D.P.C.M. 29 novembre 1985 (1).

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 (2) recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario (3) (1/circ).

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1985, n. 284.

(2) Riportato al n. LI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero per le politiche agricole: Circ. 17 giugno 1998, n. 4.

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

e

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

Visto l'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale dispone che alla determinazione dei tassi minimi di interesse agevolato a carico dei beneficiari si provvede, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nell'ambito della funzione di indirizzo e di coordinamento spettante al Governo;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1982, con il quale ai sensi del citato art. 109 sono stati determinati i tassi minimi da praticare sulle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione;

Considerata l'opportunità, in relazione ai mutamenti intervenuti nelle condizioni del mercato monetario e finanziario, di rideterminare la misura dei tassi minimi stabilita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 1982;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1985;

 

Decreta:

 

 

Articolo unico. - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione, previste dalla vigente normativa in materia di credito agrario, sono così determinati:

1) operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi:

a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di riferimento periodicamente

determinato dal Ministero del tesoro;

b) per le zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord: 40% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le altre zone del Paese: 60% del tasso di riferimento come sopra precisato;

2) operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal concorso pubblico negli interessi:

a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di riferimento periodicamente

determinato dal Ministero del tesoro;

b) per le zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord: 40% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le altre zone del Paese: 55% del tasso di riferimento come sopra precisato;

3) operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione: 40% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro per i relativi comparti creditizi;

4) operazioni di credito agrario di miglioramento previste dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio CEE in data 12 marzo 1985:

a) per le zone montane e svantaggiate e per quelle del Mezzogiorno: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro;

b) per le zone depresse del Centro-Nord: 30% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le altre zone del Paese: 50% del tasso di riferimento come sopra precisato;

5) operazioni di soccorso:

a) prestiti fino a cinque anni assistiti dal contributo e dal concorso pubblico negli interessi: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro;

b) prestiti fino a cinque anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati: 20% del tasso di riferimento come sopra specificato;

per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) mutui a dieci anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato;

per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato;

d) mutui a quindici anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato;

per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato.

Per le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra fissati si applicano ai contratti condizionati e definitivi stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Analogamente per le operazioni di prestito di cui ai punti 1), 3) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra determinati si applicano allorché le cambiali agrarie relative a dette operazioni siano state rilasciate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per ogni altra operazione di credito in favore dell'agricoltura disposta dalle regioni che abbia caratteristiche analoghe a quelle di cui al precedente primo comma, i tassi minimi agevolati annui non potranno essere inferiori a quelli come sopra determinati.

Nelle operazioni di credito agrario di miglioramento il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, è pari al costo di provvista indicato nei relativi decreti ministeriali.

Nelle operazioni di credito agrario di esercizio il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed agli enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, è pari al tasso di riferimento, depurato della maggiorazione forfettaria indicato nei relativi decreti ministeriali.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal contributo pubblico negli interessi si applicano, ai sensi dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi di riferimento, stabiliti dagli organi dello Stato, vigenti rispettivamente al momento della stipula del contratto condizionato per il periodo di preammortamento e di quello definitivo per il periodo dell'ammortamento.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.