L.
6 dicembre 1971, n. 1034 (1).
Istituzione
dei tribunali amministrativi regionali.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1971, n. 314.
TITOLO
I
Istituzione
e competenze dei tribunali amministrativi regionali
1.
Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia
amministrativa di primo grado.
Le
loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte
delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.
Nelle
regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria,
Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni
saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste
nell'articolo 52.
Una
sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione
Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede
con altra legge.
Il
tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha
tre sezioni con sede a Roma (1/a).
(1/a)
Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 18 maggio 2001, n.
179, decaduto per decorrenza dei termini.
2.
Il tribunale amministrativo regionale decide:
a)
sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1058 (2), e successive modificazioni, alla giunta
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
b)
sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge
contro atti e provvedimenti emessi:
1)
dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere
ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo
regionale;
2)
dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del
tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della
medesima esercitano la loro attività;
3)
dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale.
(2)
.
3.
Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi
per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e
provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a
carattere ultraregionale.
Per
gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere
ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla
circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a
pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso
uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale
la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo (2/cost).
Negli
altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo
regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere
ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede l'ente (2/cost).
(2/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 21-28 giugno 2000, n. 248 (Gazz. Uff. 5
luglio 2000, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo
comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo
comma, 25, primo comma, e 125 della Costituzione.
(2/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 21-28 giugno 2000, n. 248 (Gazz. Uff. 5
luglio 2000, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo
comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo
comma, 25, primo comma, e 125 della Costituzione.
4.
Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali
amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi
di persone fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita all'autorità
giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.
5.
Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi
contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente,
il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 (2/a).
Resta
salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali
delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle
materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n.
1775 (3).
(2/a)
Comma così modificato dall'art. 33, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato alla
voce Impiegati civili dello Stato e successivamente, dallo stesso art. 33,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7, L. 21 luglio
2000, n. 205. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio
2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30 - Prima serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, dell'art. 33 D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80, nella versione precedente all'intervento della corte stessa.
(3)
.
6.
Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi
concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli
comunali, provinciali e regionali.
Con
la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i
poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
(4), modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
Rimangono
salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le
norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, numero 1147 (4), e
dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (5).
(4)
.
(5)
.
7.
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi
preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 (6), ed in
quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 (7).
Il
tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi
previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 (6), e in
quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, e
successive modificazioni, nonché nelle materie di cui all'articolo 5, primo
comma, della presente legge.
Il
tribunale amministrativo regionale, nell'àmbito della sua giurisdizione,
conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del
danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri
diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all'autorità giudiziaria
ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei
privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e
la risoluzione dell'incidente di falso (7/a) (7/cost).
Il
tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti
dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n.
1054 (6).
(6)
.
(7)
Con sentenza 10 aprile 1987, n. 146 (Gazz. Uff. 29 aprile 1987, n. 18 - Serie
speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
degli artt. 44, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e 26, del R.D.
17 agosto 1907, n. 642, e 7, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nei limiti in cui li richiama, nella parte in cui, nelle controversie di
impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione
esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori
previsti negli artt. 421, comma 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in
virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.
(6)
.
(7/a)
Comma prima sostituito dall'art. 35, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, riportato
alla voce Impiegati civili dello Stato. Successivamente, il citato art. 35, è
stato sostituito dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, il quale ha
sostituito, come è ora riportato nel testo del comma, il solo primo periodo del
comma 3.
(7/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19
luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di
costituzionalità dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
sostitutivo dell'art. 7, comma 3 del presente provvedimento, sollevata in
riferimento all'art. 77 della Costituzione.
8.
Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza
esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o
incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per
pronunciare sulla questione principale.
La
risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la
capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
TITOLO
II
Composizione
dei tribunali amministrativi regionali
9.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza dei tribunali
amministrativi regionali, è nominato per ciascun tribunale amministrativo
regionale, all'inizio di ogni anno, il presidente, da scegliere tra i
presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i consiglieri di Stato.
Con
lo stesso decreto e con le medesime modalità sono nominati presso ciascun
tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi
regionali appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.
Per
i tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni, nonché per le
sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere
sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.
10.
Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e
di due magistrati amministrativi regionali.
In
mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo
più anziano.
11.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza
dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto
del conseguimento della nomina.
I
presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali
amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo
l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di
Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di
presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi
previsti dal comma precedente.
I
consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali
amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianità e col
loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà
avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica,
tra i consiglieri che abbiano almeno due anni di anzianità.
I
consiglieri di Stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il
Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono
continuare nella destinazione alla presidenza di un tribunale amministrativo
regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
12.
Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:
a)
i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21
dicembre 1950, n. 1018 (8), sono aumentati di dieci unità;
b)
i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati
di quattordici unità;
c)
è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la
tabella allegata alla presente legge.
(8)
.
13.
I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi
referendari e referendari.
Per
quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le
norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di
corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle
qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.
Per
i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere
disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del Consiglio di
Presidenza dei tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti
ragioni:
a)
su domanda;
b)
in seguito ad avanzamento;
c)
in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità prevista dalla
legge;
d)
per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.
I
magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati
ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.
Ad
essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di
ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.
14.
Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed
esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il
quarantacinquesimo anno di età:
1)
i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad
aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare
di qualifica equiparata;
2)
gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non
inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
3)
i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica
non inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di
effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
4)
gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con
almeno 5 anni di servizio;
5)
i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli
enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti
attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio
effettivo di ruolo nella carriera direttiva;
6)
gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni (8/a);
7)
i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in
giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
8)
gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di
laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque
anni.
La
commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed è composta da due consiglieri di Stato e da tre docenti
universitari.
(8/a)
Termine aumentato ad otto anni dall'art. 5, L. 24 febbraio 1997, n. 27.
15.
Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei
anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito,
comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di
idoneità.
Le
nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Allo
scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio
di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
16.
I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di
Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
I
posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali
sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei
anni di effettivo servizio nella qualifica.
17.
A decorrere dal 1 gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel
ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi
regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Il
trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Consiglio
di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Il
magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita
nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo
ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già
ricoperta.
18.
Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di
segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione
del Presidente del Consiglio di Stato:
a)
tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del
Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
b)
tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile
dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Agli
uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di
concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno,
nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive
circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Nei limiti dell'organico
determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere
assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del
Consiglio di Stato.
I
segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati
fuori del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio,
senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i
posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(8/b).
Gli
impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono
destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le
amministrazioni interessate.
Entro
cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con
legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali
amministrativi regionali.
(8/b)
.
TITOLO
III
Norme
di procedura
19.
Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non
verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di
procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in
quanto non contrastanti con la presente legge.
Per
i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il
patrocinio di avvocato o di procuratore legale (9). Si applicano le
disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.
Ai
fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi
regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta
provinciale amministrativa.
Per
i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6,
rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n.
1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli
atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro
e dalle spese di cancelleria (8/cost).
(9)
Il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il
termine "avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24
febbraio 1997, n. 27, riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito
alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa
legge.
(8/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 marzo 1996, n. 82 (Gazz. Uff. 27
marzo 1996, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevata in riferimento agli artt. 3,
24 e 113 della Costituzione.
20.
Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici
dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato
ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale è
proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, contro
il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica
amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'interessato.
Se
siano interessate più persone il ricorso al tribunale amministrativo regionale
proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli atti. Gli
interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono
essere informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del
ricorso al tribunale amministrativo regionale.
Entro
30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato
presentato in termine, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale.
Quando
sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è escluso il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
21.
Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto
impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si
riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa
sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati,
che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i
provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi
all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi
aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza
presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è
assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai
controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera
di consiglio (9/a).
Il
ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento
impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella
segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni
dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del
provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove
notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente
intenda avvalersi in giudizio (9/b).
La
mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza (9/c).
L'amministrazione,
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve
produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in
base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che
l'amministrazione ritiene utili al giudizio (9/d).
Dell'avvenuta
produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in
base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti
costituite (9/e).
Ove
l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un
magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione
degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni (9/f).
Analogo
provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti
diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga
necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi
una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per
l'acquisizione dei documenti.
Se
il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante
dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte
dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione
sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a
pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale
amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in
camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento
cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì
disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui
subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione
o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione
quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona
quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri
beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine
alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I
difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano
richiesta (9/g).
Prima
della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della
camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare
o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del
tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato,
di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto
motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla
pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera
di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso
di domanda di sospensione della sentenza appellata (9/h).
In
sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo
regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed
ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può
definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il
tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e
fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma
del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari
interinali (9/i).
Con
l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza
cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può
provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare (9/l).
L'ordinanza
del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta
cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso
nel merito (9/m).
La
domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se
motivate con riferimento a fatti sopravvenuti (9/n).
Nel
caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte
interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere
al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il
tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto
che deve provvedere (9/o).
Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio
di Stato (9/p) (9/q).
(9/a)
Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per
effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/b)
Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per
effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/c)
Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per
effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/d)
Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per
effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/e)
Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per
effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/f)
Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per
effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/g)
Gli attuali commi dall'ottavo al quattordicesimo, così sostituiscono
l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21
luglio 2000, n. 205.
(9/h)
Gli attuali commi dall'ottavo al quattordicesimo, così sostituiscono
l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21
luglio 2000, n. 205.
(9/i)
Gli attuali commi dall'ottavo al quattordicesimo, così sostituiscono
l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21
luglio 2000, n. 205.
(9/l)
Gli attuali commi dall'ottavo al quattordicesimo, così sostituiscono
l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21
luglio 2000, n. 205.
(9/m)
Gli attuali commi dall'ottavo al quattordicesimo, così sostituiscono
l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21
luglio 2000, n. 205.
(9/n)
Gli attuali commi dall'ottavo al quattordicesimo, così sostituiscono
l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21
luglio 2000, n. 205.
(9/o)
Gli attuali commi dall'ottavo al quattordicesimo, così sostituiscono
l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21
luglio 2000, n. 205.
(9/p)
Gli attuali commi dall'ottavo al quattordicesimo, così sostituiscono
l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21
luglio 2000, n. 205.
(9/q)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1985, n. 190 (Gazz. Uff. 3
luglio 1985, n. 155-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 21, nella parte in cui, limitando l'intervento
d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività
dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle
controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua
giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiano secondo le
circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della
decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di
temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di
merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e
irreparabile. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 4, L. 4 maggio 1998, n. 133,
riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
21-bis.
1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di
consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto
un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni
dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile
entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni
dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le
stesse regole.
2.
In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il
giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro
un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti
inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di
parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
3.
All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del
provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla
data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in
data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la
decisione prevista dal comma 2 (9/r).
(9/r)
Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 21 luglio 2000, n. 205.
22.
Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del
ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate
possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche
proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di
procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
Chi
ha interesse nella contestazione può intervenire con l'osservanza delle norme
di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con
la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel
rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato
e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della
notificazione.
Entro
i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono
presentare memorie, istanze e documenti.
23.
La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero
dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da
presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.
Il
Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma
dell'articolo 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.
Il
decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno
quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti
che si siano costituite in giudizio.
Le
parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno
fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.
Il
Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori.
L'istanza
di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o
dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.
Se
entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o
riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il
tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere
e provvede sulle spese.
I
documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non
possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con
sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza
indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante
ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione, anche su
istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori
già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di
sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento
cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e
degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di
riproduzione (9/s).
Il
presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli
eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli
stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte
interessata (9/t).
Entro
trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello
avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta
interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo
grado (9/u).
(9/s)
Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/t)
Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/u)
Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
23-bis.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti
agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a)
i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;
b)
i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle
procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette
opere;
c)
i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d)
i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
e)
i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di
imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi
dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f)
i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g)
i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti
la formazione e il funzionamento degli organi.
2.
I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la
proposizione del ricorso.
3.
Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai
sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito
dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del
tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale
ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale
che ne dà avviso alle parti.
4.
Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine
di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
5.
Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il
tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame,
inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.
6.
Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro
sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7.
Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale
amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della
sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione
della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta
giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della
pubblicazione della sentenza.
8.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio
di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata (9/v).
(9/v)
Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 21 luglio 2000, n. 205.
24.
La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti
private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza
produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e
seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte è
costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal
giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato
stesso.
Il
processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito
atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi
dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante
dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue.
25.
I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto
alcun atto di procedura.
26.
Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile
il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato,
lo rigetta con sentenza.
Se
accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette
l'affare all'autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto
o in parte l'atto impugnato, e quando è investito di giurisdizione di merito,
può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell'autorità amministrativa.
Il
tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti
alla sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al
pagamento delle somme di cui risulti debitrice.
Nel
caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il
tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con
sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere
in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo,
ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice
provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di
procedura civile (10).
La
decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del
contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza
cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto
dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni (10/a).
Le
decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di
impugnazione previste per le sentenze (10/b).
La
rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione
del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente
della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è
depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti
costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle
parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a
tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro
dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio
decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne
facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della
opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso
di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal
collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche
parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle
parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere
proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole
ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali (10/c).
(10)
L'originario ultimo comma è stato così sostituito con gli attuali commi dal
quarto al settimo, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, L. 21 luglio
2000, n. 205.
(10/a)
L'originario ultimo comma è stato così sostituito con gli attuali commi dal
quarto al settimo, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, L. 21 luglio
2000, n. 205.
(10/b)
L'originario ultimo comma è stato così sostituito con gli attuali commi dal
quarto al settimo, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, L. 21 luglio
2000, n. 205.
(10/c)
L'originario ultimo comma è stato così sostituito con gli attuali commi dal
quarto al settimo, per effetto di quanto disposto dall'art. 9, L. 21 luglio
2000, n. 205.
27.
Si segue il procedimento in camera di consiglio:
1)
per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso
o dichiarare la perenzione;
2)
per i ricorsi per i quali le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la
cessazione della materia del contendere;
3)
per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in materia di
spedalità, previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251,
concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n. 1776;
4)
per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Nei
casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il
presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.
28.
Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per
revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli n. 395 e
396 del codice di procedura civile.
Contro
le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta
notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura
civile.
Contro
le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 21,
commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine
di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi
giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria
(10/d).
Nei
casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il
Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o
esclusiva.
In
ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri
giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado (10/e).
(10/d)
Comma aggiunto dall'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(10/e)
La Corte costituzionale, con sentenza 15-17 maggio 1995, n. 177 (Gazz. Uff. 24
maggio 1995, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 28, nella parte in cui non prevede l'opposizione di
terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale
amministrativo regionale divenute giudicato.
29.
Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi
al Consiglio di Stato.
I
ricorsi avverso le sentenze in materie di operazioni elettorali sono proposti
entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei
cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori nel
termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della
sentenza medesima nell'albo pretorio del comune. Per questi ricorsi i termini
procedurali previsti dalle norme richiamate nel primo comma sono ridotti alla
metà.
Sul
ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione ed al
conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo comma
del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.
Nel
giudizio di appello si osservano le norme dell'articolo 24 sull'interruzione
del processo e sulla sua riassunzione.
30.
Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.
Avverso
le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la
giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio di
Stato previsto dall'articolo 28.
Nei
giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento
preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura
civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di
sospensione del provvedimento impugnato.
31.
Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale
amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del
tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa
questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per
territorio non è rilevabile d'ufficio (9/cost).
L'istanza
deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di
costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando
l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da
atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non
avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni
dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia
passato in decisione.
L'istanza
di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti
in causa, che non vi abbiano aderito.
Se
tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale
amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione
d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia
alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni
dalla comunicazione (9/cost).
Negli
altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la
sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il
collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata,
la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e
provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano
immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato (10/f).
Le
parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono,
nei venti giorno successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato
memorie e documenti.
Sull'istanza
il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori
delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva
alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
La
decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali
amministrativi regionali.
L'incompetenza
per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa
dal tribunale amministrativo regionale (9/cost).
Quando
l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di
Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.
Quando
l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può
riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta
giorni dalla notifica della decisione di accoglimento (11/cost).
(9/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 dicembre 2000, n. 565 (Gazz. Uff.
27 dicembre 2000, n. 53, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31,
primo, quarto e nono comma, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo
comma, e 125, primo comma, della Cost.
(10/f)
Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 9, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 dicembre 2000, n. 565 (Gazz. Uff.
27 dicembre 2000, n. 53, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31,
primo, quarto e nono comma, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo
comma, e 125, primo comma, della Cost.
(11/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 giugno 2000, n. 241 (Gazz. Uff. 5
luglio 2000, n. 28, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevate in
riferimento agli articoli 3, 125, e 24 della Costituzione.
32.
Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il
deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni
successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.
Le
parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale
amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto
della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica
del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede
sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne
facciano richiesta.
La
decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente
nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce
vizio di incompetenza della decisione.
Il
disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al
tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si
reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.
33.
Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.
Il
ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della
sentenza impugnata.
Il
Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione
della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con
ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia
sospesa.
Sull'istanza
di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza
successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere
sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta (10/cost).
Per
l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale
amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza
al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, e successive modificazioni (10/g).
(10/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 dicembre 1998, n. 406 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva
ordinanza 14-20 luglio 1999, n. 332 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.
(10/g)
Comma aggiunto dall'art. 10, L. 21 luglio 2000, n. 205.
34.
Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di
giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la
nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza
di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata
senza rinvio.
In
caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il
ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere
indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la
notificazione del ricorso.
35.
Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per
vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e
rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.
Il
rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro
la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato
la propria incompetenza.
In
ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.
In
ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo
regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro
trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il
rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni
prima dell'udienza (10/h).
(10/h)
Comma così sostituito dall'art. 11, L. 21 luglio 2000, n. 205.
36.
Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono
ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti
dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione
per motivi inerenti alla giurisdizione (10/i).
(10/i)
La Corte costituzionale, con sentenza 15-17 maggio 1995, n. 177 (Gazz. Uff. 24
maggio 1995, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 36, nella parte in cui non prevede l'opposizione di
terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di
Stato.
37.
I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità
amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un
diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi
regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente
che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del
tribunale amministrativo regionale.
Resta
ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando
i ricorsi siano diretti ad ottenere lo adempimento dell'obbligo dell'autorità
amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia
amministrativa, la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale
amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha
emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.
La
competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si
tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal
Consiglio di Stato in sede di appello (10/cost).
(10/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 dicembre 1998, n. 406 (Gazz. Uff.
16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 37, sollevata in riferimento agli artt.
3, 24, 103 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza
14-20 luglio 1999, n. 332 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 33 e 37, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24,
103 e 113 della Costituzione.
TITOLO
IV
Disposizioni
generali e transitorie
38.
L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista
dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della
presente legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei
tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo comma
dell'articolo 43.
Per
i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma
l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.
39.
Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato
per quanto concerne l'attuale competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in
materia di controversie dei dipendenti da enti pubblici economici.
40.
Fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia
amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale
amministrativo regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle
materie indicate nell'articolo 2, lettera a), e nell'articolo 6 della presente
legge.
L'appello
contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni
che attualmente disciplinano detto Consiglio (10/l).
(10/l)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 marzo 1975, n. 61 (Gazz. Uff. 20
marzo 1975, n. 77), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 40,
nella parte in cui limita la competenza del tribunale amministrativo regionale
istituito nella regione siciliana alle materie indicate nell'art. 2, lettera a,
e nell'art. 6 della legge medesima.
41.
Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle
materie indicate nella presente legge, nonché in quelle attribuite alla
competenza della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ai
sensi dell'articolo 2, numeri 1) e 2), del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive modificazioni.
42.
Tutti i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di
entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria
del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro 60 giorni
dalla data di insediamento del tribunale.
I
ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima
dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali, saranno, nei
termini previsti, depositati nel capoluogo di regione presso la cancelleria del
tribunale la quale sarà tenuta a riceverli e a trasmetterli alla segreteria del
tribunale amministrativo regionale non appena questa entrerà in funzione.
Gli
ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione
dei tribunali amministrativi regionali.
Le
segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione
degli atti alle parti costituite.
Le
parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al presidente
del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di
trattazione.
43.
L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri (11).
Per
non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i
referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi
tribunali amministrativi regionali.
Il
primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovrà essere bandito
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
(11)
Con D.P.R. 19 dicembre 1973 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333) è stata
fissata al 1 gennaio 1974 la data d'insediamento dei tribunali.
44.
All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi
per soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi referendari e 15
di referendari per i tribunali amministrativi regionali.
A
tali concorsi possono partecipare:
a)
per consiglieri: i professori ordinari di materie giuridiche nelle università,
i professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento e che
appartengano all'ordine giudiziario ordinario ed amministrativo; i magistrati
amministrativi e quelli dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a
consigliere d'appello o equiparata; gli avvocati dello Stato con dodici anni di
servizio; gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato,
forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore ad ispettore
generale od equiparata;
b)
per primi referendari i giudici di tribunale od equiparati, nonché i funzionari
dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparati,
forniti di laurea in giurisprudenza;
c)
per referendari: i giudici aggiunti di tribunale od equiparati, nonché i
direttori di sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.
I
posti messi a concorso sono riservati per non più di un terzo, rispettivamente
in ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed incaricati nelle
università, ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello
ed agli avvocati dello Stato - per consigliere - ai giudici di tribunale od
equiparati - per primo referendario - ai giudici aggiunti di tribunale od
equiparati - per referendario.
I
posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso
sono riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la espressa
riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte
delle giunte provinciali amministrative.
I
tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato e
da tre docenti universitari.
45.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre concorsi per titoli ai
seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:
n.
18 posti di consigliere;
n.
27 posti di primo referendario;
n.
15 posti di referendario.
I
tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato e
da tre docenti universitari.
Il
giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i
concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore
al doppio dei posti messi a concorso.
La
commissione espleterà i suoi lavori entro tre mesi.
46.
Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono
ammessi a partecipare:
a)
i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre
anni di insegnamento;
b)
i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della
giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di
anzianità;
c)
gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con
qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;
d)
i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori
di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni
di insegnamento.
È
prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
47.
Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono
ammessi a partecipare:
a)
i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;
b)
i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della
giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di
anzianità;
c)
gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con
qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
d)
gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con
qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
e)
i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie
giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli
istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;
f)
gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale.
È
prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
48.
Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 45, sono ammessi
coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1), 2),
3), 4) e 5) dell'articolo 11 della presente legge.
49.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente
legge, il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali è
composto dal Presidente del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione
del Consiglio di Stato più anziani, da due presidenti di tribunali
amministrativi regionali e da quattro magistrati amministrativi regionali
sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.
Il
Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
50.
I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore
della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono
riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari
e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo
stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 (12).
I
posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine
a referendario.
I
primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno
la nomina a consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato
medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17
della presente legge.
I
posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione
dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (13), non sono portati in
diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.
(12)
.
(13)
.
51.
I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione
civile dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali
amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966,
n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.
Per
il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si osserva il disposto di cui
all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928 (13).
(13)
.
52.
Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della
Presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di
svolgimento dei concorsi previsti dall'articolo 14 (14).
(14)
Vedi il D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, riportato al n. B/II.
53.
Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese
quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali,
il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono
sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative
corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.
Ai
presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere
tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai
segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi,
l'indennità di missione intera.
Le
spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro.
54.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire
1.600 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.