C. 2031-ter – Delega al Governo in materia di protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche

 

(Già articolo 6 del disegno di legge n. 2031, stralciato

con deliberazione dell'Assemblea il 12 febbraio 2002)

 

 

RELAZIONE

 

        Onorevoli Deputati! - Il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2002-2006 definisce, quale impegno fondamentale del Governo, il recupero di competitività del "sistema Italia". Per questa via sarà possibile accrescere la quota delle esportazioni sul mercato internazionale e favorire gli investimenti esteri diretti in Italia, promuovendo l'internazionalizzazione delle imprese ed attivando un circuito virtuoso nel campo dell'occupazione e nello sviluppo di nuovi soggetti imprenditoriali. Tale documento individua, inoltre, tra i contenuti che devono avere, tra gli altri, i provvedimenti collegati alla legge finanziaria, gli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, per la liberalizzazione del mercato e dei servizi pubblici, nonché per il rilancio della ricerca scientifica e tecnologica.
        A tal fine, il disegno di legge che si propone, contiene una serie di misure a tutto campo, volte a stimolare l'iniziativa economica privata e la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese (PMI), anche razionalizzando il sistema degli incentivi, favorendo la protezione della ricerca, della creatività e dell'inventiva italiana, misure finalizzate a migliorare il sostegno della tutela brevettuale, con particolare riguardo al nuovo settore delle biotecnologie. Ai fini dello sviluppo della competitività un ruolo importante è rivestito dal settore energetico, in cui ci si propone di favorire investimenti per nuove infrastrutture per l'importazione e lo stoccaggio del gas.
        Tali misure si accompagnano ad alcune norme in materia di organizzazione amministrativa e a norme in materia di diritto comunitario, che chiudono il provvedimento.
        Il disegno di legge è composto da venticinque articoli, raggruppati in sei capi:

            capo I: Interventi per favorire l'iniziativa economica privata (articoli da 1 a 4);

            capo II: Disposizioni in tema di proprietà industriale (articoli da 5 a 9);

            capo III: Norme in tema di assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (articoli da 10 a 14);

            capo IV: Disposizioni in tema di politica energetica (articoli da 15 a 17);

            capo V: Misure organizzative (articoli da 18 a 21);

            capo VI: Misure di adeguamento a disposizioni comunitarie in tema di concorrenza (articoli da 22 a 25).

        In particolare:

 

... Omissis ...

 

 L'articolo 6 contiene delega al Governo per il recepimento, con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla "Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche", in conformità anche alla pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 ottobre 2001.
        La citata direttiva 98/44/CE è strutturata in 18 articoli e 56 "considerando" interpretativi, alcuni dei quali sono stati integralmente trasfusi nel provvedimento in esame, come particolari princìpi di delega.
        La norma in esame contiene 18 specifici criteri di delega. Tale particolare struttura si rende necessaria in quanto la direttiva soprarichiamata è estremamente complessa e delicata e tocca settori sensibili delle scienze e della tecnologia.
        Nell'attribuzione della delega, è stato pertanto ritenuto necessario introdurre nella normativa nazionale, oltre alle norme della direttiva, il cui recepimento è obbligatorio, disposizioni volte a chiarire aspetti che potrebbero dare luogo ad incertezze interpretative tramite l'aggiunta, nei criteri di delega, del contenuto di alcuni "considerando" interpretativi della complessa materia.
        E' prevista una disposizione introduttiva che richiama gli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e dalla Convenzione sulla diversità biologica (lettera a) del comma 2).
        Subito dopo vengono precisati i limiti alla brevettabilità derivanti dal rispetto di fondamentali princìpi etici, rendendo maggiormente restrittive le disposizioni comunitarie relative ad alcuni criteri di esclusione dalla brevettabilità per contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume, prevedendo espressamente, oltre al divieto di clonazione di esseri umani e modifiche dell'identità genetica germinale dell'essere umano, anche di ogni utilizzazione di embrioni umani. Viene, inoltre, fatto espresso divieto di utilizzo dell'invenzione ove arrechi pregiudizio alla vita o alla salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale (lettera f) del comma 2); è stata anche stabilita l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nel rispetto dei princìpi fondamentali che garantiscono la dignità e la integrità dell'essere umano (lettera c) del comma 2) nonché la necessità che, nell'ambito del deposito di una domanda di brevetto, se un'invenzione ha per oggetto materiale biologico di origine umana o lo utilizza, alla persona da cui è stato prelevato il materiale debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale prelievo in base alla normativa vigente (lettera n) del comma 2). Viene ribadita anche l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico, o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (lettera e) del comma 2). E' consentito brevettare un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, purché sia il risultato di procedimenti tecnici che lo hanno identificato, purificato e moltiplicato al di fuori del corpo umano stesso (lettera d) del comma 2).
        E' prevista, inoltre, la possibilità di brevettare materiale biologico anche se preesistente allo stato naturale, purchè abbia i requisiti di un'invenzione (lettera b) del comma 2) mentre è esclusa la brevettabilità di sequenze di DNA se non a determinate condizioni (lettera h) del comma 2).
        Per quanto riguarda la protezione del materiale biologico di origine vegetale ed animale, è consentita la brevettabilità di piante o animali ovvero di un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale, rispettando il divieto per questi ultimi prodotti previsto dalla vigente legislazione (lettera i) del comma 2). Viene prevista l'esclusione dalla brevettabilità di una nuova varietà vegetale, anche se ottenuta con procedimento di ingegneria genetica (lettera m) del comma 2).
        Il criterio di cui alla lettera g) prevede una clausola di salvaguardia.
        Vengono, poi, previsti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2100/94 sulla protezione delle nuove varietà vegetali, i diritti degli agricoltori a utilizzare, nell'ambito delle propria azienda, i prodotti del raccolto ottenuti da materiale biologico protetto (farmer's privilege) (lettera p) del comma 2) e disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio di quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame d'allevamento o di altro materiale di riproduzione (lettera q) del comma 2). E' prevista, inoltre, una disciplina nuova del diritto brevettuale per la regolamentazione della licenza obbligatoria allo sfruttamento commerciale dell'invenzione o della varietà protetta secondo criteri di reciprocità (lettera o) del comma 2). Viene infine prevista, nella fase di attuazione, la revisione della disciplina sanzionatoria esistente.
        Nel comma 3 si prevede, infine, l'informazione costante ed aggiornata del Parlamento sulle conseguenze derivanti dalla applicazione della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche da parte dei Ministeri istituzionalmente competenti.
        La direttiva 98/44/CE ha per il nostro Paese importanti risvolti economici, in quanto consente di rafforzare la protezione brevettuale che ha dimostrato e dimostra la propria utilità per il finanziamento dell'innovazione tecnologica e per la diffusione delle conoscenze scientifiche tramite il riconoscimento all'inventore di un monopolio temporale di vent'anni, ben più breve del diritto d'autore, a fronte dell'obbligo di mettere a disposizione della ricerca, tramite la descrizione, tutte le conoscenze, frutto della sua ricerca (procedimenti, prodotti e uso degli stessi) per consentire il progresso di tali settori tecnologici altamente innovativi.
        Il brevetto, che come indicatore di sviluppo tecnologico e di potenziale competitivo ha infatti un importante valore economico ed è uno dei modi più efficaci per stimolare la ricerca scientifica richiamando, nel vasto ambito orizzontale delle biotecnologie che pervade numerosi settori di avanguardia (sanità, agricoltura, ambiente), uomini e capitali e contribuendo quindi anche allo stimolo e allo sviluppo dell'occupazione in tali settori innovativi.

 

... Omissis ...

 

 

RELAZIONE TECNICA

 

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468

e successive modificazioni).

 

... Omissis ...

 

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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