Reg.
(CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 (1).
Regolamento
della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.
La
Commissione delle Comunità europee,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto
il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare l'articolo 53,
paragrafo 2,
considerando
quanto segue:
(1)
L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali.
(2)
A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n.
1260/1999, l'autorità di gestione incaricata dell'esecuzione di un intervento
strutturale comunitario è responsabile del rispetto degli obblighi in materia
di informazione e di pubblicità.
(3)
L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 precisa che
l'autorità di gestione ha la responsabilità di garantire che l'intervento sia
reso pubblico e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, le
organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per
la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non
governative interessate alle possibilità offerte dall'intervento, nonché
l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e
ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
(4)
Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, gli Stati membri consultano
la Commissione e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini
delle azioni informative e pubblicitarie.
(5)
In forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1260/1999, per ciascun programma operativo e per ciascun
documento unico di programmazione, il complemento di programmazione comprende
le misure che devono garantire l'informazione e la pubblicità dell'intervento
conformemente all'articolo 46.
(6)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n.
1260/1999, i comitati di sorveglianza esaminano e approvano i rapporti annuali
e il rapporto finale di esecuzione degli interventi prima che siano trasmessi
alla Commissione. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, dello stesso regolamento,
detti rapporti forniscono indicazioni sulle misure di competenza dell'autorità
di gestione e del comitato di sorveglianza intese e garantire la qualità e
l'efficienza delle misure pubblicitarie sull'intervento in causa. Ai sensi
dell'articolo 40, paragrafo 4, i risultati delle valutazioni sono messi, su richiesta,
a disposizione del pubblico, previo accordo del comitato di sorveglianza sulla
valutazione intermedia prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
(7)
La decisione 94/342/CE della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad
azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi
dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca
(SFOP), resta applicabile agli aiuti concessi a norma del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a
finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro
interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri
strumenti finanziari esistenti, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
3193/94, nonché a norma dei regolamenti adottati in applicazione di
quest'ultimo.
(8)
Il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture
agricole e lo sviluppo rurale e il comitato per il settore della pesca e
dell'acquacoltura sono stati consultati sul presente regolamento.
Le
misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato
per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,
ha
adottato il presente regolamento:
Articolo
1
Il
dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli
interventi dei Fondi strutturali a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 è
definito nell'allegato del presente regolamento.
Articolo
2
Il
presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, il 30 maggio 2000.
Per
la Commissione
Michel
Barnier
membro
della Commissione
Allegato
Modalità
d'applicazione in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei
fondi strutturali
1.
Disposizioni generali e campo d'applicazione
Le
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali
mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione dell'Unione
europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli
interventi in causa. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione
"orientamento", oppure dello Strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP).
Le
azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai
Quadri comunitari di sostegno (QCS), ai Programmi operativi, ai Documenti unici
di programmazione (DOCUP) e ai Programmi di iniziativa comunitaria definiti dal
regolamento (CE) n. 1260/1999.
La
pubblicità in loco spetta alle autorità di gestione competenti per l'esecuzione
di tali interventi. Essa viene effettuata di concerto con i servizi della
Commissione, che vengono informati sulle misure adottate con questo fine.
Le
autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni
amministrative necessarie per garantire l'applicazione effettiva delle presenti
disposizioni e per cooperare con i servizi della Commissione.
2.
Obiettivi e destinatari delle azioni informative e pubblicitarie
Le
azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di:
2.1.
informare i potenziali beneficiari finali, nonché
-
le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti,
-
le organizzazioni professionali e gli ambienti economici,
-
le parti economiche e sociali,
-
le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la
promozione delle pari opportunità e quelli che operano per la tutela e il
miglioramento dell'ambiente,
-
gli operatori o i promotori dei progetti, sulle possibilità offerte dagli
interventi realizzati congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati membri,
in modo da garantirne la trasparenza;
2.2.
informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in
collaborazione con gli Stati membri, in favore dell'intervento sui risultati
ottenuti da quest'ultimo.
3.
Attuazione delle azioni informative e pubblicitarie
3.1.
Modalità
3.1.1.
Preparazione delle misure
Le
azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di piano di
azioni di comunicazione per ciascun Programma operativo e ciascun Documento
unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani vengono presentati a
livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione
designata.
Il
piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:
-
gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte,
-
i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e
indica le azioni da condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun
Fondo,
-
il bilancio di previsione,
-
i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione,
-
i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.
Il
piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di
programmazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1260/1999.
3.1.2.
Finanziamento
Gli
importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di
finanziamento dei Quadri comunitari di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei
Programmi operativi alla voce assistenza tecnica [stanziamenti necessari per
l'elaborazione, il controllo e la valutazione degli interventi di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera
b), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n.
1260/1999.]
3.1.3.
Designazione dei responsabili
Le
autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili
dell'informazione e della pubblicità. Le autorità di gestione comunicano alla
Commissione i nominativi.
3.1.4.
Resoconto
In
occasione dell'incontro annuale previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione informa la Commissione
sull'attuazione del presente regolamento.
3.2.
Contenuti e strategia delle azioni informative pubblicitarie
Le
misure da realizzare devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi
enunciati al punto 2, vale a dire:
-
trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali,
-
informazione dell'opinione pubblica.
3.2.1.
Garantire la trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei
gruppi di cui al punto 2.1
3.2.1.1.
L'autorità di gestione provvede in particolare:
-
a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione
dei Fondi strutturali, nonché a diffondere i documenti summenzionati e a
metterli a disposizione degli interessati,
-
ad informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante
tutto il periodo di programmazione,
-
ad attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione
degli interventi dei Fondi strutturali, eventualmente finanziate con gli
stanziamenti per l'assistenza tecnica di ciascun intervento.
Le
autorità di gestione si adoperano per presentare in modo omogeneo il materiale
informativo e pubblicitario realizzato, a norma delle modalità previste per la
realizzazione degli strumenti d'informazione e di pubblicità descritti al punto
6. È pertanto opportuno utilizzare i seguenti messaggi per spiegare la missione
di ciascun Fondo, ossia: FESR: "contribuire a ridurre il divario tra i
livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno
favorite; contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali
esistenti nella comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento
strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione
economica e sociale delle regioni"FSE: "contribuire allo sviluppo
dell'occupazione favorendo l'impiegabilità, lo spirito imprenditoriale, la
capacità di adattamento, le pari opportunità, nonché investire nelle risorse
umane" FEAOG: "affermare il nesso polifunzionale tra agricoltura e
territorio; potenziare e sostenere la competitività dell'agricoltura in quanto
attività centrale delle zone rurali;garantire la diversificazione delle attività
nelle zone rurali; agevolare la permanenza della popolazione nelle
campagne;preservare e migliorare l'ambiente, il paesaggio e il
patrimonio"SFOP: "contribuire al conseguimento di un equilibrio
duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;
ammodernare le strutture alieutiche per garantire il futuro del
settore;contribuire a mantenere dinamico e competitivo il settore della pesca e
a rivitalizzare le zone dipendenti dalla pesca; migliorare l'approvvigionamento
del mercato comunitario dei prodotti della pesca".
3.2.1.2.
L'autorità di gestione designata per l'attuazione di un intervento predispone
un sistema appropriato per la divulgazione di informazioni destinate a
garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari
potenziali, in particolare le PMI.
Tali
informazioni devono indicare in modo chiaro le pratiche amministrative da
espletare, i dispositivi per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione
utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi,
nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai
quali ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli
interventi e sui criteri di ammissibilità.
Per
quanto riguarda le misure a favore dello sviluppo del potenziale endogeno, le
sovvenzioni pubbliche destinate alle imprese e le sovvenzioni globali,
l'informazione in questione dev'essere trasmessa segnatamente tramite gli
organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle imprese.
3.2.1.3.
L'autorità di gestione predispone un sistema appropriato di divulgazione delle
informazioni destinate ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di
occupazione ovvero di un'azione che rientra nel campo dello sviluppo delle risorse
umane. A tal fine essa garantisce la cooperazione degli organismi competenti
per la formazione professionale, degli organismi attivi nel settore
dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'imprese, dei centri didattici
e delle organizzazioni non governative.
3.2.2.
Informare l'opinione pubblica
3.2.2.1.
Per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione
europea in favore degli interventi e sui risultati conseguiti da questi ultimi,
l'autorità di gestione designata informa nel modo più opportuno i mezzi di
comunicazione di massa in merito agli interventi strutturali cofinanziati
dall'Unione. Tali informazioni devono indicare obiettivamente la partecipazione
dell'Unione europea e i messaggi devono esplicitare le missioni dei vari Fondi,
presentando le priorità specifiche degli interventi in questione, conformemente
al punto 3.2.1.1.
L'avvio
degli interventi - previa adozione da parte della Commissione - e le fasi
salienti di realizzazione degli stessi sono oggetto di azioni informative
dirette ai mezzi di comunicazione di massa a livello nazionale o regionale
(stampa, radio, televisione), a seconda dei casi; a questo scopo si può
ricorrere, tra l'altro, a comunicati stampa, inserti, supplementi nei giornali
più idonei e visite di cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi
d'informazione e di comunicazione, come ad esempio siti web, pubblicazioni su
progetti riusciti e concorsi basati sulle migliori esperienze.
Nel
caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di
comunicato stampa o annuncio pubblicitario, si dovrà indicare esattamente la
partecipazione dell'Unione europea.
Occorre
garantire una cooperazione appropriata con l'ufficio di rappresentanza della
Commissione nello Stato membro interessato.
3.2.2.2.
Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i
seguenti elementi:
-
per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo totale
supera 500.000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e 3 milioni
di EUR, in tutti gli altri casi:
-
cartelloni fissi in loco,
-
targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande
pubblico, da realizzare secondo le modalità di cui al punto 6;
-
per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di
occupazione:
-
far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando
ad una iniziativa finanziata dall'Unione europea,
-
sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nel
settore della formazione professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle
risorse umane;
-
per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del
potenziale endogeno e qualsiasi altra azione che goda del contributo finanziario
della Comunità:
-
attraverso i moduli descritti al punto 6, far sapere ai beneficiari che stanno
partecipando ad un'azione finanziata dall'Unione europea.
4.
Lavori dei comitati di sorveglianza
4.1.
I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro
lavori. A tal fine essi informano, nella misura del possibile, i mezzi di
comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono
responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del presidente.
I rappresentanti della Commissione partecipano ai contatti con la stampa.
Inoltre
bisogna prevedere iniziative appropriate ogniqualvolta si svolgano importanti
manifestazioni collegate alle riunioni dei comitati di sorveglianza, quali ad
esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni. La Commissione e i suoi
uffici di rappresentanza vanno informati.
4.2.
Il comitato di sorveglianza esamina la relazione annuale di esecuzione di cui
all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale relazione deve
contenere un capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie conformemente
all'articolo 35 dello stesso regolamento. L'autorità di gestione sottopone ai
comitati di sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle
azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali immagini
fotografiche.
Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell'articolo 46 del
regolamento (CE) n. 1260/1999, tutti gli elementi d'informazione di cui essa
deve tener conto nella relazione annuale contemplata all'articolo 45 del
suddetto regolamento.
Queste
informazioni devono consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del
presente regolamento.
5.
Partenariato e scambi di esperienze
Le
autorità di gestione possono comunque adottare misure supplementari, in
particolare iniziative che contribuiscano al buon andamento della politica
perseguita nell'ambito dei Fondi strutturali.
Esse
informano la Commissione sulle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa
partecipare adeguatamente alla loro realizzazione.
Per
agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la
Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità.
Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di
compartecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di
cui dispone. Essa incoraggia gli scambi di esperienze sull'applicazione
dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e organizza reti informali
tra responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno
Stato membro designi un coordinatore per Fondo a livello nazionale.
6.
Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario
Per
garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da uno dei Fondi
strutturali, l'autorità di gestione competente è responsabile dell'esecuzione
delle azioni informative e pubblicitarie enunciate qui di seguito.
6.1.
Cartelloni
Cartelloni
fissi vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di
investimenti infrastrutturali cofinanziati, i cui costi superano gli importi di
cui al punto 3.2.2.2. Essi comprendono uno spazio riservato all'indicazione
della partecipazione dell'Unione europea.
Le
dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all'importanza della
realizzazione.
Sui
cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare
i seguenti criteri:
-
occupare almeno il 25% della superficie totale del cartellone,
-
recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come
segue:
PROGETTO
COFINANZIATODALL'UNIONE EUROPEA
-
l'emblema dev'essere raffigurato secondo le norme vigenti,
-
i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione
europea devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio
nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa,
-
il Fondo interessato può essere menzionato.
Se
le autorità competenti rinunciano a installare un cartellone per far conoscere
il loro intervento nel finanziamento di un progetto, il contributo dell'Unione
europea dovrà essere pubblicizzato con un apposito cartellone. In tal caso, le
disposizioni di cui sopra si applicano per analogia.
I
cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e
sostituiti da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.
6.2.
Targhe esplicative
Targhe
esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni cofinanziate dai
Fondi strutturali che siano accessibili al grande pubblico (centri di
congressi, aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all'emblema europeo, esse devono
recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione europea ed
eventualmente del Fondo interessato.
Nel
caso d'investimenti materiali nelle imprese, le targhe esplicative vengono
rimosse dopo un anno.
Se
un'autorità competente o un beneficiario finale decide di sistemare cartelloni
o targhe esplicative oppure di preparare pubblicazioni o qualsiasi altra azione
informativa per progetti il cui costo totale è inferiore a 500.000 EUR, in caso
di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di EUR, in tutti gli altri
casi, la partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.
6.3.
Manifesti
Per
informare i beneficiari e informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto
dall'Unione europea nei settori dello sviluppo delle risorse umane, della
formazione professionale e dell'occupazione, degli investimenti produttivi e
dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono l'affissione di
manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea e,
eventualmente, del Fondo interessato, presso qualunque organismo che realizzi
azioni finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia il beneficiario (uffici di
collocamento, centri di formazione professionale, camere di commercio,
industria e agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.).
6.4.
Notifica ai beneficiari
Nella
notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità
competenti è indicato il cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed
eventualmente l'importo o la percentuale del contributo proveniente dallo
strumento comunitario interessato.
6.5.
Materiale d'informazione di comunicazione
6.5.1.
Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla
copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed
eventualmente del Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi figuri
l'emblema nazionale o regionale.
Le
pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile
dell'informazione e dell'autorità di gestione designata per l'esecuzione
dell'intervento in questione.
6.5.2.
I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale
comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali
beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano per
azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che
consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni, ma anche
instaurare un dialogo con un vasto pubblico.
Nei
siti web sui Fondi strutturali sarebbe opportuno:
-
menzionare il contributo dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo
interessato quanto meno sulla pagina iniziale ("home page"),
-
creare un hyperlink verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari
Fondi strutturali.
6.6.
Manifestazioni informative
Per
l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere,
esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati
dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della
partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella
sala di riunione e dell'emblema sui documenti.
Gli
uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per
quanto necessario, alla preparazione e all'attuazione delle manifestazioni suddette.
(1)
Pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio 2000, n. L 130. Entrato in vigore il 3
giugno 2000.