R.D. 13
febbraio 1933, n. 215
NUOVE NORME per la BONIFICA
INTEGRALE
Art. 1. - Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo
annesso al presente decreto e vistato d'ordine nostro, dal Ministro proponente.
TESTO DELLE NORME SULLA
BONIFICA INTEGRALE
TITOLO I
Della bonifica integrale
Art. 1. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse,
mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
Le opere di bonifica sono quelle
che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività
coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali,
in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti
da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da
terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e
suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento
produttivo.
Le opere di miglioramento fondiario
sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente
da un piano generale di bonifica.
TITOLO II
Delle bonifiche
Capo I - Della
classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica
Art. 2. I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono
alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente
ai fini della colonizzazione e richiedono, a tale effetto, opere gravemente
onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli
altri.
Nei Comprensori suddetti sono di
competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:
a) le opere di rimboschimento e
ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei
corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante
creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle
pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità
del terreno e del buon regime delle acque;
b) le opere di bonificazione dei
laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di
scolo;
c) il consolidamento delle dune e
la piantagione di alberi frangivento;
d) le opere di provvista di acqua
potabile per le popolazioni rurali;
e) le opere di difesa dalle acque,
di provvista e utilizzazione agricola di esse;
f) le cabine di trasformazione e le
linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi
agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;
g) le opere stradali, edilizie o
d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte
notevole di esso;
h) la riunione di più appezzamenti,
anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.
Sono di competenza dei proprietari
e obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della
bonifica.
Art. 3. Alla classificazione dei Comprensori di bonifica di 1°
categoria si provvede con legge; a quelli dei Comprensori di 2° categoria con
decreto reale.
In ogni caso, la proposta di
classificazione è fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno
speciale Comitato, costituito con decreto reale, promosso dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.
Alla classificazione dei terreni di
prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni
interne e la colonizzazione.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli
obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di
contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa
stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7
del presente decreto.
Art. 4. Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano
generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di
competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione
della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a
valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.
Per i Comprensori di 1° categoria
il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli
ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad
impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori
adibiti alle opere.
Il piano generale è pubblicato con
le modalità stabilite dal regolamento ed è approvato dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in
sede di pubblicazione.
Art. 5. I terreni situati in un Comprensorio che, secondo il piano generale di
bonifica, occorra vincolare a termini del Titolo I del R.D. 30 dicembre 1923,
n. 3267, s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del
decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali
ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da
vincolare.
Qualora il piano non contenga tale
delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico
ed approvato a norma dell'art. 4.
L'imposizione del vincolo decorre
quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.
Dalla data del decreto di
approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti
di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza
che occorra l'osservanza delle norme del Titolo I del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3267.
Art. 6. L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere
direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla
redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla
compilazione del piano stesso per i comprensori di bonifica della
circoscrizione regionale.
Per i Comprensori di bonifica
interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente
comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (1).
Capo II - Della spesa delle
opere e della sua ripartizione
Art. 7. Le opere di cui all'art. 2 lettera a) e le opere di sistemazione dei
corsi d’ acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di
Comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma
Toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole sono a totale carico dello
Stato.
La spesa delle altre opere di
competenza statale è sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia
settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il
Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.
Nei Comprensori di prima categoria
il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92 per
cento.
Quando dall'esecuzione delle opere
di bonifica sia per derivare a Province e a Comuni un risparmio di spese che
sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da
questi Enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei
limiti del risparmio presunto e in ogni caso in misura complessivamente non
superiore al quarto del contributo statale.
Le opere di sistemazione di corsi
di acqua, che servono alla bonifica di Comprensori, non ricadenti per la
maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel
Mezzogiorno e nelle Isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della
spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla
categoria di cui presentino i caratteri.
Art. 8. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie
di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo
capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso negli
interessi dei mutui.
Il sussidio, nella spesa delle
opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44
del presente decreto.
Art. 9. Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente
favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza
statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere
diminuiti, purché in misura tale da non escludere per i proprietari la
convenienza della bonifica (2).
Art. 10. Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale
carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del
Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le
Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.
Il perimetro di contribuenza, di
cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione.
Art. 11. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via
definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di
bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in
via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio
conseguibile.
La ripartizione definitiva e gli
eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto
della bonifica, a termini dell'art. 16.
I criteri di ripartizione sono
fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da
approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo
consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero.
Art. 12. La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che
definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.
Contro di essa è ammesso ricorso al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.
Contro il provvedimento del
Ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto
ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Capo III - Delle opere di
competenza dello Stato
Sezione I - Dell'esecuzione
delle opere
Art. 13. Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie
all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.
La concessione è accordata al
consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della
maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei
proprietari, la concessione pur esser fatta a Province, Comuni e loro consorzi.
Tuttavia, anche quando esistano
iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e
correzione di tronchi montani di corsi d'acqua pur essere fatta a Province,
Comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi
artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista
di acqua potabile, alle Province o ai Comuni.
Qualora la concessione non sia
fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere
sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori.
Il decreto di concessione delle
opere da eseguire nei Comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di
mano d'opera immigrata.
Art. 14. E’ vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.
E’ subordinata a nulla osta del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Associazione nazionale
dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di
un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e
l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi.
Art. 15. Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la
determinazione delle quote a carico degli Enti e proprietari interessati è fatta
provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori,
salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il
compimento dei singoli lotti, accertato ai termini dell'art. 16.
Le quote di contributo sono pagabili
in annualità non minori di 5, né maggiori di 50, comprensive di capitale e di
interesse, da calcolarsi a norma del R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378.
Le annualità` decorrono dal 1°
gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione
della spesa.
Sezione II - Del compimento
e della manutenzione delle opere
Art. 16. L'Ispettorato agrario compartimentale accerta il compimento dei singoli
lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente.
Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale
dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla
dichiarazione di ultimazione della bonifica.
Tale dichiarazione è fatta con
decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.
Per i comprensori che interessino
il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste (8).
Art. 17. La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a
carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di
contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun
lotto.
Quando per la bonifica siano state
eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è
a carico dello Stato e degli altri Enti obbligati secondo le leggi relative, a
partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che,
in questo caso, sarà omessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con gli altri Ministeri interessati.
Con lo stesso provvedimento
ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione
delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari
interessati nella bonifica, e, in tal caso, il Ministro per l'agricoltura e le
foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'Ente, obbligato
alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al
consorzio di bonifica.
Per la manutenzione delle opere di
rimboschimento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonché per
la disciplina del godimento dei terreni rimboscati e rinsaldati, valgono le
norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 18. Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei
proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già
esistente per l'esecuzione delle opere.
Spetta allo Stato di stabilire il
momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della
manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per
concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con
l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.
Alle spese di manutenzione delle
opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere
compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari
interessati.
Art. 19. Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio
delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale
provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari
interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.
Per i comprensori che interessino
il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.
Per la pubblicazione della relativa
proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art.
12 (10).
Art. 20. A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a
sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce
ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero
necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostituzione degli
impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la
necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.
Per la ricostituzione degli
impianti suddetti i Consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da
depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal Ministero.
Art. 21. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi
dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed
i privilegi stabiliti per l'imposta
fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative
sovrimposte provinciali e comunali.
Alla riscossione dei contributi si
provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette .
Capo IV - Della
ricomposizione delle proprietà frammentate
Art. 22. Qualora nei territori, già classificati come Comprensori di bonifica
idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana
e riconosciuti come Comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si
abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui
ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti
singolarmente convenienti unità fondiarie, il Consorzio concessionario delle
opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne
abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti
appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un
appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della
bonifica.
Gli eventuali aumenti e diminuzioni
nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione,
andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore
iniziale dei loro terreni.
Il conguaglio in danaro per la
differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente
essere evitato ed in ogni caso non superare il 30% del valore complessivo dei
terreni di ciascun proprietario (13).
Delle servitù che saranno estinte o
costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti.
Art. 23. Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono
convenienti unità fondiarie:
1) gli appezzamenti forniti di casa
di abilitazione civile e colonica;
2) i terreni adiacenti ai
fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali
o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a
inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7) i terreni che per la loro
speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere
di spiccata individualità.
Art. 24. Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il
riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i
terreni fomiti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li
possedevano, e che i boschi siano permutati, allorché presentino sensibili
differenze rispetto alla specie, qualità e maturità.
Art. 25. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui
terreni assegnati in cambio.
Le servitù prediali sono abolite,
conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle
già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate,
s'intendono abolite.
Gli altri diritti reali di
godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso
proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo
assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.
Le ipoteche che non siano
costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di
nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su
cui erano costituite.
In caso di esproprio, il fondo sarà
espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il
suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta
all'ipoteca.
Art. 26. Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata
della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:
a) l'indicazione dei terreni da
sistemare;
b) l'indicazione dei diritti reali
preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei
proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonchè la determinazione
della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati
nell'articolo precedente;
c) l'elenco descrittivo delle
servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle
preesistenti;
d) la descrizione delle opere
d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore
utilizzazione di essi;
e) l'indicazione dei conguagli
eventualmente dovuti;
f) il preventivo della spesa e
della ripartizione di essa.
Il piano deve essere compilato, per
quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato
presso la segreteria del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni
da sistemare.
Dell’effettuato deposito deve
essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri
titolari di diritti reali di cui alla lettera b), con espressa menzione del
diritto di reclamo di cui all'articolo seguente.
Art. 27. Contro il piano è ammesso reclamo al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l'interessato
ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
I reclami devono essere presentati
alla segreteria del Comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta.
De corso il termine anzidetto, il
Podestà (3) rimetterà al Ministero il piano e tutti i reclami pervenuti.
Art. 28. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'approvazione del
piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di
giurisperiti, nominata con D.M.
Dell'approvazione del piano è data
notizia al consorzio; delle decisioni sui reclami è data notizia agli
interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contro il provvedimento di
approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa.
E’ fatta salva l'ordinaria
competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli
interessati.
L'autorità giudiziaria non può,
tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto
procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa
accertati.
Il credito relativo a questo
risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.
Art. 29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà
e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù
prediali, imposte nel piano stesso.
Il provvedimento di approvazione
del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma,
costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti.
Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto
1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili
della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno
carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di
concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime
(15).
Art. 30. Quando dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di
tale gravita da rendere necessaria la modificazione di esso, il Ministro per
l'agricoltura e le foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la
revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in
parte, l'esecuzione dei lavori.
Depositato il nuovo piano nel
termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli artt. 26, 27 e 28.
Art. 31. Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione
possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima
dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le
parti possono chiedere la revisione del piano stesso.
Il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste decide sulla istanza, sentita la Commissione di cui all'art. 28.
La sua decisione non è suscettibile
di alcun gravame in via amministrativa.
Qualora non si proceda alla
revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall’autorità` giudiziaria, sono
convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è
privilegiato sopra qualunque altro.
Art. 32. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola
all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto
completa esecuzione.
Fino alla consegna, chi ha il
possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli
cagionati da caso fortuito o forza maggiore.
Con la consegna si risolvono gli
affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo.
Tutti i pagamenti da farsi per
evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti,
del diverso stato di fertilità dei fondi e di
altre cause, devono essere eseguiti
al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e
liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo
dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e
determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della
consegna.
I pagamenti per conguagli devono
essere fatti al consorzio il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto.
Quando il conguaglio sia dovuto al
proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma
relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del
titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale
di garanzia esistente sul fondo, la
somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal
Ministero dell'agricoltura, e
vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.
Al pagamento per conguaglio è
consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art.
3, n. 2, del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509.
Art. 33. Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere
trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la
conservatoria delle ipoteche, (4) nella cui circoscrizione sono situati i beni.
A cura del consorzio deve essere
altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle
ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante
annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione
del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba
gravare su questa.
Art. 34. Qualora nei Comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole
di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi,
il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere
con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove
sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento
della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le
unità` fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano
un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri
dettati nel secondo capoverso dell'art. 42.
Il consorzio, nel preparare il
piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la
proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un’unità fondiaria,
sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla
coltivazione ed
al miglioramento dell’unità
fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica.
Art. 35. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore
sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di
rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante
permute fra proprietari interessati.
Per la preparazione, approvazione e
attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello
precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli
articoli del presente capo.
Art. 36. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di
pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
All'approvazione del piano si
provvede di concerto col Ministro per le finanze, se il riordinamento riguardi
terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col Ministro per l'interno, se
si tratti di terreni appartenenti a Province o a Comuni.
Art. 37. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli
atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo (18) e
soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10 (19), salvi gli
emolumenti ai conservatori delle ipoteche (4) e i diritti devoluti al personale
degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto.
Non è dovuto alcun contributo di
miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti
negli artt. 22, 34 e 35.
Capo V - Delle opere di
competenza privata
Art. 38. Nei Comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire,
coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri
fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel
termine fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nei Comprensori di prima categoria
può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche
immigrate.
Art. 39. Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto
con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza
indennizzo.
Art. 40. Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di
sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti
conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi
alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento.
Art. 41. All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i
proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che
provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla.
Qualora il proprietario non
anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti, il consorzio può provvedervi
col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60% del
valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e
diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte
anteriormente alla stipulazione del mutuo.
Il credito del consorzio verso il
proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in
genere della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garantito da
privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se
non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle
ipoteche (4) a termini dell'art. 9 lettera c) della L. 5 luglio 1928, n. 1760.
Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962
del codice civile (5), ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di
ogni genere, acquistati sul fondo dai
terzi prima di tale iscrizione.
Art. 42. Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle
opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza,
già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, obbliga il consorzio ad eseguire le
opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari
inadempienti a favore degli enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione
di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari
(6).
L'indennità di espropriazione è
determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei
terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto
dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del
consolidato 5%, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo
per cento.
Ove il consorzio non chieda
l'espropriazione, il Ministero può egualmente disporla a favore di altri che
s'impegni, con adeguata garanzia,
ad eseguire le opere dovute: in tal caso determina, con i criteri indicati,
l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto
dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro
terreno del Comprensorio.
TITOLO III
Dei miglioramenti fondiari
indipendenti da un piano generale di bonifica
Art. 43. Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, o
agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere
di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca,
provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la
costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le
teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di
fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con
esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica
dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento
fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario,
eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano
generale di bonifica.
Possono pure essere sussidiati:
a) gli impianti di cabine di
trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica
ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia;
b) gli apparecchi meccanici per il
dissodamento dei terreni.
Il sussidio per l'acquisto di
macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il
richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto
impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.
Il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, [sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale
dell'economia corporativa ] potrà` limitare per ciascuna Provincia o parte di
Provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso
negli interessi dei mutui. [Sentita la sezione stessa], determinerà le zone
comprendenti i pascoli da considerare montani.
Ai fini dei sussidi o dei concorsi
negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei
progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei
sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa
preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'Ispettore agrario
compartimentale (7).
Art. 44. Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è
normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38% quando si
tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere
sussidiabili ricadono nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia
Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.
Nella spesa di costruzione degli
acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75%.
Nella spesa di impianto di cabine
di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia
elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45%, e nella
spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione della energia stessa o di
apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25%.
Tuttavia, in relazione ai
prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato
pur essere diminuito fino al 10% della spesa dell'opera.
Art. 45. Qualora il sussidio o il credito di favore previsto dall'art. 43 venga
accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati, e
l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio
lucrativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di
determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime,
nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari
interessati.
Se si tratta di opere irrigue, il
Ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il
contributo di miglioria previsto dagli artt. 48, n. 2 e 56 del R.D.L. 9 ottobre
1919, numero 2161.
Le facoltà attribuite dal presente
articolo al Ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate,
sempreché eguale ingerenza non sia stata riservata al Ministero dei lavori
pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini
delle vigenti leggi sulle acque.
Art. 46. Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col
concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui
all'art. 43.
Nulla è tuttavia innovato per le
operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma
nn. 1 e 2 della L. 29 luglio 1927, n. 1509.
Quando il concorso dello Stato
negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio
riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere
concessa, come sussidio, la differenza.
Quando il suddetto concorso risulti
invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio
riconosciuto assegnabile.
E’ tuttavia consentito il cumulo
dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui
di cui agli artt. 78 e 80.
Art. 47. Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare
gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore
indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti.
TITOLO IV
Dei lavori e degli interventi
antianofelici
Art. 48. Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o
ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:
a) lavori di sistemazione di scoli
e soppressione di ristagni di acqua;
b) lavori di diserbo e di
manutenzione di raccolte di acqua;
c) interventi antianofelici nelle
acque scoperte.
Art. 49. I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei Comprensori di
bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono
considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime
giuridico.
Quelli compiuti nei Comprensori di
bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma
sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti.
Con l'approvazione del progetto da
parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il
carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa
relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni.
Per i lavori previsti alle lettere
a) e c) dell'articolo precedente, il Ministero può tuttavia concorrere nella
spesa, con sussidio a termini del primo comma dell'art. 44.
Al contributo dei proprietari nella
parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art.
21.
Con apposito regolamento saranno
stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati
per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere.
Art. 50. Chiunque, nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca
escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere
di colmatura e scolo delle escavazioni stesse.
Sino a quando tali opere non siano
eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha
prodotto la escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai
lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da
emanarsi dal Ministero dell'interno.
A tale obbligo pur derogarsi quando
le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del
Prefetto, sentito il medico provinciale.
In caso di inadempienza agli
obblighi suddetti, il Prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente.
Art. 51. Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno
concessi:
a) dal Ministero dell'interno:
assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica;
contributi per la esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di
personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si
sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella
sorveglianza della detta azione;
b) dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si
siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione
delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in
consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica.
Art. 52. Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato
dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma
dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.
Sono estese alle materie
contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli
artt. 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta.
Art. 53. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone
dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica.
TITOLO V
I consorzi di bonifica
integrale
Capo I - I consorzi di
bonifica
Art. 54. Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che
traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione
ed esercizio di esse.
I consorzi possono altresì
provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a
carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da
persona diversa dal Consorzio dei proprietari.
Art. 55. I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro
per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di
coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.
Si presume che vi sia tale
maggioranza quando:
a) in sede di pubblicazione della
proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto
riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non
risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da
far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;
b) nell'adunanza degli interessati,
indetta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte del
territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei
presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.
Art. 56. I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche di ufficio,
con decreto reale pro mosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste,
quando il Ministro suddetto, constatata la mancanza di iniziativa, riconosca
tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla
bonifica di un dato Comprensorio.
Art. 57. In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di
esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi
omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal
Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il
quale
assicuri la coordinata attività dei
consorzi di primo grado.
Un consorzio di secondo grado,
oltre che fra consorzi, pur essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti
pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.
Art. 58. Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della
trascrizione.
Col regolamento sarà stabilito in
quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.
Art. 59. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la
propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.
Per l'adempimento dei loro fini
istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà
consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21
Art 60. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il
quarto della superficie del Comprensorio.
Mancando tale maggioranza, la
deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
L'approvazione dello statuto è data
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide sugli eventuali
ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto
deliberato.
Art. 61. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può in qualsiasi
momento, avocare a sé la nomina del Presidente del Consorzio, anche in
sostituzione di quello in carica.
Il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e
delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può
inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato
dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate
dalla Cassa medesima (40).
Per assicurare la continuità
dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare
i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non
superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse
(8).
Art. 62. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede
al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione
dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali (9).
Qualora il provvedimento riguardi
anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale h
promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli
altri Ministri competenti.
Art. 63. Sono sottoposti all'approvazione del Presidente dell'Associazione
nazionale dei consorzi di bonifica (10), che ne esamina la legittimità e il
merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.
Sono sottoposti al visto di
legittimità del Prefetto:
a) i bilanci preventivi, le
eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;
b) i ruoli di contribuenza,
principali e suppletivi;
c) le deliberazioni di stare in
giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo,
in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al
visto anzidetto;
d) i contratti di esattoria e
tesoreria.
In caso di scioglimento
dell'Amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che
vincolino il bilancio per oltre 5 anni sono soggette altresì all'approvazione
dell'Associazione nazionale dei consorzi.
Quando la gestione straordinaria di
un consorzio è assunta dall'Associazione nazionale il visto sulle relative
deliberazioni spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art. 64. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla
mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente
copia al Prefetto della Provincia.
Se dall'esame delle deliberazioni
il Prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei
poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti
di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il
Ministero dell'interno .
Art. 65. (11).
Nei casi previsti da questo
articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno
concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli
atti.
Contro i provvedimenti del Prefetto
e del Presidente dell'Associazione possono gli interessati, entro 30 giorni
dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede
definitivamente.
Art. 66. Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi (10)
spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di
vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per
assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro
fini istituzionali.
Art. 67. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi,
costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato
tecnico previste dagli artt. 14 e 15 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 per la
esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie
nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.
Art 68. Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal
consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel
perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od
esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita
obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al
reparto, alla esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei
proprietari interessati.
L'assunzione della funzione di
contribuenza è facoltativa, quando nel perimetro del Consorzio rientri soltanto
in parte il territorio da bonificare.
Se per le funzioni di contribuenza
si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione
della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l’esecutorietà dei ruoli,
fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.
Art. 69. (12).
Art. 70. Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle
opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia
di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore
del mandamento dove ha sede il consorzio.
Capo II - I consorzi di
miglioramento fondiario
Art. 71. Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento
fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi
consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.
Ai consorzi di miglioramento
fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55,
57, 60, 62, 66 e 67 (13).
72-73. (14).
TITOLO VI
Disposizioni finanziarie
Art. 74. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme
del suo istituto, mutui ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica
integrale, sulla disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064,
convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950, e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398.
Le Casse di risparmio, e, in
genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza
governativa, esclusi gli istituti di credito fondiario, possono, nei limiti
fissati dagli statuti o con decreto
del Ministro per l'agricoltura e le
foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere
ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti
con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di
delegazioni sui contributi a carico dei proprietari.
Per quanto concerne gli istituti di
credito fondiario è abrogato l'articolo unico del regio decreto legge 5 aprile
1925, n. 516, e ogni altra disposizione che consenta agli istituti medesimi di
concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali (51).
Per la riscossione dei loro crediti
gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a
termini degli artt. 21, 41, 59 e 72 del presente decreto (15).
Art. 75. Quando i Consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo
precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono
essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto
con il Ministro per le finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili
per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.
Se i mutui hanno invece avuto luogo
per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non pur essere concessa, se
non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione
dei mutui.
Possono emettersi titoli di varie
serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non pur
eccedere il termine di 50 anni.
Art. 76. Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di
credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Le disposizioni del codice di
commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con i titoli
nominativi a debito dei Comuni o Province sono anche applicabili ai titoli
nominativi a debito dei consorzi di bonifica.
Art. 77. L'istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali, la Banca nazionale del lavoro, le Casse di risparmio, i
Monti di pietà e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a
vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio,
ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi.
Gli esattori delle imposte sono
autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria,
servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui
contributi dei proprietari, delle Province e dei Comuni nelle spese di
bonifica.
Art. 78. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le
norme del suo istituto, mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di
miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza,
sulle disponibilità` di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella
L. 2 giugno 1927, n. 950 e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398, con ammortamento in
un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli
interessi, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
in ragione del 2% all'anno calcolato però sempre in relazione ad un saggio
globale di interesse del 4 % qualunque sia quello di effettiva concessione dei
mutui.
Sulle somme mutuate verranno
corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli
interessi; nei 25 anni successivi, agli interessi sarà aggiunta la quota di
ammortamento del debito.
I Comuni mutuatari avranno, però,
sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.
Art. 79. Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli
montani, le Casse di risparmio, i Monti di pietà` di prima categoria e gli
altri Istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere
a Comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti
morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un
trentennio.
Tali prestiti saranno garantiti da
ipoteca sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di Comuni, da
delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di
entrata.
Le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente
articolo e dal precedente.
Art. 80. Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui
mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3 di
interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo
non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per
l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del
precedente art. 44.
Il contributo dello Stato nel
pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di
capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo
annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti
articoli.
Art. 81. In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a
garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse
da Consorzi di proprietari e da enti morali, che si propongano scopi di
bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto
reale da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con quello per le finanze, previo accertamento della sicurezza
dell'operazione.
Il Ministro per l'agricoltura e per
le foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10
milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'Associazione nazionale fra i
consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di
funzionamento (16).
Art 82. E’ data facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste di autorizzare
le Casse di risparmio e gli Istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a
far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di
regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57.
Art. 83. I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima
dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi
provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere.
In tal caso, se le somme vengono
versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa
risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente
ufficio del Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i
contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore
pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se
l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione (17).
Art. 84. La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui
contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti
dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri,
mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni.
La girata deve essere scritta e
sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle
riscossioni.
I concessionari, anche se non
consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a
carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per
l'esecuzione delle opere (18).
Art. 85. Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare
delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla
cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere
all'intimazione prevista dall'articolo 1539 (19) del codice civile, il Ministro
per l'agricoltura e le foreste pur disporre che della cessione sia data notizia
per estratto in un giornale quotidiano della Provincia e ne sia fatta notifica
al Prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato
delle riscossioni.
La cessione sarà efficace a tutti
gli effetti di legge, solo quando siano osservate le formalità suddette.
TITOLO VII
Disposizioni fiscali
Art. 86. Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle
vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento
ed il ringiovanimento di colture fruttifere, è accordata l'esenzione
dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei
terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale
di esenzione decorerà dalla data nella quale il Ministero delle finanze, di
accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la
bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di qualità
di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà
seguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi
terreni, od in altre parti del Comprensorio, fino alla dichiarazione di
ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre
alla quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore
ventennio di esenzione per effetto del presente decreto (20).
Art. 87. Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la
esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di competenza
statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei
consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
L'Associazione nazionale dei
consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo
scopo suddetto (21).
Art. 88. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e
degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale
trattamento tributario.
Resta ferma l'applicazione dei
privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi,
nonché delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se
assunte da consorzi che da altri enti o privati.
Art. 89. La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri
di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante
pagamento della tassa fissa unica di lire 10, anche quando la trascrizione
concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali
emolumenti ipotecari.
Art. 90. Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai
concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per
l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese
effettivamente sostenute.
Sono ridotti ad un terzo
dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie
autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per
l'aggiornamento del catasto dei Consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario.
TITOLO VIII
Disposizioni varie
Art. 91. Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio
giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori
per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro
manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche
e alle buone regole dell'arte.
Nessun risarcimento è dovuto dallo
Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.
Art. 92. Il provvedimento di classificazione del Comprensorio di bonifica ha
valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello
Stato.
Lo stesso valore ha, per i
miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei Comprensori di
bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione.
Per i miglioramenti fondiari che si
eseguono fuori dei Comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica
utilità è implicita nel provvedimento di approvazione del progetto e di
concessione del sussidio.
Art. 93. E’ consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede
delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale
sospensione di godimento prevista dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, quando
siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse.
Per terreni nei quali sia prevista
la formazione di nuovi boschi o la ricostruzione di boschi deteriorati,
deciderà il Ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere
all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento.
Alla determinazione delle indennità
si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica
utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di
ricostituzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i
criteri di determinazione delle indennità fissate dall'art. 113 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267.
Art. 94. Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica
utilità contengano gli elementi richiesti dall'art. 16 della L. 25 giugno 1865,
n. 2359, per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione,
l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come
approvazione del piano particolareggiato.
Gli uffici del Genio civile e della
Milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, determinano per
gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari
non accettarono l’indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo,
dopo di che si provvede a norma degli artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno
1865, n. 2359 e a norma dell'art. 67 lettera d) del D. 9 ottobre 1919, n. 2161.
Art. 95. I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti
a versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, le somme
necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per
studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione.
Tali somme verranno versate in
tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio
dell'entrata.
Per far fronte alle spese di cui al
primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 96. Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di
proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono
anche esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato
abbia concesso il sussidio stabilito dall'art. 44.
Art. 97. All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute
militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell’Autorità`
militare.
Art. 98. Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e
delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in
generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni
patrimoniali dello Stato, ricadenti nei Comprensori di bonifica di 1*
categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione.
Art. 99. E’ consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla
liquidazione degli usi civili e assegnati ai Comuni, ad università e ad altre
associazioni agrarie, o possedute da questi enti, sempre che si tratti di
terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo
scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei
rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la L. 16 giugno 1927, n.
1766.
L'alienazione è fatta con le norme
che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei Comuni.
Art. 100. I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica
appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della
esecuzione delle opere.
Ultimati i singoli lotti a termini
dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la
parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere.
Le stesse disposizioni valgono per
gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle
opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in
materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore.
Art. 101. L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di
bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue,
gravanti sui terreni stessi.
Qualora la prestazione consista in
una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla
media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei
lavori di bonifica o di miglioramento fondiario.
Le disposizioni suddette non si
applicano allorché le parti si siano gi` accordate sulla misura delle
prestazioni in dipendenza della bonifica.
TITOLO IX
Disposizioni particolari,
transitorie e finali
Capo I - Disposizioni
particolari
Art. 102. La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di
Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale
toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il
contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati.
Art. 103. Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel
Comprensorio della bonificazione pontina, contribuisce lo Stato con un concorso
annuo fisso ed invariabile di lire 185.685,00.
Art. 104. I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla L. 19 luglio 1906, n.
390, per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del
Vesuvio, dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica
dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti
sistemazioni idraulicoforestali, sono a totale carico dello Stato.
La spesa per le opere della
bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio eseguite o da eseguire con i fondi
concessi dalla L. 30 giugno 1909, numero 407, e successive, è ripartita per
otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari
interessati.
Art. 105. A cura del Ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle
proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica
di Somma e Vesuvio.
L'intero Comprensorio è diviso in
due bacini corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella
settentrionale del Vesuvio.
I proprietari dei fondi inclusi nel
detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del
precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali
saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono
dalle opere medesime.
Fino a quando non sia provveduto
alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a
carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione
dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei
due bacini.
Art. 106. La manutenzione delle opere eseguite dalla Stato nella plaga vesuviana
è fatta a cura dello Stato.
Accertata l'ultimazione di un lotto
a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto
ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari
interessati.
La spesa a carico dei proprietari
viene ripartita nel modo previsto dal precedente articolo.
Capo II - Disposizioni
transitorie
Art. 107. I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
si trovino classificati come Comprensori di bonifica idraulica di 1° categoria
agli effetti del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256, o di trasformazione fondiaria
agli effetti dei RR.DD. 18 maggio 1924, n. 753, e 29 novembre 1925, n. 2464,
s'intendono senz'altro classificati come Comprensori di bonifica ai sensi del
presente decreto.
Nel termine di un anno, il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori
debbano considerarsi come Comprensori di 1° categoria.
Tra essi però non potranno essere
inclusi Comprensori che non si trovino gi` soggetti alle leggi sulle
trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.
Entro lo stesso termine, il
Ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere
tra i Comprensori di bonifica:
1.
i territori nei quali si eseguano o
siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria ai termini della L. 24
dicembre 1928, n. 3134;
2.
i bacini montani delimitati ai
sensi del Titolo II del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3267;
3.
i Comprensori nei quali siano in
corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i Comprensori di irrigazione
in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio
regolare di esse abbiano importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri
delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del Titolo II del
presente decreto.
Art. 108. Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di
affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche,
anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti
di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.
Quando si valga di tale facoltà,
gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante
delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa
relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli
interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.
Il Consorzio dei proprietari e, in
mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della Provincia, in cui
ricade la maggior parte del Comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui
piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona
diversa dai proprietari, singoli o riuniti in
Consorzio.
Art. 109. Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia
stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di
bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione
idraulicoforestale di bacini montani, il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti.
Il consorzio dei proprietari o il
proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di
contribuenza possono, però, essere autorizzati a sostituirsi al primo
concessionario nella esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle
spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di
cantieri.
L'importo della spesa da rimborsare
è determinato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il
quale potrà anche esigere dal Consorzio la prestazione di idonea cauzione, a
garanzia dell'effettivo eseguimento delle opere.
Il diritto ad essere rimborsato
delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta
anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto
di lavori siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento
ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256.
Art. 110. Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono
regolate dalle leggi precedenti.
Dalle stesse leggi sono regolati i
sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno 30
giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 111. Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato
anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.
Tuttavia il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino
ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano.
Art. 112. Nelle province di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già
iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere
regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la
pubblicazione della nomina del commissario locale.
Il Ministro per l'agricoltura e le
foreste, di concerto con quello per la grazia e giustizia, provvederà a
coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno.
Art. 113. I Consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di
opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi
consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e
secondo le norme delle precedenti leggi, nei limiti della spesa occorrente per
il compimento delle opere e l'ammortamento di mutui relativi.
Art. 114. In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il
Ministro per l'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo
le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate
dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli
di miglioramento fondiario.
Tanto i consorzi di bonifica che
quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore
del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo
di uniformarli alle nuove esigenze legislative. L'Associazione nazionale dei
consorzi (10) curerà che questa disposizione sia osservata.
Art. 115. Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di
valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi
valgono anche per ogni altra persona che abbia ottenuto od ottenga la
concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto.
Art. 116. Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente
decreto essere sottoposti all'approvazione dell'Associazione nazionale dei
consorzi (10), si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i
Prefetti, saranno vistati da questi in conformità di quanto era disposto dalle
leggi precedenti.
Art. 117. L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito
dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, h estesa anche alle bonifiche
idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione
governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purché esse
corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente
decreto.
L'applicabilità dell'esenzione
ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal Ministero per
l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di
esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86.
Art. 118. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto,
possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le
bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del T.U. 30 dicembre
1923, n. 3256, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi
del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione
delle opere principali di bonifica.
Per quanto riguarda la decorrenza
del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di
reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'art. 86.
Art. 119. Sono abrogati: il R.D. 2 ottobre 1922, n. 1747 e il R.D. 13 agosto
1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle
bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R.D.L. 5 febbraio 1925,
n. 166, che esonera i Comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R.D. 18
maggio 1924, n. 753, e la L. 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni
fondiarie di pubblico interesse; la L. 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione
dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni.
Sono altresì abrogati:
gli artt. da 92 a 99 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, sui boschi e i terreni di montagna;
gli artt. 2, 7, 8 del R.D.L. 29
luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori
di motoaratura e la elettrocoltura;
gli artt. 3, 4, 6 del R.D.L. 7
febbraio 1926, n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica;
l'art. 52 del R.D.L. 7 febbraio
1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare;
gli artt. dall'1 al 6, dall'8 al
17, dal 19 al 21 del R.D. 20 maggio 1926, n. 1154, sulle opere di irrigazione
nell'Italia meridionale e nelle isole;
gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L.
16 giugno 1927, n. 1042;
gli artt. 3, 1° e 2° comma, 4, 5,
1° e 2° comma, 6, 8, 1° comma, 1°, 11, della L. 24 dicembre 1928, n. 3134, che
detta provvedimenti per la bonifica integrale;
gli artt. dall'1 al 18 e dal 21 al
22 del R.D. 26 luglio 1929, n. 1530, contenente nuove disposizioni in materia
di bonifica integrale;
l'art. 4 del R.D.L. 24 luglio 1930,
n. 1146.
Art. 120. Con separato provvedimento il Governo del Re procederà a termini
dell'art. 10 del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2464 a coordinare le leggi sul
bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano e le disposizioni
estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto (22).
Sono però applicabili fin d'ora ai
consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel Titolo V.
Capo III - Disposizioni
finali
Art. 121. A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente
decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di
bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno
classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti
capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste:
1) opere di bonifica di competenza
statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generale
e progetti come ai precedenti artt. 2 (lettere a, b, c, d, e, f, g, h), 6 e 108
da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le
stesse opere e studi eseguiti in concessione;
2) annualità per contributi nelle
suddette opere e spese a cui si provvedarà per concessione a norma dei precedenti
artt. 13, 108 e 109;
3) sussidi pagabili in somma
capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse
obbligatorie a norma dei precedenti artt. 2 (ultimo comma) e 38, siano esse
facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi
di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi
ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (artt. 40 e 47);
40 annualità per sussidi e premi
nelle suddette opere di miglioramento fondiario.
Con decreto del Ministro per le
finanze, da emanarsi di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste,
sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle
vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi
su indicati, secondo il nuovo criterio di classificazione.
Il Ministero delle finanze è
autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza
delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio
passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
NOTE:
(1) Testo così sostituito dall'art.
8, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.
(2) Il secondo comma di questo
articolo è stato abrogato dall'art. 1 L. 26 novembre 1955, n. 1124).
(3) Oggi è il Sindaco.
(4) Oggi servizio di pubblicità
immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari).
(5) Oggi sono gli artt. 2771 e 2772
del codice civile del 1942.
(6) Questo comma è stato sostituito
dall'art. 2, L. 30 luglio 1957, n. 667. L'art. 1 di tale legge ha autorizzato
la spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica
ai sensi del presente decreto.
(7) Questo comma è stato aggiunto
dall'art. 11, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.
(8) Questo comma è stato cosl
modificato dall'art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.
(9) Questo comma è stato così
modificato dall'art. 6 D.P.R. 23 giugno 1962.
(10) Vedi il R.D.L. 15 dicembre
10936, n. 2400.
(11) Il primo comma è stato
abrogato dall'art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400.
(12) Articolo abrogato dall'art. 1,
n. 4, R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.
(13) Questo comma è stato cosl
sostituito dall'art. 26, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(14) Questi commi sono stati
abrogati dall'art. 5, cpv., L. 12 febbraio 1942.
(15) Articolo così modificato dal
R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.
(16) Questo comma è stato abrogato
dall’art 3 del R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 24000, a sua volta abrogato
dall’art. 3 della legge 8 dicembre 1941, n. 1587.
(17) Si veda l’art. 4, D.Lgs.Lgt.
12 ottobre 1944, n. 339.
(18) L’ultimo comma è stato
abrogato dall'art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400.
(19) Oggi sono gli art. 1265 del
c.c. 1942.
(20) Si veda il R.D.L. 27 marzo
1939, n. 571.
(21) A norma dell'art. 2, R.D.L. 15
dicembre 1936, n. 2400,l'accertamento è passato alla competenza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
(22) Il R.D.L. 29 novembre 1925, n.
2464 è stato abrogato da questo articolo.