S. 848 – Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2001
———–
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
2)
ridefinizione dello stato giuridico di disoccupazione;
3)
introduzione di una classificazione basata sulla condizione del lavoratore
rispetto al mercato del lavoro;
4)
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei flussi del mercato del lavoro ai
fini della realizzazione e manutenzione di un sistema informativo lavoro e
della valutazione degli effetti delle diverse politiche intraprese;
5)
certificazione della disoccupazione e della sua durata ai fini delle misure di
prevenzione e di contrasto, alle agevolazioni contributive e fiscali, ai
trattamenti previdenziali;
6)
semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici in capo ai lavoratori
e alle imprese;
7)
abrogazione delle discipline speciali, ad eccezione del collocamento delle
categorie protette, della gente di mare e dello spettacolo;
8)
conferma del principio della assunzione diretta generalizzata, salvo
l’avviamento a selezione nella pubblica amministrazione;
9)
obbligo di comunicazione della assunzione, trasformazione e cessazione del
rapporto di lavoro esteso a tutti i datori di lavoro per tutte le categorie di
lavoratori, nonché dell’avvio delle esperienze lavorative poste in essere;
10)
disciplina quadro delle attività di prevenzione della disoccupazione di lunga
durata;
11)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del
collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il
regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di
quanto disposto dalla lettera g);
12)
piena attuazione e potenziamento di un sistema informativo del lavoro
policentrico e integrato pubblico-privato, nella forma della rete di reti
regionali, anche in raccordo con le reti informative degli istituti
previdenziali, che unisca capillarità di raccolta delle informazioni alla
disponibilità delle medesime, dando vita ad una borsa continua del lavoro;
c) incentivazione delle
forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici,
ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) ridefinizione del
regime del trattamento dei dati relativi all’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine
di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di
monitoraggio statistico, prevenzione delle forme di esclusione sociale e
vigilanza sugli operatori;
e) coordinamento, di
concerto con il Ministro dell’interno, delle disposizioni sull’incontro tra
domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei
cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente e al fine di
semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
f) eliminazione del
vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e per i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un
periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate;
g) identificazione di un
unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari privati,
differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle
ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla
natura giuridica dell’intermediario, con particolare riferimento alle
associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti
da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative a livello nazionale o territoriale;
h) abrogazione della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina
basata sui seguenti criteri direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera g);
2)
ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od
organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative;
3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione,
ridefinendo contestualmente i casi di interposizione illeciti laddove manchi
una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa
verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto
collettivo del prestatore di lavoro;
4)
garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di
somministrazione di lavoro altrui;
5)
identificazione di un corpo normativo inderogabile minimo, applicabile a tutti
i rapporti di lavoro, al di là della qualificazione del contratto come appalto
o somministrazione di manodopera e delle modalità concrete di esecuzione del
lavoro;
6)
conferma di un regime sanzionatorio civilistico e penalistico per le forme di
speculazione fraudolenta sul lavoro altrui;
7)
aggiornamento degli indici legali di distinzione tra interposizione illecita e
appalto di manodopera;
8)
utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all’articolo 9 ai fini della
distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base
di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa;
i) abrogazione espressa
di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da a)
ad h), che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i
decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo;
l) revisione del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l’articolo 2112 del
codice civile in tema di trasferimento d’azienda, al fine di armonizzarlo con
la disciplina contenuta nella presente delega basata sui seguenti criteri
direttivi:
1) eliminazione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo di azienda preesistente al trasferimento;
2)
previsione di un regime particolare per le ipotesi in cui il contratto di
appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda, stabilendo in tale
caso una solidarietà tra appaltante e appaltatore;
m) redazione, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno
o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato
del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 2.
(Delega al governo in materia di incentivi alla occupazione)
1. Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quadro dei provvedimenti attuativi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla citata legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all’autoimpiego, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento a categorie a rischio di esclusione sociale e a prestatori coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;
b) articolazione
delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione alla natura a
tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e alla eventuale
trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere
a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione di un tirocinio di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), in un rapporto di lavoro
subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di
lavoro;
c) previsione di un
sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su
base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della
base occupazionale dell’impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi
di istruzione e formazione, genitori con figli minori di sei anni conviventi,
lavoratori con età superiore ai 55 anni, nonché per la trasformazione a tempo
parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all’avvio di
procedure di riduzione di personale. A questo fine, e nella prospettiva di
incentivazione di forme di lavoro a tempo parziale volontario, il Governo potrà
sperimentare forme di incentivazione economica erogate direttamente al
prestatore di lavoro;
d) previsione di un
sistema di incentivi collegati alla corresponsione di emolumenti in occasione
di vertenze individuali di lavoro definite in sede arbitrale ai sensi
dell’articolo 12;
e) collegamento delle
misure di incentivazione finanziaria con le politiche di sviluppo territoriale;
f) coordinamento con la
disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative
sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali, al fine di favorire
l’inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo del lavoro;
g) introduzione di
meccanismi automatici di incentivazione a favore delle imprese e dei lavoratori
che investano in attività di formazione continua, anche prevedendo forme di
sgravio parziale dal contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, rivedendone le modalità di
utilizzazione in funzione delle finalità formative.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia
di ammortizzatori sociali)
1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un primo riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità al trattamento, alla intensità, alla durata e al profilo temporale dei trattamenti; in tale quadro, ridefinizione delle soglie di lavoro che danno diritto alle indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
b) assetto proattivo
delle tutele in modo da non disincentivare il lavoro e ridurre per quanto
possibile la permanenza nella condizione di disoccupato ed il lavoro non
dichiarato; in questo quadro, definizione delle condizioni soggettive per la
continuità nel godimento delle prestazioni erogate dagli ammortizzatori
sociali, legandole alla condizione di ricerca attiva del lavoro da parte del
disoccupato, alla sua disponibilità ad accettare offerte di lavoro o a
partecipare ad interventi formativi o a progetti proposti dalle strutture
pubbliche per l’impiego nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, nel senso
della strategia europea per l’occupazione;
c) razionalizzazione del
sistema delle aliquote preordinate al finanziamento del sistema degli
ammortizzatori sociali, avendo presenti gli obiettivi di trasparenza,
semplificazione, omogeneizzazione dei criteri di inquadramento delle aziende e
di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e
Stato; possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei
contributi e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;
d) estensione delle
tutele a settori e situazioni attualmente non coperti, in modo da tener conto
delle specificità e delle esigenze dei diversi contesti sulla base delle
priorità individuate in sede contrattuale o a seguito di specifiche intese tra
le parti sociali interessate;
e) ridefinizione dei
criteri per l’attribuzione della contribuzione figurativa per le diverse
tipologie di soggetti e situazioni;
f) semplificazione dei
procedimenti autorizzatori, anche mediante interventi di delegificazione,
garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e assicurando una gestione
quanto più possibile anticipatrice;
g) adozione, in favore
dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione
aziendale, di interventi formativi nell’ambito di piani di reinserimento,
definiti in sede aziendale o territoriale da associazioni rappresentative dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, anche
utilizzando i fondi di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
h) monitoraggio
dell’offerta formativa delle regioni rivolta ai soggetti in condizione di
temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi prestazioni
corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione europea per la
definizione dei piani di azione nazionale per l’occupazione.
Art. 4.
(Delega al Governo in materia di agenzie tecniche strumentali per l’occupazione)
1. Il Governo è delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) al riordino
complessivo dei soggetti e degli strumenti:
1) di
analisi e monitoraggio dei fenomeni di esclusione sociale e di funzionamento
del mercato del lavoro;
2)
di verifica della efficacia delle politiche di protezione e inclusione sociale,
comprese quelle a carattere sperimentale;
3) di
produzione di rapporti periodici nelle suddette materie;
b) al riordino e alla ridefinizione delle funzioni dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro spa in quanto agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui il Governo, le regioni e gli enti locali possono avvalersi per il perseguimento delle finalità proprie delle politiche attive del lavoro.
Art. 5.
(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo)
1. Il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione;
b) attuazione degli
obiettivi e rispetto dei criteri di cui all’articolo 16, comma 5, della legge
24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di
lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare pienamente l’attività
formativa svolta in azienda, confermando l’apprendistato come strumento
formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza
tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della
formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e, riconoscendo nel
contempo agli enti bilaterali competenze autorizzatorie in materia,
specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare
l’inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
c) individuazione di
misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al
fine del subentro nella attività di impresa;
d) revisione delle
misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate
alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento
convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le
imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e
dodici mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della
attività lavorativa e al territorio di appartenenza, prevedendo altresì la
eventuale corresponsione di un sussidio;
e) orientamento degli
strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle
lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare
l’inserimento o il reinserimento al lavoro delle lavoratrici, al fine di
superare il differenziale occupazionale di genere;
f) sperimentazione di
forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro;
g) semplificazione e
snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi
connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di
occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità;
h) rafforzamento dei
meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati
conseguiti, anche in relazione all’impatto sui livelli di occupazione femminile
e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli
interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti
attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
i) sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i
contenuti dell’attività formativa, concordati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente rappresentative sul piano nazionale e
territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di
accordo, determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
l) rinvio ai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative, a livello nazionale, territoriale e
aziendale, per la determinazione delle modalità di attuazione dell’attività
formativa in azienda.
Art. 6.
(Delega al Governo in materia di
attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio,
in materia di orario di lavoro)
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l’attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993. L’attuazione della citata direttiva sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) recezione dei criteri di attuazione di cui all’avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva.
2. Ai sensi della delega di cui al comma 1 e al fine di garantire una corretta e integrale trasposizione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, il Governo, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno, e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonché alle discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi e agricoltura.
Art. 7.
(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale)
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l’incremento del tasso di occupazione e, in particolare, il tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;
b) agevolazione del
ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla
base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti
collettivi di cui alla lettera a), e comunque a fronte di una
maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore;
c) estensione delle
forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo
determinato;
d) abrogazione o
integrazione di ogni disposizione in contrasto con l’obiettivo della
incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei
princìpi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del
15 dicembre 1997;
e) affermazione della
computabilità pro rata temporis in proporzione dell’orario svolto dal
lavoratore a tempo parziale, in relazione all’applicazione di tutte le norme
legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione
aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva;
f) integrale estensione
al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
Art. 8.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite)
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da persone inoccupate o disoccupate con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà del prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo:
1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti a categorie assimilate;
2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore;
c) con riferimento
alle collaborazioni coordinate e continuative:
1)
identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici
di ammontare del corrispettivo rilevanti ai fini della differenziazione di
detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente
occasionale;
2)
riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o
fasi di esso;
3)
previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza
dei collaboratori, anche nel quadro di intese collettive;
4)
ricorso, ai sensi dell’articolo 9, ad adeguati meccanismi di certificazione;
d) ammissibilità di
prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare
riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di
enti con e senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti
a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del
lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di
buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo,
ai sensi dell’articolo 9, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e) ammissibilità di
prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei
confronti di un datore di lavoro, per l’esecuzione di un’unica prestazione
lavorativa.
Art. 9.
(Delega al Governo in materia di
certificazione dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
b) individuazione
dell’organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti
bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche
aventi competenze in materia;
c) definizione delle
modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della
relativa documentazione;
d) indicazione del
contenuto e della procedura di certificazione;
e) in caso di
controversia sulla esatta qualificazione del rapporto di lavoro posto in
essere, valutazione da parte della autorità giudiziaria competente anche del
comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione.
Art. 10.
(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare, nonchè incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)
1. Ai fini di sostegno e incentivazione della occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per introdurre in via sperimentale, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni relative alle conseguenze sanzionatorie a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedendo in alternativa il risarcimento alla reintegrazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, e licenziamento in caso di malattia o maternità a norma dell’articolo 2110 del codice civile;
b) applicazione in
via sperimentale della disciplina per la durata di quattro anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi, fatta salva la possibilità di
proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano occupazionale;
c) identificazione delle
ragioni oggettive connesse a misure di riemersione, stabilizzazione dei
rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo
indeterminato, politiche di incoraggiamento della crescita dimensionale delle
imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità
lavorative assunte per il primo biennio, che giustifichino la deroga
all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 11.
(Esclusione)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 10 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.
Art. 12.
(Delega al Governo in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di controversie individuali di lavoro, il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, abrogando l’articolo 412-ter del codice di procedura civile e modificando parzialmente l’articolo 412-quater del medesimo codice ed ogni altra norma in contrasto con la presente delega, sostituendoli con disposizioni ispirate ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) natura volontaria della compromissione in arbitri delle controversie individuali di lavoro, direttamente ovvero ad opera delle associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro cui essi aderiscano o conferiscano mandato;
b) forma scritta
della clausola compromissoria contenente, a pena di nullità, il termine per
l’emanazione del lodo, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi
spettanti agli arbitri;
c) possibilità delle
parti, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, od al suo termine in
caso di mancata riuscita, di affidare allo stesso conciliatore il mandato a
risolvere in via arbitrale le controversie;
d) superamento del
divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie individuali aventi
ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di
legge o di contratti collettivi, affermandosi conseguentemente il lodo secondo
equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento;
e) decadenza del
collegio arbitrale allo spirare del termine di incarico senza emissione del
lodo;
f) alternatività fra
risarcimento del danno con quantificazione interamente rimessa al collegio
arbitrale e reintegrazione nel posto di lavoro, a discrezione del collegio
arbitrale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300;
g) impugnabilità, in un
unico grado e davanti alla Corte di appello, del lodo arbitrale, soltanto per
vizi procedimentali;
h) immediata esecutività
del lodo, nonostante l’impugnazione proposta ai sensi della lettera g),
a seguito del deposito presso la cancelleria del giudice;
i) istituzione di collegi
o camere arbitrali stabili, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Art. 13.
(Disposizioni finali)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del temmine previsto per l’esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la
trasmissione, il Governo decade dall’esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel
rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi.
4. Dall’attuazione della presente legge non derivano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.