Reg.
(CE) n. 2075/2000 del 29 settembre 2000 (1).
Regolamento
della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (FEAOG).
La
Commissione delle Comunità europee,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto
il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti,
in particolare l'articolo 50, considerando quanto segue:
(1)
Durante il periodo di adozione dei documenti di programmazione contenenti
misure per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n.
1257/1999, si è riscontrato che alcune disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizione
di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 non consentivano di
affrontare tutte le situazioni che avrebbero potuto presentarsi.
(2)
Il presente regolamento intende pertanto chiarire o completare tali
disposizioni per consentire un'applicazione più armoniosa del regolamento (CE)
n. 1750/1999 a tutte le misure di sviluppo rurale, sia quelle inserite nella
programmazione relativa alle regioni dell'obiettivo 1 o 2, sia quelle che
formano parte della programmazione relativa allo sviluppo rurale. Pertanto, la
maggior parte delle modifiche deve avere la stessa data di applicazione del
regolamento (CE) n. 1750/1999, ossia il 1° gennaio 2000.
(3)
L'esame dei documenti di programmazione ha rivelato che è molto difficile, per
le aziende agricole situate in zone rurali che presentano problemi strutturali
molto gravi, soddisfare le condizioni necessarie per ottenere un sostegno agli
investimenti, previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Occorre
permettere agli Stati membri di accordare, per piccoli investimenti, un periodo
di tempo per conformarsi a tali condizioni.
(4)
Per quanto riguarda l'insediamento dei giovani agricoltori, a norma
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1750/1999 le condizioni di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, devono essere soddisfatte al momento in cui viene
presa la decisione individuale di concedere il sostegno. Per il 2000, il
periodo tra le domande e le decisioni di concessione potrebbe essere più lungo,
dato che la maggior parte dei documenti di programmazione è adottata soltanto
nel corso del secondo semestre. La condizione relativa all'età del giovane
agricoltore, che dev'essere inferiore a 40 anni, potrebbe non essere più
rispettata al momento della concessione del sostegno. È pertanto opportuno
rendere più flessibile la norma prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1750/1999 per le domande presentate nel 2000.
(5)
Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1257/1999 devono essere presentate nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.
Occorre estendere tale procedura agli altri documenti di programmazione
presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2, laddove tali documenti comprendono
misure dello stesso tipo.
(6)
Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, reca disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2000 della Commissione relativamente
all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi
strutturali e quindi dalla sezione orientamento del FEAOG. A fini di coerenza,
è opportuno rendere le disposizioni di tale regolamento applicabili alle misure
cofinanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, fatte salve disposizioni
contrarie previste dai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1258/1999 del
Consiglio e (CE) n. 1750/1999.
(7)
La decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa
una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure
di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006, è stata modificata allo
scopo di precisare che le spese relative alle precedenti misure di
accompagnamento di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione, (CEE)
n. 2079/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione
e (CEE) n. 2080/92, comprese le misure previste dai precedenti regolamenti
abrogati dai suddetti regolamenti del 1992, formano parte integrante della
dotazione assegnata agli Stati membri.
D'altra
parte, il regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999,
recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale
istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, modificato dal
regolamento (CE) n. 1920/2000, prevede che i pagamenti connessi a determinati
impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 possano essere inseriti, a
talune condizioni, nella programmazione per lo sviluppo rurale relativa al
periodo 2000-2006. È quindi opportuno definire più precisamente ciò che è
compreso nell'importo complessivo del sostegno comunitario determinato per ogni
piano di sviluppo rurale nell'ambito del documento di programmazione approvato
dalla Commissione e adeguare di conseguenza la tabella finanziaria generale
indicativa che figura al punto 8 dell'allegato al regolamento (CE) n.
1750/1999.
(8)
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune, gli importi che derivano, da un
lato, dalle sanzioni imposte per il mancato rispetto delle condizioni in materia
di protezione dell'ambiente e, dall'altro, dalla modulazione restano a
disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario a
determinate misure di sviluppo rurale. Occorre specificare a che cosa si
riferisca l'approvazione della Commissione per quanto riguarda tali misure.
(9)
Se gli Stati membri modificano elementi importanti dei documenti di
programmazione relativi allo sviluppo rurale, questi ultimi devono essere
oggetto di una modifica che dev'essere approvata dalla Commissione. A fini di
coerenza, è opportuno applicare le stesse condizioni per la modifica delle
misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG
nell'ambito dei documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2. Risulta
d'altronde che le attuali condizioni per modificare la dotazione finanziaria di
ciascuna misura comporterebbero sistematicamente una modifica annuale dei
documenti di programmazione, che appesantirebbe notevolmente la gestione dei
programmi. Occorre quindi alleggerire tali condizioni.
(10)
Per garantire una gestione efficace di tutte le misure di sviluppo rurale
finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, occorre estendere l'applicazione
delle disposizioni finanziarie e di controllo di cui al regolamento (CE) n.
1750/1999 alle misure di sviluppo rurale comprese nei documenti unici di programmazione
dell'obiettivo 2 e finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.
(11)
Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992,
recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2801/1999, è stato oggetto di una modifica importante dopo
l'adozione del regolamento (CE) n. 1750/1999. A fini di chiarezza, occorre
adeguare i riferimenti a tale regolamento nel regolamento (CE) n. 1750/1999.
(12)
Le spese relative alle precedenti misure di accompagnamento di cui ai
regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92, che
rientrano nella programmazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere
comprese nelle informazioni che gli Stati membri devono fornire ogni anno entro
il 30 settembre, conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n.
1750/1999. Occorre pertanto sopprimere gli obblighi derivanti dalle
disposizioni in materia di controllo finanziario di cui all'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 435/97, agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94
della Commissione e agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94 della
Commissione.
(13)
Il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale non ha espresso un
parere entro il termine stabilito dal suo presidente,
ha
adottato il presente regolamento:
Articolo
1
Il
regolamento (CE) n. 1750/1999 è modificato come segue.
1)
Alla fine dell'articolo 2, è aggiunto il comma seguente: (2).
2)
All'articolo 5, primo comma, è aggiunta la frase seguente: (3).
3)
Il paragrafo 3 dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente: (4).
4)
Alla sezione 1 del capo III, è aggiunto il seguente articolo 32 bis: (5).
5)
All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente: (6).
6)
All'articolo, 33, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis: (7).
7)
All'articolo 35, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dal testo
seguente: (8).
8)
All'articolo 35, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dal testo
seguente: (9).
9)
Le lettere d) ed e), del paragrafo 2, dell'articolo 35 sono sostituite dal
testo seguente: (10).
10)
All'articolo 35, dopo il primo comma del paragrafo 2 è inserito il testo
seguente: (11).
11)
All'articolo 35, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo
seguente: (12).
12)
All'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: (13).
13)
Il testo dell'articolo 38 è sostituito dal testo seguente: (14).
14)
All'articolo 39, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: (15).
15)
Alla sezione IV del capo III, è aggiunto il seguente articolo 39 bis: (16).
16)
All'articolo 46, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
(17).
17)
All'articolo 47, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dal testo seguente: (18).
18)
All'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: (19).
19)
All'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: (20).
20)
La tabella che figura al punto 8 dell'allegato è sostituita dalla tabella che
figura nell'allegato del presente regolamento.
21)
Al punto 9.2.B dell'allegato, il secondo trattino è sostituito dal testo
seguente: (21).
22)
Al punto 9.3.I.B dell'allegato, è aggiunto il seguente trattino: (22).
23)
Al punto 12 dell'allegato, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: (23).
24)
Al punto 12 dell'allegato, è aggiunto il seguente paragrafo 3: (24).
Articolo
2
Il
presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Ad
eccezione dei punti 13 e 19 dell'articolo 1, esso si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2000.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, il 29 settembre 2000.
Per
la Commissione
Franz
Fischler
membro
della Commissione
Allegato
(25)
(1)
Pubblicato nella G.U.C.E. 30 settembre 2000, n. L 246. Entrato in vigore il 30
settembre 2000.
(2)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(3)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(4)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(5)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(6)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(7)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(8)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(9)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(10)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(11)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(12)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(13)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(14)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(15)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(16)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(17)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(18)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(19)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(20)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(21)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(22)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(23)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(24)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.
(25)
Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.