Reg. (CE) n. 2075/2000 del 29 settembre 2000 (1).

Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

 

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in particolare l'articolo 50, considerando quanto segue:

 

(1) Durante il periodo di adozione dei documenti di programmazione contenenti misure per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1257/1999, si è riscontrato che alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 non consentivano di affrontare tutte le situazioni che avrebbero potuto presentarsi.

(2) Il presente regolamento intende pertanto chiarire o completare tali disposizioni per consentire un'applicazione più armoniosa del regolamento (CE) n. 1750/1999 a tutte le misure di sviluppo rurale, sia quelle inserite nella programmazione relativa alle regioni dell'obiettivo 1 o 2, sia quelle che formano parte della programmazione relativa allo sviluppo rurale. Pertanto, la maggior parte delle modifiche deve avere la stessa data di applicazione del regolamento (CE) n. 1750/1999, ossia il 1° gennaio 2000.

(3) L'esame dei documenti di programmazione ha rivelato che è molto difficile, per le aziende agricole situate in zone rurali che presentano problemi strutturali molto gravi, soddisfare le condizioni necessarie per ottenere un sostegno agli investimenti, previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Occorre permettere agli Stati membri di accordare, per piccoli investimenti, un periodo di tempo per conformarsi a tali condizioni.

(4) Per quanto riguarda l'insediamento dei giovani agricoltori, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1750/1999 le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno. Per il 2000, il periodo tra le domande e le decisioni di concessione potrebbe essere più lungo, dato che la maggior parte dei documenti di programmazione è adottata soltanto nel corso del secondo semestre. La condizione relativa all'età del giovane agricoltore, che dev'essere inferiore a 40 anni, potrebbe non essere più rispettata al momento della concessione del sostegno. È pertanto opportuno rendere più flessibile la norma prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1750/1999 per le domande presentate nel 2000.

(5) Le eccezioni di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere presentate nell'ambito dei piani di sviluppo rurale. Occorre estendere tale procedura agli altri documenti di programmazione presentati a titolo degli obiettivi 1 e 2, laddove tali documenti comprendono misure dello stesso tipo.

(6) Il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2000 della Commissione relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e quindi dalla sezione orientamento del FEAOG. A fini di coerenza, è opportuno rendere le disposizioni di tale regolamento applicabili alle misure cofinanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, fatte salve disposizioni contrarie previste dai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1258/1999 del Consiglio e (CE) n. 1750/1999.

(7) La decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006, è stata modificata allo scopo di precisare che le spese relative alle precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione, (CEE) n. 2079/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione e (CEE) n. 2080/92, comprese le misure previste dai precedenti regolamenti abrogati dai suddetti regolamenti del 1992, formano parte integrante della dotazione assegnata agli Stati membri.

D'altra parte, il regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1920/2000, prevede che i pagamenti connessi a determinati impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 possano essere inseriti, a talune condizioni, nella programmazione per lo sviluppo rurale relativa al periodo 2000-2006. È quindi opportuno definire più precisamente ciò che è compreso nell'importo complessivo del sostegno comunitario determinato per ogni piano di sviluppo rurale nell'ambito del documento di programmazione approvato dalla Commissione e adeguare di conseguenza la tabella finanziaria generale indicativa che figura al punto 8 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(8) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, gli importi che derivano, da un lato, dalle sanzioni imposte per il mancato rispetto delle condizioni in materia di protezione dell'ambiente e, dall'altro, dalla modulazione restano a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario a determinate misure di sviluppo rurale. Occorre specificare a che cosa si riferisca l'approvazione della Commissione per quanto riguarda tali misure.

(9) Se gli Stati membri modificano elementi importanti dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale, questi ultimi devono essere oggetto di una modifica che dev'essere approvata dalla Commissione. A fini di coerenza, è opportuno applicare le stesse condizioni per la modifica delle misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG nell'ambito dei documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2. Risulta d'altronde che le attuali condizioni per modificare la dotazione finanziaria di ciascuna misura comporterebbero sistematicamente una modifica annuale dei documenti di programmazione, che appesantirebbe notevolmente la gestione dei programmi. Occorre quindi alleggerire tali condizioni.

(10) Per garantire una gestione efficace di tutte le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, occorre estendere l'applicazione delle disposizioni finanziarie e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1750/1999 alle misure di sviluppo rurale comprese nei documenti unici di programmazione dell'obiettivo 2 e finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

(11) Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/1999, è stato oggetto di una modifica importante dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1750/1999. A fini di chiarezza, occorre adeguare i riferimenti a tale regolamento nel regolamento (CE) n. 1750/1999.

(12) Le spese relative alle precedenti misure di accompagnamento di cui ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92, che rientrano nella programmazione finanziaria del periodo 2000-2006, devono essere comprese nelle informazioni che gli Stati membri devono fornire ogni anno entro il 30 settembre, conformemente all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1750/1999. Occorre pertanto sopprimere gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di controllo finanziario di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 435/97, agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1404/94 della Commissione e agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione.

(13) Il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

ha adottato il presente regolamento:

 

 

Articolo 1

 

Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è modificato come segue.

1) Alla fine dell'articolo 2, è aggiunto il comma seguente:  (2).

2) All'articolo 5, primo comma, è aggiunta la frase seguente:  (3).

3) Il paragrafo 3 dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente:  (4).

4) Alla sezione 1 del capo III, è aggiunto il seguente articolo 32 bis:  (5).

5) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:  (6).

6) All'articolo, 33, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:  (7).

7) All'articolo 35, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:  (8).

8) All'articolo 35, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:  (9).

9) Le lettere d) ed e), del paragrafo 2, dell'articolo 35 sono sostituite dal testo seguente:  (10).

10) All'articolo 35, dopo il primo comma del paragrafo 2 è inserito il testo seguente:  (11).

11) All'articolo 35, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:  (12).

12) All'articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:  (13).

13) Il testo dell'articolo 38 è sostituito dal testo seguente:  (14).

14) All'articolo 39, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:  (15).

15) Alla sezione IV del capo III, è aggiunto il seguente articolo 39 bis:  (16).

16) All'articolo 46, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:  (17).

17) All'articolo 47, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dal testo seguente:  (18).

18) All'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:  (19).

19) All'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:  (20).

20) La tabella che figura al punto 8 dell'allegato è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

21) Al punto 9.2.B dell'allegato, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:  (21).

22) Al punto 9.3.I.B dell'allegato, è aggiunto il seguente trattino:  (22).

23) Al punto 12 dell'allegato, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:  (23).

24) Al punto 12 dell'allegato, è aggiunto il seguente paragrafo 3:  (24).

 

 

Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Ad eccezione dei punti 13 e 19 dell'articolo 1, esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2000.

 

Per la Commissione

Franz Fischler

membro della Commissione

 

 

Allegato (25)

 

 

 

 

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 30 settembre 2000, n. L 246. Entrato in vigore il 30 settembre 2000.

(2) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(3) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(4) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(5) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(6) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(7) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(8) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(9) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(10) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(11) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(12) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(13) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(14) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(15) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(16) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(17) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(18) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(19) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(20) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(21) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(22) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(23) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(24) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.

(25) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 1750/1999.