A.S. 1246 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

 (Approvato dalla Camera dei deputati il 13 marzo 2002)

Art. 1.

(Disposizioni per l’aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l’accesso al SIMPT)

    1. Per le finalità indicate al comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

    2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere ad associazioni e società private l’accesso, a titolo oneroso, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l’accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l’accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

(Norme di accelerazione dei lavori pubblici)

    1. I commi 2, 2-bis e 3 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

    «2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d’ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell’importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All’ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

    2-bis. L’esame e la definizione delle domande avvengono entro tre mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d’ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell’avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta il termine è interrotto per il tempo occorrente all’Amministrazione ad acquisire il parere dell’Avvocatura generale dello Stato sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. L’Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all’acquisizione del parere dell’Avvocatura generale dello Stato.
    3. La presentazione dell’istanza sospende fino al 30 giugno 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all’articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto».

    2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall’organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 10 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.

    3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.
    4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell’economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario ad acta sotto l’aspetto dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi.
    5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all’incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell’opera.
    6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.
    7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall’articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
    8. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tale caso, il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
    9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l’utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l’assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all’avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell’articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
    10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l’edilizia agevolata di cui all’articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all’articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all’istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare controlli a campione per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.
    11. Al comma 49 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «Il commissario ad acta previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che, con propria determinazione, affida entro sei mesi».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di servitù)

    1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.

    2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all’imposizione della servitù.
    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’autorità espropriante può procedere, ai sensi dell’articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 4.

(Disposizioni in materia di occupazioni
di urgenza)

    1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall’articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall’articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, dall’articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall’articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall’articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall’articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di espropriazione)

    1. All’articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: «limitatamente alle norme riguardanti l’espropriazione».

Art. 6.

(Disposizioni relative
al Registro italiano dighe)

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
    3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, l’ammontare dei contributi e diritti di cui al medesimo comma  2, nonché la quota parte delle entrate, da destinare ad investimenti e potenziamento, che dovrà essere compresa tra il 50 e il 70 per cento.
    4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)

    1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 2:
            1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «Ai concessionari di lavori pubblici ed» sono soppresse; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993»;

            2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993»;
            3) al comma 4, le parole: «Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l’obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi»;
        b) all’articolo 4, comma 17, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»; le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e sono aggiunte, in fine, le parole: «non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale»;

        c) all’articolo 8:

            1) al comma 2, le parole: «150.000 Ecu» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro»;

            2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        «b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere. Lo svolgimento dell’attività di attestazione può avere carattere non esclusivo per gli organismi di attestazione, fermo restando che in ogni caso essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità e fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti di attestazione, sia altri compiti relativamente alla medesima impresa»;
            3) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
        «g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento»;
        d) all’articolo 12:
            1) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile»;

            2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

    «8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
    8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche»;

        e) all’articolo 13, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1»;
        f) all’articolo 14:

            1) al comma 1, dopo le parole: «L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge» sono inserite le seguenti: «di singolo importo superiore a 200.000 euro»;

            2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario»;
            3) al comma 6, dopo le parole: «è subordinata» sono inserite le seguenti: «, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,»;

            4) al comma 7, le parole: «o un tronco di lavoro a rete» sono soppresse;

        g) all’articolo 16, comma 6, dopo le parole: «e momenti di verifica» è inserita la seguente: «tecnica»;

        h) all’articolo 17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

            «10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

            11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico.
            12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare»;

        i) all’articolo 19:
            1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        «b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, qualora:
            1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento del valore dell’opera;

            2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
            3) riguardino lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria»;
            2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

    «1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo scelto tra almeno cinque soggetti individuati in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo»;
            3) al comma 2, le parole: «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora necessario»; le parole: «, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili» sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all’articolo 14. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario»;

            4) al comma 2-bis, le parole: «La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «L’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato»;
            5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

    «2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.

    2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all’articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto»;

            6) al comma 4, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di cui al comma 5,»; e dopo le parole: «numero 1)», sono inserite le seguenti: «e numero 3)»;

            7) al comma 5, dopo le parole: «i contratti» sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti»;
        l) all’articolo 20:

        1) al comma 2, dopo le parole: «ponendo a base di gara un progetto» sono inserite le seguenti: «almeno di livello»;

        2) al comma 4, dopo le parole: «previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro»;

        m) all’articolo 21:
            1) al comma 1-bis, è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito della ulteriore verifica, in contraddittorio»;

            2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

    «1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore»;
        n) all’articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari»;

        o) all’articolo 24:

            1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
        «0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro»;
            2) al comma 1, lettera a), le parole: «non superiore a 300.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro»; alle lettere b) e c), la parola: «ECU» è sostituita dalla seguente: «euro»;

            3) al comma 5, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere 0a) e b)»;
        p) all’articolo 26:

            1) al comma 1, è premesso il seguente:
    «01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un’anticipazione sull’importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell’importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d’opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con le medesime modalità tale anticipazione è parzialmente erogata dall’appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell’importo dei lavori subappaltati. L’erogazione dall’anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria bancaria, con le modalità stabilite dall’articolo 102 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554»;
            2) al comma 4, dopo le parole: «inflazione reale» sono inserite le seguenti: «accertato su base nazionale con riferimento alla specifica categoria di lavoro da eseguire»; dopo le parole: «nell’anno precedente» sono inserite le seguenti: «a quello di presentazione dell’offerta»;

            3) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l’attribuzione di un premio di acceleramento»;

        q) all’articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare»;

        r) all’articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all’articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione»;
        s) all’articolo 30:
            1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
    «1-bis. La cauzione provvisoria non è dovuta nelle gare per lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 euro. Per tali gare, qualora un’impresa incorra in condotta, anche omissiva, che legittimerebbe l’escussione della cauzione provvisoria, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, agiscono per il risarcimento degli eventuali danni e segnalano il fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7; la segnalazione comporta l’esclusione dell’impresa da tutte le gare per affidamento di lavori pubblici per sei mesi, decorrenti dalla data in cui si è verificata la suddetta condotta. Resta fermo l’obbligo di presentare la cauzione di cui al comma 2»;

            2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso»; al terzo periodo, dopo le parole: «La mancata costituzione della garanzia» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
            3) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        «6. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Con apposito regolamento, adottato a norma dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
        a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

        b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
        c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza.

        6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante»;
            4) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro»;
        t) all’articolo 32:
            1) al comma 2, sono premesse le parole: «Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge,»;

            2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
            3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

    «4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all’articolo 2»;
        u) all’articolo 37-bis:
            1) al comma 1, le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno» sono soppresse; dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito» sono inserite le seguenti: «o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966»; dopo le parole: «garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice» sono inserite le seguenti: «; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 14 della presente legge, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti»;

            2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nell’ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale»;
            3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

    «2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonchè pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge. Le proposte dei promotori sono presentate decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso indicativo.

    2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

        a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

        b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione;
        c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso con le modalità di cui al comma 2-bis»;

        v) all’articolo 37-ter, comma 1, le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni anno» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso relativo alla presentazione della prima proposta. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Qualora una delle proposte presentate nei due mesi successivi alla pubblicazione dell’avviso risulti più conveniente della prima, le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare il primo proponente ad adeguare la propria. In tal caso il primo proponente verrà designato come promotore; nel caso contrario, si passerà alla proposta più conveniente»;

        z) all’articolo 37-quater:

            1) al comma 1, all’alinea, le parole: «il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter»; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso»;

            2) al comma 5 le parole da: «Nel caso» fino a: «secondo offerente» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo»;
            3) il comma 6 è abrogato;
            4) le parole: «articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo»;

        aa) all’articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
    «1-ter. Salvo diversa previsione del contratto di concessione, responsabile del buon adempimento della stessa è la società di progetto, la quale presta la garanzia globale di esecuzione, di cui all’articolo 30, comma 7-bis. Fino all’attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fidejussoria di cui all’articolo 30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l’ente concedente potrà esigere, all’atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà eccedere, nel suo complesso, l’importo del finanziamento pubblico previsto per l’esecuzione delle opere. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto di concessione, il buon adempimento degli obblighi del concessionario. L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento»;
        bb) dopo l’articolo 38, è aggiunto il seguente:
    «Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). – 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti».
    2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all’articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all’avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all’articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Al fine di ampliare l’area del subappalto, al comma 3 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
    4. All’articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli subappalti che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro; si applicano altresì alle sole forniture con posa in opera e noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e per le quali, inoltre, l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale, relativamente al cantiere cui si riferisce l’appalto, sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto. L’appaltatore trasmette al committente, prima dell’inizio delle prestazioni, una comunicazione concernente il nome del subaffidatario, l’oggetto e l’importo del subcontratto».
    5. Nell’esercizio del potere regolamentare di cui all’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.
    6. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
    7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell’ambito del centro di responsabilità di cui al comma 6 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l’anno 2002 nell’unità previsionale di base 3.1.1.0 – Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia».
    8. Ai fini di cui al comma 6, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2002.
    9. All’unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonchè di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell’attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l’espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell’articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonchè dell’attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
    10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 8.

(Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;

        b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;
        c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;
        d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.

Art. 9.

(Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all’erogazione di servizi di pubblica utilità)

    1. Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all’erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

    2. All’articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo» sono sostituite dalle seguenti: «di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di ferrovie)

    1. Il comma 2 dell’articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall’ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all’articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.

    2. Il comma 4 dell’articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell’assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
    3. Le società costituite ai sensi dell’articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi alle suddette società, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio; ad esso si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
    4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l’anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l’anno 2002, 1.465.344 euro per l’anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l’anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 11.

(Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa).

    1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l’ammontare del disavanzo da ripianare.
    3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

Art. 12.

(Attivazione degli interventi previsti
nel programma di infrastrutture)

    1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonchè per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell’approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l’anno 2002, di 160.400.000 euro per l’anno 2003 e di 109.400.000 euro per l’anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

    2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l’anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all’esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
    3. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è sostituito dal seguente:

    «1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L’individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l’indicazione dei relativi stanziamenti. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonchè a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L’inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere».
    4. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
            a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;

            b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
            c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
            d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
            e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi».

    5. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
        «c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell’opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l’attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonchè della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico».
    6. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    «3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l’approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell’intervento nonchè la pubblica utilità dell’opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato».
    7. Al comma 12 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive».

    8. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell’Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, 4.500.000 euro per l’anno 2003 e 5.000.000 di euro per l’anno 2004.
    9. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a 2.000.000 di euro per l’anno 2002, 4.500.000 euro per l’anno 2003 e 5.000.000 di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    10. L’articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, è abrogato limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione della realizzazione delle tratte, successive alla prima, dell’autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia.
    11. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l’anno 2002, 384.300.000 euro per l’anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 13.

(Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello stretto di Messina)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all’opera in oggetto, in virtù della inclusione dell’attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della medesima legge n. 443 del 2001;

        b) qualificazione della società «Stretto di Messina» quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell’opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.

Art. 14.

(Programma per il miglioramento della
sicurezza stradale sulla rete nazionale)

    1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l’anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l’Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad effettuare.

    2. Nell’ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all’obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    4. All’articolo 59, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

        «b-bis) il Centro sperimentale dell’ANAS di Cesano (Roma)».

Art. 15.

(Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale)

    1. Al fine di ridurre l’impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l’ANAS è autorizzato ad effettuare. Il fondo di rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualità ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti anche attraverso la realizzazione di compensazione, nonchè alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.

    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure per l’utilizzazione del fondo.
    3. Il disposto dell’articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l’ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validità del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell’Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.
    4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell’ANAS, in relazione ad opere specifiche non più realizzabili. All’individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, su motivata proposta dell’ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l’ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
    5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 16.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

    1. Per l’attuazione dell’articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, è autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

    2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 17.

(Realizzazione di opere di interesse locale)

    1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:

        a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone;

        b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;
        c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e ai comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo, per essere utilizzati, previa convenzione con l’ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti e le finalità di seguito elencati:

            1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;

            2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo;

        d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;

        e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell’opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;
        f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto «strade sicure», è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2002, da assegnare alla stessa provincia di Treviso;
        g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio «Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio – variante alla strada provinciale n. 55» e del suo collegamento con la ex strada statale n. 249, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Verona;
        h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza dell’ex strada statale n. 174 nel tratto Nardò-Galatone e per la progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea ferrata in prossimità della stazione ferroviaria Nardò centrale e del suo raccordo con lo svincolo della strada statale n. 101, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce;
        i) per la progettazione e realizzazione del raccordo autostradale A14 Gioia del Colle-Matera nel tratto Santeramo-Altamura-Matera Bacino Salotto, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2002, 2.000.000 di euro per l’anno 2003 e 2.500.000 euro per l’anno 2004, da attribuire all’ANAS.

    2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.

    3. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2002, 1.500.000 euro per l’anno 2003 e 1.500.000 euro per l’anno 2004, da assegnare al comune di Matera.
    4. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 3, valutato in 23.000.000 di euro per l’anno 2002, 5.500.000 euro per l’anno 2003 e 6.000.000 di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 18.

(Interventi per i campionati mondiali
di sci alpino del 2005 in Valtellina)

    1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall’anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall’anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. Ai fini dell’individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 5.164.569 euro per l’anno 2002, 10.329.138 euro per l’anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 19.

(Giochi olimpici invernali Torino 2006)

    1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l’anno 2003 e di 5.164.569 euro per l’anno 2004.

    2. La regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori dal Ministero dell’economia e delle finanze.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l’anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 20.

(Interventi per le Universiadi invernali
«Tarvisio 2003»)

    1. È autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l’anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l’anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali «Tarvisio 2003».

    2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 2.500.000 euro per l’anno 2002 e 5.000.000 di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 21.

(Interventi aeroportuali)

    1. Per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l’ulteriore limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2002, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l’abbattimento della rumorosità e la sicurezza degli aeroporti.

    2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 22.

(Recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l’aviazione civile internazionale)

    1. Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione dell’articolo 687 del codice della navigazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti tecnici dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.

    2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell’ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
    3. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.

Art. 23.

(Programmi di riabilitazione urbana)

    1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati «programmi di riabilitazione urbana», nonchè di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.

    2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull’assetto del territorio.
    3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
    4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull’attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.
    5. È di competenza della giunta comunale l’approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale.
    6. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all’imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L’indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all’articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L’indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.

Art. 24.

(Modifica all’articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in tema di riqualificazione urbanistica)

    1. All’articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 18 è sostituito dal seguente:

    «18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici adottati dagli enti per i quali deve intendersi maturato il silenzio assenso previsto dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi, ai sensi dell’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge. La presente disposizione si applica agli strumenti urbanistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati e non ancora approvati».

Art. 25.

(Edificabilità delle zone limitrofe
ad aree cimiteriali)

    1. All’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il primo comma è sostituito dal seguente:
    «I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge»;
        b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
    «Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
        a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

        b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

    Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

    Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
    All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

    2. All’articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 26.

(Modifiche all’articolo 18
della legge 17 febbraio 1992, n. 179)

    1. All’articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera b), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole da: «a maggioranza» fino a: «dei soci iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell’assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l’una dall’altra»;

        b) alla lettera g), le parole da: «per le cooperative a proprietà indivisa» fino a: «di presentazione del piano» sono soppresse.

Art. 27.

(Disposizioni in materia di riscatto degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica)

    1. Il comma 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l’acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorchè non espressamente indicato nell’originario atto di assegnazione.

Art. 28.

(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)

    1. Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferiti dall’amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all’amministrazione finanziaria competente.

    2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all’ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    3. Per l’attuazione del programma di cui al comma 2 l’amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
    4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l’anno 2002, 10.000.000 di euro per l’anno 2003 e 15.000.000 di euro per l’anno 2004.
    5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:

        a) dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;

        b) dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
        c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;
        d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;
        e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;
        f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;
        g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e dell’interno.

    6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
    8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l’anno 2002, 15.000.000 di euro per l’anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 29.

(Disposizioni in materia di impianti a fune)

    1. All’articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: «Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni».

    2. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformità al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
    3. In luogo del contributo annuo di cui all’articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell’anno 2002, l’ammontare complessivo di 180.000.000 di euro. Per l’anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8 della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
    4. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, purchè già realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare è pari al 40 per cento dell’ammontare complessivo della spesa.
    5. Le risorse previste dal comma 1 dell’articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all’innovazione e all’ammodernamento degli impianti a fune.

Art. 30.

(Disposizioni in materia
di trasporto rapido di massa)

    1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall’articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita dalla seguente:

        «a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l’equilibrio finanziario, che deve, tra l’altro, indicare l’investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l’equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonchè gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale».
    2. All’articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: «Entro 240 giorni» fino a: «distinta per lotti funzionali,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,».

    3. All’articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti».
    4. All’articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all’avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere».
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.

Art. 31.

(Disposizioni in materia di capitanerie
di porto - guardia costiera)

    1. Ai fini dell’accertamento di conformità previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare. Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

    2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l’immissione in servizio permanente di 495 volontari e l’arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell’anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell’anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell’anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell’anno 2002 a 3.150 unità, nell’anno 2003 a 2.921 unità e nell’anno 2004 a 2.685 unità.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l’anno 2002, 10.000.000 di euro per l’anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 32.

(Benefìci per le imprese armatoriali
che esercitano il cabotaggio)

    1. All’articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’ultimo periodo è soppresso.

    2. A decorrere dall’anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 8.000.000 di euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l’intero anno attività di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i termini di applicazione del presente articolo.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    4. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «diretto verso un altro Stato» sono aggiunte le seguenti: «, se si osservano i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)».
    5. All’articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: «da lire 2 milioni a lire 12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.033 euro a 6.197 euro» e le parole: «lire 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2,58 euro».

Art. 33.

(Programma di ricerca in materia di
cabotaggio e navigazione a corto raggio)

    1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Fedarlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.

    2. Per l’approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonchè per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l’articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
    3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
    4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 34.

(Ammodernamento delle infrastrutture
portuali e trasferimento di beni demaniali ai comuni)

    1. Il termine di adozione del regolamento di cui all’articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.

    2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all’articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e di quelle individuate dall’articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l’anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
    3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
    4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l’anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    5. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.177, e successive modificazioni, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano per l’intero territorio nazionale limitatamente alle aree demaniali non destinate all’esercizio della funzione pubblica, e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990. Il trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime, secondo le procedure previste dalla citata legge n. 177 del 1992, è autorizzato esclusivamente nei casi in cui, con motivata delibera dell’amministrazione comunale, si dichiari cessato il pubblico interesse sulle aree stesse, previo deposito di un avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni, sulle quali si esprime il comune contestualmente all’approvazione della delibera. Il prezzo del trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime è determinato secondo le procedure dell’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 177 del 1992, e successive modificazioni, per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato.

Art. 35.

(Disposizioni sugli interporti)

    1. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale è prorogato al 31 dicembre 2002.

    2. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        «e) includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonchè quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento».
    3. L’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all’intermodalità.

    4. Alle attività di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile è abrogata.

Art. 36.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci)

    1. Per l’anno 2001, l’ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l’anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

    2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l’erogazione del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
    3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all’espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonchè le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
    4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonchè la materia relativa all’incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l’erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.
    5. Nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie e gli operatori di settore in relazione alla contribuzione al trasporto merci», per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l’anno 2002, di 5.000.000 di euro per l’anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
    6. A valere sul fondo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l’assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
    7. Il comma 2 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all’articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell’ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.
    8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 14.500.000 euro per l’anno 2002, 19.500.000 euro per l’anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 37.

(Realizzazione del piano triennale
per l’informatica)

    1. Nell’ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d’opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.

    2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l’anno 2002, di 6.229.000 euro per l’anno 2003 e di 18.228.000 euro per l’anno 2004.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000 euro per l’anno 2002, 11.957.000 euro per l’anno 2003 e 30.185.000 euro per l’anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    4. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l’accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalità ed i corrispettivi per l’accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, nonchè dalla formazione e dall’attuazione del piano informativo e statistico.

Art. 38.

(Installazione di cavidotti per reti
di telecomunicazioni)

    1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
    3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
    4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l’accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l’accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
    5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l’installazione e l’accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.
    6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell’attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
    8. All’articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

    «7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni».
    9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997)

    1. Il termine per l’occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni.

    2. Le spese eccedenti l’ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull’immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile.
3. All’articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce causa di decadenza l’alienazione dell’immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l’immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità».

Art. 40.

(Modifiche all’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

    1. All’articolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. L’azionista privato, qualora sia in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici, può eseguire i lavori di competenza della società nei limiti della propria qualificazione»;
        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall’intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune»;
        c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Gli immobili interessati dall’intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L’individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall’intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione».

Art. 41.

(Variazioni di bilancio)

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.

Art. 42.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

    1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.