C. 2144 - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
Presentato il 28
dicembre 2001
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega per la riforma
del sistema fiscale statale).
1. II Governo è delegato alla
riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte
ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle
società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.
Art. 2.
(Codificazione).
1. Il codice ordina il sistema
fiscale sulla base dei seguenti princìpi:
a)
la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei
princìpi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;
b)
le norme fiscali si adeguano ai princìpi fondamentali dell'ordinamento
comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali
in vigore per l'Italia;
c)
le norme fiscali sono informate ai princìpi di chiarezza, semplicità,
conoscibilità effettiva, irretroattività;
d)
è vietata la doppia imposizione giuridica;
e)
è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il
presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f)
è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra
contribuente e fisco;
g)
è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto
passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo. La
disciplina dell'obbligazione fiscale prevede princìpi e regole, comuni a tutte
le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h)
la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente
nell'adempimento degli obblighi fiscali;
i)
la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto
effettivo beneficio dalla violazione;
l)
la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e
rilevante danno per l'erario.
2. Il codice può essere
derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali.
Art. 3.
(Imposta sul reddito).
1. Dato l'obiettivo di ridurre
a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente del 23 per cento
fino a 100.000 euro e del 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei
princìpi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola
come segue:
a)
inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;
b)
per quanto riguarda l'imponibile:
1)
identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito
minimo personale escluso da imposizione;
2)
progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;
3)
articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri:
famiglia, casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza; non
profit, volontariato e confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato
sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; costi sostenuti per
la produzione dei redditi di lavoro;
4)
concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi;
5)
inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze
realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie
qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
6)
per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto
compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito
delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e
delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non
qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
7)
regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso
commisurata ai risultati dell'impresa;
c)
per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura
finanziaria:
1)
omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria,
indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
2)
convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del
debito pubblico;
3)
imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali
sulla base dei princìpi di cassa e di compensazione;
4)
regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi
pensione ed a casse di previdenza privatizzate;
d)
per quanto riguarda le semplificazioni:
1)
prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali avviato,
nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia;
2)
potenziamento degli studi di settore;
3)
introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito
di impresa e di lavoro autonomo;
e)
previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di
condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai
peggiore, del precedente.
2.
Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente
le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da
introdurre al regime di imposizione personale.
3. In coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 2, il valore delle aliquote, delle detrazioni e degli
scaglioni, a valere per i successivi esercizi, è indicato nella legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Imposta sul reddito
delle società).
1. Nel rispetto dei princìpi
della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo,
adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei
Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle
società si articola come segue per quanto riguarda l'imponibile:
a)
determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base
imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole società
che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli
imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione
dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione
della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione
nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione
sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie
imposizioni; per la definizione del requisito del controllo riferimento ad una
partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto di
cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;
irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre
anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime
facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli
che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato
fiscale; in caso di uscita dal gruppo o di suo scioglimento, riallineamento dei
valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità e recupero a
tassazione di quanto dedotto ai sensi della lettera l), seconda parte;
limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e
regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento
totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione
del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate;
identità dell'esercizio sociale per ciascuna società del gruppo, prevedendo gli
adempimenti necessari per la determinazione dell'imponibile di gruppo nel caso
di diversità dei periodi d'imposta; eventuale esclusione dell'opzione
relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività
diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione
del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con
imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla
società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella
tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella
società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della
corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società,
riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la
determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi
dell'attivo e del passivo della società partecipata;
b)
determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base
imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti
sulla base degli stessi princìpi e criteri previsti per il consolidato
nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto;
esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più
elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate
non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non
inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i
beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate;
al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della
somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di
partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio
dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante
residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche
previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore
tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo
contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis,
comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per
singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare
effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire
l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei
redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile;
semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate
non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo
VI, e del titolo II del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite
per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;
c)
esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in
società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti al
verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione
alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al
riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo
di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della
società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3) residenza della
società partecipata in un Paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato
di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi
dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal
comma 5 dello stesso articolo 127-bis; nel caso di realizzo di una
partecipazione con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle
svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore
della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non
inferiore a due;
d)
esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento
degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che
non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della
liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle
residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi
connessi alla gestione delle partecipazioni;
e)
indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di
quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza
personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti che si qualificano per
l'esenzione di cui alla lettera c); indeducibilità dei costi
direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per
l'esenzione di cui alla stessa lettera c);
f)
riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di
cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti
e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c)
e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri
finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione
di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate
incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è
tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera h);
per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato
patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle
partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto
finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a
quelli di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione della
partecipazione consolidata potrà essere previsto il recupero a tassazione anche
parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui
alla seconda parte della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di
cui alla lettera g);
g)
in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite
alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o
garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una
partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue
parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo
2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il
patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello
consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito
delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e
l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli
effetti delle partecipazioni societarie a catena e differenziandolo per le società
la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito,
attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti
eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio;
in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad
utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella
determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione
del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile
corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale
sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito
della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non
inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento
erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate intendendo per tale
quello derivante da mutui e depositi di danaro e da ogni altro rapporto
qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie
reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti
giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie
ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento
dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di
contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo
comma dell'articolo 2554 del codice civile; irrilevanza dei finanziamenti
assunti nell'esercizio dell'attività bancaria;
h)
facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di
capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore
al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società
di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza
di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi
alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione
garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da
parte dei soci;
i)
deducibilità delle componenti negative di reddito forfettariamente determinate,
quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente
dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento
d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di
incapienza dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione della
deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di
destinazione dell'utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di
gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte
differite;
l)
riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di
cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di
renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla
riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna
controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente,
solo per queste ultime, mantenere il riferimento a tutte quelle operanti nello
stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per
imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente
differenziato non inferiore a otto esercizi;
m)
abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso
decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da
concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e
razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del
reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche
della disciplina recata dalla riforma;
n)
opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione
forfetaria dell'imposta relativa al reddito derivante dall'utilizzazione delle
navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività
commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo
equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1)
l'identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria
avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante
"Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto
marittimo" COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C.
205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi
negli altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa sarà commisurata in
cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse
fasce di tonnellaggio di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca
con l'aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto
negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per
un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società
il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti e le
altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del
valore normale prevista dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
o)
riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti
del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime
fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle
società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito
del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme
nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio
prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di
coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che
compongono l'attivo patrimoniale;
p)
mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di
settore;
q)
abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, e successive modificazioni.
2. Sull'imponibile determinato
ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.
Art. 5.
(Imposta sul valore
aggiunto).
1. La riforma della imposta sul
valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, come
segue:
a)
progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della
base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella
propria e tipica di una imposta sui consumi;
b)
coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di
duplicazione;
c)
razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei
settori interessati;
d)
semplificazione degli adempimenti formali.
2. Ogni anno la legge
finanziaria determina, nel quadro dei vincoli comunitari, l'ammontare del
volume d'affari che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai
privati a finalità etiche.
Art. 6.
(Imposta sui servizi).
1. La riforma dell'imposizione
sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica
obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, in particolare i
seguenti tributi:
a)
imposta di registro,
b)
imposte ipotecarie e catastali,
c)
imposta di bollo,
d)
tassa sulle concessioni governative,
e)
tassa sui contratti di borsa,
f)
imposta sulle assicurazioni,
g)
imposta sugli intrattenimenti.
Art. 7.
(Accisa).
1. La riforma del sistema
dell'accisa è improntata a criteri di efficienza e ottimalità. In particolare,
le singole accise sono gradualmente determinate e coordinate con l'imposta sui
consumi, in modo da ridurne l'incidenza sui prodotti essenziali e correggerne
gli effetti esterni negativi su ambiente, salute e benessere. Il coordinamento
con le altre forme di imposizione, inoltre, evita gli effetti viziosi di
moltiplicazione dell'imposta.
Art. 8.
(Graduale eliminazione
dell'imposta regionale sulle
attività produttive).
1. Il Governo è delegato ad
emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione dalla
base imponibile del costo del lavoro.
Art. 9.
(Attuazione, raccordi
e copertura
finanziaria).
1. L'attuazione della riforma è
modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale
invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori
istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A
tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione
economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.
2. Dai decreti legislativi di
attuazione degli articoli da 3 a 8 non possono derivare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, il Ministro
dell'economia e delle finanze, dopo averne data tempestiva notizia al
Parlamento, assume le conseguenti iniziative, predisponendo, secondo le
procedure previste dall'articolo 10, un apposito decreto che, variando
opportunamente le aliquote delle singole imposte, corregga l'andamento del
gettito per ripristinare la situazione di invarianza.
3. Fino al completamento della
riforma prevista ai sensi della presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo
stesso periodo, e per i due anni successivi al completamento della riforma, nel
rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge,
possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni
integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie
per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa
transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti
dalla legislazione pregressa.
4. Fino al completamento del
processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e
qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. In particolare, la progressiva
riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti
o da compartecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo
fiscale.
Art. 10.
(Disposizioni finali).
1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal
Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente
tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
2. Gli schemi dei decreti
legislativi previsti ai sensi della presente legge sono trasmessi alla
Commissione parlamentare di cui al comma 1 per l'acquisizione del parere.
Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
schemi dei decreti stessi. La Commissione può chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere,
qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il
numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
3. Qualora sia richiesta, ai
sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente
alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti
legislativi previsti dal medesimo comma 2 sono prorogati di venti giorni.
Decorso il termine di cui al citato comma 2, secondo periodo, ovvero quello
prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 2, il parere si intende
espresso favorevolmente.