C. 2145 – Delega al Governo in materia previdenziale,
misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile
e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
Presentato il 28
dicembre 2001
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Previdenza
obbligatoria e complementare).
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a)
certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al
momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;
b)
introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo
che rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la
pensione di anzianità, la continuazione dell'attività lavorativa;
c)
liberalizzare l'età pensionabile;
d)
eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da
lavoro;
e)
sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.
2. Il Governo, nell'esercizio
della delega di cui al comma 1, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione di
anzianità, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto,
l'ottenimento da parte dell'ente di competenza della certificazione della
propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al
conseguimento della pensione stessa; tale diritto potrà essere liberamente
esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento successivo alla data di
maturazione dei requisiti di cui sopra, indipendentemente da ogni diversa
previsione legislativa;
b)
consentire al lavoratore di cui alla lettera a) l'esercizio del
diritto di proseguire l'attività lavorativa con le ordinarie regole
previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi consistenti in
un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il
regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico
spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita,
consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del
lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano
destinati al lavoratore in misura non inferiore al 50 per cento e che la parte
rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che
l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al
momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare l'accesso al
pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza
utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio
della predetta opzione a condizione che il lavoratore e il datore di lavoro
stipulino un contratto a tempo determinato di durata non inferiore al medesimo
periodo, a condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione soggetta
a tassazione separata; prevedere che l'opzione sia esercitabile più volte e che
dopo il primo periodo possa essere esercitata, previo accordo tra le parti,
anche per periodi di durata inferiore;
c)
liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del
datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il
lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con
l'applicazione degli incentivi di cui alla lettera b) e fatte salve le disposizioni
di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici;
d)
ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra
pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell'anzianità
contributiva e dell'età;
e)
ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori
iscritti alla gestione commercianti presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro che
ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro
che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di
previdenza obbligatoria; prevedere che una parte dell'incremento dell'aliquota
sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei
lavoratori medesimi;
f)
adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di
finanziamento alle forme pensionistiche complementari con contestuale
incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a
tale fine:
1)
il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni, individuando le eccezioni connesse
all'anzianità contributiva, all'età anagrafica o a particolari esigenze del
lavoratore stesso e garantendo che il lavoratore abbia una adeguata
informazione sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento
di fine rapporto;
2)
l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine
rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nel
caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero 1);
3)
la riduzione da 3 a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal
datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo
pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo
indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in sede di
attuazione della delega;
4)
la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all'assenza
di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie
compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per
le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di
eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del
trattamento di fine rapporto;
g)
prevedere l'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di
esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali o di secondo livello;
h)
perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza
sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le
forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento e
semplificare le procedure amministrative tramite:
1)
l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività
di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;
2)
l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando
le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni
volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le
forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico
di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione
consapevole dei soggetti destinatari;
3)
la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di
riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione
degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione
delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il
silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione
preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari;
i)
ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta
dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la
deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la
fissazione di limiti in valore assoluto ovvero in valore percentuale del
reddito imponibile, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di
salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il
condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 7,
comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività
delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione
della finalità pensionistica;
l)
realizzare misure specifiche volte all'emersione del lavoro sommerso di
pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in
materia di emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro
dipendente ed ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
m)
completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza;
n)
applicare progressivamente i princìpi e i criteri direttivi di cui al
presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli settori,
considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di
anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Art. 2.
(Riduzione del costo
del lavoro).
1. Tutti i maggiori risparmi e
tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dall'articolo 1 sono
destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per
promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i
lavoratori autonomi.
Art. 3.
(Riordino degli enti
pubblici di previdenza e assistenza
obbligatoria).
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli
enti pubblici di previdenza e di assistenza obbligatoria, perseguendo
l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi
demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
2. Il Governo si attiene ai
princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonché da
quelli indicati nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad
esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole
da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario".
Art. 4.
(Procedure).
1. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui alla presente legge, deliberati dal Consiglio dei ministri,
previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro
il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
2. Disposizioni correttive ed
integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi
e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 3 e con le stesse modalità di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'attuazione delle deleghe
di cui alla presente legge non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.