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32000Y0201(01)
Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari
per gli aiuti di stato nel settore agricolo
Gazzetta ufficiale n. C 028 del 01/02/2000 PAG. 0002 - 0022
ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE
AGRICOLO
(2000/C 28/02)
1. INTRODUZIONE
1.1. Il mantenimento di un sistema di libera concorrenza
senza distorsioni costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità
europea. La politica comunitaria in materia di aiuti di Stato si propone di
assicurare la libera concorrenza, un'efficiente assegnazione delle risorse e
l'unità del mercato comunitario, nel rispetto degli impegni assunti sul piano
internazionale. Per questo motivo la Commissione si è sempre mostrata
particolarmente vigilante in questo campo.
1.2. L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi
della politica agricola comune. Nel definire la politica agricola comune e i
suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto della particolare
natura dell'agricoltura, attribuibile alle caratteristiche peculiari del
settore stesso e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie
regioni agricole, nonché dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni
adeguamenti e del fatto che il settore agricolo è strettamente correlato
all'economia nel suo complesso.
1.3. Di conseguenza il ricorso agli aiuti di Stato può
essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica.
Inoltre gli aiuti di Stato devono rispettare gli obblighi internazionali della
Comunità, che per quanto riguarda questo settore sono specificati in
particolare nell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale
del commercio (OMC). Conformemente a tale accordo gli aiuti sono soggetti a
notifica e vengono classificati sulla base del loro potenziale di distorsione
degli scambi.
1.4. Finora il controllo degli aiuti di Stato nel settore
agricolo è stato effettuato attraverso strumenti diversi, tra cui i
regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione,
discipline specifiche relative a determinati tipi di aiuti e un corpus esteso
di prassi della Commissione, enunciato in vari documenti di lavoro della
Commissione, ma non pubblicato ufficialmente.
1.5. In seguito all'adozione dell'Agenda 2000, il Consiglio
ha definito, nel regolamento (CE) n. 1257/1999(1), una nuova politica di
sviluppo rurale volta a stabilire un quadro coerente e sostenibile per il
futuro delle zone rurali europee. Siffatta policitica andrà a completare le
riforme introdotte progressivamente nei settori di mercato promuovendo
un'agricoltura competitiva e multifunzionale nel contesto di una strategia di
sviluppo rurale globale e integrata. Lo sviluppo rurale diventerà in effetti il
secondo pilastro della PAC. La nuova politica riconosce esplicitamente la
molteplicità di ruoli dell'agricoltura, tra cui la conservazione dell'ambiente,
del paesaggio tradizionale e del partrimonio rurale in senso lato, e sottolinea
al tempo stesso la necessità di creare fonti alternative di reddito come parte
integrante della politica di sviluppo rurale. In seguito a questo processo di
riforma il Consiglio ha sostituito una serie di strumenti esistenti, che
disciplinano la concessione di finanziamenti nel settore agricolo, sia a
livello comunitario che dei singoli Stati membri, con un unico regolamento
sullo sviluppo rurale. Gli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999
contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre
l'articolo 37 dispone che le misure di sviluppo rurale devono essere coerenti
con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di
tali politiche.
1.6. Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono
dal fatto che esso sia finanziato in parte dalla Comunità o esclusivamente
dallo Stato membro, la Commissione ritiene essenziale assicurare la coerenza
tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e i contributi concessi
nell'ambito della politica agricola comune o della politica di sviluppo rurale.
La Commissione ritiene pertanto necessario rivedere l'impostazione generale in
materia di aiuti di Stato nel settore agricolo per tener conto dei più recenti
sviluppi legislativi. Tale revisione dovrebbe inoltre comportare una
semplificazione delle norme attuali e una maggiore trasparenza, agevolando le
autorità competenti nel loro compito di notifica alla Commissione dei regimi di
aiuti di Stato e consentendo alla Commissione stessa di approvarli con maggior
rapidità ed efficienza.
1.7. Per disporre di un quadro normativo stabile atto alla
preparazione e all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, la Commissione
intende applicare gli orientamenti di seguito esposti per tutto il prossimo
periodo di programmazione (2000-2006). Modifiche a questi orientamenti verranno
pertanto proposte soltanto se veramente necessarie per tener conto di sviluppi
imprevisti o di cambiamenti nella situazione economica.
1.8. Il gruppo di lavoro sulle condizioni di concorrenza in
agricoltura è stato consultato in merito ai presenti orientamenti nelle
riunioni del 7 e 8 settembre 1999 e del 26 e 27 ottobre 1999.
2. PORTATA
2.1. I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti
di Stato, comprese le misure di aiuto finanziate mediante tasse parafiscali,
concessi per attività inerenti la produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Essi
non si applicano invece:
- agli aiuti di Stato nel settore della pesca e
dell'acquacoltura(2);
- agli aiuti per il settore forestale, compresi gli aiuti
per il rimboschimento di terre agricole, che formeranno oggetto di orentamenti
distinti.
2.2. Ai fini dei presenti orientamenti, per "prodotti
agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i
prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3),
esclusi i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell'acquicoltura(4).
2.3. Ai fini dei presenti orientamenti, per trasformazione di
un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo, in
esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, come
ad esempio l'estrazione di succo di frutta o la macellazione di animali da
carne. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I in
prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di
applicazione dei presenti orientamenti.
3. PRINCIPI GENERALI
3.1. L'articolo 36 del trattato CE prevede che le regole di
concorrenza si applichini alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli
soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da altri settori,
quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli
aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma
dalla normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato ed
è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal Consiglio. Di fatto,
tuttavia, tutti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati
prevedono l'applicazione ai prodotti di cui trattasi delle norme sugli aiuti di
Stato di cui agli articoli da 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre l'articolo 51
del regolamento sullo sviluppo rurale prevede espressamente l'applicazione
degli articoli 87, 88 e 89 agli aiuti concessi dagli Stati membri a misure di
sostegno dello sviluppo rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali
limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le
disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel
settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al limitato
numero di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto
3.8).
3.2. Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente
applicabili ai settori oggetto di organizzazioni comuni di mercato, la loro
applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei
regolamenti di cui trattasi. In altre parole, il ricorso di uno Stato membro
alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 non può essere considerato
prioritario rispetto alle disposizioni del regolamento relativo
all'organizzazione di quel settore di mercato(5). In nessun caso la Commissione
può pertanto approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che
disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il
corretto funzionamento di quest'ultima.
3.3. I presenti orientamenti riguardano tutte le misure di
aiuto, in qualsiasi forma, che rientrano nella definizione di aiuto di Stato di
cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A questo proposito va
sottolineato che, secondo la prassi costante della Commissione, l'esistenza
della politica agricola comune fa sì che gli aiuti nel settore agricolo, per
quanto di modesta entità, a favore di talune imprese o della produzione di
certi beni, siano potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e di
influire negativamente sugli scambi tra Stati membri. Per questo motivo la
cosiddetta regola "de minimis"(6) non si applica ai contributi a
spese connesse all'agricoltura.
3.4. L'applicazione dei presenti orientamenti è subordinata
ad eventuali deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa
comunitaria.
La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto non
contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli
articoli da 87 a 89 del trattato, della politica agricola comune e della
politica di sviluppo rurale della Comunità.
3.5. Per poter essere considerate compatibili con il mercato
comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o
esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni
esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti
orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la
situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo
sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla
base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei
mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con
il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono
interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.
3.6. Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto
retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la
necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al
funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere
finanziario. In tutti i regimi di aiuti, ad eccezione di quelli di natura
compensativa, deve pertanto essere vietata la concessione di aiuti a favore di
lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia
stata debitamente presentata all'autorità competente.
3.7. Poiché le condizioni peculiari della produzione
agricola vanno tenute in considerazione nella valutazione degli aiuti intesi a
favorire le regioni svantaggiate, gli orientamenti della Commissione in materia
di aiuti di Stato a finalità regionale(7) non si applicano al settore agricolo.
nei presenti orientamenti sono invece state inserite considerazioni relative
alla politica regionale, ove esse appaiono rilevanti per il settore agricolo.
Analogamente, in ragione della particolare struttura delle aziende agricole,
non è applicabile al settore agricolo neppure la disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(8).
3.8. Come rilevato al punto 3.1, alcuni tipi di prodotti
agricoli compresi nell'allegato I non sono ancora disciplinati da
un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle
da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola,
gli aceti derivati da alcole e il sughero. Poiché non esiste un'organizzazione
comune di mercato di tali prodotti, le disposizioni di cui all'articolo 4 del
regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione
di alcune regole di concorrenza alla produzione e del commercio dei prodotti agricoli(9),
rimangono applicabili agli aiuti di Stato ad essi destinati specificamente.
L'articolo 4 stabilisce che a questi aiuti si applicano soltanto le
disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima frase
dell'articolo 88, paragrafo 3. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad
informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare
le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli
aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione, anche se
può formulare osservazioni. Nel valutare tali aiuti la Commissione terrà conto
della mancanza di un'organizzazione comune di mercato a livello comunitario.
Pertanto, purché i regimi di aiuti nazionali abbiano effetti analoghi alle misure
applicate a livello comunitario a sostegno del reddito dei produttori in altri
settori e a condizione che essi perseguano obiettivi simili a quelli
dell'organizzazione comune di mercato, la Commissione non formulerà
osservazioni, anche se si tratta di aiuti al funzionamento che sarebbero
normalmente vietati.
3.9. L'articolo 6 del trattato CE stabilisce che "le
esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui
all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile". Le azioni di cui all'articolo 3 riguardono la politica
agricola e quella di concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti
di Stato dovranno tenere particolarmente conto delle questioni ambientali,
anche qualora i regimi di aiuto in questione non riguardino specificamente il
settore ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli
investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore
impiego di risorse scarse o l'aumento dell'inquinamento, sarà necessario
dimostrare che il regime non determinerà una violazione della normativa
comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in altro modo danni
all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere
una valutazione del previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria. In
molti casi per soddisfare questo requisito basterà semplicemente confermare che
non si prevede alcun impatto ambientale.
3.10. Tranne ove espressamente indicato, tutti i tassi di
aiuto nei presenti orientamenti sono espressi come contributo totale in
percentuale del volume dei costi ammissibili (equivalente sovvenzione lorda).
4. AIUTI AGLI INVESTIMENTI
4.1. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
4.1.1. PRINCIPI GENERALI
4.1.1.1. Per facilitare lo sviluppo generale del settore
agricolo, gli aiuti agli investimenti nelle aziende dovrebbero contribuire a
migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di
produzione. L'investimento dovrebbe perseguire almeno uno dei seguenti
obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la
produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale,
le condizioni di igiene e benessere degli animali o promuovere la
diversificazione delle attività agricole. Gli aiuti agli investimenti che non
si prefiggono nessuno di questi obiettivi, e in particolare gli aiuti destinati
a meri investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la
situazione della produzione agricola, non agevolano lo sviluppo del settore e
pertanto non rientrano nel campo di applicazione della deroga di cui
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
4.1.1.2. Fatte salve le eccezioni di cui al punto 4.1.2(10),
il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume
dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 % e,
riguardo alle zone svantaggiate, al 50 %, come disposto all'articolo 7 del regolamento
sullo sviluppo rurale. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da
giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono
essere elevati al 45 % e al 55 % rispettivamente.
4.1.1.3. Il sostegno agli investimenti viene concesso
unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante
valutazione delle prospettive(11) e il cui conduttore possieda conoscenze e
competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti
comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi
requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il
sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti(12).
4.1.1.4. Non vengono sovvenzionati investimenti il cui
obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi
normali sui mercati. L'esistenza di sbocchi normali sui mercati dovrà essere
valutata a livello adeguato, in funzione di prodotti in questione, del tipo di
investimento e della capacità esistente e prevista. Si terrà conto di eventuali
restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel
quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Qualora, nell'ambito di
un'organizzazione comune di mercato, vigano restrizioni alla produzione o
limitazioni del sostegno comunitario a livello di singoli agricoltori, aziende
o stabilimenti di trasformazione, non saranno finanziati gli investimenti che
avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali limiti.
4.1.1.5. Le spese ammissibili comprendono:
- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni
immobili;
- le nuove macchine e attrezzature(13), compresi i programmi
informatici;
- le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad
un massimo del 12 %;
- acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi
di registrazione.
4.1.1.6. Non verranno concessi aiuti all'acquisto di diritti
di produzione, se non in conformità alle disposizioni specifiche
dell'organizzazione comune di mercato pertinente e ai principi di cui agli
articoli 87, 88 e 89 del trattato.
4.1.1.7. Per quanto riguarda l'acquisto di animali, possono
beneficiare degli aiuti esaminati nella presente sezione soltanto il primo
acquisto di bestiame e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico
del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità
pregiata (maschi o femmine), registrati nei libri genealogici o
equivalenti(14).
4.1.1.8. Le spese ammissibili non devono complessivamente
superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli State membri a norma
dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale.
4.1.1.9. Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le
disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione
agricola primaria non effettuati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da
parte di associazioni di produttori de attrezzature da utilizzare in comune.
4.1.2. CASI SPECIALI
4.1.2.1. A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del
regolamento sullo sviluppo rurale, i massimali di aiuto di cui al punto 4.1.1.2
non si applicano:
- ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse
pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da
attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;
- ad investimenti in materia di tutela e miglioramento
dell'ambiente;
- ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di
igiene degli allevamenti e di benessere degli animali.
Nel valutare la compatibilità di questi aiuti con gli
articoli 87, 88 e 89 del trattato la Commissione applicherà i principi di
seguito enunciati.
4.1.2.2. Conservazione dei paesaggi tradizionali
Gli aiuti destinati a promuovere la conservazione del
patrimonio sono espressamente citati all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d),
del trattato; la Commissione li considera pertanto favorevolmente.
Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla
conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende
agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, la Commissione
concede aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese
comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o
dai suoi collaboratori.
Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla
conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi
dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, la Commissione concede aiuti
fino ad un massimo del 60 % delle spese ammissibili, elevato al 75 % nelle zone
svantaggiate, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva
dell'azienda.
Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, e
in altri casi su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione
applicherà i tassi di aiuto indicati al punto 4.1.1.2 alle spese ammissibili
sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Oltre a
questo, tuttavia, la Commissione autorizzerà la concessione di aiuti
supplementari, ad un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese
aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per
preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
4.1.2.3. Trasfermimento di fabbricati agricoli
nell'interesse pubblico
Sono molti i motivi per cui può risultare necessario
trasferire fabbricati agricoli nell'interesse pubblico.
Qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che,
conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto a
indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
In altri casi, nei quali il trasferimento consiste
semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione
delle strutture esistenti, l'agricoltore ricava uno scarso beneficio diretto
dall'operazione; la Commissione ritiene pertanto che possano essere concessi
aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute senza rischiare di
alterare la concorrenza.
In altri casi ancora, tuttavia, il trasferimento può
comportare vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di stutture più
moderne. In tali casi il tasso di aiuto va modificato in modo che il contributo
dell'agricoltore sia equivalente almeno al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate)
dell'aumento di valore delle strutture interessate dal trasferimento, o al 55 %
e 45 % rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.
Se il trasferimento determina un aumento della capacità
produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60 % (50
% nelle zone svantaggiate) della quota corrispondente di spesa, o al 55 % e 45
% rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.
4.1.2.4. Investimenti in materia di tutela e miglioramento
dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali
Qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi
attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento
delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 40 % e 50
% di cui al punto 4.1.1.2 possono essere aumentati, rispettivamente, del 20 % e
del 25 %.
Tale maggiorazione verrà concessa unicamente per
investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore, oppure
per investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi,
alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di attuazione. La
maggiorazione deve tuttavia essere tassativamente limitata ai costi aggiuntivi
ammissibili necessari per conseguire l'obiettivo in questione e non si applica
agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.
4.2. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA
TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
4.2.1. La prassi costante della Commissione in materia di
aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione
dei prodotti agricoli è quella di assicurare un'applicazione coerente della
politica agricola comune e delle norme sulla concorrenza considerando in
parallelo sia i tassi di aiuto applicabili per gli investimenti che gli
investimenti ammissibili. Inoltre, per tener conto della politica regionale, la
Commissione ha già autorizzato una certa flessibilità per i tassi di aiuto che
possono essere erogati a sostegno di investimenti intrapresi nell'ambito di
regimi di aiuto regionali(15).
4.2.2. Per mantenere tale parallelismo è necessario
modificare gli orientamenti che disciplinano questo tipo di aiuti di Stato,
onde tener vonto dei cambiamenti apportati alla normativa comunitaria a seguito
dell'adozione delle proposte dell'Agenda 2000.
4.2.3. In linea di principio, vengono sostenuti investimenti
nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti
agricoli soltanto in aziende di provata redditività, sulla base di una
valutazione delle loro prospettive(16) e che rispettano requisiti minimi in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli
investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi
in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può
essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. Il tasso di aiuto non
può superare il 50 % degli investimenti ammessi a beneficiarne nelle regioni
dell'obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni. A tale fine le spese
ammissibili comprendono:
- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni
immobili;
- le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi
informatici;
- le spese generali, come onorari di achitetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad
un massimo del 12 %.
4.2.4. Tuttavia, nel caso di aiuti di Stato relativi ad
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di
prodotti agricoli concessi nell'ambito di un regime di aiuto regionale già
approvato dalla Commissione in conformità agli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale(17), gli aiuti possono essere
autorizzati fino all'intensità stabilita nell'ambito di detto regime. In tali
casi le spese ammissibili sono quelle specificate negli orientamenti di cui
sopra e comprendono aiuti per gli investimenti immateriali e per la creazione
di posti di lavoro risultanti da un progetto di investimento iniziale
realizzato secondo i citati orientamenti.
4.2.5. Non sono concessi aiuti a norma dei punti 4.2.3 o
4.2.4 se non vengono fornite prove sufficienti dell'esistenza di normali
sbocchi di mercato per i prodotti. Si procederà quindi ad una valutazione, al
livello opportuno, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di
investimenti e sulla capacità esistente e prevista. A tal fine si terrà conto
di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno
comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. In particolare:
non viene concesso alcun aiuto che contravvenga ai divieti o alle restrizioni
stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato(18); non viene concesso alcun
aiuto che riguardi la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
4.2.6. Gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili
superiori a 25 milioni di EUR e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12
milioni di EUR sono oggetto di notifica specifica alla Commissione a norma
dell'articolo 83, paragrafo 3, del trattato.
4.3. AIUTI AD INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE
4.3.1. La promozione della diversificazione delle attività
agricole è un elemento importante della politica comunitaria di sviluppo
rurale. La Commissione considera pertanto con favore tale tipo di aiuti, che
possono stimolare lo sviluppo dell'economia rurale nel suo complesso.
4.3.2. I presenti orientamenti non riguardano gli aiuti
concessi per promuovere la diversificazione di attività non connesse alla produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato
I, quali l'agriturismo, lo sviluppo di attività artigianali o l'acquacoltura,
benché essi rientrino nel campo di applicazione del regolamento sullo sviluppo
rurale. Tali aiuti sono pertanto valutati sulla base dei principi che la
Commissione applica di consueto agli aiuti al di fuori del settore agricolo, in
particolare la regola de minimis, la disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato alle piccole e medie imprese, gli orientamenti per gli aiuti di Stato a
finalità regionale e, ove appropriato, gli orientamenti per gli aiuti di Stato
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4.3.3. Alcuni problemi sono sorti in passato per quanto
riguarda la corretta valutazione degli aiuti intesi a promuovere la
diversificazione di altre attività connesse alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I. Non risultava
chiaro, ad esempio, se gli aiuti per le attività di traformazione e di
commercializzazione che si svolgono in azienda dovessero essere valutati come
aiuti agli investimenti nelle aziende agricole oppure come aiuti agli
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli. In futuro la Commissione utilizzerà i seguenti criteri.
Nel caso di aiuti ad investimenti su scala ridotta, qualora
le spese ammissibili non superino globalmente i limiti degli investimenti
totali che possono beneficiare degli aiuti fissati dagli Stati membri ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione
considererà tali misure come aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e
le valuterà conformemente al punto 4.1. Gli aiuti agli investimenti su larga
scala verranno invece esaminati come aiuti per le attività di trasformazione e
di commercializzazione conformemente al punto 4.2.
5. AIUTI NEL SETTORE AMBIENTALE
5.1. PRINCIPI GENERALI
5.1.1. A norma dell'articolo 174 del trattato, la politica
della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela,
tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della
Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
5.1.2. Il regolamento sullo sviluppo rurale riconosce lo
stretto nesso esistente tra agricoltura e ambiente e prevede disposizioni
specifiche secondo cui i beneficiari degli aiuti comunitari sono tenuti a
rispettare requisiti ambientali minimi. Per analogia la Commissione applicherà
tali disposizioni nella valutazione dei regimi di aiuti di Stato.
5.1.3. Tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo devono
essere compatibili con gli obiettivi generali della politica comunitaria in
materia ambientale. In particolare, i regimi di aiuto che non accordano
sufficiente priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte o alla
corretta applicazione del principio "chi inquina paga" non possono
essere considerati compatibili con l'interesse comune e non sono pertanto
autorizzati dalla Commissione.
5.2. AIUTI A FAVORE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE AMBIENTALE
Dato che i summenzionati orientamenti in materia di aiuti
agli investimenti tengono pienamente conto del caso particolare degli aiuti per
investimenti nel settore ambientale, non è più necessario prevedere deroghe
specifiche per tale categoria di aiuti, i quali verranno pertanto valutati
rispetto alle norme generali di cui al precedente capitolo 4.
5.3. AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI NEL SETTORE AGROAMBIENTALE
5.3.1. II capo VI del titolo II del regolamento sullo
sviluppo rurale stabilisce norme concernenti il sostegno comunitario ai metodi
di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla
conservazione dello spazio naturale. Il finanziamento comunitario, concesso
sulla base di impegni volontariamente assunti dagli agricoltori per un periodo
minimo di cinque anni, consiste in un pagamento massimo di 600 EUR per ettaro per
colture annuali, 900 EUR per ettaro per colture perenni specializzate e 450 EUR
per ettaro per altri usi della terra. Le condizioni per il pagamento della
sovvenzione comunitaria sono esposte agli articoli 22, 23, e 24 del regolamento
sullo sviluppo rurale e agli articoli da 12 a 20 del regolamento di
attuazione(19). L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento sullo sviluppo
rurale vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che sottoscrivono un
impegno di tipo agroambientale senza soddisfare le condizioni prescritte.
5.3.2. L'articolo 51, paragrafo 4, prevede tuttavia che
possano essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati
dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento sullo sviluppo rurale, purché
siano giustificati ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo. Inoltre, in casi
eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali
impegni.
5.3.3. Secondo l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento
sullo sviluppo rurale, il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso
annualmente ed è calcolato sulla base delle perdite di reddito, dei costi
aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un
incentivo. Pertanto, se uno Stato membro intende concedere un aiuto supplementare
che superi i massimali fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, deve
presentare la documentazione comprovante che la misura soddisfa tutte le
condizioni stabilite nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di
applicazione, nonché la giustificazione dei pagamenti aggiuntivi corredata di
una distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito, dei
costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un
incentivo.
Ai fini del calcolo del livello di sostegno annuale può
inoltre essere preso in considerazione il costo di eventuali investimenti non
remunerativi necessari alla realizzazione dell'impegno. In tale ambito gli
investimenti sono considerati non remunerativi qualora non comportino di norma
aumenti netti significativi del valore o della redditività dell'azienda.
5.3.4 Nel valutare la compatibilità dei pagamenti
aggiuntivi, la Commissione applicherà i principi stabiliti nel regolamento
sullo sviluppo rurale e nel regolamento di attuazione. In particolare, il
livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi
aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è conforme alle normali buone
pratiche agricole invalse nella zona in cui è applicata la misura in oggetto.
Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni
agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'esodo rurale o della
cessazione di determinati metodi di produzione.
5.3.5. La necessità di fornire un incentivo è stabilita
dallo Stato membro sulla base di criteri oggettivi. Tale incentivo non può
superare il 20 % delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi indotti
dall'impegno, tranne qualora si dimostri la necessità di una percentuale più
elevata per applicare efficacemente la misura.
5.3.6. Qualora, in via eccezionale, uno Stato membro
proponga di accordare aiuti di Stato per impegni di durata inferiore a quella
prevista dal regolamento sullo sviluppo rurale, esso deve fornire una
giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali
della misura si possono pienamente esplicare nel periodo indicato. L'importo
degli aiuti proposto deve riflettere la durata più breve degli impegni assunti.
5.4. AIUTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI RESIDENTI IN ZONE
SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
5.4.1. L'articolo 16 del regolamento sullo sviluppo rurale
istituisce una nuova forma di sostegno comunitario a beneficio degli
agricoltori volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle
zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni degli usi
agricoli basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione
dell'ambiente, se e in quanto tali pagamenti siano necessari per risolvere i
problemi specifici derivanti da dette disposizioni. L'importo dei pagamenti
deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive, specie per i
pagamenti destinati a zone svantaggiate. Gli importi massimi ammessi a fruire
del sostegno comunitario sono stabiliti a 200 EUR/ha. A norma dell'articolo 21
del regolamento sullo sviluppo rurale, la superficie totale delle zone
svantaggiate, insieme a quella di altre zone ad esse assimilabili a norma
dell'articolo 20 dello stesso regolamento, non può superare il 10 % della
superficie complessiva dello Stato membro interessato.
5.4.2. La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di
concessione di aiuti di Stato a favore di tali zone, tenendo conto dei criteri
sopra esposti nonché dei principi relativi alla concessione di contributi
comunitari fissati nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale. Nel
corso di tale valutazione la Commissione terrà conto del tipo di limitazioni
imposte agli agricoltori. Di norma gli aiuti saranno consentiti unicamente per
gli obblighi che eccedono il quadro delle buone pratiche agricole. Qualunque
aiuto concesso in violazione del principio "chi inquina paga"
dovrebbe avere carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.
5.5 AIUTI AL FUNZIONAMENTO
5.5.1. Conformemente ad una prassi consolidata, la
Commissione generalmente non approva gli aiuti al funzionamento che alleviano
alle imprese, comprese quelle agricole, i costi risultanti dall'inquinamento o
dai danni da esse cagionati. Essa ammette eccezioni a questo principio soltanto
in casi detibamente giustificati.
5.5.2. Un sussidio temporaneo per compensare i costi
dell'adeguamento a nuovi requisiti nazionali obbligatori in materia ambientale,
più rigorosi della normativa comunitaria esistente, può essere giustificato ove
necessario per controbilanciare una perdita di competitività a livello
internazionale. Gli aiuti devono essere temporanei e decrescenti e, in linea di
principio, di durata non superiore a cinque anni; detti aiuti non devono
inizialmente superare l'importo necessario a compensare il produttore della
differenza tra i costi di adeguamento alle disposizioni nazionali e quelli di
adeguamento alle disposizioni comunitarie. La Commissione terrà inoltre conto
di ciò che i beneficiari devono fare per ridurre l'inquinamento da essi causato.
5.5.3. In casi debitamente giustificati, come per gli aiuti
allo sviluppo dei biocarburanti, la Commissione può inoltre approvare aiuti al
funzionamento qualora si dimostrino necessari per compensare i costi aggiuntivi
derivanti dall'impiego di mezzi di produzione ecocompatibili invece di processi
produttivi tradizionali. L'elemento di aiuti dovrebbe limitarsi alla
compensazione dell'incidenza dei costi aggiuntivi ed essere oggetto di riesame
periodico almeno ogni cinque anni al fine di tener conto delle variazioni dei
costi relativi dei vari mezzi di produzione e dei benefici di carattere
commerciale che possono derivare dall'uso di mezzi di produzione più
compatibili con le esigenze ambientali.
5.5.4. Per assorbire i costi ambientali nei costi di produzione,
gli Stati membri ricorrono sempre più di frequente a tasse ambientali, come le
tasse sull'energia o sulle immissioni nell'ambiente agricolo di sostanze a
rischio, come antiparassitari ed erbicidi. Talvolta, per non aggravare l'onere
fiscale complessivo sul settore agricolo, queste tasse vengono interamente o
parzialmente controbilanciate da riduzioni in altri settori, quali la
manodopera, la proprietà o il reddito. Purché tali riduzioni vengano applicate
in maniera imparziale a tutto il settore agricolo, in genere la Commissione
considera con favore queste misure, sempreché esse costituiscano effettivamente
aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In alcuni
casi possono tuttavia essere concesse specifiche esenzioni totali o parziali da
queste tasse a favore di determinati settori della produzione agricola o di
taluni tipi di produttori. La Commissione nutre delle riserve su questo tipo di
esenzioni, che per loro natura sono per lo più accordate in relazione a sistemi
di produzione intensivi, che presentano i maggiori problemi dal punto di vista
dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali. Aiuti di questo tipo
possono pertanto essere autorizzati soltanto su base temporanea e decrescente e
per una durata massima di cinque anni, ove si dimostri che essi sono necessari
per compensare una perdita di competitività sul piano internazionale e che il
regime di aiuti costituisce un incentivo reale a ridurre l'uso delle sostanze
dannose in questione.
5.6. ALTRI AIUTI AMBIENTALI
5.6.1. Aiuti per attività di informazione, formazione e
consulenza a favore dei produttori agricoli e delle imprese su questioni di
carattere ambientale verranno autorizzati conformemente alle sezioni 13 e 14.
5.6.2. Altri aiuti ambientali nel settore agricolo verranno
valutati caso per caso, tenendo conto dei principi stabiliti nel trattato e
nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell'ambiente(20).
6. AIUTI VOLTI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI NATURALI NELLE
REGIONI SVANTAGGIATE
6.1. L'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento sullo
sviluppo rurale vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori per
compensare gli svantaggi naturali presenti nelle regioni svantaggiate, a meno
che gli aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del
medesimo regolamento.
6.2. Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi
concessi ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale, il finanziamento
globale versato agli agricoltori non deve superare gli importi determinati a
norma dell'articolo 15 del regolamento suddetto.
7. AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI
7.1. Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori
incoraggia lo sviluppo globale del settore e previene l'esodo rurale. Gli
articoli 7 e 8 del regolamento sullo sviluppo rurale prevedono pertanto un
regime comunitario di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori.
7.2. Aiuti di Stato a sostegno dell'insediamento dei giovani
agricoltori possono essere accordati alle medesime condizioni. Globalmente, la
sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale e quella
erogata sotto forma di aiuti di Stato non possono di norma superare i massimali
fissati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato. La Commissione autorizza
aiuti di Stato supplementari che possono superare tali limiti, fino a un
importo di 25000 EUR, in particolare qualora ciò sia giustificato dai costi
estremamente elevati di insediamento nella regione interessata.
8. AIUTI AL PREPENSIONAMENTO E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
AGRICOLA
8.1. La Commissione considera favorevolmente i regimi di
aiuto intesi ad incoraggiare gli agricoltori più anziani al prepensionamento.
Purché tali regimi pongano come condizione la cessazione permanente e
definitiva delle attività agricole a fini commerciali, essi hanno un impatto
limitato sulla concorrenza e contribuiscono invece allo sviluppo complessivo
del settore nel lungo periodo. Pertanto, oltre al sostegno comunitario previsto
agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione
autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misura.
8.2. Negli ultimi anni diversi Stati membri hanno notificato
alla Commissione regimi di aiuti intesi a favorire il ritiro dall'attività
agricola di agricoltori costretti a cessare l'attività per motivi economici. La
Commissione ritiene che i regimi di aiuto a favore della cessazione di attività
agricole economicamente non sostenibili contribuiscano allo sviluppo
complessivo del settore nel lungo periodo. Inoltre, tali regimi di aiuto
rivestono un'importante funzione sociale in quanto sono intesi a favorire
l'integrazione dei soggetti interessati in altri comparti economici. Pertanto,
la Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misure purché sia soddisfatta
la condizione della cessazione permanente e definitiva delle attività agricole
a fini commerciali.
9. AIUTI PER LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE, DI
TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE
9.1. Negli ultimi anni la Commissione ha ricevuto numerose
notifiche relative all'erogazione di aiuti di Stato per la riduzione della
capacità. In passato la Commissione ha considerato con favore tali regimi,
nella misura in cui essi fossero coerenti con altri provvedimenti comunitari
intesi a ridurre la capacità di produzione e purché fossero soddisfatte le
seguenti condizioni:
- deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del
settore in questione;
- il beneficiario deve fornire una contropartita;
- deve essere esclusa la possibilità che si configuri un
aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione;
- non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del
valore di capitale e del reddito futuro.
9.2. Affinché questi aiuti non siano considerati meri aiuti
al funzionamento a vantaggio delle imprese interessate, il prerequisito per la
concessione è la dimostrazione della loro utilità nell'interesse di tutto il
settore. Qualora non esista sovraccapacità e sia chiaro che si procede alla
riduzione della capacità per motivi sanitari o ambientali, ciò è sufficiente a
dimostrare che tale condizione è soddisfatta.
In altri casi gli aiuti vanno erogati solo nei settori
caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità produttiva a livello regionale
o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente prevedere che la dinamica del
mercato finirà per determinare i necessari adeguamenti strutturali. Gli aiuti
per la riduzione della capacità possono quindi essere ammessi soltanto qualora
facciano parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia
fissato gli obiettivi e un calendario specifico. In questi casi la Commissione
non accetterà più regimi di aiuto di durata illimitata, in quanto l'esperienza
insegna che tali regimi possono comportare il rinvio dei mutamenti necessari.
La Commissione si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto
a determinate condizioni e richiederà di norma la presentazione di una
relazione annuale sull'attuazione del regime.
9.3. Non vengono accordati aiuti che interferirebbero con i
meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuti relativi
ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati
caso per caso.
9.4. Il beneficiario dell'aiuto deve fornire una
contropartita adeguata, di solito consistente nella decisione definitiva e
irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui
trattasi. Ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte
dell'impresa o la chiusura di un determinato impianto. Dal beneficiario si devono
ottenere impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e
irreversibile. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri
acquirenti dello stabilimento di cui trattasi. Tuttavia, qualora sia già stata
posta definitivamente fine alla capacità di produzione, o qualora la chiusura
risulti inevitabile, non vi è contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto
non può essere erogato.
9.5. Si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia
erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione in
difficoltà finanziaria, l'aiuto è valutato alla luce degli orientamenti
comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà.
9.6. Il regime deve essere accessibile, alle medesime
condizioni, a tutti gli operatori economici del settore interessato. L'importo
degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di
valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di
detti attivi. Tuttavia, possono essere erogati aiuti destinati a compensare gli
oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime.
9.7. Poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la
ristrutturazione del settore interessato, nell' intento di favorire quegli
operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di ridurre il rischio
potenziale di distorsione di concorrenza e di compensazioni eccessive, la
Commissione ritiene che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba
essere sostenuta dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi
obbligatori. Tale condizione non si applica qualora la chiusura avvenga per
motivi sanitari o ambientali.
10. AIUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
10.1. A causa della natura incostante della produzione
agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la concessione di
aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione di associazioni di
produttori, in modo da concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle
esigenze del mercato. In passato il sostegno alla costituzione delle
associazioni di produttori in alcune regioni era stato concesso dalla Comunità
conformemente al regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997,
concernente le associazioni di produttori e le relative unioni(21). Tuttavia,
con l'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, il Consiglio ha ritenuto
che, poiché numerose organizzazioni comuni di mercato contemplano aiuti a
favore delle associazioni di produttori e relative unioni, non era più
necessario prevedere un sostegno specifico per queste associazioni nel quadro
dello sviluppo rurale. La Commissione ritiene che tale cambiamento non
impedisca di concedere aiuti di Stato per la costituzione di arganizzazioni di
produttori, che aiutino gli agricoltori ad adeguare la produzione alla domanda,
in particolare nei settori per i quali siano previste forme di sostegno
nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato. È tuttavia necessario
rivedere la politica della Commissione in relazione a questo tipo di aiuti alla
luce dei recenti sviluppi.
10.2. La presente sezione riguarda soltanto gli aiuti
all'avviamento accordati alle associazioni o alle unioni di produttori
ammissibili a norma della legislazione dello Stato membro interessato.
Un'associazione di produttori viene costituita allo scopo di consentire ai soci
di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, in
particolare concentrando l'offerta. Le unioni sono costituite da associazioni
di produttori riconosciute e perseguono i medesimi obiettivi su scala più
ampia.
10.3. Il regolamento sulle associazioni di produttori deve
prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme
di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali
norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore
di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono
all'associazione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e fornire un
preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre
dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la
qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di
immissione sul mercato e di norme di conoscenza della produzione, in
particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Fatti salvi
tali requisiti, tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione
delle proprie aziende. Nessun aiuto può essere concesso nell'ambito della
presente sezione ad organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il
cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole e che quindi sono di
fatto considerate come singoli produttori. Le organizzazioni di produttori
dovranno in ogni caso assicurare il rispetto delle norme sulla concorrenza.
10.4. Qualora le organizzazioni comuni di mercato prevedano
un sostegno a favore delle associazioni o unioni di produttori nel settore di
cui trattasi, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di aiuti di
Stato, verificando la compatibilità delle suddette misure con gli obiettivi
delle organizzazioni comuni.
10.5. Negli altri casi, la Commissione continuerà a valutare
le proposte di aiuti di Stato in conformità ai principi precendentemente
applicati. Ciò significa che possono essere concessi aiuti temporanei e
decrescenti a copertura dei costi amministrativi di avviamento
dell'associazione o dell'unione. A tale scopo le spese ammissibili comprendono
l'affitto dei locali(22), l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi
materiale e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio
e le spese amministrative. In linea di massima l'importo degli aiuti non può
superare nel primo anno il 100 % dei costi sostenuti ed è ridotto del 20 % per
ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 % dei
costi effettivi di quell'anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a
spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento
dell'organizzazione di produttori.
10.6. In deroga a quanto previsto al paragrafo precedente,
la Commissione autorizzerà la concessione di nuovi aiuti all'avviamento nel
caso di un ampliamento significativo delle attività dell'associazione o
dell'unione di produttori in questione, ad esempio al fine di estendere
l'attività a nuovi prodotti o nuovi settori(23). Sono ammissibili ai nuovi
aiuti unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti
dall'associazione o dall'unione di produttori; per il resto si applicano le
altre condizioni esposte nella presente sezione.
10.7. La presente sezione non riguarda gli aiuti concessi ad
altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali
servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei
soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del
mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questa
sezione agli aiuti accordati a copertura dei costi di avviamento delle
associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle
denominazioni di origine o dei marchi di qualità.
10.8. Gli aiuti concessi alle associazioni o alle unioni di
produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali
investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla
normativa che disciplina tali aiuti. Nel caso degli aiuti agli investimenti
nella produzione primaria, il limite massimo delle spese ammissibili di cui al
punto 4.1.1.8 sarà determinato con riferimento ai singoli membri del gruppo.
10.9. I regimi di aiuti autorizzati ai sensi della presente
sezione potranno essere modificati per tener conto di eventuali cambiamenti nei
regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato.
10.10. In alternativa alla concessione di aiuti alle
associazioni o alle unioni di produttori, gli aiuti possono essere erogati
direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le
spese amministrative di dette associazioni nel quinquennio successivo alla
costituzione dell'associazione. L'importo degli aiuti è calcolato conformemente
al punto 10.5.
11. AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA
PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA
11.1. PRINCIPI GENERALI
11.1.1. Gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono
una serie di misure intese a tutelare gli agricoltori nei confronti di danni
alla produzione agricola o ai mezzi di produzione, compresi fabbricati e
piantagioni, causati da eventi imprevisti quali calamità naturali, avverse
condizioni atmosferiche o l'insorgenza di epizoozie o fitopatie(24). L'articolo
87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sancisce la compatibilità con il
mercato comune degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali o da altri eventi eccezionali. La Commissione, tuttavia, sulla base
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ha accettato
l'inserimento di altri due tipi di aiuti in questa categoria, e precisamente:
- aiuti volti a promuovere l'adozione di misure preventive
contro l'insorgenza di epizoozie e fitopatie, tra cui il compenso per danni
arrecati da determinate malattie;
- aiuti volti a incentivare la stipula di contratti
assicurativi contro i rischi di perdita della produzione agricola o dei mezzi
di produzione.
11.1.2. Per evitare il rischio di falsare la concorrenza, la
Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a
indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano
versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento in questione,
fatte salve eventuali limitazioni amministrative o di bilancio. Il pagamento
dell'aiuto diversi anni dopo l'evento in questione può infatti produrre gli
stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica
soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a
domande che all'epoca non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in
assenza di una specifica giustificazione, come ad esempio la natura e la
portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, la
Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo
il verificarsi dell'evento.
11.2. AIUTI DESTINATI AD OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE
CALAMITÀ NATURALI O DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI
11.2.1. La prassi costante della Commissione è quella di
dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di "calamità
naturale" e di "evento eccezionale" di cui all'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni
al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato
comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha
considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni.
Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la guerra, i disordini interni
e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi
incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altro
canto, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio
scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale
assicurazione commerciale. In generale la Commissione non considera come
calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza di epizoozie o fitopatie,
anche se in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto come un
evento eccezionale l'estesa diffusione di una malattia animale completamente
nuova. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione
continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma
dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi
precedentemente seguita nel settore.
11.2.2. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento
eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di
indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per
singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti
dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di
polizze assicurative. La Commissione accorda inoltre aiuti destinati a
indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione
dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva.
11.3. AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE GLI AGRICOLTORI DELLE
PERDITE CAUSATE DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
11.3.1. Secondo la prassi costante della Commissione,
avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o
siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei
danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione
agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità
naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della
produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Poiché
la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere
tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come
pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla
Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti
a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche
vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche.
11.3.2. Qualora siano state danneggiate le colture annuali,
la soglia del 20 % o del 30 % va determinata sulla base del confronto tra la
produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la
produzione annua lorda in un anno normale. Quest'ultima va generalmente
calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre
campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in
seguito ad avverse condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia
metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di
riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono
rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. L'importo
dell'aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della
perdita di produzione. Per evitare compensazioni eccessive, l'importo
dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante
il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da
cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento
moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno
inoltre detratti eventuali pagamenti diretti.
11.3.3. Di norma, il calcolo della perdita va effettuato per
ogni singola azienda, soprattutto qualora l'indennizzo riguardi danni causati
da eventi localizzati. Tuttavia, qualora le avversità atmosferiche abbiano
colpito un'ampia zona con la stessa intensità, la Commissione accetta che i
pagamenti si basino su una media delle perdite, purché queste siano
rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente
rilevanti per nessuno dei beneficiari.
11.3.4. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui
effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione parziale dei
frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta dopo il verificarsi
dell'evento, la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i
criteri esposti nei paragrafi precedenti, deve essere superiore al 10 %, mentre
la perdita reale moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è
persa deve superare il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone.
11.3.5. La Commissione applicherà per analogia i principi
sopra esposti agli aiuti destinati a compensare i danni arrecati al bestiame da
avverse condizioni atmosferiche.
11.3.6. Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno
detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi
assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute
dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il
raccolto. Tuttavia, qualora tali spese risultino maggiorate per effetto delle
avverse condizioni atmosferiche, può essere concesso un aiuto supplementare a
copertura di tali spese.
11.3.7. Gli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati
ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche (ad esempio, i danni
causati alle serre dalla grandine) sono ammessi fino al 100 % dei costi
effettivi, senza che venga applicata une soglia minima.
11.3.8. In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli
aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure
l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto
non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.
11.4. AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE
FITOPATIE
11.4.1. Di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni
capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una
calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi,
gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future
possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati
ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati
compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse.
11.4.2. In conformità a questi principi, la Commissione
ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite
causate da epizoozie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente
nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione
della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o
regionale. Aiuti intesi semplicemente a compensare gli agricoltori delle
perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il
problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono
incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto come
condizione l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da
leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità
competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui
trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure
obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un
sistema d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i
singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di
prevenzione(25). Ne consegue che solo le malattie di interesse per le pubbliche
autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere
a titolo individuale, possono essere oggetto di aiuto.
11.4.3. Tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti
obiettivi:
- di prevenzione, in quanto essi prevedono indagini di massa
o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere
l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o opportuno trattamento
delle colture, abbattimento preventivo del bestiame o distruzione dei raccolti;
- di compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene
abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità
pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure
raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;
- combinati, in quanto il regime di aiuti compensativi delle
perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si
impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto
prescritto dalle autorità pubbliche.
11.4.4. Nella notifica lo Stato membro deve dimostrare che
gli aiuti finalizzati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie sono
compatibili con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa
comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario. Occorre identificare
chiaramente l'epizoozia o la fitopatia di cui trattasi e fornire una
descrizione delle misure adottate.
11.4.5. Se le condizioni sopra esposte sono soddisfatte, gli
aiuti possono coprire fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per
misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione
di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi imputabili
all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti. Nessun aiuto può
invece essere versato per misure di prevenzione qualora la normativa
comunitaria prescriva oneri specifici per taluni tipi di misure di lotta contro
le infezioni. Analogamente, nessun aiuto viene erogato se la normativa
comunitaria prevede che il costo delle misure sia a carico dell'azienda
agricola, a meno che il costo di tali misure sia interamente compensato da
oneri obbligatori a carico dei produttori.
L'indennizzo può coprire il valore normale dei raccolti
distrutti o del bestiame abbattuto; può comprendere una compensazione
ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative
alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri
periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per
consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le
colture.
Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime
comunitario e/o nazionale e/o regionale, è necessario dimostrare che non vi è
possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi. Se l'aiuto
comunitario è stato approvato, occorre indicare la data e i riferimenti della
pertinente decisione della Commissione.
11.5. AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI
11.5.1. In alternativa al pagamento ex post di compensazioni
per le perdite causate da calamità naturali, numerosi Stati membri hanno
istituito regimi di aiuti intesi ad incoraggiare gli agricoltori ad ottenere
coperture assicurative contro tali rischi. La prassi costante della Commissione
prevede la concessione di aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi
a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi
eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche
assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3. Qualora
l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche,
o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 %
del costo del premio.
11.5.2. La Commissione esaminerà caso per caso altre misure
di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi
eccezionali, in particolare regimi di rinnovo assicurativo e altre misure di
aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente
alto.
11.5.3. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non
possono costituire una barriera al funzionamento del mercato interno dei
servizi di assicurazione. Una tale situazione si potrebbe verificare, ad
esempio, se la possibilità di fornire la copertura assicurativa fosse limitata
ad un'unica impresa o ad un unico gruppo di imprese, o se l'aiuto venisse
concesso a condizione di stipulare il contratto assicurativo con un'impresa
stabilita nello Stato membro in questione.
12. AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA
Lo scambio di particelle agricole nell'ambito di operazioni
di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle procedure stabilite
dalla legislazione dello Stato membro interessato, agevola la costituzione di
aziende economicamente redditizie e contribuisce pertanto allo sviluppo globale
del settore agricolo, con ripercussioni limitate sulla concorrenza. La
Commissione autorizza pertanto la concessione di aiuti a copertura dei costi
legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la
realizzazione delle indagini, fino al 100 % delle spese sostenute. Qualora
tuttavia gli aiuti agli investimenti siano concessi nell'ambito del regime di
ricomposizione, compresi gli aiuti per l'acquisto di terreni, si applica il
massimale dell'aiuto di cui al punto 4.1.
13. AIUTI INTESI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ
13.1. In generale, le misure di aiuto intese ad incentivare
il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli accrescono il valore della
produzione agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore alla domanda
dei consumatori, che privilegiano sempre più la qualità. La Commissione
solitamente considera con favore tali aiuti. L'esperienza ha tuttavia
dimostrato che queste misure di aiuto possono falsare la concorrenza e incidere
sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. Questo
si verifica in particolare quando vengono concessi aiuti per importi elevati o
quando l'erogazione dell'aiuto continua dopo che l'aiuto ha cessato si svolgere
funzione di incentivo e diventa pertanto un aiuto al funzionamento. Per questi
motivi la Commissione ha deciso di rivedere la sua politica in merito a tali
aiuti.
13.2. La Commissione autorizza aiuti per consulenze e
servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e
ricerche di mercato, a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della
qualità dei prodotti agricoli, tra cui:
- ricerche di mercato, ideazione e progettazione del
prodotto(26), inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di
riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di
specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;
- l'introduzione di norme di assicurazione della qualità,
quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo
ovvero di sistemi di audit ambientale;
- i costi della formazione del personale, finalizzata
all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP.
Gli aiuti possono essere concessi anche a copertura dei
contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la
certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.
Per escludere la possibilità di erogare aiuti d'importo
considerevole a grandi imprese, l'importo totale degli aiuti che possono essere
accordati nell'ambito della presente sezione non dovrebbe superare i 100000 EUR
per beneficiario e per trienno oppure, nel caso di aiuti concessi a imprese che
rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese data dalla
Commissione nella raccomandazione del 3 aprile 1996(27), il 50 % dei costi
ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore al primo. Ai fini del calcolo
dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi.
Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento dei
sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il
controllo dei processi e dei prodotti, possono essere concessi unicamente in
conformità alle norme di cui ai punti 4.1 e 4.2, a seconda dei casi.
13.3. Finora la Commissione ha considerato con favore gli
aiuti destinati a coprire il costo delle misure relative ai controlli di
qualità, concedendo importi fino al 100 % per i controlli obbligatori e al 70 %
per quelli facoltativi. Tuttavia, data la crescente importanza attribuita alla
sicurezza e alla qualità dei prodotti agricoli, e in particolare l'obbligo di
utilizzare sistemi del tipo HACCP a garanzia dell'igiene dei prodotti
alimentari, i tipi di controlli effettuati di routine, durante il processo di
produzione, sono aumentati notevolmente e i relativi costi sono divenuti parte
di costi di produzione. A causa dell'impatto diretto dei costi dei controlli di
qualità sui costi di produzione, tali aiuti presentano il rischio reale di
alterare la concorrenza, in particolare se sono versati in modo selettivo. La
Commissione ritiene pertanto che nessun aiuto vada concesso per i controlli di
routine effettuati dal produttore in relazione alla qualità del processo e ai
prodotti, indipendentemente dal fatto che tali controlli siano svolti
volontariamente o siano obbligatori nel quadro del sistema HACCP o di altri
analoghi. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati
da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro
nome, od organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione
dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità.
13.4. Poiché gli Stati membri seguono politiche diverse in
materia di trasferimento dei costi delle misure obbligatorie di controllo,
effettuate, in base alla normativa comunitaria o nazionale, da o per conto
delle autorità competenti, la Commissione continuerà ad autorizzare il pagamento
di aiuti fino al 100 % dei costi di tali controlli, tranne ove la legislazione
comunitaria abbia fissato gli importi che devono essere versati dai produttori
per le misure di controllo. Qualora la normativa comunitaria preveda che i
costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare
l'effettivo ammontare degli oneri, la Commissione autorizza il pagamento
unicamente nell'ambito di un regime di aiuti finanziato mediante tasse
parafiscali, il quale assicuri che il costo finanziario dei controlli sia
sostenuto interamente dai produttori. La Commissione esaminerà caso per caso,
sulla base delle disposizioni normative pertinenti, le proposte di concessione
di aiuti temporanei e decrescenti al fine di lasciare ai produttori il tempo di
conformarsi a tali controlli.
Nel caso specifico di aiuti erogati per coprire i costi dei
controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine
o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CEE) n.
2081/92(28) e (CEE) n. 2082/92(29) del Consiglio, la Commissione autorizza il
pagamento di aiuti temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei
controlli nei sei anni successivi all'istituzione del sistema di controllo. Gli
aiuti esistenti relativi ai costi di tali controlli verranno ridotti
progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in
vigore dei presenti orientamenti.
Poiché sussiste uno specifico interesse comunitario ad
assicurare lo sviluppo dei metodi di coltivazione biologici(30), la Commissione
continuerà a concedere aiuti per i controlli di tali metodi, condotti ai sensi
del regolamento (CE) n. 2092/91(31), ad un tasso del 100 % delle spese
effettivamente sostenute.
13.5. La Commissione autorizzerà inizialmente aiuti fino al
100 % del costo dei controlli effettuati da altri enti responsabili per la
supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito di regimi riconosciuti
sulla garanzia di qualità. Tali aiuti saranno progressivamente ridotti, in modo
da essere eliminati entro sette anni dalla loro istituzione. Gli aiuti
esistenti relativi ai costi dei controlli effettuati da tali enti verranno
ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni
dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.
14. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO
14.1. La Commissione considera con favore i regimi di aiuti
intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti
"soft" migliorano infatti l'efficienza e la professionalità
dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica
nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza. Gli aiuti possono
pertanto essere concessi al tasso del 100 % per coprire i seguenti costi:
- istruzione e formazione; i costi ammissibili comprendono
le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di
viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione
durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;
- prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi
ausiliari;
- onorari di consulenti;
- organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le
spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;
- altre attività finalizzate alla diffusione di nuove
tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti
dimostrativi.
14.2. Per non falsare la concorrenza, tutti i soggetti
ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti
sulla base di criteri oggettivamente definiti. Gli aiuti limitati a determinate
associazioni e intesi a favorire soltanto i loro membri non agevolano lo
sviluppo del settore nel suo complesso e vanno considerati aiuti al
funzionamento. Pertanto, qualora tali servizi siano prestati da associazioni di
produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, la Commissione
verificherà che i servizi in questione siano accessibili a tutti gli
agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi
dell'associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai
costi della prestazione del servizio.
14.3. L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito
della presente sezione non può superare i 100000 EUR per beneficiario per un
periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano
nella definizione di piccole e medie imprese(32), il 50 % dei costi ammissibili
(tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini
del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che
fruisce dei servizi.
15. SOSTEGNO AL SETTORE ZOOTECNICO
15.1 Oltre alle misure sopra descritte, la Commissione
autorizza i seguenti ulteriori aiuti a favore del settore zootecnico a sostegno
del mantenimento e del miglioramento della qualità genetica del patrimonio
zootecnico nella Comunità:
- aiuti fino al 100 % a copertura dei costi amministrativi
inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici;
- aiuti fino al 70 % per test di determinazione della
qualità genetica o della resa del bestiame;
- aiuti fino al 40 % dei costi ammissibili per investimenti
in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda
di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale;
- aiuti fino al 30 % dei costi relativi al mantenimento di
singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica registrati nei libri
genealogici.
Gli aiuti per la protezione di razze o specie in via di
estinzione sono valutati alla luce delle disposizioni del titolo II, capo VI,
del regolamento sullo sviluppo rurale.
16. AIUTI DI STATO PER LE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E PER LE
ISOLE DELL'EGEO
16.1. In seguito all'adozione del regolamento sullo sviluppo
rurale, sono state abrogate le varie disposizioni derogatorie contenute nei
regimi attuali a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole del Mar
Egeo che in determinate situazioni prevedono aiuti di Stato supplementari. Il
regolamento contempla tuttavia l'adozione di nuove disposizioni che, all'atto
della programmazione delle misure di sviluppo rurale, garantiranno la
necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tener conto delle
esigenze specifiche di queste regioni. La Commissione esaminerà pertanto caso
per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire
incontro alle esigenze di tali regioni, valutandone la compatibilità con i
piani di sviluppo rurale delle regioni di cui trattasi e i relativi effetti
sulla concorrenza.
16.2. In deroga al divieto generale concernente gli aiuti al
funzionamento espresso nei presenti orientamenti, la Commissione esaminerà caso
per caso le proposte di concessione di aiuti al funzionamento a favore delle
regioni ultraperiferiche, tenendo conto dei principi enunciati nel trattato e
soprattutto degli effetti potenziali di queste misure sulla concorrenza nelle
regioni interessate e in altre parti della Comunità.
17. AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO
Tali aiuti saranno esaminati in base ai criteri stabiliti
nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo(33). L'aumento del 10 % dei tassi di aiuto a favore delle piccole e
medie imprese di cui al punto 4.2.6. della disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato alle piccole e medie imprese si applica anche al settore agricolo(34).
18. AIUTI ALLA PROMOZIONE E ALLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI
AGRICOLI
Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità dei prodotti
agricoli verranno esaminati sulla base della regolamentazione degli aiuti
nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti
non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della
pesca(35).
19. AIUTI SOTTO FORMA DI PRESTITI AGEVOLATI A BREVE TERMINE
I prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo
("crediti di gestione") verranno valutati alla luce della
comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti
agevolati a breve termine nel settore agricolo(36).
20. AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI
IMPRESE IN DIFFICOLTÀ
Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà(37).
21. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE
Gli aiuti all'occupazione verranno valutati ai sensi degli
orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione(38).
22. ABROGAZIONE DI TESTI ESISTENTI
I seguenti testi sono abrogati e sostituiti dai presenti
orientamenti e misure opportune:
- proposta di misure opportune in materia di aiuti nazionali
nel settore dell'allevamento e dei prodotti di allevamento(39);
- inquadramento degli aiuti nazionali in caso di danni
subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli
aiuti nazionali concessi tramite assunzione in carico di una parte dei premi di
assicurazione contro tali rischi(40);
- disciplina per gli aiuti nazionali a favore delle
associazioni di produttori(41);
- orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli(42).
Successivamente all'entrata in vigore dei presenti
orientamenti, fatte salve le disposizioni del punto 5.6.2, non si applicherà
più al settore agricolo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell'ambiente(43).
23. ASPETTI PROCEDURALI
23.1. NOTIFICA
23.1.1. Conformemente al punto 23.1.2, tutti i nuovi regimi
di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla
Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione
dell'articolo 88 del trattato CE(44).
23.1.2. A norma dell'articolo 52 del regolamento sullo
sviluppo rurale, non è necessario notificare separatamente, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato intesi a
fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano
del sostegno comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati e approvati
dalla Commissione, secondo quanto disposto dal regolamento, in quanto parte
della programmazione di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento.
Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure in
questione e l'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a ciascuna
di esse devono essere chiaramente indicati nel piano di sviluppo rurale,
secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione. La Commissione approverà
unicamente misure contenute nel piano presentate in questo modo. Gli aiuti di
Stato concessi per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure
soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare
oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3.
Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione
riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabiliti dallo Stato membro.
Eventuali aumenti superiori al 25 % dell'importo dell'aiuto assegnato ad una
determinata misura nell'anno in questione, o eventuali aumenti superiori al 5 %
rispetto all'importo complessivo previsto, sono subordinati all'approvazione
della Commissione(45).
Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei
piani di sviluppo rurale.
23.2. RELAZIONI ANNUALI
23.2.1. Nel corso della riunione del Consiglio del 2 ottobre
1974, i governi degli Stati membri hanno deciso di fornire alla Commissione un
elenco completo di tutti gli aiuti di Stato nel settore agricolo esistenti nel
1974. La Commissione ha ritenuto tali elenchi uno strumento essenziale per
assicurare una maggiore trasparenza delle misure di aiuto nazionali, nonché per
valutarle secondo criteri comuni e per garantire il corretto funzionamento del
mercato comune agricolo. Con lettera del 24 giugno 1976(46) la Commissione ha
pertanto chiesto a tutti gli Stati membri di trasmettere un elenco aggiornato
dei regimi di aiuti nazionali entro la fine di maggio di ogni anno.
23.2.2. Tali accordi sono ora stati superati dal disposto
dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 che prevede che gli Stati
membri presentino alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti
esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una
decisione condizionale.
23.2.3. Nel settore agricolo, le modalità di presentazione
delle relazioni annuali devono tenere conto sia delle procedure di sorveglianza
e valutazione dei piani di sviluppo rurale fissate al capo V del regolamento
sullo sviluppo rurale, sia dei vari sistemi di comunicazioni istituiti nel
quadro degli accordi OMC e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico. Nel fissare tali modalità si dovranno evitare, nella misura
del possibile, sia i doppioni sia la presentazione multipla delle stesse
informazioni di partenza secondo modelli diversi.
23.2.4. Per il momento le relazioni dovranno conformarsi ai
seguenti criteri. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di proporre
modifiche a tali criteri, previa consultazione con gli Stati membri,
particolarmente per tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione
delle procedure di sorveglianza e valutazione istituite dal regolamento sullo
sviluppo rurale.
a) Una relazione unica va presentata alla Commissione per la
prima volta entro il 1o luglio 2001, e in seguito ento il 30 giugno di ogni
anno, con indicazione di tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo esistenti
nello Stato membro interessato. La relazione è suddivisa in due parti: una
parte generale e una parte contenente relazioni individuali su tutti i regimi
di aiuto esistenti.
b) La parte generale, di cinque-dieci pagine, delinea un
quadro globale dell'evoluzione della politica nazionale nei riguardi del
sostegno al settore agricolo. Essa sintetizza i cambiamenti rilevanti
verificatisi nell'anno di cui trattasi e illustra brevemente le ragioni
dell'introduzione di nuovi importanti regimi di aiuto o della cessazione di
regimi esistenti; riporta inoltre i principali cambiamenti nel sostegno concesso
ai regimi di aiuto esistenti.
Qualora le regioni siano responsabili dell'applicazione
della politica relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo, lo Stato
membro può fornire, se lo ritiene opportuno, relazioni generali separate per le
attività a livello nazionale e regionale.
Alla parte generale vanno allegati i dati finanziari globali
indicanti il livello generale della partecipazione pubblica al settore
agricolo. Tali dati devono distinguere tra:
- i contributi nazionali al finanziamento di misure che
beneficiano del sostegno comunitario nell'ambito del regolamento sullo sviluppo
rurale o di altri regolamenti comunitari;
- il sostegno agli aiuti di Stato approvati dalla
Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma
dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale (cfr. punto 23.1.2);
- altri aiuti di Stato.
Nella misura del possibile, questi dati finanziari globali
andranno presentati in una singola tabella indicativa(47).
c) Le relazioni individuali riguardano ciascun regime di
aiuto esistente(48) che non sia stato approvato dalla Commissione nell'ambito
della programmazione dello sviluppo rurale a norma dell'articolo 52 del
regolamento sullo sviluppo rurale(49).
Le relazioni sui regimi di aiuto concernenti investimenti
nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli dovrebbero essere presentate secondo il modello di cui alla parte 1
dell'allegato I. Devono inoltre essere fornite, conformemente alle condizioni
figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in questione, le informazioni
atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime
rispetto alle limitazioni di cui al punto 4.2.4 dei presenti orientamenti.
Negli altri casi le relazioni vanno presentate conformemente
al modello semplificato di cui alla parte II dell'allegato. Nel caso dei regimi
di aiuto relativi a investimenti nella produzione agricola primaria, vanno
inoltre fornite, conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione
del regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla
Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di
cui ai punti 4.1.1.3 e 4.1.1.4 dei presenti orientamenti.
Per i regimi di aiuto finanziati interamente o parzialmente
tramite tasse parafiscali, occorre specificare il gettito delle tasse e la
spesa pubblica per il regime al netto dei contributi versati dal settore.
23.2.5. Per casi individuali, la Commissione si riserva il
diritto di chiedere ulteriori informazioni sui regimi di aiuto esistenti,
qualora essa ne abbia bisogno per svolgere le proprie funzioni a norma
dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.
23.2.6. Qualora le relazioni annuali non siano presentate
secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18
del regolamento (CE) n. 659/1999.
23.2.7. Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate
dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per garantire una
maggiore trasparenza delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel
settore agricolo.
23.3. APPLICAZIONE AI NUOVI AIUTI
La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi
aiuti di Stato, comprese le notifiche in corso di Stati membri, a decorrere dal
1o gennaio 2000.
23.4. PROPOSTE DI MISURE OPPORTUNE
In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato
CE, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi
di aiuto esistenti concernenti investimenti nel settore della produzione, della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dell'allegato
I, per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 30 giugno 2000, nonché di
modificare altri regimi di aiuto esistenti, interessati dai presenti
orientamenti, entro il 31 dicembre 2000.
Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto
l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 1o marzo 2000.
Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione
entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi
abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per
iscritto il suo disaccordo.
Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte
tali proposte entro la data fissata, la Commissione procederà a norma
dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999.
(1) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni
regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in prosieguo indicato come il
"regolamentosullo sviluppo rurale".
(2) Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e
dell'acquacoltura sono esaminati nel quadro delle linee direttrici per l'esame
degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 100 del
27.3.1997, pag. 12) e del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio che
definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità
strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).
(3) Ai fini dei presenti orientamenti per "prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si
intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti
lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti materie
grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o meno proteine
derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari"
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/97 del
Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del
latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione
(GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36)].
(4) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.
(5) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
nella causa 177/78 Pigs and Bacon Commission c/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.
(6) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de
minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 6).
(7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(8) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.
(9) GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.
(10) Regolamento sullo sviluppo rurale, articolo 51,
paragrafo 2.
(11) Non si possono concedere aiuti alle imprese agricole in
difficoltà finanziaria, tranne qualora gli aiuti soddisfino le condizioni
stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di aziende in difficoltà (GU C 283 del 19.9.1997, pag.
2).
(12) In tal caso si deve tener conto del periodo di tempo
eventualmente fissato conformemente all'articolo 2, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante
disposizioni di attuazione del regolamento sullo sviluppo rurale (GU L 214 del
13.8.1999, pag. 31), in prosieguo indicato come il "regolamento di
attuazione".
(13) L'acquisto di materiale usato può essere considerato
spesa ammissibile in casi debitamente giustificati qualora siano
contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti condizioni: una
dichiarazione del venditore deve attestare l'origine esatta del materiale e
confermare che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale o
comunitario; l'acquisto di tale materiale deve rappresentare un vantaggio
particolare per il programma o il progetto, o essere imposto da circostanze
eccezionali (materiale nuovo non è disponibile se non in tempi lunghi, il che
minaccia la buona realizzazione del progetto); riduzione del costo relativo (e
quindi del contributo comunitario) rispetto al costo dello stesso materiale
acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l'operazione;
le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono essere
adeguate alle esigenze del progetto.
(14) Gli aiuti all'acquisto di bestiame da sostituzione a
seguito di epizoozie sono trattati al punto 11.4.
(15) Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli (GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4), sostituiti dai presenti
orientamenti.
(16) Non possono essere concessi aiuti ad imprese in
difficoltà finanziarie tranne qualora tali aiuti soddisfino le condizioni
stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. nota 11).
(17) Cfr. nota 7.
(18) In particolare la Commissione ritiene che, fatte salve
le eccezioni espressamente previste dai pertinenti testi normativi, gli aiuti
agli investimenti in attività di trasformazione e commercializzazione nel
settore dello zucchero siano in generale implicitamente vietati dalle
disposizioni dell'organizzazione comune di mercato.
(19) Cfr. nota 12.
(20) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.
(21) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.
(22) Se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili
sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato.
(23) L'adesione di nuovi membri non è di per sé considerata
un ampliamento significativo delle attività dell'associazione, a meno che dia
luogo ad un'espansione quantitativa delle attività del gruppo pari almeno al 30
%.
(24) Ai fini della presente sezione le fitopatie comprendono
i parassiti.
(25) Qualora sia dimostrato che l'epizoozia o la fitopatia
sono insorte a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione
valuta la misura di aiuto conformemente al precedente punto 11.3 e le presenti
disposizioni non si applicano.
(26) Gli aiuti per attività promozionali possono essere
concessi unicamente in conformità alla pertinente disciplina comunitaria.
(27) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
(28) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(29) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(30) Cfr. considerando n. 41 del regolamento sullo sviluppo
rurale.
(31) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
(32) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
(33) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, in seguito modificata
per quanto riguarda l'applicazione al settore agricolo (GU C 48 del 13.2.1998,
pag. 2).
(34) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.
(35) GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.
(36) GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.
(37) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(38) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 6.
(39) Lettera della Commissione agli Stati membri SG(75)
D/29416 del 19.9.1975.
(40) Documento di lavoro VI/5934/86-Rev. 2.
(41) Documento di lavoro VI/503/88.
(42) GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.
(43) Cfr. nota 20.
(44) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(45) Articolo 35 del regolamento di attuazione.
(46) SG(76) D/6717.
(47) Cfr. punti 8 e 16 dell'allegato al regolamento di
attuazione.
(48) Le relazioni sugli aiuti individuali concessi al di
fuori di una disciplina relativa a un regime di aiuto devono essere presentate
soltanto ove ciò costituisca un requisito per l'approvazione da parte della
Commissione.
(49) Le relazioni sui regimi di aiuto approvati a norma
dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale vanno presentate nel
quadro delle relazioni sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale.
ALLEGATO
Informazioni da fornire a norma dell'articolo 88, paragrafo
1, del trattato CE sui regimi di aiuti, sugli aiuti singoli concessi nel quadro
di un regime e sugli aiuti singoli concessi al di fuori di un regime di aiuti
autorizzato
I. MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PARTICOLAREGGIATA
1. Denominazione del regime o del singolo aiuto nella lingua
originale
1a. Obiettivi principale e secondario
2. Data dell'ultima approvazione da parte della Commissione
e numero dell'aiuto
3. Spese per il regime di aiuto
Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di
aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati,
garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti
effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti
finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio durata del
prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti
al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto di premi e
delle somme recuperate, ecc.).
I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati
sulla base seguente:
3.1. per l'esercizio n(1) indicare le previsioni di spesa o
le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;
3.2. per l'esercizio n-1 indicare:
3.2.1. gli impegni - o le stime del minor gettito in caso di
sgravi ficali - per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti
effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso(2),
3.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi
progetti che hanno ottenuto un aiuto,
3.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al
punto 3.2.1 per obiettivo 1, 2, zona svantaggiata, altro;
3.2.4.1. la ripartizione sottosettoriale del punto 3.2.1 per
sottosettore d'attività del beneficiario [secondo la classificazione NACE a tre
cifre(3) o nomenclatura nazionale equivalente da precisare],
3.2.4.2. da compilare soltanto per i regimi soggetti alla
disciplina degli aiuti a favore della R& S:
- ripartizione delle spese totali secondo le varie fasi
dalla R& S (ricerca fondamentale, ricerca industriale di base, ricerca
applicata, ecc.),
- numero dei progetti oggetto di una cooperazione
comunitaria o internazionale,
- ripartizione delle spese tra imprese, centri di ricerca e
università.
3.2.5. Da compilare soltanto per i regimi che non sono
riservati esclusivamente alle PMI e che non prevedono una concessione
automatica degli aiuti. Si ha concessione automatica quando per beneficiare
dell'aiuto è sufficiente soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità o se è
provato che l'autorità pubblica non esercita il diritto discrezionale di cui
istituzionalmente dispone per selezionare i beneficiari.
Indicare i singoli beneficiari (in ordine decrescente degli
importi ricevuti) tali da rappresentare complessivamente il 30 % degli impegni
dell'esercizio n-1 (esclusi gli stanziamenti di bilancio riservati alla ricerca
fondamentale svolta da università ed altri istituti scientifici, che non
rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE a meno che
la ricerca non sia svolta su contratto o in collaborazione con il settore
privato), specificando per ciascuno:
- nome,
- indirizzo,
- settore di attività del beneficiario (in base alla
classificazione di cui al punto 3.2.4.1),
- importo dell'aiuto impegnato (o autorizzato, per le
agevolazioni fiscali),
- costo ammissibile del progetto,
- costo totale del progetto.
L'elenco deve comprendere non meno di dieci e non più di
cinquanta beneficiari: questa regola prevale su quella del 30 %. Qualora
nell'anno oggetto della relazione i beneficiari siano stati meno di dieci,
occorrerà comprenderli tutti nell'elenco. Qualora uno stesso beneficiario abbia
ricevuto aiuti per più di un progetto, le informazioni richieste vanno fornite
distintamente per ciascun progetto. Se l'importo degli aiuti è soggetto a
massimale e quest'ultimi si applica a più di cinquanta beneficiari, non occorre
più fornire per questi ultimi le informazioni sopra specificate (nome, importo
dell'aiuto), ma basterà precisare l'ammontare del massimale e il numero dei
beneficiari che lo raggiungono.
4. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso
dell'anno
II. SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE SEMPLIFICATA DA INVIARE
PER TUTTI I REGIMI ESISTENTI NON ELENCATI NELLA PRECEDENTE SEZIONE I
Per gli aiuti cui si applicano le disposizioni relative agli
aiuti oggetto della procedura di approvazione accelerata o la cui dotazione
annuale non superi 5 milioni di EUR, completare solamente le rubriche 1, 1a,
2.1, 2.2.1 e 2.2.2 (relazione ultrasemplificata).
1. Titolo del regime nella lingua originale e numero
dell'aiuto
1a. Obiettivi principale e secondario
2. Spese per il regime di aiuto
Occore fornire cifre distinte per ciascuno strumento di
aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie,
ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o,
rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti finanziari
rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio: durata del prestito,
riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto
delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto dei premi e delle somme
recuperate, ecc.).
I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati
sulla base seguente:
2.1. per l'esercizio n indicare le previsioni di spesa o le
previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;
2.2. per l'esercizo n-1 indicare:
2.2.1. gli impegni - o le stime del minor gettito in caso di
sgravi fiscali - per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti
effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso(4),
2.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi
progetti che hanno ottenuto un aiuto, nonché il numero stimato dei posti di
lavoro creati o salvaguardati,
2.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al
punto 2.2.1 per obiettivo 1, 2, zona svantaggiata, altro;
2.2.4. la ripartizione sottosettoriale del punto 2.2.1 per
sottosettore d'attività del beneficiario (secondo la classificazione NACE a tre
cifre o nomenclatura nazionale equivalente da precisare).
3. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso
dell'anno
(1) L'esercizio n è l'esercizio in cui la relazione è
ricevuta.
(2) Qualora non si disponga ancora delle cifre sul minor
gettito fiscale effettivo, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive
con la relazione seguente.
(3) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9
ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività
economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato
dal regolamento (CE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1)
e rettificato in GU L 159 del 11.7.1995, pag. 31.
(4) Qualora non si disponga ancora delle cifre sulle spese
fiscali effettive, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive con la
relazione successiva.
Gestito da EUR-OP
ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE
AGRICOLO
(2000/C 28/02)
1. INTRODUZIONE
1.1. Il mantenimento di un sistema di libera concorrenza
senza distorsioni costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità
europea. La politica comunitaria in materia di aiuti di Stato si propone di
assicurare la libera concorrenza, un'efficiente assegnazione delle risorse e l'unità
del mercato comunitario, nel rispetto degli impegni assunti sul piano
internazionale. Per questo motivo la Commissione si è sempre mostrata
particolarmente vigilante in questo campo.
1.2. L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi
della politica agricola comune. Nel definire la politica agricola comune e i
suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto della particolare
natura dell'agricoltura, attribuibile alle caratteristiche peculiari del
settore stesso e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie
regioni agricole, nonché dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni
adeguamenti e del fatto che il settore agricolo è strettamente correlato
all'economia nel suo complesso.
1.3. Di conseguenza il ricorso agli aiuti di Stato può
essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica.
Inoltre gli aiuti di Stato devono rispettare gli obblighi internazionali della
Comunità, che per quanto riguarda questo settore sono specificati in
particolare nell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale
del commercio (OMC). Conformemente a tale accordo gli aiuti sono soggetti a
notifica e vengono classificati sulla base del loro potenziale di distorsione
degli scambi.
1.4. Finora il controllo degli aiuti di Stato nel settore
agricolo è stato effettuato attraverso strumenti diversi, tra cui i
regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione,
discipline specifiche relative a determinati tipi di aiuti e un corpus esteso
di prassi della Commissione, enunciato in vari documenti di lavoro della
Commissione, ma non pubblicato ufficialmente.
1.5. In seguito all'adozione dell'Agenda 2000, il Consiglio
ha definito, nel regolamento (CE) n. 1257/1999(1), una nuova politica di sviluppo
rurale volta a stabilire un quadro coerente e sostenibile per il futuro delle
zone rurali europee. Siffatta policitica andrà a completare le riforme
introdotte progressivamente nei settori di mercato promuovendo un'agricoltura
competitiva e multifunzionale nel contesto di una strategia di sviluppo rurale
globale e integrata. Lo sviluppo rurale diventerà in effetti il secondo
pilastro della PAC. La nuova politica riconosce esplicitamente la molteplicità
di ruoli dell'agricoltura, tra cui la conservazione dell'ambiente, del
paesaggio tradizionale e del partrimonio rurale in senso lato, e sottolinea al
tempo stesso la necessità di creare fonti alternative di reddito come parte
integrante della politica di sviluppo rurale. In seguito a questo processo di
riforma il Consiglio ha sostituito una serie di strumenti esistenti, che
disciplinano la concessione di finanziamenti nel settore agricolo, sia a
livello comunitario che dei singoli Stati membri, con un unico regolamento
sullo sviluppo rurale. Gli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999
contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre
l'articolo 37 dispone che le misure di sviluppo rurale devono essere coerenti
con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di
tali politiche.
1.6. Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono
dal fatto che esso sia finanziato in parte dalla Comunità o esclusivamente
dallo Stato membro, la Commissione ritiene essenziale assicurare la coerenza
tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e i contributi concessi
nell'ambito della politica agricola comune o della politica di sviluppo rurale.
La Commissione ritiene pertanto necessario rivedere l'impostazione generale in
materia di aiuti di Stato nel settore agricolo per tener conto dei più recenti
sviluppi legislativi. Tale revisione dovrebbe inoltre comportare una
semplificazione delle norme attuali e una maggiore trasparenza, agevolando le
autorità competenti nel loro compito di notifica alla Commissione dei regimi di
aiuti di Stato e consentendo alla Commissione stessa di approvarli con maggior
rapidità ed efficienza.
1.7. Per disporre di un quadro normativo stabile atto alla
preparazione e all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, la Commissione
intende applicare gli orientamenti di seguito esposti per tutto il prossimo
periodo di programmazione (2000-2006). Modifiche a questi orientamenti verranno
pertanto proposte soltanto se veramente necessarie per tener conto di sviluppi
imprevisti o di cambiamenti nella situazione economica.
1.8. Il gruppo di lavoro sulle condizioni di concorrenza in
agricoltura è stato consultato in merito ai presenti orientamenti nelle
riunioni del 7 e 8 settembre 1999 e del 26 e 27 ottobre 1999.
2. PORTATA
2.1. I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti
di Stato, comprese le misure di aiuto finanziate mediante tasse parafiscali,
concessi per attività inerenti la produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.
Essi non si applicano invece:
- agli aiuti di Stato nel settore della pesca e
dell'acquacoltura(2);
- agli aiuti per il settore forestale, compresi gli aiuti
per il rimboschimento di terre agricole, che formeranno oggetto di orentamenti
distinti.
2.2. Ai fini dei presenti orientamenti, per "prodotti
agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i
prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3),
esclusi i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell'acquicoltura(4).
2.3. Ai fini dei presenti orientamenti, per trasformazione
di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo, in
esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, come
ad esempio l'estrazione di succo di frutta o la macellazione di animali da
carne. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I in
prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di
applicazione dei presenti orientamenti.
3. PRINCIPI GENERALI
3.1. L'articolo 36 del trattato CE prevede che le regole di
concorrenza si applichini alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli
soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da altri settori,
quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli
aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma
dalla normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato ed
è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal Consiglio. Di fatto,
tuttavia, tutti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati
prevedono l'applicazione ai prodotti di cui trattasi delle norme sugli aiuti di
Stato di cui agli articoli da 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre l'articolo 51
del regolamento sullo sviluppo rurale prevede espressamente l'applicazione
degli articoli 87, 88 e 89 agli aiuti concessi dagli Stati membri a misure di
sostegno dello sviluppo rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali
limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le
disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel
settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al limitato
numero di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto
3.8).
3.2. Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente
applicabili ai settori oggetto di organizzazioni comuni di mercato, la loro
applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei
regolamenti di cui trattasi. In altre parole, il ricorso di uno Stato membro
alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 non può essere considerato
prioritario rispetto alle disposizioni del regolamento relativo
all'organizzazione di quel settore di mercato(5). In nessun caso la Commissione
può pertanto approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che
disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il
corretto funzionamento di quest'ultima.
3.3. I presenti orientamenti riguardano tutte le misure di
aiuto, in qualsiasi forma, che rientrano nella definizione di aiuto di Stato di
cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A questo proposito va
sottolineato che, secondo la prassi costante della Commissione, l'esistenza
della politica agricola comune fa sì che gli aiuti nel settore agricolo, per
quanto di modesta entità, a favore di talune imprese o della produzione di
certi beni, siano potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e di
influire negativamente sugli scambi tra Stati membri. Per questo motivo la
cosiddetta regola "de minimis"(6) non si applica ai contributi a
spese connesse all'agricoltura.
3.4. L'applicazione dei presenti orientamenti è subordinata
ad eventuali deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa
comunitaria.
La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto non
contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli
articoli da 87 a 89 del trattato, della politica agricola comune e della
politica di sviluppo rurale della Comunità.
3.5. Per poter essere considerate compatibili con il mercato
comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o
esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni
esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti
orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la
situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo
sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla
base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei
mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con
il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono
interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.
3.6. Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto
retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la
necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al
funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un
onere finanziario. In tutti i regimi di aiuti, ad eccezione di quelli di natura
compensativa, deve pertanto essere vietata la concessione di aiuti a favore di
lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia
stata debitamente presentata all'autorità competente.
3.7. Poiché le condizioni peculiari della produzione
agricola vanno tenute in considerazione nella valutazione degli aiuti intesi a
favorire le regioni svantaggiate, gli orientamenti della Commissione in materia
di aiuti di Stato a finalità regionale(7) non si applicano al settore agricolo.
nei presenti orientamenti sono invece state inserite considerazioni relative
alla politica regionale, ove esse appaiono rilevanti per il settore agricolo.
Analogamente, in ragione della particolare struttura delle aziende agricole,
non è applicabile al settore agricolo neppure la disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(8).
3.8. Come rilevato al punto 3.1, alcuni tipi di prodotti
agricoli compresi nell'allegato I non sono ancora disciplinati da
un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle
da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola,
gli aceti derivati da alcole e il sughero. Poiché non esiste un'organizzazione
comune di mercato di tali prodotti, le disposizioni di cui all'articolo 4 del
regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione
di alcune regole di concorrenza alla produzione e del commercio dei prodotti
agricoli(9), rimangono applicabili agli aiuti di Stato ad essi destinati
specificamente. L'articolo 4 stabilisce che a questi aiuti si applicano
soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima frase
dell'articolo 88, paragrafo 3. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad
informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare
le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli
aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione, anche se
può formulare osservazioni. Nel valutare tali aiuti la Commissione terrà conto
della mancanza di un'organizzazione comune di mercato a livello comunitario.
Pertanto, purché i regimi di aiuti nazionali abbiano effetti analoghi alle
misure applicate a livello comunitario a sostegno del reddito dei produttori in
altri settori e a condizione che essi perseguano obiettivi simili a quelli
dell'organizzazione comune di mercato, la Commissione non formulerà
osservazioni, anche se si tratta di aiuti al funzionamento che sarebbero
normalmente vietati.
3.9. L'articolo 6 del trattato CE stabilisce che "le
esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui
all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile". Le azioni di cui all'articolo 3 riguardono la politica
agricola e quella di concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti
di Stato dovranno tenere particolarmente conto delle questioni ambientali,
anche qualora i regimi di aiuto in questione non riguardino specificamente il
settore ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli
investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore
impiego di risorse scarse o l'aumento dell'inquinamento, sarà necessario
dimostrare che il regime non determinerà una violazione della normativa
comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in altro modo danni
all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere
una valutazione del previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria. In
molti casi per soddisfare questo requisito basterà semplicemente confermare che
non si prevede alcun impatto ambientale.
3.10. Tranne ove espressamente indicato, tutti i tassi di
aiuto nei presenti orientamenti sono espressi come contributo totale in
percentuale del volume dei costi ammissibili (equivalente sovvenzione lorda).
4. AIUTI AGLI INVESTIMENTI
4.1. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE
4.1.1. PRINCIPI GENERALI
4.1.1.1. Per facilitare lo sviluppo generale del settore
agricolo, gli aiuti agli investimenti nelle aziende dovrebbero contribuire a
migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di
produzione. L'investimento dovrebbe perseguire almeno uno dei seguenti
obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la
produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale,
le condizioni di igiene e benessere degli animali o promuovere la
diversificazione delle attività agricole. Gli aiuti agli investimenti che non
si prefiggono nessuno di questi obiettivi, e in particolare gli aiuti destinati
a meri investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la
situazione della produzione agricola, non agevolano lo sviluppo del settore e
pertanto non rientrano nel campo di applicazione della deroga di cui
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
4.1.1.2. Fatte salve le eccezioni di cui al punto 4.1.2(10),
il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume
dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 % e,
riguardo alle zone svantaggiate, al 50 %, come disposto all'articolo 7 del
regolamento sullo sviluppo rurale. Tuttavia, qualora gli investimenti siano
effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali
massimali possono essere elevati al 45 % e al 55 % rispettivamente.
4.1.1.3. Il sostegno agli investimenti viene concesso
unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante
valutazione delle prospettive(11) e il cui conduttore possieda conoscenze e
competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti
comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi
requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il
sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti(12).
4.1.1.4. Non vengono sovvenzionati investimenti il cui
obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi
normali sui mercati. L'esistenza di sbocchi normali sui mercati dovrà essere
valutata a livello adeguato, in funzione di prodotti in questione, del tipo di
investimento e della capacità esistente e prevista. Si terrà conto di eventuali
restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel
quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Qualora, nell'ambito di
un'organizzazione comune di mercato, vigano restrizioni alla produzione o
limitazioni del sostegno comunitario a livello di singoli agricoltori, aziende
o stabilimenti di trasformazione, non saranno finanziati gli investimenti che
avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali limiti.
4.1.1.5. Le spese ammissibili comprendono:
- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni
immobili;
- le nuove macchine e attrezzature(13), compresi i programmi
informatici;
- le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad
un massimo del 12 %;
- acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi
di registrazione.
4.1.1.6. Non verranno concessi aiuti all'acquisto di diritti
di produzione, se non in conformità alle disposizioni specifiche
dell'organizzazione comune di mercato pertinente e ai principi di cui agli
articoli 87, 88 e 89 del trattato.
4.1.1.7. Per quanto riguarda l'acquisto di animali, possono
beneficiare degli aiuti esaminati nella presente sezione soltanto il primo
acquisto di bestiame e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico
del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità
pregiata (maschi o femmine), registrati nei libri genealogici o
equivalenti(14).
4.1.1.8. Le spese ammissibili non devono complessivamente
superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli State membri a norma
dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale.
4.1.1.9. Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le
disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione
agricola primaria non effettuati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da
parte di associazioni di produttori de attrezzature da utilizzare in comune.
4.1.2. CASI SPECIALI
4.1.2.1. A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del
regolamento sullo sviluppo rurale, i massimali di aiuto di cui al punto 4.1.1.2
non si applicano:
- ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse
pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da
attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;
- ad investimenti in materia di tutela e miglioramento
dell'ambiente;
- ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di
igiene degli allevamenti e di benessere degli animali.
Nel valutare la compatibilità di questi aiuti con gli
articoli 87, 88 e 89 del trattato la Commissione applicherà i principi di
seguito enunciati.
4.1.2.2. Conservazione dei paesaggi tradizionali
Gli aiuti destinati a promuovere la conservazione del
patrimonio sono espressamente citati all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d),
del trattato; la Commissione li considera pertanto favorevolmente.
Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla
conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende
agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, la Commissione
concede aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese
comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o
dai suoi collaboratori.
Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla
conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi
dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, la Commissione concede aiuti
fino ad un massimo del 60 % delle spese ammissibili, elevato al 75 % nelle zone
svantaggiate, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità
produttiva dell'azienda.
Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, e
in altri casi su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione
applicherà i tassi di aiuto indicati al punto 4.1.1.2 alle spese ammissibili
sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Oltre a
questo, tuttavia, la Commissione autorizzerà la concessione di aiuti
supplementari, ad un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese
aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per
preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
4.1.2.3. Trasfermimento di fabbricati agricoli
nell'interesse pubblico
Sono molti i motivi per cui può risultare necessario
trasferire fabbricati agricoli nell'interesse pubblico.
Qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che,
conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto a
indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato
aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
In altri casi, nei quali il trasferimento consiste
semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione
delle strutture esistenti, l'agricoltore ricava uno scarso beneficio diretto
dall'operazione; la Commissione ritiene pertanto che possano essere concessi
aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute senza rischiare di
alterare la concorrenza.
In altri casi ancora, tuttavia, il trasferimento può
comportare vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di stutture più
moderne. In tali casi il tasso di aiuto va modificato in modo che il contributo
dell'agricoltore sia equivalente almeno al 60 % (50 % nelle zone svantaggiate)
dell'aumento di valore delle strutture interessate dal trasferimento, o al 55 %
e 45 % rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.
Se il trasferimento determina un aumento della capacità
produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60 % (50
% nelle zone svantaggiate) della quota corrispondente di spesa, o al 55 % e 45
% rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.
4.1.2.4. Investimenti in materia di tutela e miglioramento
dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali
Qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi
attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento
delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 40 % e 50
% di cui al punto 4.1.1.2 possono essere aumentati, rispettivamente, del 20 % e
del 25 %.
Tale maggiorazione verrà concessa unicamente per
investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore, oppure
per investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi,
alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di attuazione. La
maggiorazione deve tuttavia essere tassativamente limitata ai costi aggiuntivi
ammissibili necessari per conseguire l'obiettivo in questione e non si applica
agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.
4.2. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA
TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
4.2.1. La prassi costante della Commissione in materia di
aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli è quella di assicurare
un'applicazione coerente della politica agricola comune e delle norme sulla
concorrenza considerando in parallelo sia i tassi di aiuto applicabili per gli
investimenti che gli investimenti ammissibili. Inoltre, per tener conto della
politica regionale, la Commissione ha già autorizzato una certa flessibilità
per i tassi di aiuto che possono essere erogati a sostegno di investimenti
intrapresi nell'ambito di regimi di aiuto regionali(15).
4.2.2. Per mantenere tale parallelismo è necessario
modificare gli orientamenti che disciplinano questo tipo di aiuti di Stato,
onde tener vonto dei cambiamenti apportati alla normativa comunitaria a seguito
dell'adozione delle proposte dell'Agenda 2000.
4.2.3. In linea di principio, vengono sostenuti investimenti
nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti
agricoli soltanto in aziende di provata redditività, sulla base di una
valutazione delle loro prospettive(16) e che rispettano requisiti minimi in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli
investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi
in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere
concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. Il tasso di aiuto non può
superare il 50 % degli investimenti ammessi a beneficiarne nelle regioni
dell'obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni. A tale fine le spese
ammissibili comprendono:
- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni
immobili;
- le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi
informatici;
- le spese generali, come onorari di achitetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad
un massimo del 12 %.
4.2.4. Tuttavia, nel caso di aiuti di Stato relativi ad
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di
prodotti agricoli concessi nell'ambito di un regime di aiuto regionale già
approvato dalla Commissione in conformità agli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato a finalità regionale(17), gli aiuti possono essere
autorizzati fino all'intensità stabilita nell'ambito di detto regime. In tali
casi le spese ammissibili sono quelle specificate negli orientamenti di cui
sopra e comprendono aiuti per gli investimenti immateriali e per la creazione
di posti di lavoro risultanti da un progetto di investimento iniziale
realizzato secondo i citati orientamenti.
4.2.5. Non sono concessi aiuti a norma dei punti 4.2.3 o
4.2.4 se non vengono fornite prove sufficienti dell'esistenza di normali
sbocchi di mercato per i prodotti. Si procederà quindi ad una valutazione, al
livello opportuno, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti
e sulla capacità esistente e prevista. A tal fine si terrà conto di eventuali
restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel
quadro delle organizzazioni comuni di mercato. In particolare: non viene
concesso alcun aiuto che contravvenga ai divieti o alle restrizioni stabilite
nelle organizzazioni comuni di mercato(18); non viene concesso alcun aiuto che
riguardi la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o
di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
4.2.6. Gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili
superiori a 25 milioni di EUR e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12
milioni di EUR sono oggetto di notifica specifica alla Commissione a norma
dell'articolo 83, paragrafo 3, del trattato.
4.3. AIUTI AD INVESTIMENTI VOLTI A PROMUOVERE LA
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE
4.3.1. La promozione della diversificazione delle attività
agricole è un elemento importante della politica comunitaria di sviluppo
rurale. La Commissione considera pertanto con favore tale tipo di aiuti, che
possono stimolare lo sviluppo dell'economia rurale nel suo complesso.
4.3.2. I presenti orientamenti non riguardano gli aiuti
concessi per promuovere la diversificazione di attività non connesse alla
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui
all'allegato I, quali l'agriturismo, lo sviluppo di attività artigianali o
l'acquacoltura, benché essi rientrino nel campo di applicazione del regolamento
sullo sviluppo rurale. Tali aiuti sono pertanto valutati sulla base dei
principi che la Commissione applica di consueto agli aiuti al di fuori del
settore agricolo, in particolare la regola de minimis, la disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, gli orientamenti
per gli aiuti di Stato a finalità regionale e, ove appropriato, gli
orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
4.3.3. Alcuni problemi sono sorti in passato per quanto
riguarda la corretta valutazione degli aiuti intesi a promuovere la
diversificazione di altre attività connesse alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I. Non risultava
chiaro, ad esempio, se gli aiuti per le attività di traformazione e di
commercializzazione che si svolgono in azienda dovessero essere valutati come
aiuti agli investimenti nelle aziende agricole oppure come aiuti agli
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli. In futuro la Commissione utilizzerà i seguenti criteri.
Nel caso di aiuti ad investimenti su scala ridotta, qualora
le spese ammissibili non superino globalmente i limiti degli investimenti
totali che possono beneficiare degli aiuti fissati dagli Stati membri ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione
considererà tali misure come aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e
le valuterà conformemente al punto 4.1. Gli aiuti agli investimenti su larga
scala verranno invece esaminati come aiuti per le attività di trasformazione e
di commercializzazione conformemente al punto 4.2.
5. AIUTI NEL SETTORE AMBIENTALE
5.1. PRINCIPI GENERALI
5.1.1. A norma dell'articolo 174 del trattato, la politica
della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela,
tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della
Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
5.1.2. Il regolamento sullo sviluppo rurale riconosce lo
stretto nesso esistente tra agricoltura e ambiente e prevede disposizioni
specifiche secondo cui i beneficiari degli aiuti comunitari sono tenuti a
rispettare requisiti ambientali minimi. Per analogia la Commissione applicherà
tali disposizioni nella valutazione dei regimi di aiuti di Stato.
5.1.3. Tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo devono
essere compatibili con gli obiettivi generali della politica comunitaria in
materia ambientale. In particolare, i regimi di aiuto che non accordano
sufficiente priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte o alla
corretta applicazione del principio "chi inquina paga" non possono
essere considerati compatibili con l'interesse comune e non sono pertanto
autorizzati dalla Commissione.
5.2. AIUTI A FAVORE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE AMBIENTALE
Dato che i summenzionati orientamenti in materia di aiuti
agli investimenti tengono pienamente conto del caso particolare degli aiuti per
investimenti nel settore ambientale, non è più necessario prevedere deroghe
specifiche per tale categoria di aiuti, i quali verranno pertanto valutati
rispetto alle norme generali di cui al precedente capitolo 4.
5.3. AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI NEL SETTORE AGROAMBIENTALE
5.3.1. II capo VI del titolo II del regolamento sullo
sviluppo rurale stabilisce norme concernenti il sostegno comunitario ai metodi
di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla
conservazione dello spazio naturale. Il finanziamento comunitario, concesso
sulla base di impegni volontariamente assunti dagli agricoltori per un periodo
minimo di cinque anni, consiste in un pagamento massimo di 600 EUR per ettaro
per colture annuali, 900 EUR per ettaro per colture perenni specializzate e 450
EUR per ettaro per altri usi della terra. Le condizioni per il pagamento della
sovvenzione comunitaria sono esposte agli articoli 22, 23, e 24 del regolamento
sullo sviluppo rurale e agli articoli da 12 a 20 del regolamento di
attuazione(19). L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento sullo sviluppo
rurale vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che sottoscrivono un
impegno di tipo agroambientale senza soddisfare le condizioni prescritte.
5.3.2. L'articolo 51, paragrafo 4, prevede tuttavia che
possano essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati
dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento sullo sviluppo rurale, purché
siano giustificati ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo. Inoltre, in casi
eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali
impegni.
5.3.3. Secondo l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento
sullo sviluppo rurale, il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso
annualmente ed è calcolato sulla base delle perdite di reddito, dei costi
aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un
incentivo. Pertanto, se uno Stato membro intende concedere un aiuto supplementare
che superi i massimali fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, deve
presentare la documentazione comprovante che la misura soddisfa tutte le
condizioni stabilite nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di
applicazione, nonché la giustificazione dei pagamenti aggiuntivi corredata di
una distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito, dei
costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un
incentivo.
Ai fini del calcolo del livello di sostegno annuale può
inoltre essere preso in considerazione il costo di eventuali investimenti non
remunerativi necessari alla realizzazione dell'impegno. In tale ambito gli
investimenti sono considerati non remunerativi qualora non comportino di norma
aumenti netti significativi del valore o della redditività dell'azienda.
5.3.4 Nel valutare la compatibilità dei pagamenti
aggiuntivi, la Commissione applicherà i principi stabiliti nel regolamento
sullo sviluppo rurale e nel regolamento di attuazione. In particolare, il
livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi
aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è conforme alle normali buone
pratiche agricole invalse nella zona in cui è applicata la misura in oggetto.
Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni
agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'esodo rurale o della
cessazione di determinati metodi di produzione.
5.3.5. La necessità di fornire un incentivo è stabilita dallo
Stato membro sulla base di criteri oggettivi. Tale incentivo non può superare
il 20 % delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi indotti dall'impegno,
tranne qualora si dimostri la necessità di una percentuale più elevata per
applicare efficacemente la misura.
5.3.6. Qualora, in via eccezionale, uno Stato membro
proponga di accordare aiuti di Stato per impegni di durata inferiore a quella
prevista dal regolamento sullo sviluppo rurale, esso deve fornire una
giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali
della misura si possono pienamente esplicare nel periodo indicato. L'importo
degli aiuti proposto deve riflettere la durata più breve degli impegni assunti.
5.4. AIUTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI RESIDENTI IN ZONE
SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
5.4.1. L'articolo 16 del regolamento sullo sviluppo rurale
istituisce una nuova forma di sostegno comunitario a beneficio degli
agricoltori volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle
zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni degli usi
agricoli basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione
dell'ambiente, se e in quanto tali pagamenti siano necessari per risolvere i
problemi specifici derivanti da dette disposizioni. L'importo dei pagamenti
deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive, specie per i
pagamenti destinati a zone svantaggiate. Gli importi massimi ammessi a fruire
del sostegno comunitario sono stabiliti a 200 EUR/ha. A norma dell'articolo 21
del regolamento sullo sviluppo rurale, la superficie totale delle zone
svantaggiate, insieme a quella di altre zone ad esse assimilabili a norma
dell'articolo 20 dello stesso regolamento, non può superare il 10 % della superficie
complessiva dello Stato membro interessato.
5.4.2. La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di
concessione di aiuti di Stato a favore di tali zone, tenendo conto dei criteri
sopra esposti nonché dei principi relativi alla concessione di contributi
comunitari fissati nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale. Nel
corso di tale valutazione la Commissione terrà conto del tipo di limitazioni
imposte agli agricoltori. Di norma gli aiuti saranno consentiti unicamente per
gli obblighi che eccedono il quadro delle buone pratiche agricole. Qualunque
aiuto concesso in violazione del principio "chi inquina paga"
dovrebbe avere carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.
5.5 AIUTI AL FUNZIONAMENTO
5.5.1. Conformemente ad una prassi consolidata, la
Commissione generalmente non approva gli aiuti al funzionamento che alleviano
alle imprese, comprese quelle agricole, i costi risultanti dall'inquinamento o
dai danni da esse cagionati. Essa ammette eccezioni a questo principio soltanto
in casi detibamente giustificati.
5.5.2. Un sussidio temporaneo per compensare i costi
dell'adeguamento a nuovi requisiti nazionali obbligatori in materia ambientale,
più rigorosi della normativa comunitaria esistente, può essere giustificato ove
necessario per controbilanciare una perdita di competitività a livello
internazionale. Gli aiuti devono essere temporanei e decrescenti e, in linea di
principio, di durata non superiore a cinque anni; detti aiuti non devono
inizialmente superare l'importo necessario a compensare il produttore della
differenza tra i costi di adeguamento alle disposizioni nazionali e quelli di
adeguamento alle disposizioni comunitarie. La Commissione terrà inoltre conto
di ciò che i beneficiari devono fare per ridurre l'inquinamento da essi
causato.
5.5.3. In casi debitamente giustificati, come per gli aiuti
allo sviluppo dei biocarburanti, la Commissione può inoltre approvare aiuti al
funzionamento qualora si dimostrino necessari per compensare i costi aggiuntivi
derivanti dall'impiego di mezzi di produzione ecocompatibili invece di processi
produttivi tradizionali. L'elemento di aiuti dovrebbe limitarsi alla
compensazione dell'incidenza dei costi aggiuntivi ed essere oggetto di riesame
periodico almeno ogni cinque anni al fine di tener conto delle variazioni dei
costi relativi dei vari mezzi di produzione e dei benefici di carattere
commerciale che possono derivare dall'uso di mezzi di produzione più
compatibili con le esigenze ambientali.
5.5.4. Per assorbire i costi ambientali nei costi di
produzione, gli Stati membri ricorrono sempre più di frequente a tasse
ambientali, come le tasse sull'energia o sulle immissioni nell'ambiente
agricolo di sostanze a rischio, come antiparassitari ed erbicidi. Talvolta, per
non aggravare l'onere fiscale complessivo sul settore agricolo, queste tasse
vengono interamente o parzialmente controbilanciate da riduzioni in altri
settori, quali la manodopera, la proprietà o il reddito. Purché tali riduzioni
vengano applicate in maniera imparziale a tutto il settore agricolo, in genere
la Commissione considera con favore queste misure, sempreché esse costituiscano
effettivamente aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del
trattato. In alcuni casi possono tuttavia essere concesse specifiche esenzioni
totali o parziali da queste tasse a favore di determinati settori della
produzione agricola o di taluni tipi di produttori. La Commissione nutre delle
riserve su questo tipo di esenzioni, che per loro natura sono per lo più
accordate in relazione a sistemi di produzione intensivi, che presentano i
maggiori problemi dal punto di vista dell'ambiente, dell'igiene e del benessere
degli animali. Aiuti di questo tipo possono pertanto essere autorizzati
soltanto su base temporanea e decrescente e per una durata massima di cinque
anni, ove si dimostri che essi sono necessari per compensare una perdita di
competitività sul piano internazionale e che il regime di aiuti costituisce un
incentivo reale a ridurre l'uso delle sostanze dannose in questione.
5.6. ALTRI AIUTI AMBIENTALI
5.6.1. Aiuti per attività di informazione, formazione e
consulenza a favore dei produttori agricoli e delle imprese su questioni di
carattere ambientale verranno autorizzati conformemente alle sezioni 13 e 14.
5.6.2. Altri aiuti ambientali nel settore agricolo verranno
valutati caso per caso, tenendo conto dei principi stabiliti nel trattato e
nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell'ambiente(20).
6. AIUTI VOLTI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI NATURALI NELLE
REGIONI SVANTAGGIATE
6.1. L'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento sullo
sviluppo rurale vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori per
compensare gli svantaggi naturali presenti nelle regioni svantaggiate, a meno
che gli aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del
medesimo regolamento.
6.2. Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi
concessi ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale, il finanziamento
globale versato agli agricoltori non deve superare gli importi determinati a
norma dell'articolo 15 del regolamento suddetto.
7. AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI
7.1. Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori
incoraggia lo sviluppo globale del settore e previene l'esodo rurale. Gli articoli
7 e 8 del regolamento sullo sviluppo rurale prevedono pertanto un regime
comunitario di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori.
7.2. Aiuti di Stato a sostegno dell'insediamento dei giovani
agricoltori possono essere accordati alle medesime condizioni. Globalmente, la
sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale e quella
erogata sotto forma di aiuti di Stato non possono di norma superare i massimali
fissati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato. La Commissione
autorizza aiuti di Stato supplementari che possono superare tali limiti, fino a
un importo di 25000 EUR, in particolare qualora ciò sia giustificato dai costi
estremamente elevati di insediamento nella regione interessata.
8. AIUTI AL PREPENSIONAMENTO E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
AGRICOLA
8.1. La Commissione considera favorevolmente i regimi di
aiuto intesi ad incoraggiare gli agricoltori più anziani al prepensionamento.
Purché tali regimi pongano come condizione la cessazione permanente e definitiva
delle attività agricole a fini commerciali, essi hanno un impatto limitato
sulla concorrenza e contribuiscono invece allo sviluppo complessivo del settore
nel lungo periodo. Pertanto, oltre al sostegno comunitario previsto agli
articoli 10, 11 e 12 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione
autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misura.
8.2. Negli ultimi anni diversi Stati membri hanno notificato
alla Commissione regimi di aiuti intesi a favorire il ritiro dall'attività
agricola di agricoltori costretti a cessare l'attività per motivi economici. La
Commissione ritiene che i regimi di aiuto a favore della cessazione di attività
agricole economicamente non sostenibili contribuiscano allo sviluppo
complessivo del settore nel lungo periodo. Inoltre, tali regimi di aiuto
rivestono un'importante funzione sociale in quanto sono intesi a favorire
l'integrazione dei soggetti interessati in altri comparti economici. Pertanto,
la Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misure purché sia
soddisfatta la condizione della cessazione permanente e definitiva delle
attività agricole a fini commerciali.
9. AIUTI PER LA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE, DI
TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE
9.1. Negli ultimi anni la Commissione ha ricevuto numerose
notifiche relative all'erogazione di aiuti di Stato per la riduzione della
capacità. In passato la Commissione ha considerato con favore tali regimi,
nella misura in cui essi fossero coerenti con altri provvedimenti comunitari
intesi a ridurre la capacità di produzione e purché fossero soddisfatte le
seguenti condizioni:
- deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del
settore in questione;
- il beneficiario deve fornire una contropartita;
- deve essere esclusa la possibilità che si configuri un
aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione;
- non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del
valore di capitale e del reddito futuro.
9.2. Affinché questi aiuti non siano considerati meri aiuti
al funzionamento a vantaggio delle imprese interessate, il prerequisito per la
concessione è la dimostrazione della loro utilità nell'interesse di tutto il
settore. Qualora non esista sovraccapacità e sia chiaro che si procede alla
riduzione della capacità per motivi sanitari o ambientali, ciò è sufficiente a
dimostrare che tale condizione è soddisfatta.
In altri casi gli aiuti vanno erogati solo nei settori
caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità produttiva a livello regionale
o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente prevedere che la dinamica del
mercato finirà per determinare i necessari adeguamenti strutturali. Gli aiuti
per la riduzione della capacità possono quindi essere ammessi soltanto qualora
facciano parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia
fissato gli obiettivi e un calendario specifico. In questi casi la Commissione
non accetterà più regimi di aiuto di durata illimitata, in quanto l'esperienza
insegna che tali regimi possono comportare il rinvio dei mutamenti necessari.
La Commissione si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto
a determinate condizioni e richiederà di norma la presentazione di una
relazione annuale sull'attuazione del regime.
9.3. Non vengono accordati aiuti che interferirebbero con i
meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuti relativi
ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati
caso per caso.
9.4. Il beneficiario dell'aiuto deve fornire una
contropartita adeguata, di solito consistente nella decisione definitiva e
irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui
trattasi. Ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte
dell'impresa o la chiusura di un determinato impianto. Dal beneficiario si
devono ottenere impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è
definitiva e irreversibile. Tali impegni devono essere vincolanti anche per
eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi. Tuttavia,
qualora sia già stata posta definitivamente fine alla capacità di produzione, o
qualora la chiusura risulti inevitabile, non vi è contropartita da parte del
beneficiario e l'aiuto non può essere erogato.
9.5. Si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia
erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione in
difficoltà finanziaria, l'aiuto è valutato alla luce degli orientamenti
comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in
difficoltà.
9.6. Il regime deve essere accessibile, alle medesime
condizioni, a tutti gli operatori economici del settore interessato. L'importo
degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di
valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di
detti attivi. Tuttavia, possono essere erogati aiuti destinati a compensare gli
oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime.
9.7. Poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la
ristrutturazione del settore interessato, nell' intento di favorire quegli
operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di ridurre il rischio
potenziale di distorsione di concorrenza e di compensazioni eccessive, la
Commissione ritiene che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba
essere sostenuta dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi
obbligatori. Tale condizione non si applica qualora la chiusura avvenga per
motivi sanitari o ambientali.
10. AIUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
10.1. A causa della natura incostante della produzione
agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la concessione di
aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione di associazioni di
produttori, in modo da concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle
esigenze del mercato. In passato il sostegno alla costituzione delle
associazioni di produttori in alcune regioni era stato concesso dalla Comunità
conformemente al regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997,
concernente le associazioni di produttori e le relative unioni(21). Tuttavia,
con l'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, il Consiglio ha ritenuto
che, poiché numerose organizzazioni comuni di mercato contemplano aiuti a
favore delle associazioni di produttori e relative unioni, non era più
necessario prevedere un sostegno specifico per queste associazioni nel quadro
dello sviluppo rurale. La Commissione ritiene che tale cambiamento non
impedisca di concedere aiuti di Stato per la costituzione di arganizzazioni di
produttori, che aiutino gli agricoltori ad adeguare la produzione alla domanda,
in particolare nei settori per i quali siano previste forme di sostegno
nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato. È tuttavia necessario rivedere
la politica della Commissione in relazione a questo tipo di aiuti alla luce dei
recenti sviluppi.
10.2. La presente sezione riguarda soltanto gli aiuti
all'avviamento accordati alle associazioni o alle unioni di produttori
ammissibili a norma della legislazione dello Stato membro interessato.
Un'associazione di produttori viene costituita allo scopo di consentire ai soci
di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, in
particolare concentrando l'offerta. Le unioni sono costituite da associazioni
di produttori riconosciute e perseguono i medesimi obiettivi su scala più
ampia.
10.3. Il regolamento sulle associazioni di produttori deve
prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme
di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali
norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore
di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono
all'associazione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e fornire un
preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre
dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la
qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di
immissione sul mercato e di norme di conoscenza della produzione, in
particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Fatti salvi
tali requisiti, tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione
delle proprie aziende. Nessun aiuto può essere concesso nell'ambito della
presente sezione ad organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il
cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole e che quindi sono di
fatto considerate come singoli produttori. Le organizzazioni di produttori
dovranno in ogni caso assicurare il rispetto delle norme sulla concorrenza.
10.4. Qualora le organizzazioni comuni di mercato prevedano
un sostegno a favore delle associazioni o unioni di produttori nel settore di
cui trattasi, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di aiuti di
Stato, verificando la compatibilità delle suddette misure con gli obiettivi
delle organizzazioni comuni.
10.5. Negli altri casi, la Commissione continuerà a valutare
le proposte di aiuti di Stato in conformità ai principi precendentemente
applicati. Ciò significa che possono essere concessi aiuti temporanei e
decrescenti a copertura dei costi amministrativi di avviamento
dell'associazione o dell'unione. A tale scopo le spese ammissibili comprendono
l'affitto dei locali(22), l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi
materiale e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio
e le spese amministrative. In linea di massima l'importo degli aiuti non può
superare nel primo anno il 100 % dei costi sostenuti ed è ridotto del 20 % per
ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20 % dei
costi effettivi di quell'anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a
spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento
dell'organizzazione di produttori.
10.6. In deroga a quanto previsto al paragrafo precedente,
la Commissione autorizzerà la concessione di nuovi aiuti all'avviamento nel
caso di un ampliamento significativo delle attività dell'associazione o
dell'unione di produttori in questione, ad esempio al fine di estendere
l'attività a nuovi prodotti o nuovi settori(23). Sono ammissibili ai nuovi
aiuti unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti
dall'associazione o dall'unione di produttori; per il resto si applicano le
altre condizioni esposte nella presente sezione.
10.7. La presente sezione non riguarda gli aiuti concessi ad
altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali
servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei
soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del
mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questa
sezione agli aiuti accordati a copertura dei costi di avviamento delle
associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle
denominazioni di origine o dei marchi di qualità.
10.8. Gli aiuti concessi alle associazioni o alle unioni di
produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali
investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla
normativa che disciplina tali aiuti. Nel caso degli aiuti agli investimenti
nella produzione primaria, il limite massimo delle spese ammissibili di cui al
punto 4.1.1.8 sarà determinato con riferimento ai singoli membri del gruppo.
10.9. I regimi di aiuti autorizzati ai sensi della presente
sezione potranno essere modificati per tener conto di eventuali cambiamenti nei
regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato.
10.10. In alternativa alla concessione di aiuti alle
associazioni o alle unioni di produttori, gli aiuti possono essere erogati
direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le
spese amministrative di dette associazioni nel quinquennio successivo alla
costituzione dell'associazione. L'importo degli aiuti è calcolato conformemente
al punto 10.5.
11. AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA
PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA
11.1. PRINCIPI GENERALI
11.1.1. Gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono
una serie di misure intese a tutelare gli agricoltori nei confronti di danni
alla produzione agricola o ai mezzi di produzione, compresi fabbricati e
piantagioni, causati da eventi imprevisti quali calamità naturali, avverse
condizioni atmosferiche o l'insorgenza di epizoozie o fitopatie(24). L'articolo
87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sancisce la compatibilità con il
mercato comune degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali o da altri eventi eccezionali. La Commissione, tuttavia, sulla base
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ha accettato
l'inserimento di altri due tipi di aiuti in questa categoria, e precisamente:
- aiuti volti a promuovere l'adozione di misure preventive
contro l'insorgenza di epizoozie e fitopatie, tra cui il compenso per danni
arrecati da determinate malattie;
- aiuti volti a incentivare la stipula di contratti
assicurativi contro i rischi di perdita della produzione agricola o dei mezzi
di produzione.
11.1.2. Per evitare il rischio di falsare la concorrenza, la
Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a
indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano
versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento in questione,
fatte salve eventuali limitazioni amministrative o di bilancio. Il pagamento
dell'aiuto diversi anni dopo l'evento in questione può infatti produrre gli stessi
effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto
quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a domande che
all'epoca non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di
una specifica giustificazione, come ad esempio la natura e la portata
dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, la Commissione non
autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi
dell'evento.
11.2. AIUTI DESTINATI AD OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE
CALAMITÀ NATURALI O DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI
11.2.1. La prassi costante della Commissione è quella di
dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di "calamità
naturale" e di "evento eccezionale" di cui all'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni
al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato
comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha
considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni.
Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la guerra, i disordini interni
e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi
incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altro
canto, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio
scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale
assicurazione commerciale. In generale la Commissione non considera come
calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza di epizoozie o fitopatie,
anche se in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto come un
evento eccezionale l'estesa diffusione di una malattia animale completamente
nuova. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione
continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma
dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi
precedentemente seguita nel settore.
11.2.2. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento
eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di
indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per
singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall'importo
dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze
assicurative. La Commissione accorda inoltre aiuti destinati a indennizzare gli
agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di
produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva.
11.3. AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE GLI AGRICOLTORI DELLE
PERDITE CAUSATE DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
11.3.1. Secondo la prassi costante della Commissione,
avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o
siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei
danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di
produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a
calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 %
della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone.
Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario
mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano
addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per
consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di
misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni
atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche.
11.3.2. Qualora siano state danneggiate le colture annuali,
la soglia del 20 % o del 30 % va determinata sulla base del confronto tra la
produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la
produzione annua lorda in un anno normale. Quest'ultima va generalmente
calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre
campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in
seguito ad avverse condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia
metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento
regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e
non basati su rese eccessivamente elevate. L'importo dell'aiuto pagabile viene
calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione. Per
evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve
superare il livello medio della produzione durante il periodo normale
moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la
produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per
il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti
eventuali pagamenti diretti.
11.3.3. Di norma, il calcolo della perdita va effettuato per
ogni singola azienda, soprattutto qualora l'indennizzo riguardi danni causati
da eventi localizzati. Tuttavia, qualora le avversità atmosferiche abbiano
colpito un'ampia zona con la stessa intensità, la Commissione accetta che i
pagamenti si basino su una media delle perdite, purché queste siano
rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente
rilevanti per nessuno dei beneficiari.
11.3.4. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui
effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione parziale dei
frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta dopo il verificarsi
dell'evento, la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i
criteri esposti nei paragrafi precedenti, deve essere superiore al 10 %, mentre
la perdita reale moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è
persa deve superare il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone.
11.3.5. La Commissione applicherà per analogia i principi
sopra esposti agli aiuti destinati a compensare i danni arrecati al bestiame da
avverse condizioni atmosferiche.
11.3.6. Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno
detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi
assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute
dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il
raccolto. Tuttavia, qualora tali spese risultino maggiorate per effetto delle
avverse condizioni atmosferiche, può essere concesso un aiuto supplementare a
copertura di tali spese.
11.3.7. Gli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati
ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche (ad esempio, i danni
causati alle serre dalla grandine) sono ammessi fino al 100 % dei costi
effettivi, senza che venga applicata une soglia minima.
11.3.8. In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli
aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure
l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto
non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.
11.4. AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE
FITOPATIE
11.4.1. Di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni
capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una
calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi,
gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future
possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti
destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere
considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
11.4.2. In conformità a questi principi, la Commissione
ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite
causate da epizoozie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente
nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione
della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o
regionale. Aiuti intesi semplicemente a compensare gli agricoltori delle
perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il
problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono
incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto come
condizione l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da
leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità
competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui
trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure
obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un
sistema d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i
singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di
prevenzione(25). Ne consegue che solo le malattie di interesse per le pubbliche
autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere
a titolo individuale, possono essere oggetto di aiuto.
11.4.3. Tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti
obiettivi:
- di prevenzione, in quanto essi prevedono indagini di massa
o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere
l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o opportuno trattamento
delle colture, abbattimento preventivo del bestiame o distruzione dei raccolti;
- di compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene
abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità
pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure
raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;
- combinati, in quanto il regime di aiuti compensativi delle
perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si
impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto
prescritto dalle autorità pubbliche.
11.4.4. Nella notifica lo Stato membro deve dimostrare che
gli aiuti finalizzati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie sono
compatibili con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa
comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario. Occorre identificare
chiaramente l'epizoozia o la fitopatia di cui trattasi e fornire una
descrizione delle misure adottate.
11.4.5. Se le condizioni sopra esposte sono soddisfatte, gli
aiuti possono coprire fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute per
misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e
somministrazione di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi
imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti.
Nessun aiuto può invece essere versato per misure di prevenzione qualora la
normativa comunitaria prescriva oneri specifici per taluni tipi di misure di
lotta contro le infezioni. Analogamente, nessun aiuto viene erogato se la
normativa comunitaria prevede che il costo delle misure sia a carico
dell'azienda agricola, a meno che il costo di tali misure sia interamente
compensato da oneri obbligatori a carico dei produttori.
L'indennizzo può coprire il valore normale dei raccolti
distrutti o del bestiame abbattuto; può comprendere una compensazione
ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative
alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri
periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per
consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le
colture.
Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime
comunitario e/o nazionale e/o regionale, è necessario dimostrare che non vi è
possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi. Se l'aiuto
comunitario è stato approvato, occorre indicare la data e i riferimenti della
pertinente decisione della Commissione.
11.5. AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI
11.5.1. In alternativa al pagamento ex post di compensazioni
per le perdite causate da calamità naturali, numerosi Stati membri hanno
istituito regimi di aiuti intesi ad incoraggiare gli agricoltori ad ottenere
coperture assicurative contro tali rischi. La prassi costante della Commissione
prevede la concessione di aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi
a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi
eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche
assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3. Qualora
l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche,
o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 %
del costo del premio.
11.5.2. La Commissione esaminerà caso per caso altre misure
di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi
eccezionali, in particolare regimi di rinnovo assicurativo e altre misure di
aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente
alto.
11.5.3. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non
possono costituire una barriera al funzionamento del mercato interno dei
servizi di assicurazione. Una tale situazione si potrebbe verificare, ad
esempio, se la possibilità di fornire la copertura assicurativa fosse limitata
ad un'unica impresa o ad un unico gruppo di imprese, o se l'aiuto venisse concesso
a condizione di stipulare il contratto assicurativo con un'impresa stabilita
nello Stato membro in questione.
12. AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA
Lo scambio di particelle agricole nell'ambito di operazioni
di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle procedure stabilite
dalla legislazione dello Stato membro interessato, agevola la costituzione di
aziende economicamente redditizie e contribuisce pertanto allo sviluppo globale
del settore agricolo, con ripercussioni limitate sulla concorrenza. La
Commissione autorizza pertanto la concessione di aiuti a copertura dei costi
legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la
realizzazione delle indagini, fino al 100 % delle spese sostenute. Qualora
tuttavia gli aiuti agli investimenti siano concessi nell'ambito del regime di
ricomposizione, compresi gli aiuti per l'acquisto di terreni, si applica il
massimale dell'aiuto di cui al punto 4.1.
13. AIUTI INTESI A PROMUOVERE LA PRODUZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ
13.1. In generale, le misure di aiuto intese ad incentivare
il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli accrescono il valore della
produzione agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore alla domanda
dei consumatori, che privilegiano sempre più la qualità. La Commissione
solitamente considera con favore tali aiuti. L'esperienza ha tuttavia
dimostrato che queste misure di aiuto possono falsare la concorrenza e incidere
sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. Questo
si verifica in particolare quando vengono concessi aiuti per importi elevati o
quando l'erogazione dell'aiuto continua dopo che l'aiuto ha cessato si svolgere
funzione di incentivo e diventa pertanto un aiuto al funzionamento. Per questi
motivi la Commissione ha deciso di rivedere la sua politica in merito a tali
aiuti.
13.2. La Commissione autorizza aiuti per consulenze e
servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e
ricerche di mercato, a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della
qualità dei prodotti agricoli, tra cui:
- ricerche di mercato, ideazione e progettazione del
prodotto(26), inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di
riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di
specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;
- l'introduzione di norme di assicurazione della qualità,
quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo
ovvero di sistemi di audit ambientale;
- i costi della formazione del personale, finalizzata
all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP.
Gli aiuti possono essere concessi anche a copertura dei
contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la
certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.
Per escludere la possibilità di erogare aiuti d'importo considerevole
a grandi imprese, l'importo totale degli aiuti che possono essere accordati
nell'ambito della presente sezione non dovrebbe superare i 100000 EUR per
beneficiario e per trienno oppure, nel caso di aiuti concessi a imprese che
rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese data dalla
Commissione nella raccomandazione del 3 aprile 1996(27), il 50 % dei costi
ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore al primo. Ai fini del calcolo
dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi.
Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento dei
sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il
controllo dei processi e dei prodotti, possono essere concessi unicamente in
conformità alle norme di cui ai punti 4.1 e 4.2, a seconda dei casi.
13.3. Finora la Commissione ha considerato con favore gli
aiuti destinati a coprire il costo delle misure relative ai controlli di
qualità, concedendo importi fino al 100 % per i controlli obbligatori e al 70 %
per quelli facoltativi. Tuttavia, data la crescente importanza attribuita alla
sicurezza e alla qualità dei prodotti agricoli, e in particolare l'obbligo di
utilizzare sistemi del tipo HACCP a garanzia dell'igiene dei prodotti alimentari,
i tipi di controlli effettuati di routine, durante il processo di produzione,
sono aumentati notevolmente e i relativi costi sono divenuti parte di costi di
produzione. A causa dell'impatto diretto dei costi dei controlli di qualità sui
costi di produzione, tali aiuti presentano il rischio reale di alterare la
concorrenza, in particolare se sono versati in modo selettivo. La Commissione
ritiene pertanto che nessun aiuto vada concesso per i controlli di routine
effettuati dal produttore in relazione alla qualità del processo e ai prodotti,
indipendentemente dal fatto che tali controlli siano svolti volontariamente o
siano obbligatori nel quadro del sistema HACCP o di altri analoghi. Gli aiuti
possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto
terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, od
organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso
delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità.
13.4. Poiché gli Stati membri seguono politiche diverse in
materia di trasferimento dei costi delle misure obbligatorie di controllo,
effettuate, in base alla normativa comunitaria o nazionale, da o per conto
delle autorità competenti, la Commissione continuerà ad autorizzare il pagamento
di aiuti fino al 100 % dei costi di tali controlli, tranne ove la legislazione
comunitaria abbia fissato gli importi che devono essere versati dai produttori
per le misure di controllo. Qualora la normativa comunitaria preveda che i
costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare
l'effettivo ammontare degli oneri, la Commissione autorizza il pagamento
unicamente nell'ambito di un regime di aiuti finanziato mediante tasse
parafiscali, il quale assicuri che il costo finanziario dei controlli sia
sostenuto interamente dai produttori. La Commissione esaminerà caso per caso,
sulla base delle disposizioni normative pertinenti, le proposte di concessione
di aiuti temporanei e decrescenti al fine di lasciare ai produttori il tempo di
conformarsi a tali controlli.
Nel caso specifico di aiuti erogati per coprire i costi dei
controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine
o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CEE) n.
2081/92(28) e (CEE) n. 2082/92(29) del Consiglio, la Commissione autorizza il
pagamento di aiuti temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei
controlli nei sei anni successivi all'istituzione del sistema di controllo. Gli
aiuti esistenti relativi ai costi di tali controlli verranno ridotti
progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in
vigore dei presenti orientamenti.
Poiché sussiste uno specifico interesse comunitario ad
assicurare lo sviluppo dei metodi di coltivazione biologici(30), la Commissione
continuerà a concedere aiuti per i controlli di tali metodi, condotti ai sensi
del regolamento (CE) n. 2092/91(31), ad un tasso del 100 % delle spese
effettivamente sostenute.
13.5. La Commissione autorizzerà inizialmente aiuti fino al 100
% del costo dei controlli effettuati da altri enti responsabili per la
supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito di regimi riconosciuti
sulla garanzia di qualità. Tali aiuti saranno progressivamente ridotti, in modo
da essere eliminati entro sette anni dalla loro istituzione. Gli aiuti
esistenti relativi ai costi dei controlli effettuati da tali enti verranno
ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni
dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.
14. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO
14.1. La Commissione considera con favore i regimi di aiuti
intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti
"soft" migliorano infatti l'efficienza e la professionalità
dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica
nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza. Gli aiuti possono
pertanto essere concessi al tasso del 100 % per coprire i seguenti costi:
- istruzione e formazione; i costi ammissibili comprendono
le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di
viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione
durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;
- prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi
ausiliari;
- onorari di consulenti;
- organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le
spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;
- altre attività finalizzate alla diffusione di nuove
tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti
dimostrativi.
14.2. Per non falsare la concorrenza, tutti i soggetti
ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti
sulla base di criteri oggettivamente definiti. Gli aiuti limitati a determinate
associazioni e intesi a favorire soltanto i loro membri non agevolano lo
sviluppo del settore nel suo complesso e vanno considerati aiuti al
funzionamento. Pertanto, qualora tali servizi siano prestati da associazioni di
produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, la Commissione
verificherà che i servizi in questione siano accessibili a tutti gli
agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi
dell'associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai
costi della prestazione del servizio.
14.3. L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito
della presente sezione non può superare i 100000 EUR per beneficiario per un
periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano
nella definizione di piccole e medie imprese(32), il 50 % dei costi ammissibili
(tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini
del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che
fruisce dei servizi.
15. SOSTEGNO AL SETTORE ZOOTECNICO
15.1 Oltre alle misure sopra descritte, la Commissione
autorizza i seguenti ulteriori aiuti a favore del settore zootecnico a sostegno
del mantenimento e del miglioramento della qualità genetica del patrimonio
zootecnico nella Comunità:
- aiuti fino al 100 % a copertura dei costi amministrativi
inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici;
- aiuti fino al 70 % per test di determinazione della
qualità genetica o della resa del bestiame;
- aiuti fino al 40 % dei costi ammissibili per investimenti
in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda
di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale;
- aiuti fino al 30 % dei costi relativi al mantenimento di
singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica registrati nei libri
genealogici.
Gli aiuti per la protezione di razze o specie in via di
estinzione sono valutati alla luce delle disposizioni del titolo II, capo VI,
del regolamento sullo sviluppo rurale.
16. AIUTI DI STATO PER LE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E PER LE
ISOLE DELL'EGEO
16.1. In seguito all'adozione del regolamento sullo sviluppo
rurale, sono state abrogate le varie disposizioni derogatorie contenute nei
regimi attuali a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole del Mar
Egeo che in determinate situazioni prevedono aiuti di Stato supplementari. Il
regolamento contempla tuttavia l'adozione di nuove disposizioni che, all'atto
della programmazione delle misure di sviluppo rurale, garantiranno la
necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tener conto delle
esigenze specifiche di queste regioni. La Commissione esaminerà pertanto caso
per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire
incontro alle esigenze di tali regioni, valutandone la compatibilità con i
piani di sviluppo rurale delle regioni di cui trattasi e i relativi effetti
sulla concorrenza.
16.2. In deroga al divieto generale concernente gli aiuti al
funzionamento espresso nei presenti orientamenti, la Commissione esaminerà caso
per caso le proposte di concessione di aiuti al funzionamento a favore delle
regioni ultraperiferiche, tenendo conto dei principi enunciati nel trattato e
soprattutto degli effetti potenziali di queste misure sulla concorrenza nelle
regioni interessate e in altre parti della Comunità.
17. AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO
Tali aiuti saranno esaminati in base ai criteri stabiliti
nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo(33). L'aumento del 10 % dei tassi di aiuto a favore delle piccole e
medie imprese di cui al punto 4.2.6. della disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato alle piccole e medie imprese si applica anche al settore agricolo(34).
18. AIUTI ALLA PROMOZIONE E ALLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI
AGRICOLI
Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità dei prodotti
agricoli verranno esaminati sulla base della regolamentazione degli aiuti
nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti
non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della
pesca(35).
19. AIUTI SOTTO FORMA DI PRESTITI AGEVOLATI A BREVE TERMINE
I prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo
("crediti di gestione") verranno valutati alla luce della
comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti
agevolati a breve termine nel settore agricolo(36).
20. AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI
IMPRESE IN DIFFICOLTÀ
Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà(37).
21. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE
Gli aiuti all'occupazione verranno valutati ai sensi degli
orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione(38).
22. ABROGAZIONE DI TESTI ESISTENTI
I seguenti testi sono abrogati e sostituiti dai presenti
orientamenti e misure opportune:
- proposta di misure opportune in materia di aiuti nazionali
nel settore dell'allevamento e dei prodotti di allevamento(39);
- inquadramento degli aiuti nazionali in caso di danni
subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli
aiuti nazionali concessi tramite assunzione in carico di una parte dei premi di
assicurazione contro tali rischi(40);
- disciplina per gli aiuti nazionali a favore delle
associazioni di produttori(41);
- orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli(42).
Successivamente all'entrata in vigore dei presenti
orientamenti, fatte salve le disposizioni del punto 5.6.2, non si applicherà
più al settore agricolo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell'ambiente(43).
23. ASPETTI PROCEDURALI
23.1. NOTIFICA
23.1.1. Conformemente al punto 23.1.2, tutti i nuovi regimi
di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla
Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione
dell'articolo 88 del trattato CE(44).
23.1.2. A norma dell'articolo 52 del regolamento sullo
sviluppo rurale, non è necessario notificare separatamente, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato intesi a
fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che
beneficiano del sostegno comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati
e approvati dalla Commissione, secondo quanto disposto dal regolamento, in
quanto parte della programmazione di cui all'articolo 40 dello stesso
regolamento.
Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure in
questione e l'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a ciascuna
di esse devono essere chiaramente indicati nel piano di sviluppo rurale,
secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione. La Commissione approverà
unicamente misure contenute nel piano presentate in questo modo. Gli aiuti di
Stato concessi per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure
soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare
oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3.
Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione
riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabiliti dallo Stato membro.
Eventuali aumenti superiori al 25 % dell'importo dell'aiuto assegnato ad una
determinata misura nell'anno in questione, o eventuali aumenti superiori al 5 %
rispetto all'importo complessivo previsto, sono subordinati all'approvazione
della Commissione(45).
Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei
piani di sviluppo rurale.
23.2. RELAZIONI ANNUALI
23.2.1. Nel corso della riunione del Consiglio del 2 ottobre
1974, i governi degli Stati membri hanno deciso di fornire alla Commissione un
elenco completo di tutti gli aiuti di Stato nel settore agricolo esistenti nel
1974. La Commissione ha ritenuto tali elenchi uno strumento essenziale per
assicurare una maggiore trasparenza delle misure di aiuto nazionali, nonché per
valutarle secondo criteri comuni e per garantire il corretto funzionamento del
mercato comune agricolo. Con lettera del 24 giugno 1976(46) la Commissione ha
pertanto chiesto a tutti gli Stati membri di trasmettere un elenco aggiornato
dei regimi di aiuti nazionali entro la fine di maggio di ogni anno.
23.2.2. Tali accordi sono ora stati superati dal disposto
dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 che prevede che gli Stati
membri presentino alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti
esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una
decisione condizionale.
23.2.3. Nel settore agricolo, le modalità di presentazione
delle relazioni annuali devono tenere conto sia delle procedure di sorveglianza
e valutazione dei piani di sviluppo rurale fissate al capo V del regolamento
sullo sviluppo rurale, sia dei vari sistemi di comunicazioni istituiti nel
quadro degli accordi OMC e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico. Nel fissare tali modalità si dovranno evitare, nella misura
del possibile, sia i doppioni sia la presentazione multipla delle stesse
informazioni di partenza secondo modelli diversi.
23.2.4. Per il momento le relazioni dovranno conformarsi ai
seguenti criteri. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di proporre
modifiche a tali criteri, previa consultazione con gli Stati membri,
particolarmente per tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione
delle procedure di sorveglianza e valutazione istituite dal regolamento sullo
sviluppo rurale.
a) Una relazione unica va presentata alla Commissione per la
prima volta entro il 1o luglio 2001, e in seguito ento il 30 giugno di ogni
anno, con indicazione di tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo esistenti
nello Stato membro interessato. La relazione è suddivisa in due parti: una
parte generale e una parte contenente relazioni individuali su tutti i regimi
di aiuto esistenti.
b) La parte generale, di cinque-dieci pagine, delinea un
quadro globale dell'evoluzione della politica nazionale nei riguardi del
sostegno al settore agricolo. Essa sintetizza i cambiamenti rilevanti
verificatisi nell'anno di cui trattasi e illustra brevemente le ragioni
dell'introduzione di nuovi importanti regimi di aiuto o della cessazione di
regimi esistenti; riporta inoltre i principali cambiamenti nel sostegno
concesso ai regimi di aiuto esistenti.
Qualora le regioni siano responsabili dell'applicazione
della politica relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo, lo Stato
membro può fornire, se lo ritiene opportuno, relazioni generali separate per le
attività a livello nazionale e regionale.
Alla parte generale vanno allegati i dati finanziari globali
indicanti il livello generale della partecipazione pubblica al settore
agricolo. Tali dati devono distinguere tra:
- i contributi nazionali al finanziamento di misure che
beneficiano del sostegno comunitario nell'ambito del regolamento sullo sviluppo
rurale o di altri regolamenti comunitari;
- il sostegno agli aiuti di Stato approvati dalla
Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma
dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale (cfr. punto 23.1.2);
- altri aiuti di Stato.
Nella misura del possibile, questi dati finanziari globali
andranno presentati in una singola tabella indicativa(47).
c) Le relazioni individuali riguardano ciascun regime di
aiuto esistente(48) che non sia stato approvato dalla Commissione nell'ambito
della programmazione dello sviluppo rurale a norma dell'articolo 52 del
regolamento sullo sviluppo rurale(49).
Le relazioni sui regimi di aiuto concernenti investimenti
nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli dovrebbero essere presentate secondo il modello di cui alla parte 1
dell'allegato I. Devono inoltre essere fornite, conformemente alle condizioni
figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in questione, le informazioni
atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime
rispetto alle limitazioni di cui al punto 4.2.4 dei presenti orientamenti.
Negli altri casi le relazioni vanno presentate conformemente
al modello semplificato di cui alla parte II dell'allegato. Nel caso dei regimi
di aiuto relativi a investimenti nella produzione agricola primaria, vanno
inoltre fornite, conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione
del regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla
Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di
cui ai punti 4.1.1.3 e 4.1.1.4 dei presenti orientamenti.
Per i regimi di aiuto finanziati interamente o parzialmente
tramite tasse parafiscali, occorre specificare il gettito delle tasse e la
spesa pubblica per il regime al netto dei contributi versati dal settore.
23.2.5. Per casi individuali, la Commissione si riserva il
diritto di chiedere ulteriori informazioni sui regimi di aiuto esistenti,
qualora essa ne abbia bisogno per svolgere le proprie funzioni a norma
dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.
23.2.6. Qualora le relazioni annuali non siano presentate
secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18
del regolamento (CE) n. 659/1999.
23.2.7. Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate
dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per garantire una
maggiore trasparenza delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel
settore agricolo.
23.3. APPLICAZIONE AI NUOVI AIUTI
La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi
aiuti di Stato, comprese le notifiche in corso di Stati membri, a decorrere dal
1o gennaio 2000.
23.4. PROPOSTE DI MISURE OPPORTUNE
In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato
CE, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi
di aiuto esistenti concernenti investimenti nel settore della produzione, della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dell'allegato
I, per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 30 giugno 2000, nonché di
modificare altri regimi di aiuto esistenti, interessati dai presenti
orientamenti, entro il 31 dicembre 2000.
Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto
l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 1o marzo 2000.
Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione
entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi
abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per
iscritto il suo disaccordo.
Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte
tali proposte entro la data fissata, la Commissione procederà a norma dell'articolo
19 del regolamento (CE) n. 659/1999.
(1) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti
(GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), in prosieguo indicato come il
"regolamentosullo sviluppo rurale".
(2) Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e
dell'acquacoltura sono esaminati nel quadro delle linee direttrici per l'esame
degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 100 del
27.3.1997, pag. 12) e del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio che
definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità
strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).
(3) Ai fini dei presenti orientamenti per "prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si
intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti
lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti materie
grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o meno proteine
derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari"
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/97 del
Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del
latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione
(GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36)].
(4) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.
(5) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
nella causa 177/78 Pigs and Bacon Commission c/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.
(6) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de
minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 6).
(7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.
(8) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.
(9) GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.
(10) Regolamento sullo sviluppo rurale, articolo 51,
paragrafo 2.
(11) Non si possono concedere aiuti alle imprese agricole in
difficoltà finanziaria, tranne qualora gli aiuti soddisfino le condizioni
stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di aziende in difficoltà (GU C 283 del 19.9.1997, pag.
2).
(12) In tal caso si deve tener conto del periodo di tempo
eventualmente fissato conformemente all'articolo 2, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante
disposizioni di attuazione del regolamento sullo sviluppo rurale (GU L 214 del
13.8.1999, pag. 31), in prosieguo indicato come il "regolamento di
attuazione".
(13) L'acquisto di materiale usato può essere considerato
spesa ammissibile in casi debitamente giustificati qualora siano contemporaneamente
soddisfatte le quattro seguenti condizioni: una dichiarazione del venditore
deve attestare l'origine esatta del materiale e confermare che lo stesso non ha
già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; l'acquisto di tale
materiale deve rappresentare un vantaggio particolare per il programma o il
progetto, o essere imposto da circostanze eccezionali (materiale nuovo non è
disponibile se non in tempi lunghi, il che minaccia la buona realizzazione del
progetto); riduzione del costo relativo (e quindi del contributo comunitario)
rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon
rapporto costi/benefici per l'operazione; le caratteristiche tecniche e/o
tecnologiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze del
progetto.
(14) Gli aiuti all'acquisto di bestiame da sostituzione a
seguito di epizoozie sono trattati al punto 11.4.
(15) Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli
investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli (GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4), sostituiti dai presenti
orientamenti.
(16) Non possono essere concessi aiuti ad imprese in
difficoltà finanziarie tranne qualora tali aiuti soddisfino le condizioni
stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. nota 11).
(17) Cfr. nota 7.
(18) In particolare la Commissione ritiene che, fatte salve
le eccezioni espressamente previste dai pertinenti testi normativi, gli aiuti
agli investimenti in attività di trasformazione e commercializzazione nel
settore dello zucchero siano in generale implicitamente vietati dalle
disposizioni dell'organizzazione comune di mercato.
(19) Cfr. nota 12.
(20) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.
(21) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.
(22) Se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili
sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato.
(23) L'adesione di nuovi membri non è di per sé considerata
un ampliamento significativo delle attività dell'associazione, a meno che dia
luogo ad un'espansione quantitativa delle attività del gruppo pari almeno al 30
%.
(24) Ai fini della presente sezione le fitopatie comprendono
i parassiti.
(25) Qualora sia dimostrato che l'epizoozia o la fitopatia
sono insorte a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione
valuta la misura di aiuto conformemente al precedente punto 11.3 e le presenti
disposizioni non si applicano.
(26) Gli aiuti per attività promozionali possono essere concessi
unicamente in conformità alla pertinente disciplina comunitaria.
(27) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
(28) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(29) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(30) Cfr. considerando n. 41 del regolamento sullo sviluppo
rurale.
(31) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
(32) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
(33) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, in seguito modificata
per quanto riguarda l'applicazione al settore agricolo (GU C 48 del 13.2.1998,
pag. 2).
(34) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.
(35) GU C 302 del 12.11.1987, pag. 6.
(36) GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.
(37) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(38) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 6.
(39) Lettera della Commissione agli Stati membri SG(75)
D/29416 del 19.9.1975.
(40) Documento di lavoro VI/5934/86-Rev. 2.
(41) Documento di lavoro VI/503/88.
(42) GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.
(43) Cfr. nota 20.
(44) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(45) Articolo 35 del regolamento di attuazione.
(46) SG(76) D/6717.
(47) Cfr. punti 8 e 16 dell'allegato al regolamento di
attuazione.
(48) Le relazioni sugli aiuti individuali concessi al di
fuori di una disciplina relativa a un regime di aiuto devono essere presentate
soltanto ove ciò costituisca un requisito per l'approvazione da parte della
Commissione.
(49) Le relazioni sui regimi di aiuto approvati a norma
dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale vanno presentate nel
quadro delle relazioni sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale.
ALLEGATO
Informazioni da fornire a norma dell'articolo 88, paragrafo
1, del trattato CE sui regimi di aiuti, sugli aiuti singoli concessi nel quadro
di un regime e sugli aiuti singoli concessi al di fuori di un regime di aiuti
autorizzato
I. MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PARTICOLAREGGIATA
1. Denominazione del regime o del singolo aiuto nella lingua
originale
1a. Obiettivi principale e secondario
2. Data dell'ultima approvazione da parte della Commissione
e numero dell'aiuto
3. Spese per il regime di aiuto
Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di
aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati,
garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti
effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti
finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio durata del
prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti
al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto di premi e
delle somme recuperate, ecc.).
I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati
sulla base seguente:
3.1. per l'esercizio n(1) indicare le previsioni di spesa o
le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;
3.2. per l'esercizio n-1 indicare:
3.2.1. gli impegni - o le stime del minor gettito in caso di
sgravi ficali - per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti
effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso(2),
3.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi
progetti che hanno ottenuto un aiuto,
3.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al
punto 3.2.1 per obiettivo 1, 2, zona svantaggiata, altro;
3.2.4.1. la ripartizione sottosettoriale del punto 3.2.1 per
sottosettore d'attività del beneficiario [secondo la classificazione NACE a tre
cifre(3) o nomenclatura nazionale equivalente da precisare],
3.2.4.2. da compilare soltanto per i regimi soggetti alla
disciplina degli aiuti a favore della R& S:
- ripartizione delle spese totali secondo le varie fasi
dalla R& S (ricerca fondamentale, ricerca industriale di base, ricerca
applicata, ecc.),
- numero dei progetti oggetto di una cooperazione
comunitaria o internazionale,
- ripartizione delle spese tra imprese, centri di ricerca e
università.
3.2.5. Da compilare soltanto per i regimi che non sono
riservati esclusivamente alle PMI e che non prevedono una concessione
automatica degli aiuti. Si ha concessione automatica quando per beneficiare
dell'aiuto è sufficiente soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità o se è provato
che l'autorità pubblica non esercita il diritto discrezionale di cui
istituzionalmente dispone per selezionare i beneficiari.
Indicare i singoli beneficiari (in ordine decrescente degli
importi ricevuti) tali da rappresentare complessivamente il 30 % degli impegni
dell'esercizio n-1 (esclusi gli stanziamenti di bilancio riservati alla ricerca
fondamentale svolta da università ed altri istituti scientifici, che non
rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE a meno che
la ricerca non sia svolta su contratto o in collaborazione con il settore
privato), specificando per ciascuno:
- nome,
- indirizzo,
- settore di attività del beneficiario (in base alla
classificazione di cui al punto 3.2.4.1),
- importo dell'aiuto impegnato (o autorizzato, per le
agevolazioni fiscali),
- costo ammissibile del progetto,
- costo totale del progetto.
L'elenco deve comprendere non meno di dieci e non più di
cinquanta beneficiari: questa regola prevale su quella del 30 %. Qualora
nell'anno oggetto della relazione i beneficiari siano stati meno di dieci,
occorrerà comprenderli tutti nell'elenco. Qualora uno stesso beneficiario abbia
ricevuto aiuti per più di un progetto, le informazioni richieste vanno fornite
distintamente per ciascun progetto. Se l'importo degli aiuti è soggetto a
massimale e quest'ultimi si applica a più di cinquanta beneficiari, non occorre
più fornire per questi ultimi le informazioni sopra specificate (nome, importo
dell'aiuto), ma basterà precisare l'ammontare del massimale e il numero dei
beneficiari che lo raggiungono.
4. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso
dell'anno
II. SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE SEMPLIFICATA DA INVIARE
PER TUTTI I REGIMI ESISTENTI NON ELENCATI NELLA PRECEDENTE SEZIONE I
Per gli aiuti cui si applicano le disposizioni relative agli
aiuti oggetto della procedura di approvazione accelerata o la cui dotazione
annuale non superi 5 milioni di EUR, completare solamente le rubriche 1, 1a,
2.1, 2.2.1 e 2.2.2 (relazione ultrasemplificata).
1. Titolo del regime nella lingua originale e numero
dell'aiuto
1a. Obiettivi principale e secondario
2. Spese per il regime di aiuto
Occore fornire cifre distinte per ciascuno strumento di
aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati,
garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti
effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti
finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio: durata del
prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti
al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto dei premi e
delle somme recuperate, ecc.).
I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati
sulla base seguente:
2.1. per l'esercizio n indicare le previsioni di spesa o le
previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;
2.2. per l'esercizo n-1 indicare:
2.2.1. gli impegni - o le stime del minor gettito in caso di
sgravi fiscali - per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti
effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso(4),
2.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi
progetti che hanno ottenuto un aiuto, nonché il numero stimato dei posti di
lavoro creati o salvaguardati,
2.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al
punto 2.2.1 per obiettivo 1, 2, zona svantaggiata, altro;
2.2.4. la ripartizione sottosettoriale del punto 2.2.1 per
sottosettore d'attività del beneficiario (secondo la classificazione NACE a tre
cifre o nomenclatura nazionale equivalente da precisare).
3. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso
dell'anno
(1) L'esercizio n è l'esercizio in cui la relazione è
ricevuta.
(2) Qualora non si disponga ancora delle cifre sul minor
gettito fiscale effettivo, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive
con la relazione seguente.
(3) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9
ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività
economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato
dal regolamento (CE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1)
e rettificato in GU L 159 del 11.7.1995, pag. 31.
(4) Qualora non si disponga ancora delle cifre sulle spese
fiscali effettive, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive con la
relazione successiva.