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NUOVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI RIFERIMENTO DA

APPLICARE ALLE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO AI SENSI DI VARIE

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 1

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 febbraio 1977,

e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i tassi di riferimento da applicare alle

operazioni di credito agevolato, assunta ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Considerato che la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato

nei diversi settori produttivi si basa attualmente sul costo della provvista obbligazionaria

sostenuto dalle banche che erogano i finanziamenti, al quale viene aggiunta una commissione a

ristoro degli oneri connessi all'attività di intermediazione dalle stesse svolta;

Considerato altresì che l'ampliamento degli strumenti di raccolta ed il processo di

despecializzazione, operativa e temporale, indotto dal predetto decreto legislativo n. 385/93,

rendono meno significativo e utilizzabile il rendimento delle obbligazioni, non più

rappresentativo del costo della provvista bancaria;

Vista la delibera del 3 marzo 1994, con la quale il CICR ha previsto che:

ai fini della determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato nel

settore industriale dovranno essere utilizzati parametri rappresentativi del livello dei tassi di

interesse di mercato;

tale criterio di determinazione del tasso di riferimento dovrà essere esteso anche agli altri settori

del credito agevolato nei quali il tasso medesimo è basato sul costo della provvista degli ex

istituti di credito speciale;

con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, verranno individuati i

parametri da adottare per la determinazione dei tassi di riferimento e le connesse modalità

applicative nonché le modifiche che si rendessero necessarie;

Dovendosi procedere alla individuazione dei nuovi parametri da utilizzare per la determinazione

del tasso di riferimento da applicare nei vari comparti del credito agevolato;

Vista la proposta all'uopo formulata dalla Banca d'Italia;

1 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994

 

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Decreta:

Art. 1

1 I1 tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di

credito agevolato è determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla

variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori:

a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e del RIBOR a uno e a

tre mesi, per le operazioni con durata fino a 18 mesi;

b) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (campione dei titoli

pubblici soggetti a tassazione o RENDISTATO) per le operazioni oltre i 18 mesi.

2. Il parametro indicato al punto a ) è pari alla media aritmetica semplice tra:

il rendiconto composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a

dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del mese

precedente quello di stipula dell'operazione a reso noto dalla Banca d'Italia;

la media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi,

rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo

precedente quello di stipula dell'operazione.

3 I1 parametro indicato al punto b), reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo mese

precedente, quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di

credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto definitivo.

Art. 2

1. Rimangono immutati la normativa riguardante il tasso di riferimento delle operazioni di

credito all'esportazione effettuate con raccolta sui mercati esteri, nonché il sistema di

determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui con onere di ammortamento diretto

o indiretto a carico dello Stato e degli enti locali. Limitatamente a questi ultimi mutui erogati a

tasso fisso si applica il parametro di cui al punto b), primo comma, del precedente art. 1.

2. Per le operazioni di credito all'esportazione a tasso variabile, con raccolta sui mercato interno,

il parametro da prendere in considerazione per la determinazione del tasso di riferimento,

considerato come tasso effettivo annuo, è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti

parametri:

a) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione o RENDlSTATO

riferita al secondo mese precedente la scadenza della rata di contributo;

 

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b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR a tre mesi, riferita al mese

precedente la scadenza della rata di contributo.

3. Per le operazioni di credito all'esportazione a tasso fisso, con raccolta sul mercato interno, il

parametro da prendere in considerazione per la determinazione del tasso di riferimento,

considerato come tasso effettivo annuo, è costituito da quello indicato dalla lettera b) del comma

1 dell'art.1, riferito al secondo mese precedente il giorno di erogazione del finanziamento da

parte del soggetto finanziatore.

Art. 3

Per le operazioni di credito navale previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 23l, il tasso di

riferimento si modificherà automaticamente, con periodicità semestrale, in relazione alla media

mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (RENDISTATO), riferita al

secondo mese precedente il semestre nel quale viene stipulata l'operazione.

Art. 4

Ai valori calcolati con le modalità indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione per

oneri di intermediazione che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento

Art. 5

I1 nuovo sistema di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agevolato

di cui al presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

I1 presente decreto sarà trasmesso per il visto alla ragioneria centrale del Tesoro e verrà

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

I1 Ministro: Dini