C. 2122-bis - Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione

 

Presentato il 14 gennaio 2002

 

RELAZIONE


        Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge reca norme di razionalizzazione, di semplificazione dell'attività amministrativa e di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorarne l'efficienza e l'economicità di gestione. Le disposizioni più rilevanti del disegno di legge attengono all'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; alla formazione e mobilità del personale; alla semplificazione della documentazione amministrativa; alla promozione di progetti innovativi; a misure in favore degli enti di ricerca; alla partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni. Completano il disegno di legge disposizioni riguardanti altri settori pubblici (difesa, agricoltura, comunicazioni, esteri, sanità) per i quali si è ritenuto opportuno intervenire al fine di razionalizzare o comunque di definire in modo più organico il relativo quadro normativo attualmente vigente.


Capo I. Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni (articoli 1-5).

        Articolo 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione). Provvede all'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. La disciplina della composizione e delle funzioni di tale organismo è demandata ad un regolamento governativo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.
        Articolo 2 (Formazione del personale delle pubbliche amministrazioni). Le norme mirano a promuovere e organizzare la formazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 prevede, infatti, che ciascuna amministrazione, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie e sulla base dei fabbisogni e degli obiettivi, predisponga annualmente un piano per la formazione del personale. Il comma 2, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici, prevede che il relativo piano di formazione del personale, da predisporre entro il 30 gennaio di ogni anno, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze.
        Articolo 3 (Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni). L'adozione della disciplina proposta si rende necessaria per sopperire ad un'insufficienza normativa che, a fronte di processi di mobilità, pur previsti da fonti normative, non consente al Dipartimento della funzione pubblica di gestire e definire compiutamente detti processi a causa della constatata insufficiente sollecitudine delle pubbliche amministrazioni a rispondere alle richieste di posti vacanti in organico cui trasferire i dipendenti in mobilità.
        La norma, in particolare, assicura adeguata tutela nei casi di rilevata eccedenza di personale il cui numero sia inferiore a dieci nell'arco dell'anno e rende possibile la gestione del personale in disponibilità interessato da processi di ristrutturazione e trasformazione e in tutti i casi in cui il Dipartimento della funzione pubblica sia chiamato a gestire la ricollocazione presso le pubbliche amministrazioni di personale posto in disponibilità (articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
        La norma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della carriera diplomatica e prefettizia.
        Articolo 4 (Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici). Con le disposizioni in questione si intende consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici nazionali, di assumere gli idonei delle graduatorie concorsuali approvate da altre pubbliche amministrazioni facenti parte dello stesso comparto di contrattazione. In tale modo, si consente alle amministrazioni che intendono indire concorsi pubblici per l'assunzione di nuove risorse umane di ricorrere, in alternativa all'effettuazione di nuovi concorsi, alle graduatorie già approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto, evitando, pertanto, la lunghezza delle procedure concorsuali e conseguendo l'obiettivo del risparmio delle risorse umane e finanziarie necessarie all'espletamento dei concorsi pubblici.
        Con il vincolo del comparto di contrattazione si consente di ricorrere a graduatorie per posti omogenei secondo l'ordinamento professionale delle amministrazioni coinvolte.
        La facoltà di utilizzo delle graduatorie viene condizionata dalla capienza della dotazione organica di ciascuna amministrazione procedente e dal rispetto delle disposizioni in tema di programmazione delle assunzioni contenute nell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        Le modalità attuative della disposizione in questione saranno definite con successivo regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        Articolo 5 (Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri). Le procedure di inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma della legge n. 400 del 1988 hanno prodotto un notevole contenzioso in sede giurisdizionale, soprattutto negli ultimi anni a seguito di nuovi orientamenti assunti in materia dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato. La soccombenza dell'amministrazione, sempre più frequente, ha comportato ingenti esborsi finanziari. Al fine di arginare tale fenomeno, si prevede (per i soli dipendenti in possesso dei medesimi requisiti dei colleghi vincitori dei ricorsi) la possibilità di essere inquadrati, nel rispetto delle procedure previste dalla citata legge n. 400 del 1988 e previa espressa rinuncia ad ogni contenzioso, nelle stesse posizioni conseguite dai ricorrenti. Tale inquadramento ha peraltro valenza retroattiva ai soli fini giuridici; il conseguente minore esborso per la Presidenza del Consiglio dei ministri può essere valutato intorno ai 5.164.599 euro.


Capo II. Norme di semplificazione (articolo 6).

        Articolo 6 (Disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa). Il comma 1 ha l'obiettivo di dare completa certezza alle imprese relativamente alla possibilità di utilizzare le norme in materia di semplificazione della documentazione amministrativa nell'ambito delle procedure di partecipazione a gare e appalti pubblici. Si è posto, ad esempio, il dubbio se il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 2000, in base al quale la non sussistenza delle condizioni ostative per la partecipazione alle gare deve essere dimostrata con la produzione del certificato del casellario giudiziale, possa ritenersi norma speciale e, quindi, prevalga sul testo unico sulla documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per quanto riguarda la natura delle norme proposte, si evidenzia che, qualora la si formuli come disposizione interpretativa, potrebbero verificarsi al tempo stesso conseguenze vantaggiose e svantaggiose: sotto il primo profilo, si darebbe certezza alla disposizione de qua, chiarendo il significato della norma contenuta nel citato testo unico sulla documentazione amministrativa; sotto il secondo profilo, tuttavia, considerata l'efficacia retroattiva dell'interpretazione, si potrebbero verificare delle conseguenze negative in termini di contenzioso sulla normativa applicabile ai rapporti e alle procedure in corso.
        Ove, invece, la disposizione normativa venga presentata tecnicamente come novella al testo unico e, dunque, abbia la forma di una nuova iniziativa normativa, si correrebbe il rischio di far considerare la normativa del testo unico inapplicabile alle procedure di gara in corso fino alla novella. Il che è probabilmente sbagliato, anche alla luce dei primi orientamenti giurisprudenziali.
        Con il comma 2 si intende dare soluzione ad una problematica che, attualmente, ostacola lo sviluppo dei servizi on-line. Mentre un'istanza ed una dichiarazione possono essere inviati via fax con la fotocopia del documento d'identità, non è possibile inviarle per via telematica (ad esempio, con una semplice e-mail) senza la firma digitale o la carta d'identità elettronica. Di conseguenza, in assenza di un'ampia diffusione della firma digitale e della carta d'identità elettronica, rischiano di essere completamente bloccati la diffusione dei servizi on-line e l'invio per via telematica di istanze e dichiarazioni. L'unica esperienza che sembra aver affrontato tale problematica è quella dell'invio per via telematica delle dichiarazioni fiscali. La norma proposta consente, immediatamente, alle amministrazioni di riconoscere, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e per definite tipologie di atti, domande e dichiarazioni inviate per via telematica attraverso l'utilizzo di password o di altri sistemi equivalenti di identificazione individuati dall'amministrazione stessa. Una norma di questo tenore potrebbe consentire, nel breve periodo, un incentivo allo sviluppo dei servizi on-line. Naturalmente sono opportuni degli approfondimenti tecnici e tale norma potrebbe comunque essere un "ponte" rispetto all'attuazione della previsione dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del disegno di legge di semplificazione. Si segnala, inoltre, che su questo terreno si sono registrate in passato resistenze da parte dei certificatori della firma digitale e, in parte, della stessa Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
        Con il comma 3 si esplicita la possibilità già prevista dal testo unico che consente al cittadino di attestare la conformità all'originale della copia di un atto attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla fotocopia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio, eccetera, che è conforme all'originale.


Capo III. Norme in materia di istruzione, università e ricerca (articoli 7-11).

        Con l'articolo 7 (Gestione di fondi) si intende affidare ad un soggetto pubblico (Cassa depositi e prestiti), già organizzato ed esperto, l'attuazione di una procedura di difficoltosa applicazione che, ove dovesse essere attuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, richiederebbe l'impiego di risorse umane e strumentali attualmente non disponibili.
        La Cassa depositi e prestiti è organizzata al riguardo, in quanto già svolge analoghe attività a favore della pubbliche amministrazioni, in attuazione di norme che lo hanno espressamente previsto (tra le altre: legge 7 agosto 1982, n. 526, articoli 52 e 56 - per il Ministero del bilancio; decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, articolo 8, comma 4 - per l'Agensud; legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 207 - per i patti territoriali).
        A fronte di tale attività, viene prevista la corresponsione, a favore della Cassa depositi e prestiti, di una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        Articolo 8 (Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297). La modifica al decreto legislativo n. 297 del 1997 prevista alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in oggetto intende estendere le agevolazioni alle imprese che concedono borse di studio per corsi di dottorato di ricerca anche al finanziamento di assegni che le università e gli enti di ricerca possono conferire per le collaborazioni ed attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997.
        La modifica prevista alla lettera b) del medesimo comma è finalizzata ad introdurre tra le attività finanziabili dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) anche l'assistenza alle imprese ai fini della predisposizione di progetti di ricerca da presentare nell'ambito dei Programmi comunitari di ricerca dell'Unione europea.
        Le modifiche di cui alle lettere c) e d) del citato comma 1 sono indispensabili per puntualizzare alcuni passaggi dello stesso decreto al fine di assicurare continuità alle procedure di gestione amministrativo-contabile del FAR di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infatti i commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 297 del 1999 prevedono da un lato la validità, fino alla scadenza, delle convenzioni in essere con gli istituti di credito per le attività istruttorie e gestionali dei progetti e dall'altro la risoluzione di diritto, a decorrere dal 1^ gennaio 2000, e fatta salva la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data, della convenzione con il San Paolo-IMI, istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata, in caso di assunzione diretta della gestione del Fondo stesso da parte del Ministero.
        L'abrogazione delle vigenti norme in materia di incentivi alla ricerca, condizionata, dal comma 4 dello stesso articolo 9, alla pubblicazione del primo dei decreti attuativi previsti dall'articolo 6, comma 2, è di fatto avvenuta solo all'inizio del 2001, creando la necessità di regolamentare la gestione di una rilevante quantità di richieste pervenute nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto legislativo n. 297 (agosto 1999) e la pubblicazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001).
        Infatti la decisione di assumere in forma diretta la gestione del FAR da parte del Ministero, già dalla fine del 1999 ha comportato la necessità dell'emanazione della circolare del Ministro del 29 dicembre 1999, n. 760, recante una "Disciplina transitoria" per regolamentare la complessa modalità di transizione tra le vecchie e le nuove procedure che ha riflessi, anche a livello contabile, di non semplice lettura.
        Le finalità dell'articolo 9 (Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI) sono le seguenti. La norma del comma 1 è intesa ad estendere al personale di ricerca degli enti di ricerca, nonché dell'ENEA e dell'ASI, il regime già previsto per le università dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in tema di contratti di ricerca per conto terzi.
        Il comma 2 tende a consentire anche agli enti di ricerca, all'ENEA e all'ASI la concessione di anticipazioni sui finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri alle università per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 95.
        Articolo 10 (Norme sulle elezioni a cariche accademiche). A seguito della introduzione nell'ordinamento universitario del principio di autonomia statutaria degli atenei, si è determinata una diversificata regolamentazione per quanto attiene in particolare sia la disciplina dell'elettorato attivo e passivo, sia la partecipazione dei professori e ricercatori agli organi accademici, sia la composizione e l'articolazione degli organi di governo. Conseguentemente, si è creato un esteso contenzioso che ha dato luogo a pronunce contrastanti e che determina quindi una situazione di incertezza che è opportuno venga definita normativamente.
        L'articolo proposto ha la finalità di porre fine al contenzioso in atto demandando alle università la determinazione dell'elettorato attivo per quanto riguarda l'accesso alle cariche accademiche e agli organi accademici delle varie categorie di personale docente e non docente delle università stabilendo, altresì, il principio che la carica di direttore di dipartimento possa essere ricoperta da professori associati, in caso di indisponibilità di professori ordinari.
        L'articolo 11 (Misure relative all'attuazione del programma scuola 2000-2006) è diretto ad agevolare la realizzazione del programma scuola 2000-2006, cofinanziato dall'Unione europea nelle aree del Mezzogiorno, di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, della cui attuazione è responsabile il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Peraltro l'attuazione di tale programma sta trovando oggettive difficoltà nelle modalità di erogazione delle somme necessarie, prevista solo ad avanzamento dei lavori e a seguito di presentazione e approvazione di apposite certificazioni; procedura, questa, che richiede tempi tecnici spesso non coerenti con le scadenze stringenti previste per la chiusura dei singoli progetti del programma. Al fine di evitare rallentamenti nell'attuazione degli interventi, con perdita dei relativi contributi comunitari, con la norma in argomento si prevede di autorizzare il Fondo di rotazione previsto dalla legge n. 183 del 1987 ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali, già pianificati nella decisione di approvazione del programma.


Capo IV. Disposizioni in materia di affari esteri (articoli 12-14).

        L'articolo 12 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti) apporta alcune urgenti modifiche alla legge n. 1185 del 1967, recante norme sui passaporti, in attesa dell'emanazione di una disciplina organica dell'intera materia.
        In particolare, la modifica all'articolo 3 della legge, proposta al comma 1, fa venire meno la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio di passaporti a genitori con prole minore, nel caso di genitori residenti all'estero e nei casi di separazione, divorzio, filiazione naturale, purché l'altro genitore dia il suo assenso al rilascio del passaporto, nonché nei casi in cui vi sia un solo genitore titolare esclusivo della potestà, sancendo ed estendendo agli altri casi contemplati nell'articolato, relativi a situazioni analoghe, i princìpi espressi, con riferimento al genitore naturale, dalla Corte costituzionale nella sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464, che ha ritenuto l'articolo 3, lettera b), della legge, in contrasto con gli articoli 3 e 16 della Costituzione, in quanto non si giustifica ragionevolmente il diverso trattamento del genitore naturale rispetto al genitore legittimo.
        La modifica all'articolo 17 della legge, contenuta nel comma 2, mira a conformare la durata del passaporto italiano a quella prevista dalla maggioranza dei Paesi europei e dagli Stati Uniti, introducendo la validità decennale del documento in luogo di quella quinquennale, attualmente prevista.
        Al comma 3, infine, si propone l'abrogazione formale - essendo già avvenuta quella tacita - dell'articolo 28 della legge, che attribuiva, fino all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, la competenza a decidere sui ricorsi previsti dal quarto comma dell'articolo 10 al tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorità che ha denegato il rilascio del passaporto.
        Articolo 13 (Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche). Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1997, n. 93, il Ministero degli affari esteri, cui sono state attribuite le funzioni di "Autorità nazionale" responsabile dell'attuazione della Convenzione di Parigi sul bando delle armi chimiche, aveva facoltà di conferire incarichi "della durata massima di due anni, rinnovabili per una sola volta per un anno", ad esperti estranei all'amministrazione, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità, non reperibili all'interno dell'amministrazione.
        I contratti stipulati in base a tale norma sono attualmente scaduti o in corso di scadenza. L'esperienza applicativa della legge ha però dimostrato che le esigenze di specializzazione connesse con l'attività svolta dagli esperti si sono accentuate e che sicuramente l'amministrazione non è in grado di farvi fronte con le risorse umane in organico.
        Appare, pertanto, quanto mai opportuno continuare ad avvalersi del contributo degli esperti in questione, sui quali l'amministrazione ha investito considerevoli risorse, assicurandone, tra l'altro, la partecipazione a specifici corsi di formazione ed aggiornamento.
        Articolo 14 (Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero).´ƒ4 Il Ministero degli affari esteri, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, è impegnato, con cadenza ormai crescente, in attività, in Italia e all'estero, di promozione del "Sistema Italia" nel suo complesso e di cooperazione nei vari ambiti operativi.
        In questo contesto, e sulla base dell'esperienza pregressa, non solo in Italia, ma anche all'estero, in particolare in altri Paesi europei, si può affermare che uno dei fattori determinanti per il successo di un'attività di promozione e cooperazione efficace e di ampio respiro è la collaborazione tra pubblico e privato. Tale sinergia, sotto la supervisione delle istanze governative, che individuano le linee di indirizzo sia politico sia operativo, è in grado , con un investimento di risorse pubbliche relativamente modesto, di catalizzare e catturare l'interesse di donatori ed investitori privati, sia in Italia sia all'estero. Sul piano organizzativo, gestionale ed amministrativo le strutture associative, ed in particolare la formula della fondazione, costituiscono lo strumento idoneo a concretizzare l'interazione tra intervento e finanziamento pubblico e privato, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico, sulle quali vigilano le istanze governative, che assicurano anche il necessario controllo dal punto di vista amministrativo e del corretto utilizzo dei fondi, consentendo, nel contempo, la realizzazione di eventi culturali di grande rilevanza ed altre iniziative, con riduzione dell'impegno di spesa pubblica.
        La partecipazione alle fondazioni avrà luogo nei limiti delle disponibilità di bilancio e comporterà, quindi, economie di spesa ed un impegno più efficiente dei fondi pubblici destinati alle predette attività; il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge n. 401 del 1990, mira ad un corretto indirizzo istituzionale delle attività previste ed alla salvaguardia dei capitali coinvolti nell'iniziativa.


Capo V. Disposizioni in materia di enti locali (articolo 15).

        
Articolo 15 (Modifica all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di cause di ineleggibilità). La disposizione è volta a razionalizzare la vigente disciplina in materia di ineleggibilità alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, in modo da non determinare sperequazioni tra la disciplina delle ineleggibilità dei titolari di funzioni di governo e quella prevista per gli uffici di supporto diretto nei confronti dei medesimi titolari.


Capo VI. Disposizioni in materia di innovazione (articolo 16).

        Articolo 16 (Progetti innovativi). La norma prevede che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuova progetti volti a sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa, nonché sistemi per l'accesso in rete da parte dei cittadini e delle imprese, tramite il potenziamento della infrastruttura digitale della pubblica amministrazione.


Capo VII. Disposizioni in materia di difesa (articoli 17-20).

        Articolo 17 (Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate). L'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n.464, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, prevede, nel 2001, la soppressione delle tre direzioni di amministrazione (nord, centro e sud) e la costituzione di una direzione di amministrazione posta alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito, con alle proprie dipendenze le riconfigurate direzioni di amministrazione nord e sud, che assumeranno nella fattispecie la denominazione di direzione di amministrazione distaccata.
        Il citato allegato attribuisce, inoltre, all'Ispettore logistico dell'Esercito le funzioni in materia di decentramento di servizi del Ministero della difesa, già conferite ai comandanti di regione militare dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106.
        L'assetto così delineato crea un vuoto normativo in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, nonché di cessazione dal servizio e attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile (articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976). Tali attività, infatti, attualmente rientranti nella sfera di attribuzione dei comandanti di regione militare, non potranno più essere esercitate in quanto gli stessi, per effetto del citato decreto legislativo n. 214 del 2000, transiteranno alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito ed avranno compiti differenti rispetto a quelli attuali.
        Si rende, pertanto, necessario affidare ad un'autorità centrale la specifica competenza ed a tal fine l'unica soluzione appare quella di attribuire le funzioni in parola all'Ispettore logistico dell'Esercito, apportando un'integrazione al numero 4 dell'allegato D annesso al citato decreto legislativo n. 464 del 1997, e successive modificazioni.
        Articolo 18 (Disposizioni i materia di acquisti all'estero di materiali per l'amministrazione della Difesa). Il mercato degli armamenti è un mercato altamente specializzato dove operano imprese innovative che adottano soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Conseguentemente, le aree di provenienza dei sistemi d'arma, dei componenti e delle parti di ricambio, sono molto limitate e sono pochi i Paesi che possono disporre di un'industria della Difesa capace di competere in ambito internazionale. E', quindi, inevitabile per molte nazioni, tra le quali l'Italia, far ricorso al mercato estero per parte dei propri approvvigionamenti, per poter disporre di armamenti adeguati alle proprie esigenze. Giova evidenziare che il materiale di cui si parla è costituito da articoli molto costosi che sono forniti, solitamente, dopo un lungo lasso di tempo rispetto all'emissione dell'ordinativo, per cui il costruttore, dovendo predisporre il progetto, acquisire la materia prima e retribuire la forza lavorativa, sarebbe esposto sotto l'aspetto finanziario se dovesse anticipare le somme occorrenti ad avviare la produzione.
        E', pertanto, consuetudine consolidata dalla prassi commerciale, riconosciuta ed adottata in tutti i settori del commercio internazionale - ed in uso quindi anche nello specifico mercato degli armamenti - corrispondere al costruttore/fornitore un pagamento di parte del prezzo pattuito subito dopo la stipulazione del contratto di fornitura, per evitare il ricorso al finanziamento esterno che comporta oneri gravosi.
        Ora, la legislazione nazionale concernente il pagamento da parte dello Stato di forniture di beni e servizi ad esso erogate, è improntata a princìpi categorici secondo i quali è legittimo elargire il "corrispettivo" esclusivamente a fornitura eseguita, in modo tale che l'erario sia coperto da ogni possibile rischio che possa derivare dal pagamento anticipato di ciò che non è stato ancora consegnato od eseguito.
        Tale impostazione, rigida e vincolante, è integralmente riportata nell'articolo 12 della legge di contabilità generale dello Stato e nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
        Emerge, quindi, in tutta la sua evidenza un vuoto normativo in quanto la legislazione nazionale non tiene conto della realtà finanziaria dei mercati internazionali del settore degli armamenti, nei quali è molto problematico concludere contratti in assenza della previsione di corrispondere anticipazioni del prezzo pattuito, con grave danno per gli interessi vitali dello Stato. Infatti, da un lato si riconosce all'amministrazione la potestà di "provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri" (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627), ma, dall'altro, non le si consente di corrispondere anticipazioni, vincolando, di fatto, la possibilità di negoziare e di acquisire materiali prodotti all'estero.
        Il Consiglio di Stato, interpellato in merito, ha riconosciuto esplicitamente che "l'opportunità della previsione normativa in riferimento alla fattispecie in esame è evidente e sussistono gli estremi per segnalare la carenza normativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444" (parere della sezione terza del 3 aprile 2001, n. 504).
        La norma proposta consente quindi all'amministrazione di operare agevolmente nei mercati esteri degli armamenti ed evita grossi problemi nel soddisfare le esigenze di difesa.
        Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri. La norma, per contro, è idonea a conseguire risparmi per l'erario, atteso che dalla corresponsione di anticipi sull'importo concordato deriverà il contenimento dei prezzi contrattuali.
        Articolo 19 (Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204). Le attribuzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra sono indicate nella legge 9 gennaio 1951, n. 204, che, tra l'altro, dispone la conservazione in perpetuo, nei cimiteri militari e negli ossari, delle salme dei Caduti della Grande guerra e delle successive, fino a comprendere i Caduti nelle ex-colonie d'Africa, nel Dodecanneso e nella guerra di Spagna.
        In tale contesto il Commissario si adopera affinché i cimiteri militari, gli ossari ed i riquadri siano ben tenuti, sia sotto l'aspetto infrastrutturale, sia sotto l'aspetto del decoro, per onorare la memoria di quanti sono caduti per la Patria.
        E' peraltro emerso che, accanto a questi "luoghi sacri" ben curati, esistono, sia in territorio nazionale che all'estero, alcuni monumenti funerari, che si riferiscono ad eventi storici antecedenti alla Grande guerra, i quali versano in uno stato di vero e proprio abbandono. Questi immobili raccolgono le spoglie di soldati, caduti nelle guerre di indipendenza, che hanno combattuto per la Patria e, con il loro sacrificio, hanno contribuito all'affermazione dell'Italia come Stato unitario. In particolare, sono notevoli lo stato di degrado e di abbandono dei monumenti siti nel Veneto, in Piemonte e all'estero.
        Si ritiene, inoltre, che analogo riconoscimento debba essere tributato ai militari deceduti nelle missioni di pace, alle quali l'Italia ha partecipato.
        Si rende pertanto necessario modificare l'articolo 2 della suddetta legge n. 204 del 1951, integrando le attribuzioni del Commissario, in modo da consentire allo stesso di occuparsi anche dei Caduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848, data di entrata in vigore dello Statuto albertino, evento al quale si può far risalire idealmente l'avvio del processo di formazione dello Stato unitario.
        Tale ampliamento non comporta oneri aggiuntivi alle normali assegnazioni di bilancio, ma richiede solo una diversa programmazione finanziaria ed operativa.
        Articolo 20 (Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate). Il Circolo ufficiali delle Forze armate, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, è disciplinato da apposito regolamento, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ad esso è destinato personale militare e civile, e per il suo funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote versate mensilmente dagli ufficiali.
        Secondo quanto disposto dalla norma, non sono considerate commerciali le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo medesimo.


Capo VIII. Disposizioni in materia di agricoltura (articoli 21-22).

        Articolo 21 (Disposizioni sul settore agricolo). Sin dalle prime settimane di attuazione è stata manifestata, dalle varie componenti settoriali, la necessità di adattamenti e modificazioni al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo alla modernizzazione del settore dell'agricoltura, emanato in attuazione della legge 5 marzo 2001, n. 57. Gli orientamenti governativi in materia di agricoltura e di agroalimentare, esposti alle parti sociali in occasione del Tavolo agroalimentare, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, lo scorso 24 luglio, rendono ancora più urgente l'emanazione di un provvedimento che consenta di: a) completare il processo di delega non attuato con il predetto decreto legislativo n. 228 del 2001; b) modificare ed integrare le disposizioni del medesimo decreto n. 228 del 2001; c) riformare gli strumenti attualmente vigenti che non consentono la piena modernizzazione del sistema dell'agricoltura e di quello agroalimentare.
        Con la disposizione dell'articolo 21 si prevede la delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione del settore agricolo, alimentare, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
        Con la normativa in questione si prevede di: riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita al fine di assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato; coordinare ed armonizzare le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con la normativa tributaria previdenziale; definire innovativi strumenti finanziari, assicurativi, e di garanzia del credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato; ridefinire il sistema della programmazione negoziata in agricoltura ed i relativi modelli organizzativi; rivedere le normative per il supporto dello sviluppo occupazionale del settore agricolo anche per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa; prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano anche al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari, nonché coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello sviluppo rurale; rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare, anche attraverso la riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, differenziando le procedure e le modalità tra sistema di tracciabilità obbligatoria e tracciabilità volontaria; favorire lo sviluppo di forme societarie e di organizzazione di produttori attraverso la revisione degli articoli 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
        Articolo 22 (Disposizioni sui macchinari agricoli). Per le aziende agricole i danni ai macchinari si sono rivelati tali anche a distanza di pochi mesi, dal momento che in numerose imprese i tentativi di riutilizzo dei beni si sono dimostrati inefficaci. La possibilità di utilizzare i contributi recati dall'articolo 4 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, per acquisto di macchinari agricoli nuovi è stata oggetto di interpretazioni contrastanti a livello delle diverse regioni e province.
        La norma proposta chiarisce tale possibilità, consentendo agli agricoltori l'acquisto di macchinario nuovo detratto il valore a rottame dei mezzi danneggiati.


Capo IX. Disposizioni in materia di comunicazioni (articolo 23).

        Articolo 23 (Tecnologie delle comunicazioni). La norma prevede che nell'ambito delle attività del Ministero delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - organo tecnico scientifico del Ministero delle comunicazioni - continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche tramite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni.
        L'Istituto, inoltre, predispone la normativa tecnica, certifica ed omologa le apparecchiature, si occupa della formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni. Presso l'Istituto superiore opera la Scuola di specializzazione in telecomunicazioni.
        La norma stabilisce, altresì, che all'Istituto venga attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. I finanziamenti ricevuti per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e, successivamente, riassegnati allo stato di previsione del bilancio di spesa del Ministero delle comunicazioni.
        Il Ministero delle comunicazioni, servendosi anche dei propri organi periferici, vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana.
        Alla Fondazione Ugo Bordoni, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni, viene riconosciuto carattere di istituzione privata di alta cultura. La Fondazione si occupa della elaborazione di strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni e coadiuva il Ministero delle comunicazioni nella soluzione delle problematiche di carattere tecnico, gestionale e normativo. I dipendenti in esubero della Fondazione possono richiedere di essere immessi nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali si accede con procedure concorsuali.


Capo X. Disposizioni in materia di tutela della salute (articoli 24-27).

        Articolo 24 (Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni). L'articolo reca una delega al Governo per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni di diritto pubblico di rilievo nazionale. Si prevede la partecipazione come soggetti della fondazione sia di soggetti pubblici che privati.
        Sono, altresì, previsti princìpi di delega relativi alla funzione di vigilanza, all'ipotesi di estinzione nonché alle caratteristiche di professionalità dei soggetti che fanno parte dell'ente citato. Tale modello è stato ritenuto idoneo, in quanto consentirà di attuare una gestione sanitaria di tipo privatistico salvaguardando, nel contempo, la missione pubblica che le strutture in questione perseguono.
        Articolo 25 (Produzione di emoderivati). L'articolo ha lo scopo di prevedere la possibilità di localizzare in qualsiasi Paese dell'Unione europea la produzione di emoderivati che influisce in tale modo in maniera favorevole sulle dinamiche dei costi attraverso la concorrenza di più interessati.
        Articolo 26 (Istituto superiore di sanità). Il presente articolo è finalizzato ad assicurare all'Istituto superiore di sanità la disponibilità, in uso gratuito, di immobili appartenenti al demanio dello Stato. Con il comma 1 si estende al predetto Istituto la normativa di agevolazione già in vigore per le istituzioni universitarie, in relazione all'evidente corrispondenza tra le funzioni delle università e quelle demandate all'Istituto, quale ente dello Stato finalizzato anche a delicati compiti di ricerca in campo tecnico-scientifico.
        Tale previsione non comporta oneri per le finanze dello Stato, in quanto la copertura relativa alle minori entrate per mancato versamento di canoni è ampiamente compensata con gli stanziamenti disponibili per l'edilizia sanitaria pubblica.
        Articolo 27 (Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare). Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in attuazione della direttiva 89/398/CEE, disciplina i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
        Tale provvedimento prevede, rispettivamente, agli articoli 8 e 10, il rilascio di un'autorizzazione preventiva del Ministero della sanità (ora Ministero della salute) per la produzione e l'importazione dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, appartenente ai gruppi di cui all'allegato 1, e per gli stabilimenti di produzione di confezionamento degli stessi prodotti; inoltre, l'articolo 7 stabilisce che al momento della prima commercializzazione dei prodotti alimentari non compresi nell'allegato 1, il fabbricante deve provvedere a notificare al Ministero della salute un modello dell'etichetta.
        Per tutte le suddette procedure il Ministero della salute deve effettuare un'istruttoria documentale e tecnica al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
        L'articolo 12, oggetto della proposta emendativa, contempla allo stato la possibilità di stabilire tariffe solo per le procedure autorizzative di cui agli articoli 8 e 10; per tale ragione, anche in considerazione delle nuove direttive emanate dalla Commissione europea, ed, in particolare, della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (il cui articolo 5 disciplina la trasmissione delle etichette dei prodotti), si ritiene necessario assoggettare a tariffa anche la predetta procedura di notifica.


Capo XI. Disposizioni finali.

        Articolo 28 (Disposizione finale). L'articolo contiene una norma di chiusura diretta ad evitare nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge.

 

 

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni).



Capo I - Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni (articoli 1-5).

          L'articolo 1 (Istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione) comporta oneri di funzionamento e spese per il personale di cui l'istituendo ufficio si avvale quantificati in 582.000 euro in ragione d'anno, che trovano copertura nel "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
          Gli articoli da 2 a 5 non comportano oneri finanziari.


Capo II - Norme di semplificazione (articolo 6).

          L'articolo 6 non comporta oneri finanziari.


Capo III - Norme in materia di istruzione, università e ricerca (articoli 7-11).

          Gli articoli da 7 a 11 trovano copertura sui fondi destinati alle attività cui si fa riferimento.
          In particolare l'articolo 7 prevede la corresponsione alla Cassa depositi e prestiti di una commissione sulle somme erogate, che trova copertura sui medesimi fondi destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsti dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.
          Le modifiche al decreto legislativo n. 297 del 1999 contenute nell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del provvedimento proposto, prevedono ampliamenti di attività finanziabili a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo.
          Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo 8 del provvedimento proposto attengono ad aspetti tecnici per puntualizzare alcuni passaggi dello stesso decreto legislativo n. 297 del 1999 al fine di assicurare continuità alle procedure di gestione amministrativo-contabile del FAR, come specificato ampiamente nella nota illustrativa.
          L'articolo 9, comma 1, consente agli enti di ricerca, nell'ipotesi di svolgimento di attività di ricerca per conto terzi, di destinare una quota di proventi netti alla incentivazione del personale che ha contribuito all'attività medesima; pertanto, si tratta di una disposizione autofinanziata.
          Il comma 2 dello stesso articolo consente agli enti di ricerca di ottenere anticipazioni su fondi già iscritti nel bilancio del Ministero degli affari esteri e destinati alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.
          L'articolo 10 (Norme sulle elezioni a cariche accademiche) costituisce norma di principio che, pertanto, non comporta spese.
          La copertura finanziaria dell'articolo 11 è contenuta nella medesima disposizione.


Capo IV - Disposizioni in materia di affari esteri (articoli 12-14).

          L'articolo 12 non comporta ulteriori oneri.
          Dall'articolo 13 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo la copertura dei posti di esperti, di cui si richiede il rinnovo, prevista nella legge n. 496 del 1995.
          Dall'articolo 14 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Capo V - Disposizioni in materia di enti locali (articolo 15).

          Dall'attuazione della disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.


Capo VI - Disposizioni in materia di innovazione (articolo 16).

          La norma di copertura finanziaria è contenuta nel comma 3 della disposizione.


Capo VII - Disposizioni in materia di difesa (articoli 17-20).

          Dall'attuazione delle disposizioni non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Capo VIII - Disposizioni in materia di agricoltura (articoli 21-22).

          L'articolo 21 è norma di delega che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
          Dall'attuazione dell'articolo 22 non derivano ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365 del 2000, in quanto precisa soltanto l'ambito di utilizzo delle "disponibilità di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000" (articolo 4, comma 10, del citato decreto-legge n. 279 del 2000).


Capo IX - Disposizioni in materia di comunicazioni (articolo 23).

          L'articolo 23 comporta oneri limitatamente al finanziamento dell'attività della Fondazione Ugo Bordoni (comma 5) ed all'accesso ai ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e del Ministero da parte del personale risultante in esubero presso la Fondazione (comma 6).
          I primi sono quantificati in 5.165.000 euro e la copertura è prevista mediante l'accantonamento iscritto in tabella B della legge finanziaria 2002.
          I secondi sono valutati (in ragione di una presunta assegnazione di circa ottanta dipendenti) in 4.648.000 euro e la relativa copertura è prevista in base all'accantonamento iscritto in tabella A della legge finanziaria 2002.


Capo X - Disposizioni in materia di tutela della salute (articoli 24-27).

          Gli articoli 24, 25 e 27 non comportano oneri per il bilancio dello Stato, mentre l'articolo 26 individua esso stesso la copertura finanziaria per i maggiori oneri contemplati.

          L'articolo 28, infine, contiene una disposizione di chiusura diretta ad evitare nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento.