LEGGE 1 marzo 2002, n.
39 (in G.U. n. 72 del 26 marzo 2002 - S.O. n. 54) –
Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2001.
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI
SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1.
(Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi
sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente
per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di
cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi fissati dalla presente legge,
il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti
legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa
regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome
nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data
di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
ART. 2.
(Princípi e criteri
direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici
princípi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a
quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princípi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni
direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi
con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare
disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni
alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione
delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni
penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi
saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della
diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese
quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno
previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non
contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare
fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
altresí il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di
direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto
legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al
decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi
assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da
attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino
sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi
individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando
i princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle
regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali,
la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
ART. 3.
(Delega al Governo per
la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare
la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il
Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio
1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informeranno ai princípi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di
decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri
dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini
predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
ART. 4.
(Oneri relativi a
prestazioni e controlli).
1. Nell'attuazione delle
normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da
parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a
carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio,
ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di
cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
2. Agli eventuali oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
ART. 5.
(Riordinamento normativo
nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici
delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le
norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni
e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui
al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei
testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non
in modo esplicito,mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da
abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Il presente articolo
non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.
ART. 6.
(Modifiche alla legge 9
marzo 1989, n. 86).
1. Alla legge 9 marzo
1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1-bis,
comma 1, dopo le parole: "alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni
parlamentari competenti, nonché", sono inserite le seguenti: "alla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, ai fini dell'inoltro";
b) all'articolo 3, comma
1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) disposizioni
modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive
comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla
Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia;";
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 7.
(Modifica all'articolo 8
della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici).
1. All'articolo 8 della
legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. I composti
odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i
termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli
ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere
menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per
cento".
ART. 8.
(Modifica all'articolo
18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali
naturali e acque di sorgente).
1. All'articolo 18 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Le acque di
sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano
conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere
commercializzate fino al 31 marzo 2002".
ART. 9.
(Modifica all'articolo
11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione
e di commercializzazione delle acque minerali naturali).
1. All'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive
modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) l'indicazione
della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i
componenti caratteristici;".
ART. 10.
(Modifiche al decreto
legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di
diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili).
1. Al decreto
legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 11 è
sostituito dal seguente:
"ART. 11. (Diritti
dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera). –
1. Ove le parti abbiano
scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana,
all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del
contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea";
b) all'articolo 12, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il
fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli
articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g),
h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 euro a 3.000 euro".
ART. 11.
(Modifica all'articolo 3
della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti).
1. Al fine di completare
l'attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il
comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. In caso di
inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di
cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4,
il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio,
dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni
giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei
consumatori".
ART. 12.
(Delega al Governo per
la disciplina sanzionatoria in materia alimentare).
1. Il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali
o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1
dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di
regolamentazione dei prodotti alimentari.
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informeranno ai princípi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere.
ART. 13.
(Modifiche all'articolo
1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme sanzionatorie
in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla
trasformazione delle olive da tavola).
1. All'articolo 1 del
decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le
parole: "ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della
Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi della decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto
2001";
b) al comma 4, le
parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n.
227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10
agosto 2001".
ART. 14.
(Modifica all'articolo
53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico
illecito di rifiuti).
1. All'articolo 53 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Chiunque
effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi
dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio
1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato
regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d),
del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a
25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di
spedizione di rifiuti pericolosi".
ART. 15.
(Modifiche all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta
e riciclaggio di batterie esauste)
1. All'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 sono
aggiunte, in fine, le parole: "o autorizzati, in base alla normativa
vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di
conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie
esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità
europea";
b) dopo il comma 6, è
inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti
non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie
esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente
alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione
stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste
per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3".
ART. 16.
(Modifica all'articolo 8
della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da
parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
1. All'articolo 8 della
legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: "otto anni" sono sostituite
dalle seguenti: "dodici anni".
ART. 17.
(Modifica dell'articolo
12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante legge-quadro per la professione di
maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della
professione di guida alpina).
1. L'articolo 12 della
legge 8 marzo 1991, n. 81, è sostituito dal seguente:
"ART. 12. (Maestri
di sci stranieri). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel
proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in
possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in
albi regionali italiani.
2. Per i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio
dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione
europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo,
l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al
riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319, e successive modificazioni.
3. Per i cittadini provenienti
da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli
rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è
subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
4. La Federazione
italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli
di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo
6".
ART. 18.
(Modifica all'articolo
27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli).
1. All'articolo 27 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 7 è abrogato.
ART. 19.
(Delega al Governo per
la modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante
attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi e con l'osservanza delle
procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune
tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, possano essere individuati i requisiti
professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli
di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.
ART. 20.
(Modifiche all'articolo
36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori).
1. Il termine di cui al
comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
359, di recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre
1995, concernente le attrezzature di lavoro, è differito al 5 dicembre 2002
limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato
XV.
ART. 21.
(Delega al Governo per
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del
15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge,
un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento
ai princípi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto
legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e
nel rispetto dei princípi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2.
2. L'articolo 4, comma
1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:
"1. Il datore di
lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro".
3. All'articolo 8, comma
6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola:
"lavoro", la parola: "può" è sostituita dalla seguente:
"deve".
4. Agli eventuali oneri
derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
ART. 22.
(Delega al Governo per
l'attuazione delle direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro,
2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare,
2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del
23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva
93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione
civile.
2. L'attuazione delle
direttive sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) recezione dei criteri
di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12
novembre 1997;
b) riconoscimento degli
effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del
provvedimento di attuazione della direttiva.
3. Il Governo, ai sensi
della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto ed
integrale recepimento delle predette direttive, sentite le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potrà apportare
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in
materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia
di lavoro straordinario, nonché alle singole discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al
commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.
4. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
ART. 23.
(Delega al Governo per
la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione
di direttive comunitarie relative ai medicinali veterinari).
1. Il Governo è delegato
ad emanare un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina relativa ai
medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
apportandovi ulteriori modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princípi
e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) riorganizzare la
disciplina relativa al medicinale veterinario, con riguardo, in particolare,
agli aspetti della distribuzione, del rifornimento, della detenzione,
dell'utilizzo, della tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della
registrazione e dei campioni gratuiti, nonché agli aspetti comunque
funzionalmente connessi;
b) prevedere,
limitatamente all'impiego di farmaci su animali non produttori di alimenti per
l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, la possibilità e le modalità, da parte dei medici
veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di
medicinali ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di
cura;
c) delegificare le
disposizioni relative alle procedure e ai procedimenti amministrativi.
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, e in
osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4. Lo schema di decreto
legislativo è trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in
mancanza del parere.
ART. 24.
(Modifiche all'articolo
1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante istituzione del Centro nazionale
di informazione e documentazione europea).
1. All'articolo 1 della
legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, dopo
le parole: "è istituito", sono inserite le seguenti: "per l'anno
2000";
b) al comma 6, le
parole: "2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni
di lire a decorrere dall'anno 2001".
ART. 25.
(Modifica all'articolo 1
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in materia di procedure di
dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per
azioni).
1. All'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: "iscritti da almeno cinque
anni negli albi previsti dalla legge" sono soppresse.
ART. 26.
(Attuazione della
direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali).
1. Al fine di
contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon
funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme
uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo
è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o
più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi
di pagamento ai princípi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2. L'attuazione della
direttiva 2000/35/CE sarà, in particolare, informata ai seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) prevedere che il
provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura
civile sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di
presentazione del ricorso;
b) prevedere
l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura
civile;
c) prevedere che il
termine di cui all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile,
in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che
può essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni,
quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica
in altri Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a
centoventi giorni; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo
comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;
d) prevedere che
nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma, del codice di procedura
civile, il giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del
decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che
l'opposizione riguardi aspetti procedurali;
e) coordinare la nuova
disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività
produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le
opportune modifiche in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di
cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello
degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia
di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva;
f) prevedere che le
azioni di accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva
possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli
imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli
artigiani;
g) prevedere che le
associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le
suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti
abusivi.
ART. 27.
(Attuazione della
direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità).
1. L'attuazione della
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della
introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema
di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo
riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le
caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.
ART. 28.
(Attuazione della
direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana).
1. L'attuazione della direttiva
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa
ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà
informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) garantire che
l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la
trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto
con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto
utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà
contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà
essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";
b) individuare
meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano
esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.
ART. 29.
(Attuazione della
direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla
direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le
disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause
direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche
attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie
contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto
del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le
differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in
un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo
possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme
di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare
alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla
razza od origine etnica;
b) definire la nozione
di discriminazione come "diretta" quando, a causa della sua razza od
origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la
nozione di discriminazione come "indiretta" quando una disposizione,
un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una
posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati
da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di
attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro
svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve
le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei
Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che
siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in
essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato
che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona
che lo subisce come offensivo, cosí pregiudicando oggettivamente la sua dignità
e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti;
c) promuovere
l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere
l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive,
dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od
origine etnica;
d) prevedere
l'applicazione del princípio della parità di trattamento senza distinzione di
razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato,
assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela
giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si
verificano nell'ambito delle seguenti aree:
1) condizioni di accesso
all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di
selezione, le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;
2) accesso a tutti i
tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
3) occupazione e
condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la
retribuzione;
4) attività prestata
presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle
prestazioni erogate da tali organizzazioni;
5) protezione sociale,
compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9) accesso a beni e
servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;
e) riconoscere la legittimazione
ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad
associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su
delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione
collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le
persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle
suddette associazioni;
f) prevedere criteri
oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentatività delle associazioni di cui
alla lettera e);
g) prevedere che quando
la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità
giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e
concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o
indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione; tale onere non è previsto per i procedimenti penali;
h) prevedere le misure
necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli,
quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del
principio di parità di trattamento;
i) prevedere
l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per le pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di
garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di
garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro da lui delegato, che svolga attività di promozione
della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica, in particolare attraverso:
1) l'assistenza
indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti
giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2) lo svolgimento di
inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria;
3) la promozione
dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche,
ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare
svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
4) la formulazione di
pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in
materia;
5) la formulazione di
raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla
razza o sull'origine etnica;
6) la redazione di una
relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di
trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una
relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta
nell'anno precedente;
7) la diffusione delle
informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
l) prevedere che
l'ufficio di cui alla lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre
amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori
dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.
2. All'onere derivante
dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in
2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo
21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei princípi enunciati nel
presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere parlamentare.
ART. 30.
(Attuazione della
direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di
adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in
materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli
obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei princípi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:
a) ridefinire l'oggetto
del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti
connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche
indiretta, temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto
esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei
modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a
disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso
nel luogo e nel momento individualmente prescelti;
c) riconoscere,
nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa
avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti,
rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di
fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di
diffusione radiotelevisiva;
d) ridefinire il diritto
di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in
caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nell'Unione
europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le
eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione
al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva
senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del
diritto d'autore;
f) rideterminare il
regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici
per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo
adeguati obblighi e divieti;
g) prevedere un'adeguata
protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti,
stabilendo idonei obblighi e divieti.
ART. 31.
(Attuazione della
direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei
princípi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) definire le
informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di
un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da
designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle
accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono
essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche
riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che
l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica
esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano
avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che
comunque ne facciano specifica richiesta;
b) definire gli obblighi
di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione
non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul
trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi
di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni
non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari
di comunicazione per il destinatario;
c) definire l'impiego di
comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione
regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, nonché forme e
procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel
rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e
per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che
precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni
commerciali;
d) disciplinare la
responsabilità dei prestatori intermediari con riferimento all'attività di
semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sarà considerato
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
1) non sia esso stesso a
dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il
destinatario della trasmissione;
3) non selezioni né
modifichi le informazioni trasmesse;
e) disciplinare la
responsabilità dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea
detta "caching"; il prestatore non sarà considerato responsabile
della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni,
effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
1) non modifichi le
informazioni;
2) si conformi alle
condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle
norme di aggiornamento delle informazioni;
4) indichi tali
informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del
settore;
5) non interferisca con
l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore
per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni;
6) agisca prontamente
per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso,
non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono
state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che
l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo
giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la
disabilitazione dell'accesso;
f) disciplinare la
responsabilità dei prestatori con riferimento all'attività cosiddetta di
"hosting"; il prestatore non sarà considerato responsabile delle
informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a
condizione che egli:
1) non sia
effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è
illecita;
2) per quanto attiene
alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che
rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;
3) non appena al
corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o
per disabilitarne l'accesso;
g) disciplinare le
modalità con le quali i prestatori di servizi delle società dell'informazione
sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di
presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a
comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che
consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno
accordi di memorizzazione dei dati;
h) favorire
l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali,
professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni
dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità
umana;
i) prevedere misure
sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle
violazioni;
l) prevedere che il
prestatore di servizi è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi
nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha
agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo
avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta
diligenza;
m) prevedere che, in
caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della società
dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa
adeguatamente avvenire anche per via elettronica.
ART. 32.
(Attuazione della
direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il
termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti
legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, nonché dei seguenti princípi e criteri direttivi: prevedere per
il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della
particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche
cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle
caratteristiche di ogni classe di unità; prevedere altresí per le navi delle
Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano
determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le
specifiche prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si
devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.
ART. 33.
(Modifiche agli articoli
134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
1. Al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 134,
secondo comma, dopo le parole: "cittadinanza italiana" sono inserite
le seguenti: "ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea";
b) all'articolo 134,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"I cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare
opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse
condizioni previste per i cittadini italiani";
c) all'articolo 138, primo
comma, n. 1°, dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le
seguenti: "o di uno Stato membro dell'Unione europea";
d) all'articolo 138,
dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Le guardie
particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono
conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione,
di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si
osservano, altresí, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di
esecuzione del presente testo unico".
ART. 34.
(Modifica all'articolo 4
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio).
1. Il comma 4
dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal
seguente:
"4. La cattura per
la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti
alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo;
pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente
liberati".
ART. 35.
(Modifiche all'allegato
A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in
materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente
usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di
restituzione).
1. La lettera B
dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, è sostituita dalla seguente:
"B. Valori
applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il
valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di
monumenti
9. Incunaboli e
manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche
stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e
pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle
condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della
presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello
Stato membro destinatario della richiesta di restituzione".
ART. 36.
(Modifica all'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia
di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).
1. L'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è soppresso.
ART. 37.
(Modifica dell'articolo
12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della
direttiva 89/398/CE in materia di prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare).
1. L'articolo 12 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituito dal seguente:
"ART. 12. -
(Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della
salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei
prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o
dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della
sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".
ART. 38.
(Modifica all'articolo
40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in materia di organizzazioni dei
produttori nel settore ortofrutticolo).
1. Il comma 4
dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:
"4. La zona di
operatività al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori è individuata
nell'intero territorio nazionale".
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
ART. 39.
(Modifiche all'articolo
108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché all'articolo 4 e
all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione
di direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti).
1. All'articolo 108 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: "e solo nell'ambito di programmi approvati dal Ministro della
sanità, che può stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche
procedure e vincoli di dose per le persone esposte" sono sostituite dalle
seguenti: "e solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni
prima del loro inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa
deve contenere il parere vincolante del Comitato etico, acquisito secondo
quanto disposto dalle norme vigenti";
b) il comma 2 è
abrogato.
2. All'articolo 4, comma
4, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è soppresso il secondo
periodo.
3. All'allegato III del
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo del
primo capoverso del punto 2 è soppresso;
b) il punto 3 è
sostituito dal seguente:
"3. -
Autorizzazione. - Prima di avviare un programma di ricerca medica o biomedica
deve essere acquisito il parere vincolante del Comitato etico, che terrà conto,
nella valutazione, dei princípi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International
Commission on Radiological Protection) nonché delle indicazioni della
Commissione europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical
exposure in medical and biomedical research". Il piano della ricerca, con
allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere
notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni prima dell'inizio
della ricerca";
c) il secondo periodo
del primo capoverso del punto 7 è soppresso.
ART. 40.
(Modifica al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di etichettatura dei
medicinali per uso umano).
1. Al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, dopo
l'articolo 5 è inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i
requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della
numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a
lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive
modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione
del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali
erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini
conformi alle prescrizioni del predetto decreto. È istituita, presso il
Ministero della salute, una banca dati centrale che, partendo dai dati di
produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del
presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei
prodotti medicinali attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero
identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002
il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di
impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa.
I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il
codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la
relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al
pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad
archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo sia di
ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o
impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui
sia diversa dal singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali sono
tenute ad archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero
identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli
smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice
prodotto ed il numero identificativo di ciascuna confezione farmaceutica
avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere dal 1° gennaio
2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno essere
dotate di bollini conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o
non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta
trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del
decreto ministeriale previsto dal quarto periodo del presente comma comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000
euro".
2. Il comma 14
dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno
2002 e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 41.
(Delega al Governo per
l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, in base ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) estensione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli
impianti industriali esistenti,anche ai nuovi impianti e a quelli
sostanzialmente modificati;
b) indicazione
esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite
nell'autorizzazione integrata.
ART. 42.
(Delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e
criteri specifici di delega).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare
attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche di rifiuti.
2. Il decreto
legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e
nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1,
lettera d), del medesimo articolo 2.
3. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, dovrà provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato
all'articolo 2, comma 1, lettera d).
ART. 43.
(Delega al Governo per
il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti
legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità,nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) individuare gli
obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di
energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo
sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli
obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricità
da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di
elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti
di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli
vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul
territorio italiano;
c) assicurare che i
regimi di sostegno siano compatibili con i princípi di mercato dell'elettricità
e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
d) attuare una
semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli
impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
e) includere, tra le
fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti
rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile;
f) prevedere che
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o
maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
ART. 44.
(Installazione di
generatori di calore).
1. L'ultimo periodo del
comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come sostituito dall'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, è soppresso.
ART. 45.
(Modifica al decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE
relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri
adibite a viaggi nazionali).
1. All'articolo 1, comma
1, lettera g), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le parole:
"di emanazione del presente decreto o successivamente" sono
sostituite dalle seguenti: "del 1° luglio 1998 o successivamente".
ART. 46.
(Modifica all'articolo 3
della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).
1. All'articolo 3 della
legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
comma:
"4-bis.
L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico
amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le
disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto
della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente
legge".
ART. 47.
(Adeguamento alla
normativa europea di disposizioni del codice della navigazione concernenti le
licenze di volo).
1. Dopo il quarto comma
dell'articolo 731 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:
"Per il
conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non
è richiesto il possesso di un titolo di studio".
2. Al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ambedue le lettere a)
di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono abrogate;
b) ambedue le lettere a)
di cui al comma 2 dell'articolo 52 sono abrogate;
c) la lettera a) del
comma 2 dell'articolo 55 è abrogata;
d) la lettera a) del
comma 2 dell'articolo 56 è abrogata;
e) la lettera a) del
comma 2 dell'articolo 57 è abrogata;
f) la lettera a) del
comma 2 dell'articolo 58 è abrogata;
g) all'articolo 60,
comma 2, lettera b), le parole: "e del diploma di scuola media
superiore" sono soppresse;
h) la lettera c) del
comma 2 dell'articolo 74 è abrogata.
ART. 48.
(Modifica all'articolo
788 del codice della navigazione).
1. Dopo il primo comma
dell'articolo 788 del codice della navigazione è inserito il seguente:
"I servizi di
lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro
dell'Unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa
autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Gli stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle
competenti autorità dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso
dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di
sicurezza nell'espletamento del servizio".
ART. 49.
(Attuazione della
direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione dei veicoli).
1. L'attuazione della direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio
1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, è informata ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) istituire presso
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) un centro di informazioni avente la finalità di consentire
alle persone lese di chiedere un indennizzo;
b) riconoscere alla
concessionaria di servizi assicurativi pubblici, CONSAP spa, la funzione di
organismo di indennizzo incaricato di risarcire le persone lese;
c) attribuire al
risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo il carattere di
sussidiarietà;
d) prevedere che la
comunicazione del nome e dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da
aggiungere a quelle già previste per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività assicurativa;
e) prevedere che, nel
caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai
sensi dell'articolo 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il
mandatario assuma la funzione attribuita a tale rappresentante.
ART. 50.
(Delega al Governo per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli
accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso).
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attività
produttive, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto
legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di
autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel
rispetto dei princípi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) adeguamento al
regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre
disposizioni comunitarie, nonché agli accordi internazionali già adottati o che
saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria
della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative
vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della normativa;
c) razionalizzazione e
semplificazione delle procedure autorizzative;
d) previsione delle
procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per
motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei
prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del
citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure
sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle
violazioni.
2. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la
stessa procedura, può emanare disposizioni correttive e integrative del
medesimo decreto legislativo.
ART. 51.
(Disposizioni in materia
di trasmissioni transfrontaliere).
1. Dopo l'articolo 3
della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"ART. 3-bis. -
(Princípi generali sulle trasmissioni transfrontaliere). - 1. Le emittenti
televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla
giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del
Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme
dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni
televisive destinate al pubblico in territorio italiano.
2. Salvi i casi previsti
dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la
ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione
europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva
89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di
ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati
dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno
due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta,
seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare
di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta,
seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora
di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali
programmi;
c) violazione manifesta,
seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano
incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o
nazionalità.
4. I provvedimenti di
cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità
europee da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine
non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente
televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei
provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.
5. Le emittenti
sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti
esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997
su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati
di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione
europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale
Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente
accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico
interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per
ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee".
ART. 52.
(Disposizioni in materia
di televendita).
1. Dopo l'articolo 3
della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"ART. 3-bis. -
(Televendita). - 1. È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana,
comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o
la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di
sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non
deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione
di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o
fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare
direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone
l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare
direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali
prodotti o servizi;
c) non sfruttare la
particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o
in altri;
d) non mostrare, senza
motivo, minorenni in situazioni pericolose".
ART. 53.
(Modifica all'articolo
23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).
1. All'articolo 23 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 è sostituito dal
seguente:
"6. I parametri di
valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b),
volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio
da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in
sede di bando o di lettera di invito".
2. Il regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116,
è abrogato.
ART. 54.
(Misure relative
all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il
periodo 2000-2006).
1. Il fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a
destinare, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, un importo non
superiore a 5.164.569 euro annui, per l'attivazione ed il potenziamento del
sistema di monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi
cofinanziati dall'Unione europea, nonché per lo studio di particolari
problematiche connesse con il finanziamento del bilancio comunitario, anche
attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle
amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi.
2. Al fine di assicurare
l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma scuola
2000-2006 - obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui al comma 1 è autorizzato
ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi
comunitari e statali previste per il biennio 2000-2001. Per le annualità
successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato
di avanzamento del programma.
3. Per il reintegro
delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 2, si provvede, per la
parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea
a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi
programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del
1987.
ART. 55.
(Istituti di moneta
elettronica).
1. Ai fini
dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di
moneta elettronica, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma
2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h-bis)
"istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche,
che emettono moneta elettronica;
h-ter) "moneta
elettronica": un valore monetario rappresentato da un credito nei
confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico,
emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario
emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi
dall'emittente";
b) all'articolo 11, dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Non
costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi
connessa all'emissione di moneta elettronica";
c) dopo il Titolo V è
inserito il seguente:
"Titolo V-bis.
Istituti di moneta elettronica.
ART. 114-bis. - (Emissione
di moneta elettronica). - 1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle
banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere
esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante
trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca
d'Italia, gli istituti possono svolgere altresí attività connesse e
strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la
concessione di crediti in qualunque forma.
2. La Banca d'Italia
iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le
succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o
extracomunitario.
3. Il detentore di
moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalità
indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica
in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente,
corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per
l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di
rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità
alla disciplina comunitaria.
ART. 114-ter. -
(Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia
autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando
ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta
elettronica si applicano altresí i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.
2. Gli istituti di
moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato
comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure
fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato
extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di
moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono
operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli
istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario
che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15,
comma 4, e 16, comma 4.
ART. 114-quater. -
(Vigilanza). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione
per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per
l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel
Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini
dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica
sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1,
lettera b). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a
vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività
connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza
su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'ltalia può
stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della
moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana
disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad
assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del
relativo circuito.
ART. 114-quinquies. - (Deroghe). - 1. La
Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica
dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando
ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo
della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non è
superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità
alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica
emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento
esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni
operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa
o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da
altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica
emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento solo da un
numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro
stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.
2. Ai fini
dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere
un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di
ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in
conformità alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di
moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle
disposizioni per il mutuo riconoscimento";
d) all'articolo 96-bis,
comma 4, lettera g), dopo le parole: "gruppo bancario;" sono aggiunte
le seguenti: "degli istituti di moneta elettronica";
e) dopo l'articolo 131 è
inserito il seguente:
"ART. 131-bis. -
(Abusiva emissione di moneta elettronica). - 1. Chiunque emette moneta
elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in
quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro";
f) l'articolo 132-bis è
sostituito dal seguente:
"ART. 132-bis. -
(Denunzia al pubblico ministero) - 1. Se vi è fondato sospetto che una società
svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di
emissione di moneta elettronica o attività finanziaria in violazione degli
articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi
(UIC) possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione
dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile";
g) all'articolo 133:
1) la rubrica è
sostituita dalla seguente: "(Abuso di denominazione)";
2) dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis. L'uso,
nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta
elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e
dalle banche";
3) al comma 2, le
parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi
1 e 1-bis" e dopo la parola: "banche" sono aggiunte le seguenti:
"e dagli istituti di moneta elettronica";
h) all'articolo 144,
comma 1, dopo le parole: "109, commi 2 e 3," è inserita la seguente:
"114-quater,".
ART. 56.
(Disposizioni in materia
di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività illecite).
1. Ai fini
dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di
moneta elettronica:
a) all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"m-bis) istituti di
moneta elettronica";
b) all'articolo 13,
comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la parola: "m)" è
sostituita dalla seguente: "m-bis)";
c) all'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo le parole: "gli enti
creditizi,", sono inserite le seguenti: "gli istituti di moneta
elettronica,".
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e
3)
98/24/CE del Consiglio,
del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
(quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione,
del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del
Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione
trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune
adibiti al trasporto di persone.
2000/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
2000/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
2000/37/CE della
Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis -
Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali
veterinari.
2000/38/CE della
Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis -
Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alle specialità medicinali.
2000/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la
direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
2000/65/CE del
Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto
alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la
direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che
incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di
risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.
2001/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di
risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del
tabacco.
2001/40/CE del
Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle
decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
2001/44/CE del
Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa
all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi
doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del
Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26
della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del
Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli
sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del
Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
2001/78/CE della
Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva
93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio,
modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e
XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva
98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione
degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e
3)
93/104/CE del Consiglio,
del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio,
del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale
europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio,
del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento.
1999/31/CE del
Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un
meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti
misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle
qualifiche.
1999/63/CE del
Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori
della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della
Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine
di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche
distinte.
1999/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle
prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità.
2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva
assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio
elettronico").
2000/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la
direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attività esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di
cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del
Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli
fuori uso.
2000/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE del
Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli
ovini.
2000/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica
della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale.
2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione
civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport
Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions
Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la
direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la
direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese
ferroviarie.
2001/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla
ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza.
2001/15/CE della
Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a
scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le
direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale,
dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di
stabilimenti.
2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione.
2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la
direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e
di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione
della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio,
relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le
direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché
di banche e di altre istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità.
2001/84/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto
dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del
Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea
per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.