D.P.R. 24-7-1977 n. 616
Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.
Epigrafe
Premessa
1.
Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.
2.
Attribuzione a province, comuni e comunità montane.
3.
Settori del trasferimento e delle deleghe.
4.
Competenze dello Stato.
5.
Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni.
6.
Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.
7.
Norme regionali di attuazione.
8.
Gestioni comuni fra regioni.
9.
Polizia amministrativa.
10.
Classificazione di beni o di opere.
11.
Programmazione nazionale e regionale.
12.
Materie del trasferimento.
13.
Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali
non territoriali.
14.
Persone giuridiche private.
15.
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.
16.
Circoscrizioni comunali.
17.
Materie del trasferimento.
18.
Polizia locale urbana e rurale.
19.
Polizia amministrativa.
20.
Controlli di pubblica sicurezza.
21.
Regolamenti comunali.
22.
Beneficenza pubblica.
23.
Specificazione.
24.
Competenze dello Stato.
25.
Attribuzioni ai comuni.
26.
Attribuzioni alla provincia.
27.
Assistenza sanitaria ed ospedaliera.
28.
Istituti a carattere scientifico.
29.
Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.
30.
Competenze dello Stato.
31.
Funzioni delegate.
32.
Attribuzioni dei comuni.
33.
Attribuzioni della provincia.
34.
Attribuzioni aggiuntive.
35.
Istruzione artigiana e professionale.
36.
Specificazione.
37.
Istituti di istruzione professionale.
38.
Collaborazione tra regione, enti locali e Stato.
39.
Consorzi per l'istruzione tecnica.
40.
Competenze dello Stato.
41.
Formazione professionale.
42.
Assistenza scolastica.
43.
Competenze dello Stato.
44.
Opere universitarie.
45.
Attribuzioni ai comuni.
46.
Istituzione delle scuole statali.
47.
Musei e biblioteche di enti locali.
48.
Beni culturali.
49.
Attività di promozione educativa e culturale.
50.
Materie di trasferimento.
51.
Fiere e mercati.
52.
Attività commerciali.
53.
Competenze dello Stato.
54.
Attribuzioni ai comuni.
55.
Disposizioni in materia di mercati.
56.
Turismo ed industria alberghiera.
57.
Ente nazionale italiano per il turismo.
58.
Competenze dello Stato.
59.
Demanio marittimo, lacuale e fluviale.
60.
Attribuzioni ai comuni.
61.
Acque minerali e termali.
62.
Cave e torbiere.
63.
Artigianato.
64.
Camere di commercio.
65.
Consorzi industriali.
66.
Agricoltura e foreste.
67.
Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli.
68.
Aziende di Stato per le foreste demaniali.
69.
Territori montani, foreste, conservazione del suolo.
70.
Calamità naturali.
71.
Competenze dello Stato.
72.
Promozione e agevolazione di produzioni agricole.
73.
Consorzi di bonifica.
74.
Difesa contro le malattie delle piante coltivate.
75.
Incremento ippico.
76.
Assistenza agli utenti di motori agricoli.
77.
Funzioni delegate.
78.
Attribuzioni dei comuni.
79.
Materia del trasferimento.
80.
Urbanistica.
81.
Competenze dello Stato.
82.
Beni ambientali.
83.
Interventi per la protezione della natura.
84.
Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale.
85.
Trasferimento alle regioni.
86.
Funzioni delegate.
87.
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
88.
Competenze dello Stato.
89.
Opere idrauliche.
90.
Acque.
91.
Competenze dello Stato.
92.
Funzioni delegate.
93.
Edilizia residenziale pubblica.
94.
Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica.
95.
Attribuzioni ai comuni.
96.
Attribuzioni delle province.
97.
Navigazione e porti lacuali.
98.
Gestioni comuni.
99.
Caccia.
100.
Pesca nelle acque interne.
101.
Funzioni amministrative trasferite.
102.
Competenze dello Stato.
103.
Funzioni delegate.
104.
Attribuzione agli enti locali.
105.
Utilizzazione di uffici ed organi tecnici.
106.
Espropriazione per la pubblica utilità.
107.
Organi tecnici dello Stato.
108.
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
109.
Agevolazioni di credito.
110.
Fondi nazionali di rotazione.
111.
Trasferimento di uffici dello Stato.
112.
Personale statale assegnato alle regioni.
113.
Enti nazionali ed interregionali.
114.
Enti di assistenza a categorie.
115.
Enti a struttura associativa.
116.
Enti privati.
117.
Patrimonio degli enti.
118.
Continuità delle prestazioni.
119.
Attività residue degli enti pubblici estinti.
120.
Entrate degli enti pubblici.
121.
Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici.
122.
Personale degli enti pubblici.
123.
Sistemazione definitiva del personale.
124.
Posizione economica del personale trasferito.
125.
Affari pendenti.
126.
Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato.
127.
Determinazione delle spese aggiuntive.
128.
Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
129.
Determinazione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
130.
Assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
131.
Determinazione delle spese per le funzioni delegate.
132.
Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni
di interesse locale.
133.
Assegnazione di quote aggiuntive.
134.
Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio.
135.
Copertura finanziaria.
136.
Funzioni già trasferite alle regioni.
137.
Efficacia delle norme.
Tabella
A
Tabella
B
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 (1).
Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (1/circ).
------------------------
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.
(1/circ)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
-
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 9 ottobre 1998, n. 213;
Circ. 11 gennaio 1999, n. 5;
-
Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 14 febbraio 1997, n. 14/97;
Circ. 16 ottobre 1998, n. 13775AC;
-
Ministero delle finanze: Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 26 giugno 1998,
n. 168/E;
-
Ministero di grazia e giustizia: Circ. 8 maggio 1997, n. 5/97; Circ. 17 marzo
1997, n. 27;
-
Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 novembre 1996, n. 142;
-
Ministero della pubblica istruzione: Circ. 30 dicembre 1996, n. 782.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto
l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento
regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
Vista
la legge 27 novembre 1976, n. 894;
Sentito
il Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;
Viste
le osservazioni delle regioni;
Udito
il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui
all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Sentito,
in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto
il parere emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il
bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la
difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e
le foreste, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per
il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina
mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo
spettacolo e per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
------------------------
TITOLO
I
Disposizioni
generali
1.
Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.
Il
trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art.
117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente
all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n.
10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni
dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo
comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente
decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27
novembre 1976, n. 894.
------------------------
2.
Attribuzione a province, comuni e comunità montane.
Ai
comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni
amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro
spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.
------------------------
3.
Settori del trasferimento e delle deleghe.
I
trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti
secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione
amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione
del territorio.
Negli
articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola
parola "regione".
------------------------
4.
Competenze dello Stato.
Lo
Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le
funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche
nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla
difesa nazionale, alla pubblica sicurezza (1/a).
[Le
regioni non possono svolgere all'estero atti- vità promozionali relative alle
materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito
degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente]
(1/a).
Il
Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il
potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio
1975 (1/a).
------------------------
(1/a)
L'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, ha così modificato i commi 1 e 3 ed ha
abrogato il comma 2 dell'art. 4.
(1/a)
L'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, ha così modificato i commi 1 e 3 ed ha
abrogato il comma 2 dell'art. 4.
(1/a)
L'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, ha così modificato i commi 1 e 3 ed ha
abrogato il comma 2 dell'art. 4.
5.
Atti delegati e sub-delegati - Comunicazioni.
Gli
atti emanati nell'esercizio delegato e subdelegato di funzioni amministrative
sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione
deve dare comunicazione al commissario del Governo.
------------------------
6.
Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.
Sono
trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto
anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti
della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive
fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di
princìpio.
In
mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le
sue disposizioni.
Il
Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi
regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, puo prescrivere
con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un
congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali
perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può
adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione
regionale.
------------------------
7.
Norme regionali di attuazione.
Le
regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme
legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.
Le
regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle
province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni
amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti
finanziari relativi.
------------------------
8.
Gestioni comuni fra regioni.
Le
regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi,
possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in
forma consortile.
Le
attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non
possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
------------------------
9.
Polizia amministrativa.
I
comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle
funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente
attribuite o trasferite.
Sono
delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli
organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato
alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti
pubblici.
------------------------
10.
Classificazione di beni o di opere.
Salvo
diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di
classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire
uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le
regioni interessate.
------------------------
11.
Programmazione nazionale e regionale.
Lo
Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il
concorso delle regioni.
Le
regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli
obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti
locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.
Nei
programmi regionali di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono
coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali
territoriali.
La
programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
------------------------
TITOLO
II
Ordinamento
ed organizzazione amministrativi
Capo
I - Oggetto
12.
Materie del trasferimento.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie
"ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione" e
"circoscrizione comunali".
------------------------
Capo
II - Ordinamento degli enti amministrativi locali
13.
Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali
non territoriali.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli enti
amministrativi dipendenti dalla regione" concernono l'istituzione, i
controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali
operanti nelle materie di cui al presente decreto.
Le
funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato
nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle
regioni.
------------------------
14.
Persone giuridiche private.
È
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi
centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui
all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui
al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di
una sola regione.
------------------------
15.
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.
È
trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti
l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte
degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto.
È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui
all'art. 14.
------------------------
Capo
III - Circoscrizioni comunali
16.
Circoscrizioni comunali.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "circoscrizioni
comunali" concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei
comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra
comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di
separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.
[La
denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art.
118 della Costituzione] (1/b).
Fino
all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere
istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
------------------------
(1/b)
Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti
contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del
presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto
D.Lgs. n. 267/2000.
TITOLO
III
Servizi
sociali
Capo
I - Oggetto
17.
Materie del trasferimento.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di
cui all'art. 1 nelle materie "polizia locale urbana e rurale",
"beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria ed
ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale",
"assistenza scolastica", "musei e biblioteche di enti
locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna
regione.
------------------------
Capo
II - Polizia locale urbana e rurale
18.
Polizia locale urbana e rurale.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e
rurale" concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente
nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti
autorità statali.
------------------------
19.
Polizia amministrativa.
Sono
attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni:
1)
il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni
speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il
trasporto di persone o di materiali;
2)
il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete,
corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art.
123;
3)
[la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo
pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76] (2);
4)
il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di
fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e
secondo comma;
5)
la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche,
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o
trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale
pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6)
la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali,
gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto
di cui all'art. 69;
7)
i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per
superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8)
la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie,
osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non
alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti
di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui
all'art. 86;
9)
la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui
all'art. 80;
10)
i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo,
di cui all'articolo 84;
11)
le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di
stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui
all'art. 111;
12)
i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle
manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13)
la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art.
124;
14)
la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi
alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante,
suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di
piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15)
la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art.
156;
16)
i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui
agli articoli 154 e 155;
17)
la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18)
la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i
consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in
relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In
relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per
esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario
del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I
provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17)
sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi,
annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (2/a).
Il
diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9),
11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere
conforme (2/a).
------------------------
(2)
Numero abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(2/a)
Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazz. Uff. 1 aprile 1987, n. 14 - Serie
speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nella parte in
cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle
esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma. Per
l'abrogazione di parte dei commi quarto e quinto, vedi, peraltro, l'art. 164,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(2/a)
Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazz. Uff. 1 aprile 1987, n. 14 - Serie
speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nella parte in
cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle
esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma. Per
l'abrogazione di parte dei commi quarto e quinto, vedi, peraltro, l'art. 164,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
20.
Controlli di pubblica sicurezza.
Resta
ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di
accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività
soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine
di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti
dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
------------------------
21.
Regolamenti comunali.
Il
presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia
dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli
eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti
esecutivi.
------------------------
Capo
III - Beneficenza pubblica
22.
Beneficenza pubblica.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica"
concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale,
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di
prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di
gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i
destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie
determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche
di natura previdenziale.
------------------------
23.
Specificazione.
Sono
comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le
attività relative:
a)
all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle
vittime del delitto;
b)
all'assistenza post-penitenziaria;
c)
agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d)
agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della
legge 20 febbraio 1958, n. 75.
------------------------
24.
Competenze dello Stato.
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1)
gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di
particolare gravità o estensione;
2)
gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in
conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri,
limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di
identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi
della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24
luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri
paesi;
3)
gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate
dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi
appositamente istituiti;
4)
i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed
internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a
finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica
europea;
5)
le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in
attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di
disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e
salari;
6)
l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui
al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
------------------------
25.
Attribuzioni ai comuni.
Tutte
le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei
servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23,
sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione.
La
regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti
territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo
forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario,
promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme
anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.
Gli
ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione
dei servizi sociali e sanitari.
Allorché
gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le
funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane
stesse.
Le
funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o
associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella
legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1
gennaio 1979 (2/b).
Entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del
Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro
rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei
comuni d'Italia, tre dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali
di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di
beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno
dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto
svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa (2/b).
L'elenco
di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Ove, entro il 1 gennaio 1979, non sia approvata la legge di
riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi
e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati
od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi
artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai
commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte
degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione
dei servizi disposte in attuazione del presente articolo (2/c).
Le
attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali
ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30
giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio
del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di
assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale
dipendente.
Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione
finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene
contabilizzata separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e
delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di
servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione
patrimoniale (2/c).
------------------------
(2/b)
La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 luglio 1981, n. 173 (Gazz. Uff. 5
agosto 1981, n. 214), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
25, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ha dichiarato, inoltre, a
norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1973, n. 87, l'illegittimità costituzionale:
a)
del comma sesto dello stesso articolo 25;
b)
del comma settimo dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole:
"L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1 gennaio 1979, non sia
approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma" e alle
parole "nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti";
c)
del comma nono dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: "e
delle I.P.A.B. di cui al presente articolo".
(2/b)
La Corte costituzionale, con sentenza 17-30 luglio 1981, n. 173 (Gazz. Uff. 5
agosto 1981, n. 214), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
25, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ha dichiarato, inoltre, a
norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1973, n. 87, l'illegittimità costituzionale:
a)
del comma sesto dello stesso articolo 25;
b)
del comma settimo dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole:
"L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1 gennaio 1979, non sia
approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma" e alle
parole "nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. di cui ai commi
precedenti";
c)
del comma nono dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: "e
delle I.P.A.B. di cui al presente articolo".
(2/c)
Vedi la nota 2/b all'art. 25.
(2/c)
Vedi la nota 2/b all'art. 25.
26.
Attribuzioni alla provincia.
La
provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di
localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle
delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.
------------------------
Capo
IV - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
27.
Assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed
ospedaliera" concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero
dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in
particolare, tutte quelle che tendono:
a)
alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la
durata;
b)
alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e
sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi
civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;
c)
alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della
salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
d)
all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;
e)
alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle
sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e
succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 lettera g);
f)
alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e
termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative
al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e
vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione
alla vendita;
g)
all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h)
alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema
informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del
servizio sanitario nazionale;
i)
all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e
post-universitaria;
l)
all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la
polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli
alimenti di origine animale.
Sono
inoltre compresi nelle materie suddette:
a)
i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di
protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del
lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli
relativi a funzioni riservate allo Stato (2/d);
b)
le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla
federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;
c)
nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa
da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e
comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le
attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza
delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di
convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa
internazionale (2/d);
d)
tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici
dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari
istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti
di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento
tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Sono
altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti,
consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita
dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché
le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la
designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio
dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti
stessi di interessi finanziari dello Stato.
Fermo
restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte
dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del
presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti
locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano,
ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (2/cost).
------------------------
(2/d)
Lettera così modificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1977,
n. 269.
(2/d)
Lettera così modificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1977,
n. 269.
(2/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 27-31 maggio 1996, n. 180 (Gazz. Uff. 5
giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 27, sollevate in riferimento all'art. 23
della Costituzione.
28.
Istituti a carattere scientifico.
Il
riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è
effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate.
Spettano
alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere
scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse
funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli
enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di
diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di
istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.
Continuano
invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni
attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente
alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione.
Il
controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di
diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la
sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle
disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata,
con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante
decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica
istruzione.
------------------------
29.
Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.
Le
regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti
ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge
regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed
istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo e quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato
alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine
mauriziano.
------------------------
30.
Competenze dello Stato.
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)
la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria
ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli
apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei
presidi sanitari esistenti;
b)
la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte
la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
c)
la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la
registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in
medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità
medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati,
di emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti assimilati;
d)
la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio
all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le
attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e)
la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f)
l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e
dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a
involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g)
la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle
bevande alimentari;
h)
la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o
delle altre sostanze pericolose;
i)
i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione,
il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l)
il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle
funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m)
la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n)
l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;
o)
l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto
1973, n. 519;
p)
la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la
pubblicità dei prodotti clinici;
q)
la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la
pubblicità di prodotti chimici;
r)
la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sanitari;
s)
la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione
alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio
delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;
t)
gli ordini e i collegi professionali;
u)
il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e
della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.
------------------------
31.
Funzioni delegate.
È
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a)
la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art.
30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure
profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive
modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto
e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Nel
determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo
potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di
uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed
areoporti e posti di confine;
b)
i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e
delle altre sostanze pericolose;
c)
il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il
deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività
ambientale;
d)
i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Il
Ministero della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di
scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle
regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive
e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure
quarantenarie.
------------------------
32.
Attribuzioni dei comuni.
Sono
attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo
comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla
materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo
Stato, alle regioni e alle province.
Spetta
alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei
servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.
Le
leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli
enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni
di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli
enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in
attuazione del presente articolo.
Si
applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determiazione degli ambiti
territoriali.
------------------------
33.
Attribuzioni della provincia.
La
provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di
localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni
territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.
------------------------
34.
Attribuzioni aggiuntive.
Le
funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate
dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di
istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite
rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1
gennaio 1979.
------------------------
Capo
V - Istruzione artigiana e professionale
35.
Istruzione artigiana e professionale.
[Le
funzioni amministrative relative alla materia "istruzione artigiana e
professionale" concernono i servizi e le attività destinate alla
formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento
professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità,
compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a
riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al
conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o postuniversitaria; la vigilanza sull'attività
privata di istruzione artigiana e professionale] (2/e).
------------------------
(2/e)
Articolo abrogato dall'art. 147, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
36.
Specificazione.
Sono
in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente
articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli informatori
socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione
degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla
formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di
formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli
apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in
ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai
cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto
dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19
dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni
svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone.
Resta
ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza
tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle
regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di
lavoro.
------------------------
37.
Istituti di istruzione professionale.
Le
istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio
dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e
degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica
di regionali.
------------------------
38.
Collaborazione tra regione, enti locali e Stato.
Per
lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito
alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature
delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della
pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli
scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
A
tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti
locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
In
esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle
attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il
personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi
strumentali.
------------------------
39.
Consorzi per l'istruzione tecnica.
I
consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni
del personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di
orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.
------------------------
40.
Competenze dello Stato.
[Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1)
la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale;
2)
l'attività di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze
armate e dai Corpi assimilati, e, in genere, dall'amministrazione dello Stato,
ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti] (2/f).
------------------------
(2/f)
Articolo abrogato dall'art. 147, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
41.
Formazione professionale.
Sono
abrogate le lettere d) ed e) dell'art. 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Non
possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per
finalità inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato,
salvo che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.
Gli
enti pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione
professionale devono ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si
tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.
------------------------
Capo
VI - Assistenza scolastica
42.
Assistenza scolastica.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica"
concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare
mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o
collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o
private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per
gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli
studi.
Le
funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interveti di assistenza
medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita
dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
------------------------
43.
Competenze dello Stato.
Restano
ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di
testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche
tecniche e pedagogiche dei medesimi.
------------------------
44.
Opere universitarie.
Sono
trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni
amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a
favore degli studenti universitari.
Sono
trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale
delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, e successive modificazioni.
Il
trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento
universitario e, in mancanza, decorre dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al
trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con
decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.
------------------------
45.
Attribuzioni ai comuni.
Le
funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le
svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.
I
patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i
servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni
con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei
beni e del personale.
I
consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza
scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al
comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi
beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La
regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
------------------------
46.
Istituzione delle scuole statali.
L'istituzione
delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli
organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni
interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di
programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici
provinciali.
------------------------
Capo
VII - Beni culturali
47.
Musei e biblioteche di enti locali.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "musei e biblioteche di enti
locali" concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza,
la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei
musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle
biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad
altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di
interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre
istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e
divulgativa organizzata nel loro ambito.
Sono
comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da
organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari,
alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di
educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di
lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono
trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.
------------------------
48.
Beni culturali.
Le
funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela
e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico,
monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la
legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.
------------------------
49.
Attività di promozione educativa e culturale.
Le
regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni,
svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente
alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti,
istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di
enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo
ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.
Le
funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa,
musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei
rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni
culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti
precipuamente alla comunità regionale.
L'individuazione
specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della
Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.
------------------------
TITOLO
IV
Sviluppo
economico
Capo
I - Oggetto
50.
Materie di trasferimento.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di
cui all'art. 1 nelle materie "ferie e mercati", "turismo ed
industria albeghiera", "acque minerali e termali", "cave e
torbiere", "artigianato", "agricoltura e foreste",
come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
------------------------
Capo
II - Fiere e mercati
51.
Fiere e mercati.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "fiera e mercati"
concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti
l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di
esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti
d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli,
carne e prodotti ittici.
------------------------
52.
Attività commerciali.
Ferme
restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro
degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio
delle funzioni amministrative relative:
a)
ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai
pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
b)
alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di
classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei
prodotti commercializzati;
c)
all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di
riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1979.
Le
regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrativa in tema di
promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio
nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore
del commercio.
------------------------
53.
Competenze dello Stato.
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1)
gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le
qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento
dello Stato;
2)
le esposizioni universali;
3)
la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni.
------------------------
54.
Attribuzioni ai comuni.
Sono
attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:
a)
alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di
regolamentazione dei prezzi al consumo;
b)
alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
c)
all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti
ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione
dei mercati alla produzione;
d)
alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di
apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di
alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei
carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni
amministrative;
e)
all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano
attività all'ingrosso fuori dei mercati;
f)
all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di
criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori
di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle
autostrade;
g)
all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.
------------------------
55.
Disposizioni in materia di mercati.
Sono
soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed
artigianato sulle proposte di comuni in merito:
a)
alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione
e deroga della medesima;
b)
all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di
vendita al dettaglio;
c)
all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei
carburanti.
------------------------
Capo
III - Turismo ed industria alberghiera
56.
Turismo ed industria alberghiera.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria
alberghiera" concernono tutti i servizi, le strutture e le attività
pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo
regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera,
nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.
Le
funzioni predette comprendono fra l'altro:
a)
le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
b)
la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi
impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di
interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme
le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad
ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le
attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica
del CONI;
c)
la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio
regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli
automobil club provinciali.
L'art.
1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
n. 6, è così modificato:
"Fino
a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del
turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori
degli enti con finalità turistiche, salva la designazione da parte del Ministro
per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza
negli enti di interessi finanziari dello Stato".
------------------------
57.
Ente nazionale italiano per il turismo.
Ferma
restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti
fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda
all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna
regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo
per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di
promozione turistica all'estero.
[Fino
a quando l'ENIT non sarà diversamente riorganizzato, il consiglio di
amministrazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27
agosto 1960, n. 1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974, n. 365, è integrato
di quattro rappresentanti designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati
dall'UPI e di un rappresentante designato dall'UN M. Alla scadenza del
consiglio di amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui
all'art. 5, lettera d), e) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica
27 agosto 1960, n. 1041, e successive modificazioni] (2/g).
------------------------
(2/g)
Comma abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
58.
Competenze dello Stato.
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1)
il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca,
della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle
stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché della determinazione delle
località di interesse turistico;
2)
il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone
fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;
3)
la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di
promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera;
4)
la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil
club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.
------------------------
59.
Demanio marittimo, lacuale e fluviale.
Sono
delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle
aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e
fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e
ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello
Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia
doganale.
La
delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di
preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello
Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree
predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la
marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni interessate. Col
medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere modificato (2/h).
------------------------
(2/h)
Con D.P.C.M. 21 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 12 giugno 1996, n. 136, S.O.) sono
state individuate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni
di cui al presente art. 59. Peraltro, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 242
(Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha
annullato il citato D.P.C.M. 21 dicembre 1995, limitatamente alla parte che
concerne aree del territorio della regione Liguria.
60.
Attribuzioni ai comuni.
Sono
attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione,
le funzioni amministrative in materia di:
a)
promozione di attività ricreative e sportive;
b)
gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
c)
rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
------------------------
Capo
IV - Acque minerali e termali
61.
Acque minerali e termali.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "acque minerali e
termali" concernono la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e
termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza
del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30,
lettera u), per il riconoscimento delle acque.
------------------------
Capo
V - Cave e torbiere
62.
Cave e torbiere.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "cave e torbiere"
concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo
comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Le
suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:
a)
l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'aveo dei corsi d'acqua
e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e
la vigilanza sulle attività di escavazione;
b)
l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone
sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;
c)
l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri
marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443;
d)
la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione
di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3
del regio decreto predetto.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di
vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive
modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia
di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo
1956, n. 302.
Le
regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono
avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.
------------------------
Capo
VI - Artigianato
63.
Artigianato.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "artigianato"
concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma
artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le
imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e
l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente
l'artigianato.
Le
funzioni suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio
in materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra
imprese artigiane, nonché:
a)
le funzioni esercitatate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;
b)
l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici,
tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio
1956, n. 860, e secondo le norme della C.E.E.;
c)
le funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e
regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione,
revisione e cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano
diversa disciplina alla materia.
Sono
inoltre delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per
i prodotti dell'artigianato.
Sono
attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione:
a)
gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle
imprese artigiane;
b)
l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese
artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.
Il
consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito
alle imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in
rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all'art.
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
------------------------
64.
Camere di commercio.
Sono
di competenza delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate
dalle camere di commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente
decreto.
Le
funzioni istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate
dalle camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento
camerale e del relativo finanziamento.
Le
funzioni di cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di
commercio fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali
non disciplineranno la materia.
La
legge di riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà
quali funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli
enti locali territoriali.
I
presidenti delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre
1977. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente
secondo comma, il presidente della camera di commercio è nominato dal Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per
l'agricoltura e le foreste, di intesa con il presidente della giunta regionale.
------------------------
Capo
VII - Consorzi industriali
65.
Consorzi industriali.
Ferme
restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai
piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine
all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte
le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e
le province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali
e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi
insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della
legge 2 maggio 1976, n. 183.
------------------------
Capo
VIII - Agricoltura e foreste
66.
Agricoltura e foreste.
Le
funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste"
concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e
l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti
singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono
destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le
attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni
silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei
prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori
agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della
proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di
preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di
ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle
terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli
usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli
interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e
riserve naturali e la tutela delle zone umide.
Le
funzioni predette comprendono anche:
a)
la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione
tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e
qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale
ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
b)
il miglioramento fondiario e l'ammodermento delle strutture fondiarie;
c)
gli interventi di incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle
strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei
prodotti agricoli;
d)
il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle
malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di
fecondazione artificiale;
e)
ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive
e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.
Le
regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla
ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla
coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.
Sono
delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui
all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.
Sono
trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla
liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla
verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e
delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed
istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione
delle loro competenze.
Sono
altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi
periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi
civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal
regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge
16 marzo 1931, n. 377.
L'approvazione
della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è
effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione
interessata.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi
dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il
demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni,
sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate (3/cost) (7/cost).
------------------------
(3/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 20 febbraio 1995, n. 46 (Gazz. Uff. 1
marzo 1995, n. 9, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con successiva ordinanza 23 marzo - 7
aprile 1995, n. 117 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, Serie speciale), ha
dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 66, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-3 aprile 1996, n.
103 (Gazz. Uff. 10 aprile 1996, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
66, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24, primo comma, 97, primo comma,
104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.
(7/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff.
2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e
71, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.
67.
Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli.
Sono
altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti
pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta,
la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti
agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di
interesse nazionale di cui al successivo terzo comma.
Per
la gestione in comune, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, le regioni
provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di
indirizzo o coordinamento.
Gli
interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel
rispetto della lettera m) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 11 del 1972 e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di
programmazione nazionale, sentita la commissione interregionale, di cui
all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le
regioni sono sentite sulle relazioni programmatiche che gli enti a
partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonché sui pareri
e le direttive del CIPE a tali enti.
------------------------
68.
Aziende di Stato per le foreste demaniali.
L'Azienda
di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni
dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione.
Dal
trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della
difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del
Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non
superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti
il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici,
sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate
entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri
per l'agricoltura e le foreste e per la difesa.
Dal
trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività
di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri
fabbricati, previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da
parte della commissione di cui all'art. 113.
Sono
parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso
di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in
proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di
esse.
L'amministrazione
statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi
delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali
di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da
apposite convenzioni.
------------------------
69.
Territori montani, foreste, conservazione del suolo.
Sono
delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269,
concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di
piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei
boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che
saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui
all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27
e 28 della legge anzidetta.
Sono
trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri
enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le
comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà
forestale privata, i rimboschimenti e le proprieta silvo-pastorali degli enti
locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui
terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può individuare patrimoni
boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione
sulle foreste. La gestione dei beni forestali può essere affidata dalle regioni
ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art.
8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione del
patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno
essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n.
1102 e delle relative leggi regionali di attuazione.
Sono
altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n.
47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I
piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni
anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresì a
costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato
in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio
aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del
fuoco.
Sono
inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione
idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale
per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del
vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi
comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la
realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che
interessino il territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante
intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente
vigenti fino a quanto non sarà stabilita una nuova disciplina statale di
principio.
Le
regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste
interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato.
------------------------
70.
Calamità naturali.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal istero
dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a
calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui
alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della L. 25 maggio 1970, n. 364. Compete
altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la
delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di
provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta
legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono
altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e
passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle
calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti
l'ordinamento cooperativo.
Le
tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21,
primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato
sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.
Restano
ferme le competenze dello Stato relative:
a)
alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di
eccezionale avversità atmosferica;
b)
alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà
nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e
d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
------------------------
71.
Competenze dello Stato.
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)
le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale
della produzione agricola e forestale;
b)
gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo;
la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del
commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello
nazionale e internazionale;
c)
la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia
di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale;
la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e
zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte
alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante
apposite convenzioni;
d)
l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei
relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il
territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la
certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di
uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la
omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole;
e)
il fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche
relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la
ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate;
f)
la formazione della carta della montagna, la determinazione delle opere e dei
mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi;
g)
il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello
Stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'art.
11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 11;
h)
le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura
e foreste;
i)
l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16
giugno 1927, n. 1766.
In
sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle
produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica
dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi,
anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione,
gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali
per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento
finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai
mercati.
Il
comitato di amministrazione della Cassa per la formazione della proprietà
contadina, quale risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato
da due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste, su designazione della commissione interregionale di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (4/cost) (7/cost).
------------------------
(4/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 23 marzo - 7 aprile 1995, n. 117 (Gazz.
Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 71, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(7/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 novembre 1998, n. 391 (Gazz. Uff.
2 dicembre 1998, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e
71, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione.
72.
Promozione e agevolazione di produzioni agricole.
Sono
altresì trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela
igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo
sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola,
le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e
della canapa.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni di promozione e di agevolazione delle
produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente
cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo
approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca
e sperimentazione.
------------------------
73.
Consorzi di bonifica.
Fermi
restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947,
sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i
consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si
tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese
tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto.
La
classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di
bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che
ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani
generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani che
ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni
interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni
possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina,
conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le
funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le
modalità del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e
nell'attribuzione al medesimo del personale necessario.
Il
trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali
centrali dello Stato.
------------------------
74.
Difesa contro le malattie delle piante coltivate.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la
difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai
sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonché
le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le
regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti
dallo Stato.
Sono
inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle produzioni di
sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza,
germinabilità, energia germativa, provenienza, stato fitosanitario, e le
funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di sementi elette.
------------------------
75.
Incremento ippico.
Sono
comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle
concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per
l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli
stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni
equine.
------------------------
76.
Assistenza agli utenti di motori agricoli.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di
motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli
agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola,
nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle
finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati
per l'agricoltura.
Le
regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e provvedono
alla disciplina amministrativa del settore.
Ferme
restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei
comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive
modificazioni.
------------------------
77.
Funzioni delegate.
È
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a)
la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il
controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
b)
l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano
riservati all'AIMA;
c)
la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e
sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
d)
il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad
uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i
provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di
origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.
Lo
Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione
delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
------------------------
78.
Attribuzioni dei comuni.
Sono
attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione
le funzioni amministrative in materia di:
a)
interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione;
b)
vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
------------------------
TITOLO
V
Assetto
ed utilizzazione del territorio
Capo
I - Oggetto
79.
Materia del trasferimento.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti
pubblici di cui all'art. 1 nelle materie "urbanistica, tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale", "viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti
lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne", come
attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
------------------------
Capo
II - Urbanistica
80.
Urbanistica.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "urbanistica"
concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli
aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di
salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.
------------------------
81.
Competenze dello Stato.
Sono
di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)
[l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento
alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla
tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo
(2/i)] (2/l);
b)
la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e
l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
[Per
le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree
del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle
norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla
difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata]
(2/m).
[La
progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse
statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto
concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle
prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è
fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni
interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui
territorio sono previsti gli interventi] (2/m).
Se
l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da
parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri
ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti
urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le
questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia.
I
progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853,
sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati.
Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al
quarto comma dello stesso articolo.
Resta
fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la
localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla
legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle
centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica
e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.
------------------------
(2/i)
Vedi, anche, l'art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(2/l)
Lettera abrogata dall'art. 52, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(2/m)
Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.
(2/m)
Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.
82.
Beni ambientali.
Sono
delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per
quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative
sanzioni.
La
delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a)
l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali
approvate dalle regioni;
b)
la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c)
l'apertura di strade e cave;
d)
la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
e)
la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione
dei beni nei relativi elenchi;
f)
l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni
amministrative;
g)
le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle
commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n.
1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805;
h)
l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela
dei Colli Euganei.
[Le
notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche
eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere
revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni
culturali] (2/n).
[Il
Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la
sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze
naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi] (2/n).
[Sono
sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497:
a)
i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b)
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c)
i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna;
d)
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e
per le isole;
e)
i ghiacciai e i circhi glaciali;
f)
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione
esterna dei parchi;
g)
i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h)
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
(6/cost);
i)
le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l)
i vulcani;
m)
le zone di interesse archeologico (3)] (2/n).
[Il
vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e -
limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle
altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai
centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (3)] (2/n).
[Sono
peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma
precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 (3)] (2/n).
[Nei
boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente
articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti
ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (3)] (2/n).
[L'autorizzazione
di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere
rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni
danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali
delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro
trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può
in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale
entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione (3) (5/cost)]
(2/n).
[Qualora
la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in
ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui
all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla
decisione regionale (3)] (2/n).
[Per
le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali,
prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (3)] (2/n).
[Non
è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio
dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente
dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre
che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del
territorio (3)] (2/n).
[Le
funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del
presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni
culturali e ambientali (3) (3/a)] (2/n).
------------------------
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
(6/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 316 (Gazz. Uff. 2
settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82, quinto comma,
lettera h), aggiunto dall'art. 1 del D.L. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 431 del 1985, sollevate in riferimento agli artt. 9, 42, 3 e 97
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata nuovamente a
pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre motivi o profili nuovi, con
ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 71 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza.
(3)
Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n.
312.
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
(3)
Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n.
312.
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
(3)
Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n.
312.
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
(3)
Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n.
312.
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
(3)
Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n.
312.
(5/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 170 (Gazz. Uff. 11
giugno 1997, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 82, nono comma, nel testo modificato
dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento agli
artt. 24, primo comma, 42, secondo comma, e 97, primo e secondo comma, della
Costituzione.
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
(3)
Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n.
312.
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
(3)
Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n.
312.
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
(3)
Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n.
312.
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
(3)
Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n.
312.
(3/a)
Vedi, ora, l'art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(2/n)
I commi da 3 a 13 sono stati abrogati dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
83.
Interventi per la protezione della natura.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi
per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
Per
quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti,
la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato,
regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve,
saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.
Sino
all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di
amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti
per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la
rappresentanza della minoranza.
Resta
ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà
per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve
naturali e parchi di carattere interregionale.
È
tatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.
------------------------
Capo
III - Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale
84.
Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale.
Le
funzioni amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche
di interesse regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e
merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie,
metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo,
automobilistiche (anche sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in
concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a
norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non
prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione.
Le
modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma
che si svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa
con le regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei
servizi pubblici di trasporto.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative al personale
dipendente da imprese concessionarie di autolinee.
------------------------
85.
Trasferimento alle regioni.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione
dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.
Restano
di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale
nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai
sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere
interregionale.
------------------------
86.
Funzioni delegate.
È
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa,
da effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento
tecnico ed economico a cura dello Stato.
È
delegato alle regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie
gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più
utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i
trasporti.
[Le
regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei
veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti
uffici dello Stato] (3/b).
È
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei
natanti addetti alle linee di navigazione interna.
------------------------
(3/b)
Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Capo
IV - Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
87.
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "viabilità acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale" concernono: le strade e la loro
classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di
interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia
residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione.
D'intesa
tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come
regionali e viceversa.
------------------------
88.
Competenze dello Stato.
Sono
di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:
1)
le opere marittime relative ai porti di cui alla I e alla categoria II, classe
I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e
della navigazione, nonché per la difesa delle coste (3/bb);
2)
le opere idrauliche di prima categoria nonché, fino all'esperimento delle
procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria;
3)
le opere per le vie navigabili di prima classe;
4)
le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici
superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione,
deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse
energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo
comma e seguenti;
5)
le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici;
6)
le costruzioni ferroviarie non metropolitane;
7)
l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello
Stato, l'edilizia universitaria nonché la costruzione di alloggi da destinare a
dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio;
8)
l'edilizia di culto;
9)
gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamità di
estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in
regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile;
10)
le opere di ripartizione di danni bellici;
11)
La determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche
essenziali per la salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione
di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
12)
le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art 90;
13)
la programmazione nazionale e la ripartizione sulla base fra le regioni del
fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la
previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonché la determinazione
dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.
------------------------
(3/bb)
Numero così sostituito dall'art. 5, L. 28 gennaio 1994, n. 84.
89.
Opere idrauliche.
Entro
un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le
regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale
delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere
idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite
alle regioni.
Per
le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si provvederà
in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici. In
mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal 1 gennaio 1980
(3/c), alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi
fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i
programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le
regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai bacini
interregionali trasferite alle regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (3/d).
Con
decorrenza del 1 gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono
attribuite alle regioni.
------------------------
(3/c)
Termine differito al 31 dicembre 1980 dall'art. 1, D.L. 7 maggio 1980, n. 152
ed al 31 dicembre 1981 dal D.L. 28 febbraio 1981, n. 35 (Gazz. Uff. 2 maggio
1981, n. 60), convertito in legge dall'art. 1, L. 29 aprile 1981, n. 162 (Gazz.
Uff. 30 aprile 1981, n. 118). L'art. 2 della citata legge così dispone:
"Art.
2. In attesa del definitivo assetto delle competenze in materia di opere
idrauliche, per le finalità di cui all'ultima voce della sezione
"Ministero dei lavori pubblici" della tab. C allegata alla L. 30
marzo 1981, n. 119, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, così
ripartita: a) lire 70 miliardi per opere di competenza dello Stato; b) lire 28
miliardi per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano di interventi di loro competenza; c) lire 2 miliardi per il
potenziamento del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici.
All'onere
previsto dal comma precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione
del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1981". Da ultimo, una ulteriore proroga è
stata disposta dall'art. 1, D.L. 12 agosto 1983, n. 372, fino alla data di
entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei
lavori pubblici.
(3/d)
Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 22 dicembre 1981, n. 789, e l'art. 1, L. 28
dicembre 1982, n. 945.
90.
Acque.
Tutte
le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse
idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo
articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della
programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in
conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la
disciplina dell'economia idrica.
In
particolare sono delegate le funzioni concernenti:
a)
gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti
concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e
bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle
risorse stesse;
b)
gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di
acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett. b),
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
c)
l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate
o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi
alla produzione o al consumo;
d)
la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi
comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;
e)
la polizia delle acque.
Nelle
materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1 gennaio 1979,
ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire
particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di
derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli
delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali
obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano
compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia
elettrica.
------------------------
91.
Competenze dello Stato.
Sono
riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione
nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le
funzioni concernenti:
1)
la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione
degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione
degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento
istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite
le regioni interessate;
2)
la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche
sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio
delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si
provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;
3)
il censimento nazionale dei corpi idrici;
4)
l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale
degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve
idriche tra le regioni.
Nell'esercizio
di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a tener conto
delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il
raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni
trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da
una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze
prospettate;
5)
la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le
regioni interessate;
6)
l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica
(3/e).
------------------------
(3/e)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 260 (Gazz.
Uff. 19 giugno 1991, n. 24 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 91, n. 6, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le
funzioni amministrative concernenti le "piccole derivazioni di acque
pubbliche".
92.
Funzioni delegate.
È
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da
organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a)
ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà
dello Stato;
b)
attuazione dei piani di ricostruzione.
------------------------
93.
Edilizia residenziale pubblica.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la
programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la
gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di
edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le
funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
Sono
altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il
potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative
diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di
riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno
esercitare i suddetti poteri dal 1 gennaio 1979.
Sono
inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o
enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si
tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per
esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici
previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n.
166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazioriale. Lo Stato attua
la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai
sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto.
------------------------
94.
Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica.
Sono
inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate
dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
È
trasferita la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi
massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre
1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive
modificazioni.
Sono
altresì trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di
vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste dell'art. 129 del regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a
svolgere tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina
della materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
Sono
infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto le funzioni
dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti
articoli, ivi comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto
capitale o nel pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i
rapporti con gli istituti di credito.
------------------------
95.
Attribuzioni ai comuni.
Le
funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello
Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari
dello Stato per esigenze di servizio.
------------------------
96.
Attribuzioni delle province.
Sono
attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione
temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai
sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso
articolo per motivi di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina
del transito periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma,
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e
l'autorizzazione delle scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi
dell'art. 84 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
Sono
delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
a)
il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio
delle funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
b)
le attività istruttorie relative alla tenute dell'albo provinciale degli
autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
Le
funzioni di cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base
delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali
territoriali e, in mancanza, dal 1 gennaio 1980.
------------------------
Capo
V - Navigazione e porti lacuali
97.
Navigazione e porti lacuali.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "navigazione e porti
lacuali" concernono la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali
navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra
attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed interni.
Le
predette funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il
demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per
l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zorie portuali, la rimozione
di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché enti,
istituti ed organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le funzioni
amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie
operanti in questa materia.
------------------------
98.
Gestioni comuni.
Le
funzioni amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i
servizi in territori finitimi di più regioni, sorio esercitate mediante intesa
tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma
consortile.
La
gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda
viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento
tecnico ed economico a cura dello Stato.
Resta
salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti
la navigazione sul lago Maggiore.
------------------------
Capo
VI - Caccia
99.
Caccia.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "caccia" concernono:
l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina
delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di
ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la
competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi;
la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico.
Sono
trasferite alle regioni le funzioni di disciplina dell'attività e
dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della
licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione
di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche.
Sono
trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli uccellatori ed i
concessionari di bandite e riserve di caccia.
Alle
regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina,
la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del
patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.
------------------------
Capo
VII - Pesca nelle acque interne
100.
Pesca nelle acque interne.
Le
funzioni amministrative relative alla materia "pesca nelle acque
interne" concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico,
gli usi civici, l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la
piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la
tutela e l'incremento della pesca.
Le
regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione nel settore.
Le
concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove riguardino acque
del demanio dello Stato, sono rilasciate dalle regioni previo parere del
competente organo statale.
Sono
altresì trasferite le funzioni relative alla pesca nelle acque del demanio
marittimo interno, così come delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
I
diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio
dell'amministrazione provinciale.
------------------------
Capo
VIII - Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
101.
Funzioni amministrative trasferite.
Sono
trasferite alle regioni salvo quanto disposto succesivamente, le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in
ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed
acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri.
Il
trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:
a)
la disciplina degli scarichi e la programnmazione degli interventi di
conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e
idrosolubili;
b)
la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene
del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani industriali;
c)
la tutela dell'inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed
industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da
scarichi veicolari;
d)
il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
fisse, nonché quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere
ed attività trasferite alle regioni;
e)
la formazione professionale degli addetti alla gestione degli impianti termici.
Sono
inoltre trasferite alle regioni le funzioni statali relative ai comitati
regionali per l'inquinamento atmosferico, che potranno essere integrati nella
loro composizione e nelle loro funzioni anche con riferimento alle funzioni
regionali in materia di igiene acustica, idrica del suolo; nonché la
commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dai
rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
------------------------
102.
Competenze dello Stato.
Ferme
restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n.
319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1)
la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed
immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2)
il coordinamento dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnica
scientifica;
3)
la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle
tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4)
la determinazione, d'intesa con le regioni iriteressate, di zone di controllo
dell'inquinamento atmosferico a carattere interregioriale ed il coordinamento
delle attività delle regioni;
5)
i programmi disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976,
n. 319, da adottare d'intesa con le regioni interessate;
6)
i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità pubblica;
7)
l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di
quanto previsto dall'art. 104, primo comma;
8)
l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o
servizi statali;
9)
il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16 della legge 13
luglio 1966, n. 615;
10)
la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze
radioattive, nonché dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare
(3/f).
------------------------
(3/f)
Vedi, ora, l'art. 2, L. 8 luglio 1986, n. 349.
103.
Funzioni delegate.
È
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da
organi centrali dello Stato concernenti la discipliria nell'ambito delle
direttive statali, degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal
territorio costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla
disciplina della navigazione.
------------------------
104.
Attribuzione agli enti locali.
Sono
attribuite ai comuni le funzioni amministrative coricerrienti: il controllo
dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in
sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da
auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e
la prevenzione delle emissioni sonore.
Sono
attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo
sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti;
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di
rilevazione delle emissioni e di controllo degli impianti industriali.
Le
funzioni attribuite ai comuni ed alle province dai commi precederiti saranno
esercitate sulla base delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli
enti locali territoriali e, comunque, dal 1 gennaio 1980.
Restano
ferme sino a quella data le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle
province.
------------------------
105.
Utilizzazione di uffici ed organi tecnici.
Finché
le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici
tecnici specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici
statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in
materia di tutela dagli inquinamenti.
Per
l'esercizio delle funzioni delegate nella suddetta materia, le regioni e gli
enti locali devono avvalersi degli organi ed uffici tecnici statali.
------------------------
TITOLO
VI
Disposizioni
finali e transitorie
106.
Espropriazione per la pubblica utilità.
[Sono
comprese le funzioni amministrative traferite o delegate alle regioni nelle
materie indicate nel presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti
di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed
urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza.
Restano
di competenza dello Stato le funzioni amministrative, di cui al comma
precedente, per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza.
Sono
attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni
temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere
pubbliche o di pubblica utilità la cui esenzione è di loro spettanza] (3/g).
------------------------
(3/g)
Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza
indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.
107.
Organi tecnici dello Stato.
Le
regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie
o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato.
Possono
essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le
norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli
uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
Le
regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza
dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in
cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso
di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi
sia conflittto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
------------------------
108.
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le
regioni possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente,
del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite
allo stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.
------------------------
109.
Agevolazioni di credito.
Sono
comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie
di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento
per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge
dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i
controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta
ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio,
agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi
praticabili dagli istituti.
La
determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari
è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il
trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di
determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di
agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi,
anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al
credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a
provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
------------------------
110.
Fondi nazionali di rotazione.
I
fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla
legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli
13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi.
Le
disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate
man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali
di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono
ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma
dello stesso articolo.
------------------------
111.
Trasferimento di uffici dello Stato.
Sono
trasferiti alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello
Stato indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
L'esercizio
delle funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e
dai regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi
dello Stato, in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è
delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.
------------------------
112.
Personale statale assegnato alle regioni.
Il
personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non
temporaneo alla data del 24 febbraio 1977 presso gli uffici periferici
trasferiti alle regioni a norma del presente decreto è messo a disposizione
delle regioni stesse rispettivamente competenti per territorio.
Gli
ulteriori contingenti di personale appartenenti alle singole amministrazioni statali
in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da
quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizioni delle regioni in
relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono
determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro
per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa
con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281. Col medesimo decreto detto personale è ripartito tra le regioni,
tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse.
Il
personale appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge
funzioni amministrative trasferite, nel termine indicato nel comma precedente,
è messo a disposizione di ciascuna regione previo assenso degli interessati.
L'amministrazione
di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti
consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che hanno fatto domanda
con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle
trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. In mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono
d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di
ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra
quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al
personale contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio in
sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda,
competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla
normativa vigente per i dipendenti statali.
------------------------
113.
Enti nazionali ed interregionali.
Gli
enti nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie
contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono
trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli
articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale,
allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta
preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.
Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale
rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni
regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla
individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle
svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale,
distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica
indicazione della loro natura.
Entro
i successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui
al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono
funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o
delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in
materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di
funzioni statali residue.
Entro
i successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi
sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o
attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche
funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di
beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento
alle regioni o agli enti locali.
Entro
i successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni
regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite
le osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme
parere della commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti per
ciascun ente.
Il
decreto contiene l'elenco delle tunzioni residue non rientranti nelle materie
di cui al presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale
indispensabili all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione
dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento
delle funzioni trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di
amministrazione, o una quota di esse nel caso all'ente residuino altre
funzioni. Il decreto attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad
esse spettanti.
Nel
caso di enti pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di
funzioni residue il decreto ne dichiara l'estinzione.
Il
decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni
residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la
commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare
per le questioni regionali, abbiano accertato:
1)
la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in
relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa
pubblica;
2)
la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale
perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello
Stato o da altri enti similari (3/h).
Il
trasferimento delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal
1 aprile 1978.
In
ogni caso qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai
precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli
articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico
dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore
degli enti di cui alla tabella B (3/i).
Le
somme di cui al comma precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati
agli enti di cui al comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da
trattenute su salari o stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni
continuativi, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la
tesoreria centrale dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo
comma dell'art. 116 le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini
associativi.
Dalla
data predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a
carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai
precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e
dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto
corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni,
dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri
stabiliti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La
commissione tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10
designati dal Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, I
dall'UPI.
I
rappresentanti regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una
rosa composta da 21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle
regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia) e dalle province di Trento e Bolzano.
La
commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi
e dell'organizzazione della pubblica amministrazione.
------------------------
(3/h)
Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(3/i)
Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
114.
Enti di assistenza a categorie.
La
commissione di cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso, il
termine di cui al secondo comma del medesimo articolo, individua
preliminarmente quali enti preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra
quelli inclusi nell'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano
la parte prevalente delle proprie entrate da contributi, che in forza di legge,
sono a carico di persone fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato,
dalle regioni e dagli enti locali territoriali. Effettuata la individuazione,
la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
alla Presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed i
singoli enti interessati.
La
commissione, ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per
tali enti la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e
sospende, sino alla scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione
fatta ai singoli enti, l'adempimento previsto dal quarto comma del citato
articolo.
Qualora
nei dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli
interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali
volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni
assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni
previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni
degli enti di cui al primo comma.
Le
associazioni di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta
per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di
entrate derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei
fini associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i contributi
obbligatori degli aderenti all'associazione.
La
presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento,
trasmette la domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo
accertamento dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro
sessanta giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con
riferimento alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente,
la commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal
quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del
sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono
preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato.
La
concessione dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La
convenzione deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità, per la
revoca senza indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione
volontaria non adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal
caso i beni mobili ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio.
Al
di fuori dei casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituitesi
secondo le norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo,
di contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici.
La
commissione di cui al terzultimo comma dell'art. 133, qualora entro il termine
di dodici mesi, previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna
domanda, provvede, per i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il
previsto parere ai fini dell'emanazione del relativo decreto.
Entro
un anno dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica
provvede a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli
enti di cui al presente articolo.
Trascorso
l'anno senza che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel
caso si sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi
obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di
cui al presente articolo.
------------------------
115.
Enti a struttura associativa.
Gli
enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano
una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo
la personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente
relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento
delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o contributi
degli associati.
Alla
individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al
precedente art. 113 (4).
Il
decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre
1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone
giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo,
per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato
dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL
nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come
modificato dalla legge di conversione (5).
In
ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di
legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni,
rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi,
ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma (5).
A
partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno
diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati
dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i
titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in
forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti
pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi
con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della
riscossione delle ritenute di cui al presente comma (5).
Dal
1 gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di
tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle
associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di
perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti (5/a).
------------------------
(4)
Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. n.
269 del 3 ottobre 1977.
(5)
Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario
comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(5)
Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario
comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(5)
Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario
comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(5/a)
Gli attuali commi terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario
comma terzo per effetto dell'art. 1-undecies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
116.
Enti privati.
Al
31 dicembre 1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a
favore degli enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi
natura, che operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle
materie di cui al presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di
contributo; dello Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni
private, erogata in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle
regioni.
Le
somme relative ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi
del presente articolo sono portate in aumento del tondo comune tra le regioni
di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
------------------------
117.
Patrimonio degli enti.
I
patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B
compresa l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei
servizi o per lo svolgimento delle attività trasterite o delegate, ovvero
attribuite agli enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio
sono situati, con il decreto di cui al precedente art. 113. Si applica il
settimo comma dell'art. 25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni,
province e comunità montane.
I
beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente
comma, salvo restando quando disposto dagli articoli 114 e 115, sono
amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro
di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I
proventi netti derivanti dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei
beni predetti sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art.
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro riferisce
annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sullo
stato della liquidazione.
Tutti
gli altri beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto
dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati
dalla regione nel cui territorio sono situati.
I
proventi netti di cui al precedente comma, derivanti dall'amministrazione di
detti patrimoni, sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
I
residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono
attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la
copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può
destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma (6).
Nel
caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle
regioni ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113,
fermo restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, e dal primo comma del
presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente
per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura
proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni
trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La
presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura
prevalente attività previdenziale.
Le
disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113,
114 e 115 si applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti
soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento
adottato successivamente al 25 luglio 1977 (7).
------------------------
(6)
Comma così sostituito dall'art. 1-novies D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(7)
Vedi, anche, l'art. 1-sexies D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
118.
Continuità delle prestazioni.
Le
regioni assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle
prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di
riordino delle funzioni trasferite.
Allo
stesso fine possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti
pubblici o privati.
------------------------
119.
Attività residue degli enti pubblici estinti.
Le
funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad
essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio,
tino a quando non sara diversamente disposto con le norme di attuazione degli
statuti speciali o di altre leggi dello Stato (7).
------------------------
(7)
Vedi, anche, l'art. 1-sexies D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
120.
Entrate degli enti pubblici.
Le
entrate degli enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere
tributario, previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente
attribuite alle regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni
amministrative da essi esercitate o, limitatamente alla parte pertinente alle
funzioni amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative
anche in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto.
Analogamente
si procede, intendendosi sostituiti comuni, provincie o comunità montane alle
regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o
comunità montane.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli
enti di cui all'art. 114, preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali,
quando tali entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge,
di categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, di datori di lavoro, degli
stessi beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate affluiscono
al bilancio dello Stato.
Le
disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone
fisiche e giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonché alle
entrate destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite
nelle regioni e a statuto speciale (7/a).
------------------------
(7/a)
Vedi, anche, l'art. 1-sexies, D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
121.
Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici.
Le
entrate di cui al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi
o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste
riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente
dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono
situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n.
281, in quanto applicabile.
Le
entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o
comunità montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi
enti.
------------------------
122.
Personale degli enti pubblici.
Il
personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio
1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e
interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma
del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle
tunzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente
al trasferimento dei beni e delle funzioni (8).
I
contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del
precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui
all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei
provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni
trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto
personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste
formulate da ciascuna di queste (8).
Il
personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni
ai sensi dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici
distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla
data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:
a)
ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20
marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la osservanza delle
disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di
detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei
limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20
marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture
degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai
provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;
b)
ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (8).
I
dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'art. 15 trasferiti allo Stato
ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a
prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne
assumono ogni onere.
------------------------
(8)
Gli attuali commi primo, secondo, terzo così sostituiscono gli originari commi
dal primo al quarto per effetto dell'art. 1-terdecies D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(8)
Gli attuali commi primo, secondo, terzo così sostituiscono gli originari commi
dal primo al quarto per effetto dell'art. 1-terdecies D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(8)
Gli attuali commi primo, secondo, terzo così sostituiscono gli originari commi
dal primo al quarto per effetto dell'art. 1-terdecies D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
123.
Sistemazione definitiva del personale.
Entro
un anno dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e
122, le regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva
destinazione del personale posto a loro disposizione, prevedendone
l'assegnazione ai propri uffici o agli enti locali, in relazione alla
distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alle regioni o attribuite
agli enti locali ai sensi del presente decreto.
Le
regioni determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la
ripartizione tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni
caso agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai
corrispondenti oneri.
Entro
60 giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma,
le regioni e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il
personale di ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo,
assegnato ai propri uffici.
Fino
all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il
personale posto a disposizioni della regione è utilizzato in via provvisoria
secondo le determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli
enti locali, d'intesa con questi.
Fino
alla stessa data, detto personale è amministrato dell'amministrazione di
provenienza e ad esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del
24 febbraio 1977 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di
attività, previdenza, quiescenza e assistenza.
Nel
caso in cui l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno
stabilite altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale
posto a disposizione delle regioni.
Le
regioni rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese
sostenute dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo
alla data dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli
uffici regionali o agli enti locali.
Con
effetto dalla data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti
in misura corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di
personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il
personale trasferito.
------------------------
124.
Posizione economica del personale trasferito.
Al
personale trasferito alle regioni, a norma degi articoli 112 e 122 del presente
decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite
nel ruolo di provenienza.
La
metà dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di
ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti,
è riservata al personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che
faccia domanda di esservi trasferito.
------------------------
125.
Affari pendenti.
Le
amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative,
provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata
con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le
suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o
disposizioni di massima.
Resta
di competenza degli organi dello Stato o degli enti pubblici interessati la
definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione
di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1
gennaio 1978.
Rimane,
parimenti, di competenza degli organi dello Stato con oneri a carico del
bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese
pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle
funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia
fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
------------------------
126.
Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato.
I
capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato
relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o
attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal
presente decreto.
Nel
caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti
solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che
residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il
tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni
medesime.
È
vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse
denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese
concernenti le funzioni trasferite.
Le
disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese
anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni
trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Tra
i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli
relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità
previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali
fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.
------------------------
127.
Determinazione delle spese aggiuntive.
Le
spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui
al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16
maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di
stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti
percentuali:
a)
spese di natura operativa corrente, 28 per cento;
b)
spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento;
c)
spese di personale ed accessori, 20 per cento;
d)
spese di funzionamento, 25 per cento.
------------------------
128.
Determinazione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
In
attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16
maggio 1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi
erariali, di cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno
determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari
all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in
relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle
relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127.
Per
l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo
comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata di un
importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello
Stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente
decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del
precedente art. 127.
A
partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune e altresì integrato di un
importo pari agli stanziamenti per le spese correnti soppressi dal bilancio
dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che
verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle
leggi che li hanno autorizzati.
Per
gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi
del terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata
in ciascun anno di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese
eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni trasferite alle
regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato
della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della
percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al
primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle
previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto
a quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio
presentati al Parlamento.
È
fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10
maggio 1976, n. 356.
La
ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene
effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata
legge n. 356 del 1976.
------------------------
129.
Determinazione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
I
capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del
precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso
articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del
fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione
della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976,
n. 356. Le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione
della lettera b) del citato articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a
far tempo dal 1979.
I
capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del
fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione
della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976,
n. 356, e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata
previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
------------------------
130.
Assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
Gli
stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni
trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una
determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla
quota ad essa spettante del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281.
------------------------
131.
Determinazione delle spese per le funzioni delegate.
Gli
stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno
determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita
la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, e verranno ripartiti tra le regioni con deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le
funzioni delegate, di concerto con il Ministro per le regioni.
Per
lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro
delegate in base al presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le
spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle
spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.
------------------------
132.
Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni
di interesse locale.
Per
l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo
svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente
decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro.
Il
fondo di cui al precedente comma, per lo anno 1978 è stabilito in una somma
corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello Stato,
aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente articolo
127.
Il
Ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra
province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con
riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello
della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze
dell'UPI e dell'ANCI.
------------------------
133.
Assegnazione di quote aggiuntive.
Le
regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate
aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle
funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi
l'integrale copertura di nuovi oneri che graveranno su di essi.
Fino
a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma
precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale -
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale - della
quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, ad esse spettante ai sensi del presente decreto.
Salvo
quando disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di personale, derivanti
dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si
fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all'art.
6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi restano a
carico dell'ente locale che ne usufruisce.
------------------------
134.
Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio.
Le
soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni
amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio
dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre
1977, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri
interessati, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.
------------------------
135.
Copertura finanziaria.
All'onere
derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000
milioni, si provvede con la dotazione del cap. 5926 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
------------------------
136.
Funzioni già trasferite alle regioni.
Restano
ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o
atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.
------------------------
137.
Efficacia delle norme.
Salvo
espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno
effetto dal 1 gennaio 1978.
------------------------
Tabella
A
Uffici
dell'amministrazione dello Stato trasferiti
1)
Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed
architettonici.
2)
Sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica
degli ispetto rati provinciali e regionali del lavoro.
3)
Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art.
12, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972
(esclusi: il magistrato delle acque, il magistrato per il Po, l'ispettorato
superiore per il Tevere, gli uffici del genio civile per le opere marittime,
gli uffici e le sezioni del servizio idrogratico, l'ufficio del genio civile
per le opere edilizie della Capitale l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano,
gli uffici del genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie l'ufficio del
genio civile per il Po di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il
Reno, le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche
presso i provveditorati alle opere pubbliche) (*).
4)
Uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici.
5)
Uffici della gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore,
di Garda e di Como.
6)
Stabilimenti ittiogenici.
7)
Osservatori per le malattie delle piante.
8)
Comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico.
9)
Commissario per la reintegrazione dei tratturi di Foggia.
10)
Commissioni regionali e provinciali dello artigianato.
11)
Commissioni provinciali previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805.
12)
Comitati provinciali prezzi.
13)
Ispettorati alimentazione.
I
trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle
condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni
amministrative o la delega del loro esercizio alle regioni e nei limiti
necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere
di competenza dello Stato.
Entro
il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la regione
interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e
degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso gli uffici
trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi.
------------------------
Tabella
B (9)
1)
Ente nazionale per la morale del fanciullo (ENPMF).
2)
[Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)]
(10).
3)
Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
4)
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
5)
Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.
6)
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
7)
Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
8)
Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
9)
Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
10)
Istituto nazionale "Umberto e Margherita di Savoia".
11)
Unione nazionale di assistenza all'infanzia.
12)
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.
13)
Casa militare "Umberto I" per i veterani delle guerre nazionali.
14)
Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
15)
Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze.
16)
Istituto nazionale di beneficienza "Vittorio Emanuele III"
17)
Fondazione "Vittorio Emanuele III" per orfani e figli di ferrovieri.
18)
Istituto postelegrafonici.
19)
Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
20)
[Ente nazionale assistenza magistrale] (10).
21)
Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori
di scuola media.
22)
Fondazione figli degli italiani all'estero.
23)
Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani "F. D.
Roosevelt".
24)
Opera nazionale per le città dei ragazzi.
25)
Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.
26)
Fondazione "Gerolamo Gaslini".
27)
Casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi".
28)
Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
29)
Ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo", Napoli.
30)
Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
31)
Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).
32)
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
33)
Associazione nazionale vittime civili di guerra.
34)
Unione italiani ciechi (UIC).
35)
Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.
36)
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
37)
Istituto del "Nastro Azzurro" fra combattenti decorati al valor militare.
38)
Associazione nazionale combattenti e reduci.
39)
Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).
40)
Unione nazionale mutilati per servizio.
41)
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
42)
Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.
43)
Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).
44)
Federazione italiana della caccia.
45)
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria
nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
46)
Consorzio nazionale produttori canapa.
47)
Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in
Puglia e Lucania.
48)
Ente nazionale per le Tre Venezie.
49)
Ente nazionale cellulosa e carta.
50)
Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.
51)
Istituto di incremento ippico.
52)
Ente produttori di selvaggina.
53)
Ente mostra mercato dell'artigianato.
54)
Ente italiano della moda.
55)
Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI).
56)
Utenti motori agricoli (UMA).
57)
Opera nazionale combattenti.
58)
Ente autonomo di gestione per le aziende termali.
59)
Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
60)
Comitato per la ditesa morale e sociale della donna.
61)
Ente nazionale protezione animali (ENPA).
62)
Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.
Sono
infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le
casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la
parte relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono
altresì da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla
legge 17 luglio 1890, n. 6972, anche se non previste espressamente nell'elenco
che precede e che operino nel territorio di più regioni, escluse quelle che
svolgano in via precipua attività di carattere educativoreligioso, accertata
dalla commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro
confronti il trasferimento.
L'amministrazione
per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con
l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni
statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo
conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo
comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle
regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla richiesta.
------------------------
(9)
Vedi anche il D.L. 18 agosto 1978, n. 481.
(10)
L'art. 1, L. 27 maggio 1991, n. 167 (Gazz. Uff. 3 giugno 1991, n. 128) ha così
disposto:
"Art.
1. 1. L'ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale
per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) sono esclusi dalla
procedura di cui agli articoli 113 e 114 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e
conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto".
(10)
L'art. 1, L. 27 maggio 1991, n. 167 (Gazz. Uff. 3 giugno 1991, n. 128) ha così
disposto:
"Art.
1. 1. L'ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale
per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) sono esclusi dalla
procedura di cui agli articoli 113 e 114 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e
conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto".