Reg.
(CE) n. 2603/1999 del 9 dicembre 1999 (1).
Regolamento
della Commissione recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo
sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.
La
Commissione delle Comunità europee,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto
il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti,
in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,considerando quanto segue:
(1)
il regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica, per quanto riguarda il sostegno
comunitario, a decorrere dal 1° gennaio 2000. I regolamenti abrogati e le
disposizioni soppresse da detto regolamento continuano ad applicarsi alle
azioni approvate dalla Commissione in forza dei pertinenti regolamenti
anteriormente al 1° gennaio 2000;
(2)
è opportuna l'adozione di norme transitorie per agevolare il passaggio dal
sistema vigente al nuovo sistema di sostegno dello sviluppo rurale, onde
evitare difficoltà o ritardi nell'attuazione delle azioni di sostegno dello
sviluppo rurale nel corso del periodo transitorio;
(3)
a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, i piani di sviluppo rurale si
estendono su un periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2000. Per
garantire che tutte le future misure siano comprese nella nuova programmazione
è opportuno che la Commissione non approvi, in forza delle norme vigenti, altre
misure o modificazioni di misure la cui validità oltrepassi il termine del 31
dicembre 1999, a meno che la loro approvazione immediata sia necessaria per
motivi inderogabili;
(4)
per garantire la continuità del sostegno agroambientale, è opportuno che gli
Stati membri siano autorizzati a prorogare gli attuali impegni agroambientali
per il periodo necessario a permettere la transizione al nuovo regime e a
concludere nuovi contratti agroambientali nella misura in cui possa essere
garantita la piena compatibilità di tali impegni con il nuovo quadro normativo
del sostegno. Per garantire effettività alle nuove norme sul sostegno
agroambientale, le specifiche disposizioni transitorie relative agli impegni
agroambientali devono applicarsi a partire dal 30 luglio 1999, ossia dal giorno
successivo al loro annuncio agli Stati membri in seno al comitato di gestione.
È inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere impegni
agroambientali anteriormente al 1° gennaio 2000 in base a domande presentate
prima del 30 luglio 1999 in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione;
(5)
i pagamenti connessi agli impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2000 per
progetti di sviluppo rurale che in futuro saranno finanziati dal FEAOG, sezione
garanzia, continueranno ad essere finanziati dal FEAOG, sezione orientamento
fino al 31 dicembre 2001, secondo le modalità vigenti e compatibilmente con le
risorse disponibili. Tuttavia, le spese sostenute sino al 31 dicembre 2001 nell'ambito
di piani pluriennali e connesse a questi impegni, così come le indennità
compensative relative al più tardi all'anno 1999, possono essere finanziate, a
determinate condizioni, dal FEAOG, sezione garanzia qualora non siano disponibili
fondi, o i fondi disponibili siano insufficienti. In ogni caso, le spese sostenute
nell'ambito di piani pluriennali dopo la data del 31 dicembre 2001 saranno
finanziate dal FEAOG sezione garanzia;
(6)
è opportuno stabilire norme specifiche per determinare il termine a decorrere
dal quale sono considerate ammissibili le spese che rientrano nei documenti di
programmazione per lo sviluppo rurale del nuovo regime;
(7)
per risolvere specifici problemi connessi alla modificazione del criterio per
il pagamento delle indennità compensative, che da pagamento per capo diventa
pagamento per ettaro, è opportuno autorizzare gli Stati membri a continuare,
per un periodo transitorio di un anno, a versare le indennità in base al
criterio per capo;
(8)
è necessario definire le date di decorrenza di efficacia delle norme in materia
di aiuti di Stato di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999, per i
nuovi aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22
marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
(9)
le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del
comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,
ha
adottato il presente regolamento:
Capo
I
Campo
di applicazione
Articolo
1
Il
presente regolamento reca misure specifiche intese ad agevolare la transizione
dal sistema vigente a quello istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999.
Capo
II
Misure
preesistenti
Articolo
2
In
forza dei regolamenti abrogati dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1257/1999, la Commissione non approva misure, o loro modificazioni, la
cui durata di efficacia oltrepassi la data del 31 dicembre 1999, a meno che
un'immediata approvazione sia necessaria per motivi inderogabili.
Articolo
3
1.
Gli Stati membri hanno la facoltà di prorogare al massimo di un anno, senza
tuttavia superare la data del 31 dicembre 2000, la durata degli impegni
agroambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 e che scadano
prima dell'approvazione, da parte della Commissione, del documento di programmazione
per lo sviluppo rurale.
Il
periodo di proroga non è preso in considerazione ai fini del calcolo della
durata degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999.
2.
Gli Stati membri hanno la facoltà di concludere nuovi impegni agroambientali in
forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 solo anteriormente al 1° gennaio 2000 e
purché sussista una delle seguenti condizioni:
a)
che sia stata presentata una domanda prima del 30 luglio 1999, per un impegno
da sottoscrivere senza indugio, ai fini della continuità del sostegno
agroambientale;
b)
che i nuovi impegni siano modificati quanto prima, se necessario, al fine di
renderli conformi al documento di programmazione per lo sviluppo rurale
approvato dalla Commissione: in tal caso, il periodo che precede la
modificazione non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata
degli impegni in forza del regolamento (CE) n. 1257/1999.
3.
Gli Stati membri specificano in modo dettagliato nei loro piani di sviluppo
rurale l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 e vi
inseriscono gli impegni modificati in forza del paragrafo 2, lettera b).
4.
Prima della fine del periodo di esecuzione di un impegno assunto in forza del
regolamento (CEE) n. 2078/92, gli Stati membri possono autorizzare la
trasformazione di tale impegno in un nuovo impegno di cinque anni o più nel
quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 a condizione che:
a)
la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale, e
b)
l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato (2).
Articolo
4
1.
In relazione al sostegno concesso in forza dei regolamenti (CEE) n. 1696/71,
(CEE) n. 404/93 e (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nonché in forza dei
regolamenti (CEE) n. 4256/88, (CEE) n. 1610/89, (CEE) n. 867/90, (CE) n.
950/97, (CE) n. 951/97 e (CE) n. 952/97 del Consiglio, si applicano i paragrafi
2 e 3 del presente articolo.
2.
I pagamenti connessi agli impegni conclusi dagli Stati membri anteriormente al
1° gennaio 2000, comprese le indennità compensative relative al più tardi
all'anno 1999, e per i quali le spese sono sostenute dagli Stati membri anteriormente
al 1° gennaio 2002 continuano ad essere finanziati dal FEAOG, sezione
orientamento, secondo le condizioni fissate nei pertinenti regolamenti di cui
al paragrafo 1 e compatibilmente con le risorse disponibili (3).
Qualora,
per le azioni di cui al primo comma, non siano disponibili fondi, ovvero essi
siano insufficienti, i seguenti pagamenti possono essere integrati nella
programmazione dello sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 e finanziati dal
FEAOG, sezione garanzia, purché gli Stati membri interessati definiscano criteri
che identifichino chiaramente la spesa da integrare nella programmazione:
a)
pagamenti connessi ad indennità compensative relative al più tardi all'anno
1999,
b)
pagamenti connessi a spese pluriennali in aree non coperte dall'obiettivo 1
come definite a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3.
Il sostegno comunitario per spese pluriennali relative ad interventi di cui al
paragrafo 2, primo comma, per i quali le spese sono sostenute dagli Stati
membri dopo il 1° gennaio 2002, è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, nelle
zone non rientranti nell'obiettivo 1 quali definite a decorrere dal 1° gennaio
2000 (4).
4.
Gli Stati membri specificano in modo dettagliato nei loro piani di sviluppo
rurali l'eventuale esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo
5
1.
Per le misure preesistenti, gli Stati membri continuano ad informare la
Commissione secondo le pertinenti norme in vigore.
2.
Entro il 31 marzo 2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione una
relazione sulle azioni di cui all'articolo 4. La relazione è presentata
conformemente alle tabelle di cui agli allegati I e II.
Capo
III
Nuove
misure
Articolo
6
Sono
considerate ammissibili al sostegno del FEAOG, sezione garanzia solo le spese
il cui importo è stato effettivamente pagato ai singoli beneficiari di una
misura di sostegno allo sviluppo dopo la data del 31 dicembre 1999 e dopo la
data di presentazione, o di comunicazione, alla Commissione del pertinente piano
di sviluppo rurale, o di eventuali modificazioni di tale piano. La più tardiva
di queste due date costituisce il termine a decorrere dal quale le spese sono
considerate ammissibili.
Tuttavia,
le spese per la valutazione ex ante possono essere considerate ammissibili ai
fini del sostegno, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1750/1999
della Commissione, se sono state versate dopo il 31 luglio 1999.
Articolo
7
Gli
Stati membri hanno la facoltà di disporre, nei loro piani di sviluppo rurale,
che le indennità compensative continuino ad essere pagate per capo con
riferimento all'esercizio 2000. In tal caso, l'aliquota massima dell'indennità
compensativa indicata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999 si
applica per unità di bestiame adulto.
Capo
IV
Aiuti
di Stato
Articolo
8
Le
disposizioni del titolo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applicano ai
nuovi aiuti, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n.
659/1999, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Capo
V
Disposizioni
finali
Articolo
9
Il
presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo
3 si applica a decorrere dal 30 luglio 1999.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto
a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.
Per
la Commissione
Franz
Fischler
membro
della Commissione
(1)
Pubblicato nella G.U.C.E. 10 dicembre 1999, n. L 316. Entrato in vigore il 10
dicembre 1999.
(2)
Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1929/2000.
(3)
Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2055/2001.
(4)
Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2055/2001.