuale
normativa di sostegno ai settori high-tech (aerospaziale e
dell'elettronica ad esso connesso), tali da consentire l'avvio e la
prosecuzione di una linea di strategia industriale che ha portato il Paese a
ritrovare in Europa un ruolo compatibile con le proprie capacità.
In particolare, si propongono,
ad invarianza dell'onere per il bilancio dello Stato, le seguenti modifiche
normative:
autorizzazione
ad effettuare interventi per il finanziamento di programmi internazionali,
sempre più frequenti, gestiti da agenzie o da enti facenti capo alla NATO o
all'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti
(OCCAR) nelle aree aeronautica, spaziale ed elettronica per la difesa;
estensione
della portata della norma di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 140
del 1999, che ha autorizzato il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ad intervenire per l'acquisizione da parte dell'erario di beni
strumentali (attrezzature, macchinari e tecnologie produttive) necessari per
integrare i piani di acquisizione di velivoli militari da trasporto in funzione
di esigenze delle Forze armate. Si tratta di una norma che si può collocare nel
contesto degli strumenti di "emergency prepainess" ben noti ad
altri Paesi, primi tra tutti gli Stati Uniti, che è necessario siano messi a
punto anche in Italia. Tra l'altro - è bene sottolinearlo - in una fase come
l'attuale nella quale si stanno largamente riducendo le strutture industriali
direttamente dipendenti dall'Amministrazione difesa, occorre potenziare, presso
le imprese, quella base industriale necessaria in relazione alle esigenze
emergenti per svolgere le attività di fabbricazione e di manutenzione
indispensabili per consentire un adeguato livello di operatività delle Forze
armate. La disciplina dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 140 del
1999, è stata applicata con risultati positivi che hanno confermato la validità
del modello adottato. Essa - in forza di una nuova normativa con sostanziale
portata di interpretazione autentica - potrebbe formare oggetto di una più
sistematica applicazione per l'acquisizione di strumenti produttivi - da porre
a disposizione delle industrie strategiche - in funzione di attività produttive
riguardanti una gamma sufficientemente estesa di prodotti e sistemi di
interesse per la sicurezza nazionale. Va segnalato che in tale modo si porrebbe
altresì a disposizione delle autorità, per realizzare una politica industriale
di sviluppo dei settori high-tech, un nuovo strumento che andrebbe ad
affiancare gli strumenti già esistenti ed in particolare la legge n. 808 del
1985, consentendo di differenziare (anche se in un quadro coordinato) gli
interventi. Tra l'altro, si renderebbe più agevole il superamento di problemi
che potrebbero sorgere in conseguenza di vincoli posti da discipline
comunitarie o internazionali.
Articolo
5: la disciplina in tema di brevetti e marchi, sviluppatasi dall'inizio del
secolo scorso ad oggi in maniera frequente e sconnessa, è costituita da una
serie di norme, legislative e regolamentari, che necessitano di coordinamento e
semplificazione.
Anche al fine di creare la
premessa per quello sviluppo della ricerca e della innovazione tecnologica
considerato, ormai da più parti, fattore indispensabile per il rilancio
dell'economia.
Indagini e studi di diversa
origine hanno infatti evidenziato un potenziale brevettuale nel nostro Paese
poco sfruttato a causa della scarsa conoscenza degli strumenti e dei vantaggi
da questi offerti, o della sfiducia riposta dalle imprese e dai ricercatori
nella difendibilità dei titoli e nella gestione del sistema.
Occorre pertanto fornire agli
operatori uno strumento che semplifichi il ricorso alla tutela brevettuale, che
garantisca una tutela forte e competitiva a livello internazionale, e che offra
un servizio certo ed efficiente.
Non si dimentichi, peraltro,
che le tasse di concessione governativa inerenti il sistema brevettuale
costituiscono un introito non indifferente per il bilancio dello Stato e che,
con una politica mirata e intelligente, esso potrebbe incrementare in maniera
esponenziale il suo ammontare, apportando benefìci economici immediati, non
solo per il singolo, ma per l'intera collettività.
Il riordino normativo della
disciplina sulla proprietà industriale, previsto all'articolo 5, passa, dunque,
attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni di
diritto sostanziale, l'adeguamento ai princìpi comunitari ed internazionali
sulla materia, l'introduzione delle moderne tecnologie informatiche ai fini
degli adempimenti di legge, la revisione delle norme regolamentari nonché la
riorganizzazione della struttura istituzionale preposta alla gestione del
sistema rimasto, anche a seguito della recente riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato.
L'articolo
6 contiene delega al Governo per il recepimento, con decreto legislativo da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, della
direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998,
sulla "Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche", in
conformità anche alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 9 ottobre 2001.
La citata direttiva 98/44/CE è
strutturata in 18 articoli e 56 "considerando" interpretativi, alcuni
dei quali sono stati integralmente trasfusi nel provvedimento in esame, come
particolari princìpi di delega.
La norma in esame contiene 18
specifici criteri di delega. Tale particolare struttura si rende necessaria in
quanto la direttiva soprarichiamata è estremamente complessa e delicata e tocca
settori sensibili delle scienze e della tecnologia.
Nell'attribuzione della delega,
è stato pertanto ritenuto necessario introdurre nella normativa nazionale,
oltre alle norme della direttiva, il cui recepimento è obbligatorio,
disposizioni volte a chiarire aspetti che potrebbero dare luogo ad incertezze
interpretative tramite l'aggiunta, nei criteri di delega, del contenuto di
alcuni "considerando" interpretativi della complessa materia.
E' prevista una disposizione
introduttiva che richiama gli obblighi derivanti da accordi internazionali, in
particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dall'Accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e dalla
Convenzione sulla diversità biologica (lettera a) del comma 2).
Subito dopo vengono precisati i
limiti alla brevettabilità derivanti dal rispetto di fondamentali princìpi
etici, rendendo maggiormente restrittive le disposizioni comunitarie relative
ad alcuni criteri di esclusione dalla brevettabilità per contrasto con l'ordine
pubblico e il buon costume, prevedendo espressamente, oltre al divieto di
clonazione di esseri umani e modifiche dell'identità genetica germinale
dell'essere umano, anche di ogni utilizzazione di embrioni umani. Viene,
inoltre, fatto espresso divieto di utilizzo dell'invenzione ove arrechi
pregiudizio alla vita o alla salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o
per evitare gravi danni ambientali tali da compromettere fondamentali esigenze
di equilibrio ecologico e ambientale (lettera f) del comma 2); è stata
anche stabilita l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, nei vari
stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nel rispetto dei princìpi
fondamentali che garantiscono la dignità e la integrità dell'essere umano
(lettera c) del comma 2) nonché la necessità che, nell'ambito del
deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto materiale
biologico di origine umana o lo utilizza, alla persona da cui è stato prelevato
il materiale debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio
consenso libero e informato a tale prelievo in base alla normativa vigente
(lettera n) del comma 2). Viene ribadita anche l'esclusione dalla brevettabilità
dei metodi per il trattamento chirurgico, o terapeutico del corpo umano o
animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (lettera e)
del comma 2). E' consentito brevettare un elemento isolato dal corpo umano o
diversamente prodotto, purché sia il risultato di procedimenti tecnici che lo
hanno identificato, purificato e moltiplicato al di fuori del corpo umano
stesso (lettera d) del comma 2).
E' prevista, inoltre, la
possibilità di brevettare materiale biologico anche se preesistente allo stato
naturale, purchè abbia i requisiti di un'invenzione (lettera b) del
comma 2) mentre è esclusa la brevettabilità di sequenze di DNA se non a
determinate condizioni (lettera h) del comma 2).
Per quanto riguarda la protezione
del materiale biologico di origine vegetale ed animale, è consentita la
brevettabilità di piante o animali ovvero di un insieme vegetale,
caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero
genoma, se la loro applicazione non è limitata all'ottenimento di una
determinata varietà vegetale o razza animale, rispettando il divieto per questi
ultimi prodotti previsto dalla vigente legislazione (lettera i) del
comma 2). Viene prevista l'esclusione dalla brevettabilità di una nuova varietà
vegetale, anche se ottenuta con procedimento di ingegneria genetica (lettera m)
del comma 2).
Il criterio di cui alla lettera
g) prevede una clausola di salvaguardia.
Vengono, poi, previsti, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 2100/94 sulla protezione delle nuove varietà
vegetali, i diritti degli agricoltori a utilizzare, nell'ambito delle propria
azienda, i prodotti del raccolto ottenuti da materiale biologico protetto (farmer's
privilege) (lettera p) del comma 2) e disciplinati l'ambito e le
modalità per l'esercizio di quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 11
della direttiva 98/44/CE riguardante la vendita o altra forma di
commercializzazione di bestiame d'allevamento o di altro materiale di
riproduzione (lettera q) del comma 2). E' prevista, inoltre, una
disciplina nuova del diritto brevettuale per la regolamentazione della licenza
obbligatoria allo sfruttamento commerciale dell'invenzione o della varietà
protetta secondo criteri di reciprocità (lettera o) del comma 2). Viene
infine prevista, nella fase di attuazione, la revisione della disciplina
sanzionatoria esistente.
Nel comma 3 si prevede, infine,
l'informazione costante ed aggiornata del Parlamento sulle conseguenze
derivanti dalla applicazione della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche
da parte dei Ministeri istituzionalmente competenti.
La direttiva 98/44/CE ha per il
nostro Paese importanti risvolti economici, in quanto consente di rafforzare la
protezione brevettuale che ha dimostrato e dimostra la propria utilità per il
finanziamento dell'innovazione tecnologica e per la diffusione delle conoscenze
scientifiche tramite il riconoscimento all'inventore di un monopolio temporale
di vent'anni, ben più breve del diritto d'autore, a fronte dell'obbligo di
mettere a disposizione della ricerca, tramite la descrizione, tutte le
conoscenze, frutto della sua ricerca (procedimenti, prodotti e uso degli
stessi) per consentire il progresso di tali settori tecnologici altamente
innovativi.
Il brevetto, che come
indicatore di sviluppo tecnologico e di potenziale competitivo ha infatti un
importante valore economico ed è uno dei modi più efficaci per stimolare la
ricerca scientifica richiamando, nel vasto ambito orizzontale delle
biotecnologie che pervade numerosi settori di avanguardia (sanità, agricoltura,
ambiente), uomini e capitali e contribuendo quindi anche allo stimolo e allo
sviluppo dell'occupazione in tali settori innovativi.
Articolo
7: l'istituzione di sezioni specializzate in materia di marchi comunitari
costituisce oggi l'effetto di un obbligo assunto dall'Italia in seno all'Unione
europea.
Infatti, in base all'articolo
91 del regolamento (CE) n. 40/94 relativo all'istituzione del marchio
comunitario, gli Stati membri sono tenuti a designare, nei rispettivi
territori, tribunali nazionali di prima e seconda istanza, competenti per le
controversie in materia di contraffazione e validità dei marchi comunitari.
Nella decorsa legislatura era
stato presentato dall'allora Ministro di grazia e giustizia un disegno di legge
(atto Camera n. 4885) recante norme sulla devoluzione alle sezioni
specializzate di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1993, n. 302, delle
controversie in materia di marchio comunitario. Tale disegno di legge,
peraltro, non è giunto ad approvazione e pertanto il nostro Paese si trova ora
sottoposto ad una procedura d'infrazione da parte della Comunità europea.
Con l'articolo 7 si intende ora
dare esecuzione all'obbligo comunitario, prevedendo altresì l'estensione della
competenza delle istituende sezioni specializzate anche ad altre controversie
in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
L'elevato grado di tecnicismo e
la elevata rilevanza economica di tali giudizi, infatti, rendono senz'altro
giustificata la costituzione di siffatte sezioni specializzate che, per le sole
controversie in materia di marchi comunitari, potrebbero determinare un
rapporto tra vantaggi ed impegni deficitario per il Governo italiano.
Il comma 1 prevede, dunque, la
delega al Governo per emanare norme dirette ad assicurare una più rapida ed
efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di concorrenza
sleale, invenzioni, modelli, marchi e diritti d'autore.
Il comma 2, con riferimento
alle norme transitorie, prevede che siano adottate misure atte ad evitare che
le sezioni siano gravate da un carico iniziale che ne impedisca l'efficiente
avvio.
Per
quel che concerne l'articolo 8, con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
95, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 98/71/CE relativa alla
protezione giuridica dei disegni e modelli, è stato, tra l'altro, introdotto
nel nostro ordinamento il principio della doppia tutela, in base al quale un
disegno o modello con particolare carattere creativo e valore artistico può
godere, oltre che della tutela brevettuale, anche di quella del diritto
d'autore. Conseguentemente alla scadenza del brevetto di modello, ovvero dopo
dieci anni dal deposito della domanda, il bene protetto può rimanere nel
monopolio del suo autore e, alla sua morte, dei suoi aventi causa, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Poiché, peraltro, tale
eventualità era espressamente vietata in Italia, in base all'articolo 5, comma
2, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, ed all'articolo 2 della legge 22
aprile 1941, n. 633, l'inversione di rotta ha fatto sì che tutti coloro che,
alla scadenza del diritto brevettuale, avevano effettuato investimenti ed
iniziato la produzione dell'oggetto entrato ormai nel pubblico dominio,
potevano vedersi bloccare l'attività da chi, in forza dell'entrata in vigore
del decreto legislativo su citato, rivendicava il diritto d'autore sul bene in
questione.
L'articolo 25-bis del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, introdotto dal decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 164, ha previsto dunque una norma transitoria finalizzata a
procrastinare l'entrata in vigore della doppia tutela, rendendo inopponibile il
diritto d'autore, su un bene già protetto da brevetto scaduto, per un periodo
di dieci anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo
n. 95 del 2001.
Tale temine, peraltro, appare
esageratamente lungo ed incongruo rispetto agli interessi in gioco. La stessa
sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999 nel procedimento C-60/98
ha affermato il concetto che il principio "del legittimo affidamento (...)
non può essere esteso fino a impedire, in generale, che una nuova disciplina si
applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della
disciplina anteriore". Una sospensione di dieci anni per esercitare un
diritto, infatti, appare eccessiva sul piano giuridico e spesso ingiustificata
sul piano economico, laddove gli investimenti e l'attività intrapresa sono di
piccola entità.
Si ritiene pertanto opportuno
ridurre il termine ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, per
dare certezza al diritto e consentire una più immediata attuazione alla
direttiva comunitaria.
L'articolo
9 prevede uno stanziamento di 4.015 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.135
migliaia di euro per l'anno 2003, per fare fronte alle esigenze relative
all'attività amministrativa in tema di proprietà industriale. I criteri per
detto fondo sono determinati con direttive del Ministro delle attività
produttive.
Le
disposizioni degli articoli da 10 a 14 sono finalizzate a contrastare gli
effetti inflattivi provocati dai sistematici ed elevati aumenti delle tariffe
dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, verificatisi a seguito della liberalizzazione del mercato
assicurativo, avvenuta con il recepimento della direttiva 92/49/CEE ( decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.175).
In particolare l'articolo 10
prevede, al comma 1, che il modello di denuncia di sinistro (convenzione di
indennizzo diretto - CID) si applichi, oltre ai danni a cose senza alcun limite
di importo, come avviene attualmente, anche ai danni a persona di lieve entità
che comportino invalidità non superiori a cinque punti.
La finalità della norma è
quella di velocizzare la procedura liquidatoria con l'estensione alle
"micropermanenti" non superiori a cinque punti di invalidità.
Il limite dei cinque punti è
dovuto al fatto che oltre tale limite, per le somme erogate al danneggiato
lavoratore nel caso di infortunio stradale dello stesso in orario di lavoro o
"in itinere", è previsto per competenza l'intervento
dell'INAIL.
Il comma 2 del medesimo articolo,
prevede che il danneggiato possa richiedere all'assicuratore la riparazione
diretta del proprio veicolo presso un autoriparatore nell'ambito di un elenco,
formato sulla base di criteri approvati dal Ministero delle attività
produttive, e indicato dall'impresa tenuta al risarcimento. E' lasciata
comunque facoltà al danneggiato di ottenere un risarcimento pecuniario che sia
pari al costo che la compagnia avrebbe sostenuto nel caso di riparazione
diretta.
Lo scopo della norma è quello
di contrastare i comportamenti fraudolenti nei confronti delle compagnie di
assicurazione, le quali, con l'applicazione di tale opzione, avrebbero la
certezza dell'entità del danno e conseguentemente si troverebbero a ridurre i
costi di indennizzo con effetti migliorativi sulle tariffe.
Il comma 4 attribuisce al
giudice il potere di adeguare l'applicazione dei criteri tabellari fissati
dalla legge per le liquidazioni del danno biologico alle concrete circostanze
del caso. Al fine di coniugare le esigenze di flessibilità con quelle di
uniformità della liquidazione, la valutazione equitativa trova precisi limiti
oltre che nella peculiarità delle circostanze del caso concreto anche
nell'estensione del margine entro cui il giudice può discostarsi dalla
applicazione delle risultanze tabellari.
Il suddetto margine di
discrezionalità è stato fissato in una fascia non superiore al quinto (20 per
cento) dell'ammontare del danno determinato alla stregua dei valori tabellari.
La norma sostituisce la disposizione
in base alla quale il danno biologico deve essere ulteriormente risarcito
tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato. Tale previsione che
non prevede alcun limite alla discrezionalità del giudice di valutare le
circostanze soggettive rischia di vanificare le esigenze di certezza del
diritto e di perequazione risarcitoria che sono alla base della
regolamentazione legislativa del danno biologico.
L'articolo
11, nel disporre una modifica al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, prevede che
nell'attestato di rischio, che le imprese di assicurazione debbono rilasciare
al contraente in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti, siano
indicati anche gli eventuali importi delle franchigie non corrisposti
dall'assicurato.
La norma ha la finalità di
migliorare la correttezza del comportamento degli assicurati nei confronti
della propria compagnia di assicurazione, secondo quanto stabilito nelle
condizioni contrattuali delle formule tariffarie con franchigia, accettate e
sottoscritte dalle parti contraenti.
L'articolo
12 dispone che, se il danneggiato accetta l'offerta, non siano rimborsabili, da
parte delle imprese di assicurazione, le spese legali che lo stesso abbia
sostenuto prima dell'offerta presentata dalla compagnia di assicurazione e,
comunque, non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento
della denuncia del sinistro.
La motivazione della norma
risiede nel fatto che tali spese possono essere considerate superflue in quanto
l'assicuratore non ha alcun obbligo di risarcimento prima dei sessanta giorni
dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro.
L'articolo
13 prevede che, nei casi di denuncia di un sinistro, il denunciante dichiari
sotto la propria responsabilità che le modalità di svolgimento del sinistro
corrispondono a verità. La finalità della norma è quella di prevedere
specifiche sanzioni per coloro che si rendano responsabili di fenomeni
fraudolenti ai danni di compagnie di assicurazione attraverso false denunce
oppure attraverso manomissione o precostituzione di elementi di prova relativi
ad un sinistro.
Il comma 2 prevede
l'inserimento all'articolo 640 del codice penale di una norma che dispone la
procedura d'ufficio se il fatto è commesso a danno di un'impresa di
assicurazione.
L'articolo
14 impone alle imprese di assicurazione di avvalersi, nell'ambito di una
propria struttura, di un attuario responsabile sotto il profilo tecnico della
corretta costruzione delle tariffe e delle riserve tecniche, al fine di
agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'ISVAP.
Lo scopo della norma è quello
di creare nel ramo RC-auto una figura professionale da affiancare al management
aziendale a garanzia sia della corretta tariffazione dei rischi sia
dell'ammontare e della congruità delle riserve, con assunzione di
responsabilità nei confronti dell'autorità di vigilanza.
L'articolo
15 prevede il potenziamento e la rapida realizzazione di nuove infrastrutture
ed insediamenti industriali, nell'ambito dell'approvvigionamento del gas
naturale, al fine di ridurre in prospettiva il prezzo del gas, contribuendo a
soddisfare gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche specifiche
contenute nel DPEF 2002-2006.
Con delibera del CIPE verranno
individuati, per l'anno 2002, i progetti strategici per il Paese, volti a
potenziare la rete nazionale di gasdotti, la costruzione di nuovi terminali di
rigassificazione GNL (gas naturale liquefatto), il potenziamento e la
realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio in sotterraneo di gas
naturale, nonché la realizzazione di infrastrutture per la coltivazione di
idrocarburi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana.
L'articolo
16 prevede l'attribuzione di un contributo straordinario all'ENEA, già
riconosciuto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di
favorire l'attuazione dei programmi di ricerca, sviluppo e produzione
dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica.
L'erogazione della maggior
quota di contributo disposta per l'anno 2002 avverrà secondo la procedura
descritta dal comma 3 del citato articolo 111.
La relazione, la cui
presentazione costituisce condizione necessaria per la liquidazione, dovrà
riportare le indicazioni relative allo stato dello sviluppo della ricerca,
nonché l'avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza
rispetto al semestre precedente.
La valutazione della relazione
e delle fasi di realizzazione del programma, da parte dei Dicasteri
interessati, consentirà la liquidazione del contributo per l'intero o per la
parte di esso corrispondente allo stato di avanzamento del programma.
Nella fase di realizzazione del
progetto dimostrativo di potenza, devono risultare indicati i soggetti con cui
si realizza l'impianto e il necessario impegno finanziario.
Articolo
17: ai sensi degli articoli 297 e 299 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave),
tutti i prodotti esplodenti, impiegati nelle attività estrattive, devono essere
riconosciuti idonei dal Ministero delle attività produttive ed iscritti in un
apposito elenco istituito presso lo stesso.
Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, e successive
modificazioni, sono state emanate le norme per il rilascio dell'idoneità, a
seguito dell'espletamento di prove sui prodotti, finalizzate all'accertamento
dei parametri di sicurezza.
Allo stato attuale l'elenco, di
cui è stata pubblicata la seconda edizione il 16 marzo 1998, comprende circa
1.200 prodotti, i più vecchi dei quali risalgono agli anni '50.
La natura provvisoria
dell'elenco esistente e la necessità di contribuire a migliorare i controlli
dell'Amministrazione sui prodotti riconosciuti ed impiegati nell'attività
estrattiva, ai fini di una migliore tutela degli interessi e soprattutto della
sicurezza degli utilizzatori, hanno comportato l'opportunità dell'articolo 17.
Per
quanto riguarda l'articolo 18, v'è da dire che l'impiego improprio di materie
prime e semilavorati nel settore delle costruzioni e dei lavori pubblici, ma
anche nel comparto destinato all'industria alimentare, è un problema che
diventa di giorno in giorno più rilevante e che desta ormai un allarme continuo
negli ambienti interessati, come anche nell'opinione pubblica. Si assiste,
infatti, alla sovrapposizione di due eventi parimenti negativi: i produttori
nazionali, assoggettati alla disciplina normativa di una rigida
classificazione, vedono la loro posizione sul mercato costantemente minacciata
da un continuo incremento di importazione di materiale non qualificato e quindi
non adatto all'impiego; d'altro canto, occorre anche valutare gli effetti
sicuramente deleteri del fenomeno, sia dal punto di vista della affidabilità
dei lavori sia dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute pubblica.
La concertazione delle
Amministrazioni dell'industria, delle finanze, dei lavori pubblici, del
commercio con l'estero ha portato alla elaborazione di un sistema di
monitoraggio continuo del fenomeno che, però, non ha potuto portare all'applicazione
delle norme sanzionatorie che riguardano il cattivo impiego.
In effetti accade che, pur
conoscendo, attraverso la citata organizzazione tra le varie Amministrazioni,
la quantità, le caratteristiche e il momento in cui un determinato prodotto
arriva sul territorio nazionale, e pur disponendo degli strumenti, previsti
dalle leggi, per sottoporre il prodotto stesso, una volta arrivato alla
destinazione d'uso, a contestazione, in quanto non qualificato per quel
determinato uso (si pensi agli impieghi strutturali nei lavori pubblici o
nell'edilizia o alla banda stagnata per gli usi alimentari), lo strumento di
conoscenza perda la sua efficacia in quanto il citato prodotto, una volta
sdoganato, viene polverizzato in un rivolo di destinazioni e quindi non più
controllabile.
La ratio della norma
proposta tende ad assicurare, nel percorso che il prodotto effettua dal momento
dell'ingresso nel territorio nazionale fino all'uso concreto, la collaborazione
dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri competenti per materia.
L'esempio fatto per i prodotti
siderurgici, che tanti riflessi di grandissima attualità pone considerando
l'elevatissima incidenza del rischio sismico del Paese, può essere esteso ad
uguale nocumento derivante da un cattivo uso di altri prodotti, quali ad
esempio quelli alimentari.
Con
riferimento all'articolo 19 l'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
183 del 7 agosto 2000), che prevede il trasferimento delle funzioni e del
personale degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di commercio a decorrere dal 1^
settembre 2000, rende opportuna una modifica legislativa delle attuali
disposizioni in forza delle quali l'onere per il pagamento del trattamento
economico del personale ex UU.PP.I.C.A. (57 unità), che presta servizio presso
il Ministero delle attività produttive, viene sostenuto da tutte le camere di
commercio.
Detto personale risulta così
ripartito:
Qualifica
Numero
-
-
C3
.......................... 10
C2
.......................... 11
C1
.......................... 36
Totale
... 57
Del resto, lo stesso Consiglio
di Stato, con il parere reso nell'adunanza della Commissione speciale del 21
maggio 1998 (301/96), ha escluso la sussistenza di una diversità tra il
predetto personale e gli altri dipendenti dell'Amministrazione, esprimendosi
nel senso di una reductio ad unitatem del rapporto di impiego del
personale statale e auspicando, altresì, un intervento legislativo che faccia
cessare l'onere a carico degli enti camerali.
Pertanto è necessario che il
predetto onere sia inserito negli appositi capitoli di spesa concernenti il
personale del Ministero delle attività produttive.
Il personale attualmente in
posizione di comando presso altre Amministrazioni è così suddiviso:
Amministrazione
Qualifica Numero
-
- -
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ............... C2 1
Presidenza
del Consiglio dei ministri ............. C2 3
Università
La Sapienza (RM) ..................... C3 1
Corte dei
conti .......... C2 1
Totale
... 6
Con l'articolo 20 si intende
adempiere all'impegno assunto in sede OCSE dal Governo italiano per la
istituzione di un Punto di contatto nazionale (PCN) con il compito di
promuovere l'osservanza delle "linee guida" per le multinazionali
determinate sempre in ambito OCSE e consistenti in una specie di codice di
comportamento obbligatorio per gli Stati ma volontario per le imprese.
Il PCN ha il compito di:
promuovere
e diffondere la conoscenza delle linee guida tra gli operatori economici
interessati (imprese, associazioni d'impresa, sindacati dei datori di lavoro e
dei lavoratori, organizzazioni non governative, altri eventuali partner
sociali);
comporre
le eventuali controversie insorgenti dal presunto mancato rispetto dei princìpi
delle linee guida da parte delle imprese;
fare
periodici rapporti al CIME (organismo dell'OCSE preposto al problema delle
multinazionali e degli investimenti esteri).
A supporto dell'attività del
PCN e per assicurare al nuovo organo un forum di consultazione il più
ampio possibile, potrà anche essere istituito un comitato consultivo cui
parteciperanno rappresentanti della vita economica e sociale del Paese.
Al fine di garantire l'operatività
di tale organismo - nell'attuale carenza di personale del Ministero delle
attività produttive - si ritiene necessario prevedere la possibilità di
richiedere il comando, da altre Amministrazioni, di personale dotato delle
qualifiche professionali necessarie, determinato in misura di 10 unità.
Per il 2003, anno iniziale di
funzionamento dell'organo, si ritiene sufficiente una spesa di 285 migliaia di
euro, che saranno utilizzati, prevalentemente, per attrezzature, manifestazioni
promozionali e missioni all'estero dei funzionari incaricati di partecipare
alle riunioni con i PCN degli altri Paesi dell'OCSE.
Successivamente lo stanziamento
viene portato a 720 migliaia di euro.
L'articolo
21 prevede l'abrogazione delle lettere d) ed e) del comma 1
dell'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La norma è volta a
ricondurre la vigilanza sulle società cooperative e sugli enti cooperativi
esclusivamente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
vigente norma riconosce l'esercizio del potere di vigilanza anche alle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, attualmente di dubbia legittimità costituzionale. Invero, questa
innovazione ha comportato delega di funzioni pubbliche estremamente importanti
ad enti privati finanziati dagli stessi enti cooperativi o a società
controllate. Si precisa inoltre che la norma trasferisce alle predette
associazioni il compito di espletare i poteri di vigilanza anche nei confronti delle
cooperative non aderenti alle stesse.
L'articolo
22 persegue l'obiettivo di realizzare una corretta concorrenza tra gli INTERNET
Service Providers (ISP), i cui servizi sono remunerati dall'utente tramite
il pagamento dell'abbonamento e gli operatori telefonici che beneficiando della
remunerazione possono garantire l'accesso gratuito alla rete INTERNET.
La norma si propone di
eliminare questa disparità, realizzando condizioni di effettiva concorrenza,
mediante l'estensione agli ISP della disciplina di interconnessione utilizzata
dagli operatori con licenza individuale.
L'articolo
23 dà piena attuazione all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 9, lettera b),
della direttiva 97/66/CE, ed è volto a garantire:
l'informativa,
da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, di
tutte le possibilità relative all'identificazione della linea previste
dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 171 del 1998;
procedure
trasparenti per disciplinare le modalità grazie alle quali un fornitore di rete
di telecomunicazioni pubbliche e/o di un servizio di telecomunicazioni
accessibili al pubblico possa annullare la soppressione dell'identificazione
della linea chiamante, nel caso di chiamate di emergenza.
Si segnala che per il non
completo recepimento della direttiva 97/66/CE la Commissione delle Comunità
europee ha emesso un parere motivato, in data 18 luglio 2001, nei confronti
dell'Italia.
L'articolo
24 è volto a modificare la normativa vigente in materia di etichettatura dei
prodotti alimentari che fissava in cinque giorni la durabilità dei prodotti
alimentari in contrasto con i princìpi delle disposizioni comunitarie.
Onde evitare problemi,
considerato che è stato presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle
Comunità europee, si ritiene opportuno sostituire la frase in questione con un
riferimento ai princìpi di igiene e all'autocontrollo di cui al decreto
legislativo n. 155 del 1997.
L'articolo
25 è volto a modificare la norma di cui all'articolo 40, comma 4, della legge
n. 128 del 1998, che prevede un parametro troppo restrittivo di configurazione
minima delle organizzazioni dei produttori (OP) interessati che attualmente,
tranne che in due regioni, ricadono nei parametri minimi di rappresentatività
(espressi in termini di fatturato) previsti dal regolamento comunitario di
settore n. 412/97 (da 1,5 a 3 milioni di ECU a seconda del numero dei soci)
inferiori a quelli stabiliti dalla originaria previsione in 10 milioni di ECU.
In altri termini, il mantenimento di un parametro minimo regionale non risulta
conforme alla possibilità di riconoscimento alle OP rientranti in un fatturato
globale su base nazionale da 1,5 a 3 milioni di ECU, per evidente sproporzione
fra dato globale e locale. Dal punto di vista operativo la modifica, renderebbe
più flessibile l'attività prevista dalla regolamentazione comunitaria che
potrebbe essere svolta in un maggior numero di regioni, secondo le esigenze
della commercializzazione, senza che il numero complessivo delle OP risulti
significativamente variato.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive
modificazioni).
Gli
articoli 1 e 2 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il programma di cui
all'articolo 3, che si rivolge alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nei
settori dell'industria, artigianato e servizi nelle aree depresse ed alle PMI
nate a seguito dell'intervento delle società di promozione incorporate da
Sviluppo Italia, prevede una spesa a carico del bilancio dello Stato di 5.620
migliaia di euro per l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e
9.240 migliaia di euro per l'anno 2004. Con la somma suddetta sarà possibile
effettuare investimenti che consentiranno una modernizzazione delle imprese
alla luce della new-economy. Il relativo onere finanziario grava nell'ambito
della tabella B allegata alla legge finanziaria 2002 sullo stato di previsione
del Ministero delle attività produttive.
L'articolo 4 non
comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si tratta
di una diversa ripartizione degli stanziamenti previsti.
Gli articoli 5, 6,
7 e 8 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
In particolare, il
provvedimento relativo all'articolo 7 non determina né variazioni di organico,
né la costituzione di apposite strutture, ma soltanto una ripartizione di
competenze nell'ambito degli uffici giudiziari esistenti.
L'articolo 9
prevede una spesa a carico del bilancio dello Stato di 4.015 migliaia di euro
per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro per l'anno 2003, mediante utilizzo
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, utilizzando allo scopo parzialmente l'accantonamento
relativo al Ministero delle attività produttive. Con tali somme sarà possibile
rapportare le strutture amministrative impegnate nel settore della proprietà
industriale.
Gli articoli da 10
a 14 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Con riferimento
all'articolo 15 gli oneri finanziari per la realizzazione degli investimenti
previsti ammontano a 9.000 migliaia di euro per l'anno 2002, a 45.000 migliaia
di euro per l'anno 2003 e a 77.000 migliaia di euro per l'anno 2004, con i
quali si potenzierà la rete nazionale dei gasdotti, la costruzione di nuovi
terminali e infrastrutture sia in terraferma che nel mare territoriale. Si
tratta in ogni caso di un limite massimo di spesa di bilancio. Tali oneri hanno
copertura nell'ambito della tabella B allegata alla legge finanziaria 2002
sotto la voce Ministero delle attività produttive.
L'articolo 16
comporta la spesa di 25.822.844 euro per l'anno 2002, di 20.658.275 euro per
l'anno 2003, ma non comporta maggiori oneri in quanto si tratta di mera
riallocazione di risorse restando nei limiti della spesa già autorizzata
dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 17, comma 2, si provvederà attraverso il fondo
istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive, utilizzando, nella misura
del 50 per cento, le somme incamerate a seguito del pagamento del canone annuo
di cui al comma 1 e versate nel bilancio dello Stato.
Gli oneri relativi
a tale proposta possono essere quantificati per l'esercizio 2002 in 25 mila
euro.
Il canone a carico
degli operatori del settore dovrebbe compensare il suddetto onere, permettendo
l'autofinanziamento della disposizione in esame.
L'articolo 18 non
comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'onere previsto
dall'articolo 19, comprensivo sia del trattamento economico che del trattamento
previdenziale del personale, a partire dall'anno 2003, è pari a 2.580 migliaia
di euro e trova copertura attraverso la riduzione dello stanziamento previsto
alla tabella A allegata alla legge finanziaria 2002 alla voce Ministero delle
attività produttive per lo stesso.
Per le unità di personale,
in posizione di comando presso altre amministrazioni, si rinvia a quanto
rappresentato nella relazione illustrativa.
L'articolo 20
comporta una spesa di 285 mila euro per l'anno 2003 e 720 mila euro a decorrere
dall'anno 2004, mediante utilizzo, per gli anni 2003 e 2004, dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive, con il quale
si provvederà a dotare di idonee strutture il nuovo Punto di contatto nazionale
prevedendo anche una partecipazione alle manifestazioni internazionali.
Contestualmente verrà attivata la procedura per autorizzare il comando, da
altre amministrazioni, di personale dotato di professionalità specifiche.
Gli articoli da 21
a 25 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.