L.
7 agosto 1990, n. 241 (1).
Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi (1/circ).
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(1/circ)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
-
A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001,
n. AIPA/CR/28;
-
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28; Circ. 14 marzo 1997, n. 17;
-
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 gennaio 1996, n. 15;
Circ. 11 luglio 1996, n. 142; Circ. 15 ottobre 1996, n. 199; Circ. 24 giugno
1998, n. 135; Circ. 1 agosto 2000, n. 141;
-
ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 giugno 1996, n. 30;
-
Ministero degli affari esteri: Circ. 10 settembre 1997, n. 02391; Circ. 3
ottobre 1997, n. 9;
-
Ministero dei lavori pubblici: Circ. 13 marzo 1996, n. 1333; Circ. 3 marzo
1997, n. 1246; Circ. 29 maggio 1997, n. 2407;
-
Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 8 ottobre 1996, n. 131/96;
Circ. 14 gennaio 1997, n. 305/DG4/4; Circ. 14 febbraio 1997, n. 11MP0170; Circ.
28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 12 maggio
1998, n. 43/98; Circ. 31 maggio 2000, n. B23/2000/MOT;
-
Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44;
-
Ministero del commercio con l'estero: Circ. 24 dicembre 1997, n. 320388; Circ.
27 maggio 1998, n. 509289;
-
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;
Circ. 17 giugno 1998, n. 85/98;
-
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24
giugno 1998, n. 57; Circ. 20 ottobre 1999, n. 46; Circ. 20 marzo 2000, n. 14;
-
Ministero del tesoro: Circ. 21 marzo 1997, n. 42; Circ. 18 aprile 1997, n.
141343; Circ. 20 gennaio 1998, n. 106022;
-
Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 2 agosto 2001, n. 75/E;
-
Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1997, n. 2; Circ. 9 marzo 1999, n. 24;
Circ. 22 marzo 1999, n. 34; Circ. 13 aprile 1999, n. 300/A/42387/124/77; Circ.
4 maggio 1999, n. 49; Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 6 luglio 1999, n.
4/99; Circ. 6 giugno 2000, n. 63; Lett.Circ. 11 gennaio 2001, n. P48/4101;
-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 24 dicembre
2001, n. 176;
-
Ministero della difesa: Circ. 12 giugno 1997, n. LEV.-C-56/U.D.G.;
-
Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 9; Circ. 9
gennaio 1996, n. 6; Circ. 16 gennaio 1996, n. 19; Circ. 29 febbraio 1996, n.
93; Circ. 4 marzo 1996, n. 100; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile
1996, n. 133; Circ. 19 aprile 1996, n. 155; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ.
1 agosto 1996, n. 447; Circ. 30 dicembre 1996, n. 782; Circ. 27 maggio 1997, n.
328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 1 agosto
1997, n. 476; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 31 ottobre 1997, n. 675; Circ.
10 febbraio 1998, n. 48; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 27 febbraio
1998, n. 78; Circ. 2 aprile 1998, n. 175; Circ. 13 maggio 1998, n. 225; Circ.
29 maggio 1998, n. 252; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 11 giugno 1998, n.
601229; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 24 settembre 1998, n. 395;
-
Ministero delle finanze: Circ. 11 aprile 1996, n. 90/S; Circ. 9 maggio 1996, n.
111/E; Circ. 17 maggio 1996, n. 131/D; Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D; Circ. 11
marzo 1997, n. 73/D; Circ. 25 marzo 1997, n. 90/D; Circ. 4 aprile 1997, n.
95/S; Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 8
luglio 1997, n. 195/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 211/T; Circ. 15 ottobre 1997,
n. 265/P; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E;
Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre
1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49/E; Circ. 14 maggio 1999, n.
107/S;
-
Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 28 giugno 2000, n. 4;
-
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 9 settembre 1996, n.
GM98727/4205DL/CR;
-
Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 marzo 1997;
-
Ministero marina mercantile: Circ. 13 novembre 1996, n. 113345;
-
Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 luglio 1996, n. 21; Circ.
1 ottobre 1996, n. 109; Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 29 novembre 1996,
n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 25 agosto 1997, n. 15; Circ. 8 marzo
1999, n. 55/99; Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99; Circ. 5 marzo 2001, n. 27;
-
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 30 luglio 1996, n. 1188/TC/PG;
Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51;
-
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 41; Circ. 25 gennaio 1996, n.
38; Circ. 25 gennaio 1996, n. 840; Circ. 29 gennaio 1996, n. 838; Circ. 31
gennaio 1996, n. 96; Circ. 6 febbraio 1996, n. 860; Circ. 6 febbraio 1996, n.
72; Circ. 12 febbraio 1996, n. 87; Circ. 19 febbraio 1996, n. 103; Circ. 13
marzo 1996, n. 160; Circ. 19 marzo 1996 n. 176; Circ. 20 marzo 1996 n. 676;
Circ. 22 marzo 1996 n. 183; Circ. 17 aprile 1996, n. 236; Circ. 19 aprile 1996,
n. 249; Circ. 23 aprile 1996, n. 252; Circ. 30 aprile 1996, n. 256; Circ. 2
maggio 1996, n. 30052; Circ. 15 maggio 1996, n. 93; Circ. 29 maggio 1996, n.
311; Circ. 2 giugno 1996, n. 316; Circ. 3 luglio 1996, n. 296; Circ. 3 luglio
1996, n. 309; Circ. 5 luglio 1996, n. 299; Circ. 5 luglio 1996, n. 306; Circ.
11 luglio 1996, n. 451; Circ. 16 luglio 1996, n. 656; Circ. 18 luglio 1996, n.
280; Circ. 3 ottobre 1996, n. 298; Circ. 14 novembre 1996, n. 676; Circ. 21
novembre 1996, n. 1138; Circ. 11 dicembre 1996, n. 843; Circ. 11 dicembre 1996,
n. 1153; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610; Circ. 12 dicembre 1996, n. 1216; Circ.
16 dicembre 1996, n. 1234; Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98;
-
Ufficio Italiano Cambi: Circ. 9 febbraio 1998, n. 440.
Capo
I - Princìpi
1.
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta
da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti.
2.
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2.
Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è
ad iniziativa di parte.
3.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni.
4.
Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti (1/b).
(1/b)
I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di
quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:
-
D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
-
D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;
-
D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle
foreste;
-
Det.CassaDD.PP. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;
-
D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica
dell'interno;
-
D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
-
D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali
e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
-
D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;
-
D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della
programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il
ministero stesso;
-
D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
-
D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali
amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in
Trento e sezione autonoma di Bolzano;
-
D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della
navigazione;
-
D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;
-
D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
-
D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e
ambientali;
-
D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
-
D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;
-
D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi
il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
-
D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della
previdenza sociale;
-
D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;
-
D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
-
D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di
sanità;
-
Del.Corte conti 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;
-
D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;
-
D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento
al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
-
D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
-
D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli
enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica,
nonché per quelli a carattere interforze;
-
D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
-
D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;
-
D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;
-
D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
-
Del.Consob 2 agosto 2000, per la Consob;
-
D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;
-
D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-
Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del
territorio.
3.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
3.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere (1/cost).
(1/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466
(Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.
La
stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11
luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.
Capo
II - Responsabile del procedimento
4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti (1/a).
(1/a)
I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di
quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:
-
D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
-
D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;
-
D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
-
Det.CassaDD.PP. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;
-
D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica
dell'interno;
-
D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
-
D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali
e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
-
D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;
-
D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della
programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il
ministero stesso;
-
D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
-
D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali
amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in
Trento e sezione autonoma di Bolzano;
-
D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della
navigazione;
-
D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;
-
D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
-
D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e
ambientali;
-
D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
-
D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;
-
D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi
il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
-
D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della
previdenza sociale;
-
D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;
-
D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
-
D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di
sanità;
-
Del.Corte conti 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;
-
D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;
-
D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento
al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
-
D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
-
D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli
enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica,
nonché per quelli a carattere interforze;
-
D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
-
D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;
-
D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;
-
D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
-
Del.Consob 2 agosto 2000, per la Consob;
-
D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;
-
D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-
Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del
territorio.
5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3.
L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta,
a chiunque vi abbia interesse.
6.
1. Il responsabile del procedimento:
a)
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b)
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)
propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi
di cui all'articolo 14;
d)
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi
e dai regolamenti;
e)
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione.
Capo
III - Partecipazione al procedimento amministrativo
7.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con
le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di
adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
8.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)
l'amministrazione competente;
b)
l'oggetto del procedimento promosso;
c)
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d)
l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
9.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
10.
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo
9 hanno diritto:
a)
di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo
24;
b)
di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
11.
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con
gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di
questo.
1-bis.
Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati (2).
2.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato.
5.
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
12.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1.
13.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2.
Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i
quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai
procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e
dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni
(2/a).
(2/a)
Comma così modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45.
Capo
IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2.
La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di
altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni
dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3.
La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua
ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4.
Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di
servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale.
5.
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA) (3).
(3)
Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art.
3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127,
nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191 e poi così
sostituito dall'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340.
14-bis.
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare
complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare
quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari
atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni
dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2.
Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la
conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare
quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede,
le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano,
per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione
disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le
suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e
gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
gli atti di consenso.
3.
Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro
trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei
contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia
di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla
richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro
i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del
progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce
parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della
documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di
incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della
conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo
stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a
seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5.
Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base
delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di
servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e
il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare,
secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni (4).
(4)
Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, e poi così
sostituito dall'art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340.
14-ter.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2.
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire
alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica,
almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3.
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori
della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto
dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente
provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4.
Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo
aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine
previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude
nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di
trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5.
Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,
nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6.
Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso
un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in
modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di
competenza della stessa.
7.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non
abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e
non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non
abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8.
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta,
ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9.
Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole
della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato
di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare, alla predetta conferenza.
10.
Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (5).
(5)
Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, e poi così
sostituito dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340.
14-quater.
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non
può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della
conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il
proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume
comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della
maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione è immediatamente esecutiva.
3.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri,
ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta
regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità
dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4.
Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza
del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento
del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal
fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere
ascoltato, senza diritto di voto.
5.
Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (5/a).
(5/a)
Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, e poi così
sostituito dall'art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340.
15.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
16.
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere
i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a
dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro
il quale il parere sarà reso (5/b).
2.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere (5/c).
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (5/d).
4.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine
di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (5/e).
5.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
(5/b)
Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(5/c)
Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(5/d)
Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(5/e)
Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
17.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione
stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3.
Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 16.
18.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in
documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
19.
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni
tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende
sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla
pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa (6) (7).
(6)
Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407,
e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.
(7)
Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
20.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di
consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla
complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In
tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione
competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che,
ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2.
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3.
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo (8).
(8)
Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407,
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.
21.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato
deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è
ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la
sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la
sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
2.
Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in
carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente.
Capo
V - Accesso ai documenti amministrativi
22.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di
favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
presente legge.
2.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
23.
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti
pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti
delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 (9).
(9)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265.
24.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato
ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli
relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall'ordinamento (10).
2.
Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le
modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del
diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a)
la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b)
la politica monetaria e valutaria;
c)
l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d)
la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli
interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici (11).
3.
Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici
avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4.
Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 (12).
5.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1 aprile 1981, n.
121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6.
I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso
l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di
cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
(10)
Comma così modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45.
(11)
In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.P.R. 27 giugno
1992, n. 352.
(12)
Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del
presente comma, sono state stabilite con:
-
D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi
periferici dipendenti;
-
D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli
uffici all'estero;
-
D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed
ambientali;
-
D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
-
D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di
giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi
regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino
Alto Adige;
-
D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;
-
D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi
periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
-
D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli
organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti
vigilati;
-
D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli
organi periferici;
-
D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;
-
D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
-
D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero;
-
D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi
periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
ed il Corpo della Guardia di Finanza;
-
D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;
-
D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;
-
D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
-
D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE);
-
D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;
-
D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali;
-
D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
-
Deliberazione 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239) per
l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
-
D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
-
Del.Autorità garanzie com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS (Gazz. Uff. 20 giugno
2001, n. 141) per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
-
D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici.
25.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
3.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi
e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo
24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero
chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia
riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se
questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine
di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico (13).
5.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei
casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.
(13)
Comma così sostituito dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340.
26.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle
relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai
singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e
ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse.
2.
Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità
a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3.
Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di
accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
27.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi.
2.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei
ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e
due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti
fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici.
3.
La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede
a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel
corso del triennio.
4.
Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5.
La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle
Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche
dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad
eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7.
In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo.
28.
1. (14).
(14)
Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Capo
VI - Disposizioni finali
29.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla
presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa
contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato in materia.
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
30.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà
o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei
testimoni è ridotto a due.
2.
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi
di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in
luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista
dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare
qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V
hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo
24.
De
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