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NUOVI
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI RIFERIMENTO DA
APPLICARE
ALLE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO AI SENSI DI VARIE
DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE 1
IL
MINISTRO DEL TESORO
Visto il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia
bancaria e creditizia;
Vista la
delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4
febbraio 1977,
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i tassi di
riferimento da applicare alle
operazioni di credito agevolato, assunta ai sensi dell'art. 20 del
decreto del Presidente della
Repubblica
9 novembre 1976, n. 902;
Considerato
che la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato
nei diversi settori produttivi si basa attualmente sul costo della
provvista obbligazionaria
sostenuto dalle banche che erogano i finanziamenti, al quale viene
aggiunta una commissione a
ristoro degli oneri connessi all'attività di intermediazione dalle
stesse svolta;
Considerato
altresì che l'ampliamento degli strumenti di raccolta ed il processo di
despecializzazione, operativa e temporale, indotto dal
predetto decreto legislativo n. 385/93,
rendono meno significativo e utilizzabile il rendimento delle
obbligazioni, non più
rappresentativo del costo della provvista bancaria;
Vista la
delibera del 3 marzo 1994, con la quale il CICR ha previsto che:
ai fini della determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di
credito agevolato nel
settore industriale dovranno essere utilizzati parametri
rappresentativi del livello dei tassi di
interesse di mercato;
tale criterio di determinazione del tasso di riferimento dovrà essere esteso
anche agli altri settori
del credito agevolato nei quali il tasso medesimo è basato sul costo della
provvista degli ex
istituti di credito speciale;
con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia,
verranno individuati i
parametri da adottare per la determinazione dei tassi di riferimento
e le connesse modalità
applicative nonché le modifiche che si rendessero necessarie;
Dovendosi
procedere alla individuazione dei nuovi parametri da
utilizzare per la determinazione
del tasso di riferimento da applicare nei vari comparti del credito
agevolato;
Vista la
proposta all'uopo formulata dalla Banca d'Italia;
1 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994
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Decreta:
Art. 1
1 I1 tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle
leggi esistenti, sulle operazioni di
credito agevolato è determinato, per quanto attiene al costo di
provvista, in relazione alla
variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi
superiori:
a) media
dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a
un anno e del RIBOR a uno e a
tre mesi, per le operazioni con durata fino a 18 mesi;
b) media
mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione
(campione dei titoli
pubblici soggetti a tassazione o RENDISTATO) per le operazioni oltre
i 18 mesi.
2. Il
parametro indicato al punto a ) è pari alla media aritmetica semplice tra:
il rendiconto composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei
BOT a sei mesi e a
dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede
d'asta nelle due emissioni del mese
precedente quello di stipula dell'operazione a reso noto dalla Banca
d'Italia;
la media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a
tre mesi,
rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al
quinto giorno lavorativo
precedente quello di stipula dell'operazione.
3 I1 parametro
indicato al punto b), reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo
mese
precedente, quello di stipula del contratto e, relativamente alle
operazioni di credito agrario e di
credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del
contratto definitivo.
Art. 2
1.
Rimangono immutati la normativa riguardante il tasso
di riferimento delle operazioni di
credito all'esportazione effettuate con raccolta sui mercati
esteri, nonché il sistema di
determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui con onere di
ammortamento diretto
o indiretto a carico dello Stato e degli enti locali. Limitatamente a
questi ultimi mutui erogati a
tasso fisso si applica il parametro di cui al punto b), primo comma, del
precedente art. 1.
2. Per le
operazioni di credito all'esportazione a tasso variabile, con raccolta sui
mercato interno,
il parametro da prendere in considerazione per la determinazione del tasso
di riferimento,
considerato come tasso effettivo annuo, è costituito dalla media
aritmetica semplice dei seguenti
parametri:
a) media
mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione o RENDlSTATO
riferita al secondo mese precedente la
scadenza della rata di contributo;
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b) media
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR a tre mesi,
riferita al mese
precedente la scadenza della rata di contributo.
3. Per le
operazioni di credito all'esportazione a tasso fisso, con raccolta sul mercato
interno, il
parametro da prendere in considerazione per la determinazione del
tasso di riferimento,
considerato come tasso effettivo annuo, è costituito da quello indicato
dalla lettera b) del comma
1
dell'art.1, riferito al secondo mese precedente il
giorno di erogazione del finanziamento da
parte del soggetto finanziatore.
Art. 3
Per le
operazioni di credito navale previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 23l, il
tasso di
riferimento si modificherà automaticamente, con periodicità semestrale,
in relazione alla media
mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a
tassazione (RENDISTATO), riferita al
secondo mese precedente il semestre nel quale viene stipulata
l'operazione.
Art. 4
Ai valori
calcolati con le modalità indicate nei precedenti
articoli va aggiunta la commissione per
oneri di intermediazione che rappresenta l'altro elemento del tasso di
riferimento
Art. 5
I1 nuovo
sistema di determinazione dei tassi di riferimento per le operazioni di credito
agevolato
di cui al presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.
I1
presente decreto sarà trasmesso per il visto alla ragioneria centrale del
Tesoro e verrà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21
dicembre 1994
I1 Ministro: Dini