C. 2122-bis -
Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione
Presentato il 14
gennaio 2002
Onorevoli Deputati! - Il
presente disegno di legge reca norme di razionalizzazione, di semplificazione
dell'attività amministrativa e di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, al fine di migliorarne l'efficienza e l'economicità di
gestione. Le disposizioni più rilevanti del disegno di legge attengono
all'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione; alla formazione e mobilità del personale; alla semplificazione
della documentazione amministrativa; alla promozione di progetti innovativi; a
misure in favore degli enti di ricerca; alla partecipazione italiana ad
associazioni e fondazioni. Completano il disegno di legge disposizioni
riguardanti altri settori pubblici (difesa, agricoltura, comunicazioni, esteri,
sanità) per i quali si è ritenuto opportuno intervenire al fine di
razionalizzare o comunque di definire in modo più organico il relativo quadro
normativo attualmente vigente.
Capo I. Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni
(articoli 1-5).
Articolo 1 (Alto Commissario
per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme
di illecito all'interno della pubblica amministrazione). Provvede
all'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione, alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del
Consiglio dei ministri. La disciplina della composizione e delle funzioni di
tale organismo è demandata ad un regolamento governativo, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica.
Articolo 2 (Formazione del
personale delle pubbliche amministrazioni). Le norme mirano a
promuovere e organizzare la formazione nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni. Il comma 1 prevede, infatti, che ciascuna amministrazione, nell'ambito
delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie e sulla base dei
fabbisogni e degli obiettivi, predisponga annualmente un piano per la
formazione del personale. Il comma 2, con riguardo alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici,
prevede che il relativo piano di formazione del personale, da predisporre entro
il 30 gennaio di ogni anno, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Articolo 3 (Disposizioni in
materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).
L'adozione della disciplina proposta si rende necessaria per sopperire ad
un'insufficienza normativa che, a fronte di processi di mobilità, pur previsti
da fonti normative, non consente al Dipartimento della funzione pubblica di
gestire e definire compiutamente detti processi a causa della constatata
insufficiente sollecitudine delle pubbliche amministrazioni a rispondere alle
richieste di posti vacanti in organico cui trasferire i dipendenti in mobilità.
La norma, in particolare,
assicura adeguata tutela nei casi di rilevata eccedenza di personale il cui
numero sia inferiore a dieci nell'arco dell'anno e rende possibile la gestione
del personale in disponibilità interessato da processi di ristrutturazione e
trasformazione e in tutti i casi in cui il Dipartimento della funzione pubblica
sia chiamato a gestire la ricollocazione presso le pubbliche amministrazioni di
personale posto in disponibilità (articoli 33 e 34 del decreto legislativo n.
165 del 2001).
La norma non si applica al
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco,
della carriera diplomatica e prefettizia.
Articolo 4 (Utilizzazione
degli idonei di concorsi pubblici). Con le disposizioni in questione
si intende consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonché agli enti pubblici non economici nazionali, di assumere gli
idonei delle graduatorie concorsuali approvate da altre pubbliche
amministrazioni facenti parte dello stesso comparto di contrattazione. In tale
modo, si consente alle amministrazioni che intendono indire concorsi pubblici
per l'assunzione di nuove risorse umane di ricorrere, in alternativa
all'effettuazione di nuovi concorsi, alle graduatorie già approvate da altre
amministrazioni del medesimo comparto, evitando, pertanto, la lunghezza delle
procedure concorsuali e conseguendo l'obiettivo del risparmio delle risorse
umane e finanziarie necessarie all'espletamento dei concorsi pubblici.
Con il vincolo del comparto di
contrattazione si consente di ricorrere a graduatorie per posti omogenei
secondo l'ordinamento professionale delle amministrazioni coinvolte.
La facoltà di utilizzo delle
graduatorie viene condizionata dalla capienza della dotazione organica di
ciascuna amministrazione procedente e dal rispetto delle disposizioni in tema
di programmazione delle assunzioni contenute nell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le modalità attuative della
disposizione in questione saranno definite con successivo regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Articolo 5 (Personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri). Le procedure di
inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
della legge n. 400 del 1988 hanno prodotto un notevole contenzioso in sede
giurisdizionale, soprattutto negli ultimi anni a seguito di nuovi orientamenti
assunti in materia dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di
Stato. La soccombenza dell'amministrazione, sempre più frequente, ha comportato
ingenti esborsi finanziari. Al fine di arginare tale fenomeno, si prevede (per
i soli dipendenti in possesso dei medesimi requisiti dei colleghi vincitori dei
ricorsi) la possibilità di essere inquadrati, nel rispetto delle procedure
previste dalla citata legge n. 400 del 1988 e previa espressa rinuncia ad ogni
contenzioso, nelle stesse posizioni conseguite dai ricorrenti. Tale
inquadramento ha peraltro valenza retroattiva ai soli fini giuridici; il
conseguente minore esborso per la Presidenza del Consiglio dei ministri può
essere valutato intorno ai 5.164.599 euro.
Capo II. Norme di semplificazione (articolo 6).
Articolo 6 (Disposizioni in
materia di semplificazione della documentazione amministrativa). Il
comma 1 ha l'obiettivo di dare completa certezza alle imprese relativamente
alla possibilità di utilizzare le norme in materia di semplificazione della
documentazione amministrativa nell'ambito delle procedure di partecipazione a
gare e appalti pubblici. Si è posto, ad esempio, il dubbio se il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 2000, in base al
quale la non sussistenza delle condizioni ostative per la partecipazione alle
gare deve essere dimostrata con la produzione del certificato del casellario
giudiziale, possa ritenersi norma speciale e, quindi, prevalga sul testo unico
sulla documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. Per quanto riguarda la natura delle norme proposte,
si evidenzia che, qualora la si formuli come disposizione interpretativa,
potrebbero verificarsi al tempo stesso conseguenze vantaggiose e svantaggiose:
sotto il primo profilo, si darebbe certezza alla disposizione de qua,
chiarendo il significato della norma contenuta nel citato testo unico sulla
documentazione amministrativa; sotto il secondo profilo, tuttavia, considerata
l'efficacia retroattiva dell'interpretazione, si potrebbero verificare delle
conseguenze negative in termini di contenzioso sulla normativa applicabile ai
rapporti e alle procedure in corso.
Ove, invece, la disposizione
normativa venga presentata tecnicamente come novella al testo unico e, dunque,
abbia la forma di una nuova iniziativa normativa, si correrebbe il rischio di
far considerare la normativa del testo unico inapplicabile alle procedure di
gara in corso fino alla novella. Il che è probabilmente sbagliato, anche alla
luce dei primi orientamenti giurisprudenziali.
Con il comma 2 si intende dare
soluzione ad una problematica che, attualmente, ostacola lo sviluppo dei
servizi on-line. Mentre un'istanza ed una dichiarazione possono essere
inviati via fax con la fotocopia del documento d'identità, non è possibile
inviarle per via telematica (ad esempio, con una semplice e-mail) senza
la firma digitale o la carta d'identità elettronica. Di conseguenza, in assenza
di un'ampia diffusione della firma digitale e della carta d'identità
elettronica, rischiano di essere completamente bloccati la diffusione dei
servizi on-line e l'invio per via telematica di istanze e dichiarazioni.
L'unica esperienza che sembra aver affrontato tale problematica è quella
dell'invio per via telematica delle dichiarazioni fiscali. La norma proposta
consente, immediatamente, alle amministrazioni di riconoscere, con le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti e per definite tipologie di atti, domande e
dichiarazioni inviate per via telematica attraverso l'utilizzo di password
o di altri sistemi equivalenti di identificazione individuati
dall'amministrazione stessa. Una norma di questo tenore potrebbe consentire,
nel breve periodo, un incentivo allo sviluppo dei servizi on-line.
Naturalmente sono opportuni degli approfondimenti tecnici e tale norma potrebbe
comunque essere un "ponte" rispetto all'attuazione della previsione
dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del disegno di legge di
semplificazione. Si segnala, inoltre, che su questo terreno si sono registrate
in passato resistenze da parte dei certificatori della firma digitale e, in
parte, della stessa Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Con il comma 3 si esplicita la
possibilità già prevista dal testo unico che consente al cittadino di attestare
la conformità all'originale della copia di un atto attraverso la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà sulla fotocopia di un documento rilasciato o
conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio, eccetera,
che è conforme all'originale.
Capo III. Norme in materia di istruzione, università e ricerca
(articoli 7-11).
Con l'articolo 7 (Gestione
di fondi) si intende affidare ad un soggetto pubblico (Cassa depositi e
prestiti), già organizzato ed esperto, l'attuazione di una procedura di
difficoltosa applicazione che, ove dovesse essere attuata dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, richiederebbe l'impiego di
risorse umane e strumentali attualmente non disponibili.
La Cassa depositi e prestiti è
organizzata al riguardo, in quanto già svolge analoghe attività a favore della
pubbliche amministrazioni, in attuazione di norme che lo hanno espressamente
previsto (tra le altre: legge 7 agosto 1982, n. 526, articoli 52 e 56 - per il
Ministero del bilancio; decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, articolo 8,
comma 4 - per l'Agensud; legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 207
- per i patti territoriali).
A fronte di tale attività,
viene prevista la corresponsione, a favore della Cassa depositi e prestiti, di
una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura
definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Articolo 8 (Modifiche al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297). La modifica al decreto
legislativo n. 297 del 1997 prevista alla lettera a) del comma 1
dell'articolo in oggetto intende estendere le agevolazioni alle imprese che concedono
borse di studio per corsi di dottorato di ricerca anche al finanziamento di
assegni che le università e gli enti di ricerca possono conferire per le
collaborazioni ed attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51 della legge n.
449 del 1997.
La modifica prevista alla
lettera b) del medesimo comma è finalizzata ad introdurre tra le
attività finanziabili dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) anche
l'assistenza alle imprese ai fini della predisposizione di progetti di ricerca
da presentare nell'ambito dei Programmi comunitari di ricerca dell'Unione
europea.
Le modifiche di cui alle
lettere c) e d) del citato comma 1 sono indispensabili per
puntualizzare alcuni passaggi dello stesso decreto al fine di assicurare
continuità alle procedure di gestione amministrativo-contabile del FAR di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 105 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Infatti i commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n.
297 del 1999 prevedono da un lato la validità, fino alla scadenza, delle
convenzioni in essere con gli istituti di credito per le attività istruttorie e
gestionali dei progetti e dall'altro la risoluzione di diritto, a decorrere dal
1^ gennaio 2000, e fatta salva la gestione dei contratti stipulati entro la
medesima data, della convenzione con il San Paolo-IMI, istituto gestore del
Fondo speciale per la ricerca applicata, in caso di assunzione diretta della
gestione del Fondo stesso da parte del Ministero.
L'abrogazione delle vigenti
norme in materia di incentivi alla ricerca, condizionata, dal comma 4 dello
stesso articolo 9, alla pubblicazione del primo dei decreti attuativi previsti
dall'articolo 6, comma 2, è di fatto avvenuta solo all'inizio del 2001, creando
la necessità di regolamentare la gestione di una rilevante quantità di
richieste pervenute nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto
legislativo n. 297 (agosto 1999) e la pubblicazione del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2001).
Infatti la decisione di
assumere in forma diretta la gestione del FAR da parte del Ministero, già dalla
fine del 1999 ha comportato la necessità dell'emanazione della circolare del
Ministro del 29 dicembre 1999, n. 760, recante una "Disciplina
transitoria" per regolamentare la complessa modalità di transizione tra le
vecchie e le nuove procedure che ha riflessi, anche a livello contabile, di non
semplice lettura.
Le finalità dell'articolo 9
(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI)
sono le seguenti. La norma del comma 1 è intesa ad estendere al personale di
ricerca degli enti di ricerca, nonché dell'ENEA e dell'ASI, il regime già
previsto per le università dall'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 4, comma 5, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, in tema di contratti di ricerca per conto terzi.
Il comma 2 tende a consentire
anche agli enti di ricerca, all'ENEA e all'ASI la concessione di anticipazioni
sui finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri alle università per
la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, come previsto dal
comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotto
dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 95.
Articolo 10 (Norme sulle
elezioni a cariche accademiche). A seguito della introduzione
nell'ordinamento universitario del principio di autonomia statutaria degli
atenei, si è determinata una diversificata regolamentazione per quanto attiene
in particolare sia la disciplina dell'elettorato attivo e passivo, sia la
partecipazione dei professori e ricercatori agli organi accademici, sia la
composizione e l'articolazione degli organi di governo. Conseguentemente, si è
creato un esteso contenzioso che ha dato luogo a pronunce contrastanti e che
determina quindi una situazione di incertezza che è opportuno venga definita
normativamente.
L'articolo proposto ha la
finalità di porre fine al contenzioso in atto demandando alle università la determinazione
dell'elettorato attivo per quanto riguarda l'accesso alle cariche accademiche e
agli organi accademici delle varie categorie di personale docente e non docente
delle università stabilendo, altresì, il principio che la carica di direttore di
dipartimento possa essere ricoperta da professori associati, in caso di
indisponibilità di professori ordinari.
L'articolo 11 (Misure
relative all'attuazione del programma scuola 2000-2006) è diretto ad
agevolare la realizzazione del programma scuola 2000-2006, cofinanziato
dall'Unione europea nelle aree del Mezzogiorno, di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, della cui
attuazione è responsabile il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Peraltro l'attuazione di tale programma sta trovando oggettive difficoltà nelle
modalità di erogazione delle somme necessarie, prevista solo ad avanzamento dei
lavori e a seguito di presentazione e approvazione di apposite certificazioni;
procedura, questa, che richiede tempi tecnici spesso non coerenti con le
scadenze stringenti previste per la chiusura dei singoli progetti del
programma. Al fine di evitare rallentamenti nell'attuazione degli interventi,
con perdita dei relativi contributi comunitari, con la norma in argomento si
prevede di autorizzare il Fondo di rotazione previsto dalla legge n. 183 del
1987 ad anticipare le quote dei contributi comunitari e statali, già
pianificati nella decisione di approvazione del programma.
Capo IV. Disposizioni in materia di affari esteri (articoli 12-14).
L'articolo 12 (Modifiche
alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei
passaporti) apporta alcune urgenti modifiche alla legge n. 1185 del 1967,
recante norme sui passaporti, in attesa dell'emanazione di una disciplina
organica dell'intera materia.
In particolare, la modifica
all'articolo 3 della legge, proposta al comma 1, fa venire meno la necessità
dell'autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio di passaporti a
genitori con prole minore, nel caso di genitori residenti all'estero e nei casi
di separazione, divorzio, filiazione naturale, purché l'altro genitore dia il
suo assenso al rilascio del passaporto, nonché nei casi in cui vi sia un solo
genitore titolare esclusivo della potestà, sancendo ed estendendo agli altri
casi contemplati nell'articolato, relativi a situazioni analoghe, i princìpi
espressi, con riferimento al genitore naturale, dalla Corte costituzionale
nella sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464, che ha ritenuto l'articolo 3,
lettera b), della legge, in contrasto con gli articoli 3 e 16 della
Costituzione, in quanto non si giustifica ragionevolmente il diverso
trattamento del genitore naturale rispetto al genitore legittimo.
La modifica all'articolo 17
della legge, contenuta nel comma 2, mira a conformare la durata del passaporto
italiano a quella prevista dalla maggioranza dei Paesi europei e dagli Stati
Uniti, introducendo la validità decennale del documento in luogo di quella
quinquennale, attualmente prevista.
Al comma 3, infine, si propone
l'abrogazione formale - essendo già avvenuta quella tacita - dell'articolo 28
della legge, che attribuiva, fino all'istituzione dei tribunali amministrativi
regionali, la competenza a decidere sui ricorsi previsti dal quarto comma
dell'articolo 10 al tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede
l'autorità che ha denegato il rilascio del passaporto.
Articolo 13 (Funzionamento
dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla
proibizione delle armi chimiche). Ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6, comma 1,
della legge 4 aprile 1997, n. 93, il Ministero degli affari esteri, cui sono
state attribuite le funzioni di "Autorità nazionale" responsabile
dell'attuazione della Convenzione di Parigi sul bando delle armi chimiche,
aveva facoltà di conferire incarichi "della durata massima di due anni,
rinnovabili per una sola volta per un anno", ad esperti estranei
all'amministrazione, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive
professionalità, non reperibili all'interno dell'amministrazione.
I contratti stipulati in base a
tale norma sono attualmente scaduti o in corso di scadenza. L'esperienza
applicativa della legge ha però dimostrato che le esigenze di specializzazione
connesse con l'attività svolta dagli esperti si sono accentuate e che
sicuramente l'amministrazione non è in grado di farvi fronte con le risorse
umane in organico.
Appare, pertanto, quanto mai
opportuno continuare ad avvalersi del contributo degli esperti in questione,
sui quali l'amministrazione ha investito considerevoli risorse, assicurandone,
tra l'altro, la partecipazione a specifici corsi di formazione ed aggiornamento.
Articolo 14 (Costituzione e
partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e
all'estero).´ƒ4 Il Ministero degli affari esteri, nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, è impegnato, con cadenza ormai crescente, in
attività, in Italia e all'estero, di promozione del "Sistema Italia"
nel suo complesso e di cooperazione nei vari ambiti operativi.
In questo contesto, e sulla
base dell'esperienza pregressa, non solo in Italia, ma anche all'estero, in
particolare in altri Paesi europei, si può affermare che uno dei fattori
determinanti per il successo di un'attività di promozione e cooperazione
efficace e di ampio respiro è la collaborazione tra pubblico e privato. Tale
sinergia, sotto la supervisione delle istanze governative, che individuano le
linee di indirizzo sia politico sia operativo, è in grado , con un investimento
di risorse pubbliche relativamente modesto, di catalizzare e catturare
l'interesse di donatori ed investitori privati, sia in Italia sia all'estero.
Sul piano organizzativo, gestionale ed amministrativo le strutture associative,
ed in particolare la formula della fondazione, costituiscono lo strumento
idoneo a concretizzare l'interazione tra intervento e finanziamento pubblico e
privato, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico, sulle quali
vigilano le istanze governative, che assicurano anche il necessario controllo
dal punto di vista amministrativo e del corretto utilizzo dei fondi,
consentendo, nel contempo, la realizzazione di eventi culturali di grande
rilevanza ed altre iniziative, con riduzione dell'impegno di spesa pubblica.
La partecipazione alle
fondazioni avrà luogo nei limiti delle disponibilità di bilancio e comporterà,
quindi, economie di spesa ed un impegno più efficiente dei fondi pubblici
destinati alle predette attività; il parere della Commissione nazionale per la
promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge
n. 401 del 1990, mira ad un corretto indirizzo istituzionale delle attività
previste ed alla salvaguardia dei capitali coinvolti nell'iniziativa.
Capo V. Disposizioni in materia di enti locali (articolo 15).
Articolo 15 (Modifica
all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di cause di ineleggibilità). La
disposizione è volta a razionalizzare la vigente disciplina in materia di
ineleggibilità alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale, in modo da non determinare
sperequazioni tra la disciplina delle ineleggibilità dei titolari di funzioni
di governo e quella prevista per gli uffici di supporto diretto nei confronti
dei medesimi titolari.
Capo VI. Disposizioni in materia di innovazione (articolo 16).
Articolo 16 (Progetti
innovativi). La norma prevede che il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie promuova progetti volti a sviluppare l'utilizzazione
dell'informatica nella documentazione amministrativa, nonché sistemi per
l'accesso in rete da parte dei cittadini e delle imprese, tramite il
potenziamento della infrastruttura digitale della pubblica amministrazione.
Capo VII. Disposizioni in materia di difesa (articoli 17-20).
Articolo 17 (Modifiche
all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle
Forze armate). L'allegato D annesso al decreto legislativo 28
novembre 1997, n.464, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27
giugno 2000, n. 214, prevede, nel 2001, la soppressione delle tre direzioni di
amministrazione (nord, centro e sud) e la costituzione di una direzione di
amministrazione posta alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito,
con alle proprie dipendenze le riconfigurate direzioni di amministrazione nord
e sud, che assumeranno nella fattispecie la denominazione di direzione di
amministrazione distaccata.
Il citato allegato attribuisce,
inoltre, all'Ispettore logistico dell'Esercito le funzioni in materia di
decentramento di servizi del Ministero della difesa, già conferite ai
comandanti di regione militare dal decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 1106.
L'assetto così delineato crea
un vuoto normativo in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali,
nonché di cessazione dal servizio e attribuzione e liquidazione del trattamento
normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età
e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile
(articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19
gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio
1976). Tali attività, infatti, attualmente rientranti nella sfera di
attribuzione dei comandanti di regione militare, non potranno più essere
esercitate in quanto gli stessi, per effetto del citato decreto legislativo n.
214 del 2000, transiteranno alle dipendenze dell'Ispettorato logistico
dell'Esercito ed avranno compiti differenti rispetto a quelli attuali.
Si rende, pertanto, necessario
affidare ad un'autorità centrale la specifica competenza ed a tal fine l'unica
soluzione appare quella di attribuire le funzioni in parola all'Ispettore
logistico dell'Esercito, apportando un'integrazione al numero 4 dell'allegato D
annesso al citato decreto legislativo n. 464 del 1997, e successive
modificazioni.
Articolo 18 (Disposizioni i
materia di acquisti all'estero di materiali per l'amministrazione della
Difesa). Il mercato degli armamenti è un mercato altamente specializzato
dove operano imprese innovative che adottano soluzioni ad alto contenuto
tecnologico. Conseguentemente, le aree di provenienza dei sistemi d'arma, dei
componenti e delle parti di ricambio, sono molto limitate e sono pochi i Paesi
che possono disporre di un'industria della Difesa capace di competere in ambito
internazionale. E', quindi, inevitabile per molte nazioni, tra le quali
l'Italia, far ricorso al mercato estero per parte dei propri
approvvigionamenti, per poter disporre di armamenti adeguati alle proprie
esigenze. Giova evidenziare che il materiale di cui si parla è costituito da
articoli molto costosi che sono forniti, solitamente, dopo un lungo lasso di
tempo rispetto all'emissione dell'ordinativo, per cui il costruttore, dovendo
predisporre il progetto, acquisire la materia prima e retribuire la forza
lavorativa, sarebbe esposto sotto l'aspetto finanziario se dovesse anticipare
le somme occorrenti ad avviare la produzione.
E', pertanto, consuetudine
consolidata dalla prassi commerciale, riconosciuta ed adottata in tutti i
settori del commercio internazionale - ed in uso quindi anche nello specifico
mercato degli armamenti - corrispondere al costruttore/fornitore un pagamento
di parte del prezzo pattuito subito dopo la stipulazione del contratto di
fornitura, per evitare il ricorso al finanziamento esterno che comporta oneri
gravosi.
Ora, la legislazione nazionale
concernente il pagamento da parte dello Stato di forniture di beni e servizi ad
esso erogate, è improntata a princìpi categorici secondo i quali è legittimo
elargire il "corrispettivo" esclusivamente a fornitura eseguita, in
modo tale che l'erario sia coperto da ogni possibile rischio che possa derivare
dal pagamento anticipato di ciò che non è stato ancora consegnato od eseguito.
Tale impostazione, rigida e
vincolante, è integralmente riportata nell'articolo 12 della legge di
contabilità generale dello Stato e nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140.
Emerge, quindi, in tutta la sua
evidenza un vuoto normativo in quanto la legislazione nazionale non tiene conto
della realtà finanziaria dei mercati internazionali del settore degli
armamenti, nei quali è molto problematico concludere contratti in assenza della
previsione di corrispondere anticipazioni del prezzo pattuito, con grave danno
per gli interessi vitali dello Stato. Infatti, da un lato si riconosce
all'amministrazione la potestà di "provvedere direttamente nei luoghi di
produzione e nei principali mercati stranieri" (decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627), ma, dall'altro, non le si consente di
corrispondere anticipazioni, vincolando, di fatto, la possibilità di negoziare
e di acquisire materiali prodotti all'estero.
Il Consiglio di Stato,
interpellato in merito, ha riconosciuto esplicitamente che "l'opportunità
della previsione normativa in riferimento alla fattispecie in esame è evidente
e sussistono gli estremi per segnalare la carenza normativa alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi -
ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444"
(parere della sezione terza del 3 aprile 2001, n. 504).
La norma proposta consente
quindi all'amministrazione di operare agevolmente nei mercati esteri degli
armamenti ed evita grossi problemi nel soddisfare le esigenze di difesa.
Il provvedimento non comporta
nuovi o maggiori oneri. La norma, per contro, è idonea a conseguire risparmi
per l'erario, atteso che dalla corresponsione di anticipi sull'importo
concordato deriverà il contenimento dei prezzi contrattuali.
Articolo 19 (Modifiche
all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204). Le attribuzioni
del Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra sono indicate
nella legge 9 gennaio 1951, n. 204, che, tra l'altro, dispone la conservazione
in perpetuo, nei cimiteri militari e negli ossari, delle salme dei Caduti della
Grande guerra e delle successive, fino a comprendere i Caduti nelle ex-colonie
d'Africa, nel Dodecanneso e nella guerra di Spagna.
In tale contesto il Commissario
si adopera affinché i cimiteri militari, gli ossari ed i riquadri siano ben
tenuti, sia sotto l'aspetto infrastrutturale, sia sotto l'aspetto del decoro,
per onorare la memoria di quanti sono caduti per la Patria.
E' peraltro emerso che, accanto
a questi "luoghi sacri" ben curati, esistono, sia in territorio
nazionale che all'estero, alcuni monumenti funerari, che si riferiscono ad
eventi storici antecedenti alla Grande guerra, i quali versano in uno stato di
vero e proprio abbandono. Questi immobili raccolgono le spoglie di soldati,
caduti nelle guerre di indipendenza, che hanno combattuto per la Patria e, con
il loro sacrificio, hanno contribuito all'affermazione dell'Italia come Stato
unitario. In particolare, sono notevoli lo stato di degrado e di abbandono dei
monumenti siti nel Veneto, in Piemonte e all'estero.
Si ritiene, inoltre, che
analogo riconoscimento debba essere tributato ai militari deceduti nelle
missioni di pace, alle quali l'Italia ha partecipato.
Si rende pertanto necessario
modificare l'articolo 2 della suddetta legge n. 204 del 1951, integrando le
attribuzioni del Commissario, in modo da consentire allo stesso di occuparsi
anche dei Caduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848,
data di entrata in vigore dello Statuto albertino, evento al quale si può far
risalire idealmente l'avvio del processo di formazione dello Stato unitario.
Tale ampliamento non comporta
oneri aggiuntivi alle normali assegnazioni di bilancio, ma richiede solo una
diversa programmazione finanziaria ed operativa.
Articolo 20 (Assetto giuridico,
organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate).
Il Circolo ufficiali delle Forze armate, inserito nell'ambito degli uffici di
organizzazione del Ministero della difesa, è disciplinato da apposito
regolamento, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ad esso è destinato personale militare
e civile, e per il suo funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle
quote versate mensilmente dagli ufficiali.
Secondo quanto disposto dalla
norma, non sono considerate commerciali le attività sociali e di rappresentanza
espletate dal Circolo medesimo.
Capo VIII. Disposizioni in materia di agricoltura (articoli 21-22).
Articolo 21 (Disposizioni
sul settore agricolo). Sin dalle prime settimane di attuazione è stata
manifestata, dalle varie componenti settoriali, la necessità di adattamenti e
modificazioni al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo alla
modernizzazione del settore dell'agricoltura, emanato in attuazione della legge
5 marzo 2001, n. 57. Gli orientamenti governativi in materia di agricoltura e
di agroalimentare, esposti alle parti sociali in occasione del Tavolo
agroalimentare, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, lo
scorso 24 luglio, rendono ancora più urgente l'emanazione di un provvedimento
che consenta di: a) completare il processo di delega non attuato con il
predetto decreto legislativo n. 228 del 2001; b) modificare ed integrare
le disposizioni del medesimo decreto n. 228 del 2001; c) riformare gli
strumenti attualmente vigenti che non consentono la piena modernizzazione del
sistema dell'agricoltura e di quello agroalimentare.
Con la disposizione
dell'articolo 21 si prevede la delega al Governo ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per completare il
processo di modernizzazione del settore agricolo, alimentare, delle foreste,
della pesca e dell'acquacoltura.
Con la normativa in questione
si prevede di: riformare la legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi
interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita al fine di
assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato; coordinare
ed armonizzare le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, con la normativa tributaria previdenziale; definire innovativi strumenti
finanziari, assicurativi, e di garanzia del credito al fine di sostenere la
competitività e favorire la riduzione dei rischi di mercato; ridefinire il
sistema della programmazione negoziata in agricoltura ed i relativi modelli
organizzativi; rivedere le normative per il supporto dello sviluppo occupazionale
del settore agricolo anche per favorire l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa; prevedere gli strumenti, anche organizzativi, relativi alla
promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano anche al fine di
favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole e agroalimentari,
nonché coordinare i mezzi finanziari disponibili per la promozione
dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'acquacoltura, della pesca e dello
sviluppo rurale; rivedere gli strumenti relativi alla tracciabilità
all'etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti del settore agroalimentare,
anche attraverso la riforma dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, differenziando le procedure e le modalità tra sistema di
tracciabilità obbligatoria e tracciabilità volontaria; favorire lo sviluppo di
forme societarie e di organizzazione di produttori attraverso la revisione
degli articoli 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, e 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Articolo 22 (Disposizioni
sui macchinari agricoli). Per le aziende agricole i danni ai macchinari si
sono rivelati tali anche a distanza di pochi mesi, dal momento che in numerose
imprese i tentativi di riutilizzo dei beni si sono dimostrati inefficaci. La
possibilità di utilizzare i contributi recati dall'articolo 4 della legge 11
dicembre 2000, n. 365, per acquisto di macchinari agricoli nuovi è stata
oggetto di interpretazioni contrastanti a livello delle diverse regioni e province.
La norma proposta chiarisce
tale possibilità, consentendo agli agricoltori l'acquisto di macchinario nuovo
detratto il valore a rottame dei mezzi danneggiati.
Capo IX. Disposizioni in materia di comunicazioni (articolo 23).
Articolo 23 (Tecnologie
delle comunicazioni). La norma prevede che nell'ambito delle attività del
Ministero delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione - organo tecnico scientifico del Ministero delle
comunicazioni - continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica,
anche tramite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel
settore delle poste e delle comunicazioni.
L'Istituto, inoltre, predispone
la normativa tecnica, certifica ed omologa le apparecchiature, si occupa della
formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni. Presso
l'Istituto superiore opera la Scuola di specializzazione in telecomunicazioni.
La norma stabilisce, altresì,
che all'Istituto venga attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile. I finanziamenti ricevuti per effettuare attività di
ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e, successivamente,
riassegnati allo stato di previsione del bilancio di spesa del Ministero delle
comunicazioni.
Il Ministero delle
comunicazioni, servendosi anche dei propri organi periferici, vigila sui tetti
di radiofrequenze compatibili con la salute umana.
Alla Fondazione Ugo Bordoni,
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni, viene riconosciuto
carattere di istituzione privata di alta cultura. La Fondazione si occupa della
elaborazione di strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni e
coadiuva il Ministero delle comunicazioni nella soluzione delle problematiche
di carattere tecnico, gestionale e normativo. I dipendenti in esubero della
Fondazione possono richiedere di essere immessi nei ruoli dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del
Ministero delle comunicazioni, ai quali si accede con procedure concorsuali.
Capo X. Disposizioni in materia di tutela della salute (articoli
24-27).
Articolo 24 (Delega per la
trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
in fondazioni). L'articolo reca una delega al Governo per la
trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in
fondazioni di diritto pubblico di rilievo nazionale. Si prevede la
partecipazione come soggetti della fondazione sia di soggetti pubblici che
privati.
Sono, altresì, previsti
princìpi di delega relativi alla funzione di vigilanza, all'ipotesi di
estinzione nonché alle caratteristiche di professionalità dei soggetti che
fanno parte dell'ente citato. Tale modello è stato ritenuto idoneo, in quanto
consentirà di attuare una gestione sanitaria di tipo privatistico
salvaguardando, nel contempo, la missione pubblica che le strutture in
questione perseguono.
Articolo 25 (Produzione di
emoderivati). L'articolo ha lo scopo di prevedere la possibilità di
localizzare in qualsiasi Paese dell'Unione europea la produzione di emoderivati
che influisce in tale modo in maniera favorevole sulle dinamiche dei costi
attraverso la concorrenza di più interessati.
Articolo 26 (Istituto
superiore di sanità). Il presente articolo è finalizzato ad assicurare
all'Istituto superiore di sanità la disponibilità, in uso gratuito, di immobili
appartenenti al demanio dello Stato. Con il comma 1 si estende al predetto Istituto
la normativa di agevolazione già in vigore per le istituzioni universitarie, in
relazione all'evidente corrispondenza tra le funzioni delle università e quelle
demandate all'Istituto, quale ente dello Stato finalizzato anche a delicati
compiti di ricerca in campo tecnico-scientifico.
Tale previsione non comporta
oneri per le finanze dello Stato, in quanto la copertura relativa alle minori
entrate per mancato versamento di canoni è ampiamente compensata con gli
stanziamenti disponibili per l'edilizia sanitaria pubblica.
Articolo 27 (Modifica
dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in
materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare). Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in attuazione
della direttiva 89/398/CEE, disciplina i prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
Tale provvedimento prevede,
rispettivamente, agli articoli 8 e 10, il rilascio di un'autorizzazione
preventiva del Ministero della sanità (ora Ministero della salute) per la
produzione e l'importazione dei prodotti destinati ad un'alimentazione
particolare, appartenente ai gruppi di cui all'allegato 1, e per gli
stabilimenti di produzione di confezionamento degli stessi prodotti; inoltre, l'articolo
7 stabilisce che al momento della prima commercializzazione dei prodotti
alimentari non compresi nell'allegato 1, il fabbricante deve provvedere a
notificare al Ministero della salute un modello dell'etichetta.
Per tutte le suddette procedure
il Ministero della salute deve effettuare un'istruttoria documentale e tecnica
al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
L'articolo 12, oggetto della
proposta emendativa, contempla allo stato la possibilità di stabilire tariffe
solo per le procedure autorizzative di cui agli articoli 8 e 10; per tale
ragione, anche in considerazione delle nuove direttive emanate dalla
Commissione europea, ed, in particolare, della direttiva 1999/21/CE della
Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini
medici speciali (il cui articolo 5 disciplina la trasmissione delle etichette
dei prodotti), si ritiene necessario assoggettare a tariffa anche la predetta
procedura di notifica.
Capo XI. Disposizioni finali.
Articolo 28 (Disposizione
finale). L'articolo contiene una norma di chiusura diretta ad evitare nuovi
o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel disegno
di legge.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive
modificazioni).
Capo I - Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni (articoli 1-5).
L'articolo 1 (Istituzione
dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione)
comporta oneri di funzionamento e spese per il personale di cui l'istituendo
ufficio si avvale quantificati in 582.000 euro in ragione d'anno, che trovano
copertura nel "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Gli articoli da 2 a
5 non comportano oneri finanziari.
Capo II - Norme di semplificazione (articolo 6).
L'articolo 6 non
comporta oneri finanziari.
Capo III - Norme in materia di istruzione, università e ricerca (articoli
7-11).
Gli articoli da 7 a
11 trovano copertura sui fondi destinati alle attività cui si fa riferimento.
In particolare
l'articolo 7 prevede la corresponsione alla Cassa depositi e prestiti di una
commissione sulle somme erogate, che trova copertura sui medesimi fondi
destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari,
previsti dalla legge 14 novembre 2000, n. 338.
Le modifiche al
decreto legislativo n. 297 del 1999 contenute nell'articolo 8, comma 1, lettere
a) e b), del provvedimento proposto, prevedono ampliamenti di
attività finanziabili a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)
di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo.
Le disposizioni di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo 8 del
provvedimento proposto attengono ad aspetti tecnici per puntualizzare alcuni
passaggi dello stesso decreto legislativo n. 297 del 1999 al fine di assicurare
continuità alle procedure di gestione amministrativo-contabile del FAR, come
specificato ampiamente nella nota illustrativa.
L'articolo 9, comma
1, consente agli enti di ricerca, nell'ipotesi di svolgimento di attività di
ricerca per conto terzi, di destinare una quota di proventi netti alla
incentivazione del personale che ha contribuito all'attività medesima;
pertanto, si tratta di una disposizione autofinanziata.
Il comma 2 dello
stesso articolo consente agli enti di ricerca di ottenere anticipazioni su
fondi già iscritti nel bilancio del Ministero degli affari esteri e destinati
alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.
L'articolo 10 (Norme
sulle elezioni a cariche accademiche) costituisce norma di principio
che, pertanto, non comporta spese.
La copertura
finanziaria dell'articolo 11 è contenuta nella medesima disposizione.
Capo IV - Disposizioni in materia di affari esteri (articoli 12-14).
L'articolo 12 non
comporta ulteriori oneri.
Dall'articolo 13
non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo la
copertura dei posti di esperti, di cui si richiede il rinnovo, prevista nella
legge n. 496 del 1995.
Dall'articolo 14
non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Capo V - Disposizioni in materia di enti locali (articolo 15).
Dall'attuazione
della disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Capo VI - Disposizioni in materia di innovazione (articolo 16).
La norma di
copertura finanziaria è contenuta nel comma 3 della disposizione.
Capo VII - Disposizioni in materia di difesa (articoli 17-20).
Dall'attuazione
delle disposizioni non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Capo VIII - Disposizioni in materia di agricoltura (articoli 21-22).
L'articolo 21 è
norma di delega che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Dall'attuazione
dell'articolo 22 non derivano ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto
dal decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 365 del 2000, in quanto precisa soltanto l'ambito di utilizzo delle
"disponibilità di cui all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000"
(articolo 4, comma 10, del citato decreto-legge n. 279 del 2000).
Capo IX - Disposizioni in materia di comunicazioni (articolo 23).
L'articolo 23
comporta oneri limitatamente al finanziamento dell'attività della Fondazione
Ugo Bordoni (comma 5) ed all'accesso ai ruoli dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e del Ministero da parte del personale risultante in esubero
presso la Fondazione (comma 6).
I primi sono
quantificati in 5.165.000 euro e la copertura è prevista mediante
l'accantonamento iscritto in tabella B della legge finanziaria 2002.
I secondi sono
valutati (in ragione di una presunta assegnazione di circa ottanta dipendenti)
in 4.648.000 euro e la relativa copertura è prevista in base all'accantonamento
iscritto in tabella A della legge finanziaria 2002.
Capo X - Disposizioni in materia di tutela della salute (articoli 24-27).
Gli articoli 24, 25
e 27 non comportano oneri per il bilancio dello Stato, mentre l'articolo 26
individua esso stesso la copertura finanziaria per i maggiori oneri
contemplati.
L'articolo 28,
infine, contiene una disposizione di chiusura diretta ad evitare nuovi o
maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel
provvedimento.