Reg.
(CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 (1).
Regolamento
della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.
La
Commissione delle Comunità europee,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto
il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare gli articoli 30,
paragrafo 3 e 53, paragrafo 2,
sentiti
il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture
agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della
pesca e dell'acquacoltura,
considerando
quanto segue:
(1)
L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), che modifica e abroga taluni
regolamenti, specifica che le misure di sviluppo rurale che sono integrate nelle
misure che promuovono lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in
ritardo di sviluppo (obiettivo 1) o che accompagnano le misure di sostegno alla
riconversione economica e sociale di aree svantaggiate da difficoltà
strutturali (obiettivo 2) nelle regioni interessate, tengono conto dei fini
specifici del sostegno comunitario nel quadro dei Fondi strutturali alle
condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1260/1999. L'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 precisa le attività che possono essere oggetto
del sostegno allo sviluppo rurale.
(2)
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
precisa il tipo di iniziative che il FESR può contribuire a finanziare.
(3)
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento e del Consiglio,
del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo precisa il tipo di
iniziative che il FSE può contribuire a finanziare.
(4)
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca precisa
il tipo di misure che lo SFOP può contribuire a finanziare. Il regolamento (CE)
n. 2792/1999 del Consiglio definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali
nel settore della pesca.
(5)
L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che alle
spese ammissibili applichino le norme nazionali pertinenti a meno che, ove
necessario, la Commissione decida di adottare norme comuni. Per taluni tipi di
iniziative la Commissione, allo scopo di garantire un'applicazione uniforme ed
equa dei fondi strutturali in tutta la Comunità, giudica necessario adottare
una serie di norme comuni sulle spese ammissibili. L'adozione di una norma
relativa ad un tipo particolare di iniziativa non pregiudica la scelta del
Fondo, fra quelli sopraindicati, attraverso il quale l'iniziativa in questione
può ottenere, un cofinanziamento. L'adozione delle suddette regole non
impedisce agli Stati membri, in determinati casi che devono essere precisati,
di applicare disposizioni nazionali più rigide. Le norme in questione devono
applicarsi a tutte le spese sostenute nel periodo compreso fra le date di cui
all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
(6)
L'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che il
regolamento (CE) n. 1260/1999 e le relative disposizioni di applicazione, si
applichino, fatto salvo quanto altrimenti disposto dal regolamento (CE) n.
1257/1999, alle misure di sviluppo rurale nelle aree interessate dall'obiettivo
2, finanziate dal FEAOG (Garanzia). Pertanto, le norme indicate nel suddetto
regolamento si applicano a tali misure, a meno che il regolamento (CE) n.
1257/1999 e il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, recante le
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, stabiliscano diversamente.
(7)
Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano a iniziative cofinanziate dai
Fondi strutturali. La decisione con la quale la Commissione approva la
concessione di un aiuto non pregiudica l'eventuale valutazione alla luce delle
norme sugli aiuti di Stato e non solleva lo Stato membro dagli obblighi ad esso
derivanti da tali articoli.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato
per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,
ha
adottato il presente regolamento:
Articolo
1
L'ammissibilità
delle spese nell'ambito delle forme di intervento definite all'articolo 9,
lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999 è determinata secondo le norme di
cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo
2
Il
presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, il 28 luglio 2000.
Per
la Commissione
Michaele
Schreyer
membro
della Commissione
Allegato
Norme
sull'ammissibilità
Norma
n. 1. Spese effettivamente sostenute
1.
PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI
1.1.
I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo
1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso
"regolamento generale") devono essere effettuati in denaro fatte
salve le deroghe di cui al punto 1.4.
1.2.
Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e
dell'aiuto concesso da organismi designati dagli Stati membri, per
"pagamenti effettuati dai beneficiari finali" si intendono
finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che
concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali
devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e obiettivi
dell'aiuto.
1.3.
Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per "pagamenti
effettuati dai beneficiari finali" si intendono i pagamenti effettuati
dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento
di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento generale, direttamente responsabili della attuazione dell'operazione
specifica.
1.4.
Alle condizioni indicate ai punti da 1.5 a 1.7, anche l'ammortamento, i
contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui
al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di
un'operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione,
escludendo i contributi in natura.
1.5.
Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso
diretto con gli obiettivi dell'operazione, è considerato spesa ammissibile, a
condizione che:
a)
finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli
immobili o impianti in questione;
b)
il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili
pertinenti; e
c)
tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento
dell'operazione in questione.
1.6.
I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:
a)
consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali,
attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
b)
non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9
e10;
c)
il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione
indipendenti;
d)
in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da
un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente
autorizzato;
e)
in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene
determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali
tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.
1.7.
Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano
basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata
dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata
all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
1.8.
Le disposizioni dei punti da 1.4 a 1.7 si applicano ai singoli destinatari di
cui al punto 1. 2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del
trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri.
1.9.
Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per
determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 1.5 a 1.7.
2.
PROVA DELLA SPESA
Di
norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati
da fatture quietanzate.
Ove
ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti
contabili aventi forza probatoria equivalente. Inoltre, quando l'esecuzione
delle operazioni non è soggetta ad una gara di appalto, i pagamenti effettuati
dai beneficiari finali devono essere giustificati dalle spese effettivamente sostenute
(incluse le spese di cui al punto 1.4) dagli organismi o delle imprese
pubbliche o private implicate nell'esecuzione dell'operazione.
3.
SUBAPPALTO
3.1.
Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose le spese
relative ai seguenti subappalti, non sono ammissibili al cofinanziamento da
parte dei Fondi strutturali:
a)
subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione
dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;
b)
subappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento è
espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale
pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento
all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.
3.2.
Per tutti i contratti di subappalto i subappaltatori si impegnano a fornire
agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative
alle attività oggetto del subappalto.
Norma
n. 2. Contabilizzazione delle entrate
1.
Per "entrate", ai fini della presente norma, si intendono le entrate
generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o per un
periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, deciso dallo Stato
membro, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di
iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:
a)
entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti
cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29,
paragrafo 4 del regolamento generale;
b)
entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle
norme 8, 9 e10;
c)
contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano
accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo
intervento.
2.
Le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l'importo del
cofinanziamento dei Fondi strutturali richiesto per l'operazione in questione.
Prima che la partecipazione dei Fondi strutturali venga calcolata, e non oltre
la chiusura dell'intervento, esse vengono detratte dalla spesa ammissibile
dell'operazione integralmente o pro-rata a seconda che siano generate
integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.
Norma
n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali
1.
ONERI FINANZIARI
Gli
interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre
il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato
autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri
meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi
strutturali. Tuttavia, nel solo caso di finanziamenti globali, gli interessi
debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo
finale dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi
creditori sugli anticipi.
2.
ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI
Qualora
il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di un
conto o di più conti bancari distinti per l'esecuzione di ciascun'operazione,
le spese di apertura e di gestione dei suddetti conti sono ammissibili.
3.
PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA
O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE
Tali
spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all'operazione e sono
necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le
spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse a requisiti
imposti dall'autorità di gestione.
4.
SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA UNA BANCA O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI
Tali
spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa
nazionale o comunitaria o nella decisione della Commissione che autorizza
l'intervento.
5.
AMMENDE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI
Tali
spese non sono ammissibili.
Norma
n. 4. Acquisto di materiale usato
L'acquisto
di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del
cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva
l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:
a)
una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che
confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai
beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
b)
il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di
mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
c)
le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere
adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard
pertinenti.
Norma
n. 5. Acquisto di terreni
1.
NORMA GENERALE
1.1.
L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini
del cofinanziamento dei Fondi strutturali alle tre condizioni seguenti fatta
salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:
a)
deve sussistere un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi
dell'operazione cofinanziata;
b)
la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata
dall'acquisto del terreno non può superare il 10%, con l'eccezione dei casi
menzionati al punto 2, a meno che venga stabilita una percentuale più elevata
nell'intervento approvato dalla Commissione;
c)
un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente
autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo
d'acquisto non è superiore al valore di mercato.
1.2.
Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato,
l'ammissibilità dell'acquisto del terreno deve essere valutata sulla base della
totalità del regime di aiuto.
2.
OPERAZIONI DI TUTELA DELL'AMBIENTE
Nel
caso di operazioni di tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile
quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:
-
l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di
gestione,
-
il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella
suddetta decisione,
-
il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente
giustificati accettati dall'autorità di gestione,
-
l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o
di un organismo di diritto pubblico.
Norma
n. 6. Acquisto di beni immobili
1.
NORMA GENERALE
L'acquisto
di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si
trovano) costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte
dei Fondi strutturali purché sia direttamente connesso alle finalità
dell'operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 e fatta salva
l'applicazione di disposizioni nazionali più rigide.
2.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
2.1.
Un professionista qualificato e indipendente od un organismo debitamente
autorizzato deve certificare che il prezzo non supera il valore di mercato ed
attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare
i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da
parte del beneficiario finale.
2.2.
L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un
finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto nel
caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali.
2.3.
L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo
stabiliti dall'autorità di gestione.
2.4.
L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità
dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi
dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività
ammissibili del Fondo strutturale interessato.
Norma
n. 7. IVA e altre imposte e tasse
1.
L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e
definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo
destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del
trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.
L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata
ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o
dal singolo destinatario.
2.
Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime
forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del
Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto
1.
3.
In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile
totale, IVA esclusa.
4.
Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i
contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dal
cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una spesa
ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal
beneficiario finale o dal singolo destinatario.
Norma
n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio
1.
NORMA GENERALE
I
Fondi strutturali possono cofinanziare capitali di rischio e/o fondi per mutui
o fondi di partecipazione in capitale di rischio (in appresso
"Fondi") alle condizioni indicate al punto 2. Per "Fondi di
capitale di rischio e fondi per mutui" si intende, ai fini della presente
norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale o
altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese
(PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione. Per
"Fondi di partecipazione in capitale di rischio" si intende fondi
costituiti per l'investimento in diversi fondi di finanziamento e di capitale
di rischio. La partecipazione dei Fondi strutturali a tali fondi può essere
accompagnata da coinvestimenti o garanzie da parte di altri strumenti di
finanziamento comunitari.
2.
CONDIZIONI
2.1.
I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che
precisi, fra l'altro, il mercato dove opera il fondo, i criteri e le condizioni
del finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci
cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del
personale dirigente, lo statuto del fondo, la giustificazione e il previsto
utilizzo del contributo dei Fondi strutturali, la politica di uscita dagli
investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego
delle entrate attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di
attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata
sotto la responsabilità della autorità di gestione.
2.2.
Il fondo deve essere costituito come entità giuridica indipendente disciplinata
da accordi fra gli azionisti o come un capitale in seno ad un'istituzione
finanziaria già esistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto
di una convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una
contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo
(incluse quelle investite dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente
esistenti nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono versare
contributi in denaro.
2.3.
La Commissione non può diventare socio o azionista del fondo.
2.4.
Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo
29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.
2.5.
I fondi possono investire solo in PMI al momento della fondazione, nelle prime
fasi (incluso il capitale di crescita) o durante l'espansione e solo in
attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente efficienti da un
punto di vista economico. La valutazione dell'efficienza economica deve tener
conto di tutti i tipi di entrate delle imprese in questione. I fondi non
possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà [1].
2.6.
Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni
di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In
particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti di capitali e dai prestiti
(detratta una quota pro-rata dei costi di gestione) possono essere destinati in
via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione
stabilito nel contratto e successivamente devono essere ripartiti equamente fra
tutti gli azionisti e i Fondi strutturali. I rendimenti attribuibili ai
contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di
sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.
2.7.
I costi di gestione non possono superare il 5% del capitale versato in media
annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito ad una gara di
appalto, si renda necessaria una percentuale più elevata.
2.8.
Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il
beneficiario finale) dovrà essere il capitale del fondo che è stato investito
in o prestato a PMI, inclusi i costi di gestione sostenuti.
2.9.
I Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti
effettuati dai fondi nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di
Stato.
3.
RACCOMANDAZIONI
3.1.
La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a
3.6 per i fondi ai quali i Fondi strutturali contribuiscono. La Commissione
considererà il rispetto di queste raccomandazioni un elemento positivo quando
si tratterà di esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di
Stato. Le raccomandazioni non sono vincolanti ai fini della ammissibilità della
spesa.
3.2.
Il contributo finanziario del settore privato deve essere considerevole ed in
ogni caso superiore al 30%.
3.3.
I fondi dovrebbero essere sufficientemente ampi e riguardare un numero di
beneficiari sufficientemente elevato da poter essere economicamente efficienti,
con una scala temporale per gli investimenti compatibile con il periodo di
partecipazione dei Fondi strutturali e concentrarsi su aree di insufficienza
del mercato.
3.4.
La scadenza dei versamenti di capitale nel fondo dovrebbe essere la stessa per
i Fondi strutturali e per gli azionisti su base pro-rata secondo le quote
sottoscritte.
3.5.
I fondi dovrebbero essere gestiti da professionisti indipendenti con una
esperienza sufficiente da garantire la capacità e la credibilità necessarie per
gestire un fondo di capitale di rischio. Il personale di gestione andrebbe
scelto di preferenza sulla base di una procedura di selezione competitiva,
tenendo conto del livello degli onorari previsto.
3.6.
I fondi normalmente non dovrebbero acquisire quote di maggioranza di imprese e
dovrebbero perseguire l'obiettivo di realizzare tutti gli investimenti entro la
durata di vita del fondo.
__________
[1]
Pubblicati nella G.U.C.E. 9 ottobre 1999, n. C 288.
Norma
n. 9. Fondi di garanzia
1.
NORMA GENERALE
I
Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle
condizioni esposte al punto 2.
Per
"Fondi di garanzia" si intende, ai fini della presente norma,
strumenti di finanziamento che garantiscono fondi per capitale di rischio e per
mutui ai sensi della norma n. 8 e regimi di finanziamento del rischio delle PMI
(inclusi mutui) nei confronti delle perdite derivanti dai loro investimenti in
piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi
possono essere Fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi
gestiti commercialmente con partecipanti del settore privato o fondi a
finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a
questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri
strumenti di finanziamento comunitari.
2.
CONDIZIONI
2.1.
Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori
applicando, in quanto compatibili, le regole per i fondi di capitale di rischio
(norma n. 8), mutatis mutandis, e specificando il portafoglio di garanzia
beneficiario. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione
sorvegliata sotto la responsabilità dell'autorità di gestione.
2.2.
Il fondo deve essere costituito come un'entità giuridica indipendente
disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale separato in seno
ad un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve
essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in
particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite
nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi strutturali) da quelle
inizialmente disponibili nell'istituzione.
2.3.
La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.
2.4.
I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività reputate
economicamente efficienti. I fondi non possono fornire garanzie per imprese in
difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
2.5.
L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali dopo che le
garanzie siano state onorate deve essere riutilizzata per attività di sviluppo
delle PMI nella stessa area ammissibile.
2.6.
I costi di gestione non possono superare il 2% del capitale versato su una
media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara
d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.
2.7.
Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (il
beneficiario finale) è l'importo del capitale versato del fondo, necessario,
sulla base di una valutazione indipendente, a coprire le garanzie fornite,
comprese le spese di gestione sostenute.
2.8.
I contributi dei Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di
garanzia, nonché le garanzie fornite da tali fondi alle singole PMI sono
soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.
Norma
n. 10. Locazione finanziaria («Leasing »)
1.
La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria è
ammissibile al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali nel rispetto
delle norme di cui ai punti 2, 3 e 4.
2.
AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE
2.1.
Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che
viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati
dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
2.2.
I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario
devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima
pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
2.3.
In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata
minimo, senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, il
concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate
(mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione
comunitaria corrispondente al periodo residuo.
2.4.
L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura
quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente,
costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo
ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di
mercato del bene dato in locazione finanziaria.
2.5.
Le spese non indicate al punto 2. 4, connesse al contratto di leasing, (in
particolare tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi,
spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa
ammissibile.
2.6.
L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a
vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni
pagati nel periodo contrattuale.
2.7.
Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà
trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti
dei canoni o con un metodo alternativo che dia assicurazioni equivalenti.
2.8.
I costi indicati al punto 2.5, l'uso di eventuali vantaggi fiscali derivanti
dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono
equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della
Comunità.
3.
AIUTO ALL'UTILIZZATORE
3.1.
L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
3.2.
I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura
quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente,
costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
3.3.
Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono una clausola di
riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla
vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento
comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Gli altri costi
connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi,
spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa
ammissibile.
3.4.
L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al
punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni
effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per
la contabilizzazione dei pagamenti relativi all'intervento comunitario, viene
considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati
dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dei pagamenti relativi
all'intervento.
3.5.
Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di
retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene
oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario
in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia,
l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria
costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora dovesse
risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un
metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari
dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.
3.6.
Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per
determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1. a 3.5.
4.
VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)
I
canoni pagati da un utilizzatore in forza di un contratto di vendita e
conseguenti locazione finanziaria possono costituire una spesa ammissibile a
norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al
cofinanziamento comunitario.
Norma
n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali
1.
NORMA GENERALE
Le
spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, attuazione, sorveglianza e
controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne
per quanto previsto al punto 2 e per quanto rientra nelle categorie indicate al
punto 2.1.
2.
CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO
AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO
2.1.
Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle
condizioni esposte ai punti 2.2 a 2.7:
-
spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza
dell'intervento e delle operazioni,
-
spese per riunioni dei comitati e subcomitati di sorveglianza relative
all'attuazione dell'intervento. Tali spese possono comprendere anche i costi
per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi
terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale
ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento,
-
spese relative a revisione contabile e controlli in loco delle operazioni.
2.2.
Le spese per stipendi inclusi i contributi alla previdenza sociale sono
ammissibili solo nei casi seguenti:
a)
personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati
con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per espletare i
compiti di cui al punto 2.1;
b)
altro personale impiegato per espletare i compiti di cui al punto 2.1.
Il
periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per
l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento.
2.3.
Il contributo dei Fondi strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato
ad un importo massimo che verrà deciso nell'intervento approvato dalla
Commissione e non potrà superare i limiti fissati ai punti 2.4 e 2.5.
2.4.
Per ogni tipo di intervento, eccetto le Iniziative comunitarie, il programma
speciale PEACE II e le azioni innovative, il limite sarà costituito dalla somma
dei seguenti importi:
-
2,5% della parte del contributo totale dei Fondi strutturali inferiore o eguale
a 100 milioni di EUR,
-
2,0% della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 100
milioni ma è inferiore o eguale a 500 milioni di EUR,
-
1,0% della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 500
milioni di EUR ma è inferiore o eguale a 1 miliardo di EUR,
-
0,5% della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 1
miliardo di EUR.
2.5.
Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale
PEACE II, il limite sarà il 5% del contributo totale dei Fondi strutturali. Ove
tale intervento implica la partecipazione di più di uno Stato membro, tale
limite può essere innalzato per tener conto dei costi più elevati di gestione
ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione.
2.6.
Ai fini del calcolo dell'importo dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il
contributo totale dei Fondi strutturali sarà il totale stabilito in ogni
intervento approvato dalla Commissione.
2.7.
L'applicazione del punto 2 della presente norma sarà convenuta fra la
Commissione e gli Stati membri e fissata nel quadro dell'intervento. Il tasso
del contributo verrà fissato conformemente all'articolo 29, paragrafo 7 del
regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1
saranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell'ambito
dell'assistenza tecnica.
3.
ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA
Le
azioni che possono essere cofinanziate nell'ambito dell'assistenza tecnica non
indicate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione
e l'acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione,
sorveglianza e valutazione), non sono soggette alle condizioni di cui ai punti
da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica
amministrazione o di altri funzionari pubblici che eseguono le suddette azioni
non è ammissibile.
4.
SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI
OPERAZIONI
La
seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento
al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di
un'operazione a condizione che non rientri nelle responsabilità istituzionali
della pubblica autorità o nelle normali mansioni di gestione, sorveglianza e
controllo di tale autorità:
a)
costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico
nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi devono essere fatturati ad un
beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti
aventi forza probatoria equivalente che permettono di identificare i costi
reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in questione in relazione a tale
operazione;
b)
costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla
prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa
la beneficiaria finale e che esegue un'operazione senza far ricorso a tecnici
esterni o da altre società. La spesa in questione deve riferirsi alla spesa
sostenuta effettivamente e direttamente sull'operazione cofinanziata ed essere
certificata sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi
reali sostenuti dal servizio pubblico in relazione a tale operazione.
Norma
n. 12. Ammissibilità delle spese in funzione della localizzazione
dell'operazione
1.
NORMA GENERALE
Di
norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono essere
localizzate nella regione cui si riferisce l'intervento.
2.
DEROGA
2.1.
Quando la regione cui si riferisce l'intervento, beneficerà in tutto o in parte
dell'operazione situata al di fuori di tale regione, tale operazione può essere
accettata dall'autorità di gestione per un cofinanziamento a condizione che
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri
casi un'operazione può essere considerata ammissibile al cofinanziamento nel
quadro della procedura di cui al punto 3. Per le operazioni finanziate
nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP),
deve sempre essere seguita in ogni caso la procedura di cui al punto 3.
2.2.
L'operazione deve essere localizzata in una zona NUTS III dello Stato membro
contigua alla regione a cui si riferisce l'intervento.
2.3.
La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata su base pro-rata
in proporzione ai benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà
basarsi su una valutazione effettuata da un organo indipendente rispetto
all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli
obiettivi specifici dell'intervento e dell'impatto previsto. L'operazione non
può ottenere un cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore
al 50%.
2.4.
Per ogni misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse
di cui al punto 2.1, non può superare il 10% della spesa ammissibile totale
della misura. Inoltre, la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni
nell'intervento di cui al punto 2.1 non deve superare il 5% della spesa
ammissibile totale dell'intervento.
2.5.
Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione di cui al punto 2.1 devono
essere indicate nelle relazioni di attuazione annuale e finale dell'intervento.
3.
ALTRI CASI
Nel
caso di operazioni situate al di fuori della regione cui si riferisce
l'intervento ma che non soddisfano le condizioni del punto 2, nonché di
operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, l'ammissione dell'operazione al
cofinanziamento è subordinata alla autorizzazione preliminare della Commissione
su base individuale in seguito a una richiesta presentata dallo Stato membro,
tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione, del
livello prevedibile di beneficio per la regione e dell'importo della spesa in
proporzione alla spesa totale nel quadro della misura e dell'intervento. Nel
caso di interventi riferiti a regioni ultra-periferiche, si applica la
procedura di cui al presente punto 3.
(1)
Pubblicato nella G.U.C.E. 29 luglio 2000, n. L 193. Entrato in vigore il 5 agosto
2000.