L.
21 luglio 2000, n. 205 (1).
Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 173.
1.
Disposizioni sul processo amministrativo.
1.
(2).
2.
(3).
3.
(4).
4.
All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole:
"entro due giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci
giorni".
(2)
Sostituisce, con sei commi i commi dal primo al quinto dell'art. 21, L. 6
dicembre 1971, n. 1034.
(3)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 44, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
(4)
Aggiunge tre commi alla fine dell'art. 23, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
2.
Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.
1.
(5).
(5)
Aggiunge l'art. 21-bis, alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
3.
Disposizioni generali sul processo cautelare.
1.
(6).
2.
(7).
3.
Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore
della presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima
data, sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine
previsto dalla normativa anteriore.
4.
Nell'àmbito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere
concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e
irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto
medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente
ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
(6)
Sostituisce, con otto commi, il settimo comma dell'art. 21, L. 6 dicembre 1971,
n. 1034.
(7)
Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 28, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
4.
Disposizioni particolari sul processo in determinate materie.
1.
(8).
2.
Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27
dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3.
Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto
1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa
da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente,
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
(8)
Aggiunge l'art. 23-bis, alla L. 6 dicembre 1071, n. 1034.
5.
Giudice unico delle pensioni.
1.
In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei
conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un
magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per
territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica
sempre in composizione collegiale (8/cost).
2.
Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421,
429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
3.
Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto
il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del
ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere
riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi
sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il
giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il
giudizio è dichiarato estinto.
(8/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 8 - 24 ottobre 2001, n. 343 (Gazz. Uff.
31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
1, ultimo periodo, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 97
e agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
6.
Disposizioni in materia di giurisdizione.
1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture
svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2.
Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di
diritto.
7.
Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
1.
Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
(9);
b)
(10);
c)
(11);
(9)
Sostituisce l'art. 33, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
(10)
Sostituisce l'art. 34, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
(11)
Sostituisce l'art. 35, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
8.
Giurisdizione esclusiva.
1.
Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si
applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per
l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato.
L'opposizione si propone con ricorso.
2.
Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il
tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte, dispone in via
provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento
di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i
presupposti di cui agli articoli 186-bis e 186-ter del codice di procedura
civile.
3.
Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo
regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione
distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di
consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta
giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.
4.
Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al
Consiglio di Stato in sede di appello.
9.
Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali.
1.
(12).
2.
A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di
dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del
quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di
fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di
notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata
nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine
assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma
dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1
del presente articolo.
3.
Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione
dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai
giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici,
civili, militari e di guerra.
4.
(13).
(12)
Sostituisce, con quattro commi, l'ultimo comma dell'art. 26, L. 6 dicembre
1971, n. 1034.
(13)
Sostituisce il quinto comma dell'art. 31, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
10.
Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei
conti.
1.
(14).
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle
sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni
giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione
delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni
giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.
3.
Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, primo comma, del regolamento
di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica
anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della
Corte dei conti. È abrogato l'articolo 105, secondo comma, del citato regolamento
approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.
(14)
Aggiunge un comma all'art. 33, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
11.
Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale.
1.
(15).
(15)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 35, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
12.
Mezzi per l'effettuazione delle notifiche.
Il
presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di
provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per
via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura
civile.
13.
Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali.
1.
(16).
(16)
Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 21, L. 27 aprile 1982, n. 186.
14.
Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile
1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è
aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello
dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di sessanta unità.
2.
A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del
personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire
tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire
16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
15.
Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato.
I
pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del
presidente del collegio e dell'estensore.
------------------------
16.
Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica.
Al
primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero disporre
consulenza tecnica".
17.
Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa.
1.(17).
(17)
Sostituisce l'art. 4, L. 27 aprile 1982, n. 186.
18.
Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
1.
(18).
2.
In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla
scadenza del consiglio stesso.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano,
in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4.
Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470
milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall'anno
2001.
(18)
Sostituisce l'art. 7, L. 27 aprile 1982, n. 186.
19.
Carichi di lavoro dei magistrati.
1.
(19).
(19)
Aggiunge il numero 6-bis) al primo comma dell'art. 13, L. 27 aprile 1982, n.
186.
20.
Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.
1.
(20).
(20)
Aggiunge l'art. 53-bis, L. 27 aprile 1982, n. 186.
21.
Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7,
comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine
giudiziario.
1.
La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio
1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di
cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché dei magistrati della Corte dei
conti.
22.
Copertura finanziaria.
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470
milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno
2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e
2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.