L.R.
30 dicembre 1971, n. 2 (1).
Istituzione
dei tributi propri della Regione (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 dicembre 1971, n. 30.
(2)
Per la maggiorazione di alcune aliquote di cui alla presente legge, vedi la
L.R. 16 agosto 1977, n. 46.
La
presente legge è stata abrogata, dall'art. 11, L.R. 28 maggio 1980, n. 57, per
le parti con essa non compatibili.
TITOLO
I
Norme
di carattere generale
Art.
1
La
Regione dell'Umbria istituisce i seguenti tributi propri:
a)
imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile;
b)
tassa sulle concessioni regionali;
c)
tassa regionale di circolazione;
d)
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.
Art.
2
I
tributi propri della Regione dell'Umbria sono disciplinati dalle vigenti
disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltre che
dalle norme della presente legge.
Art.
3
I
tributi regionali di cui alle lettere a), c), d) dell'art. 1 decorrono dal 1°
gennaio 1972.
Le
tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e
provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato
che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna delle
materie indicate nell'art. 117 della Costituzione.
Art.
4
Salvo
quanto previsto dall'art. 29, comma secondo, per la tassa regionale per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, e dall'art.
23, per la tassa regionale di circolazione, gli Uffici territorialmente
competenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento
alla Tesoreria regionale delle somme riscosse entro il giorno successivo alla
riscossione.
Art.
5
Gli
Organi regionali statutariamente competenti controllano che siano osservate le
leggi ed i regolamenti concernenti la materia tributaria regionale.
Art.
6
Per
l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si
applicano le disposizioni del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.
Per
l'esazione coattiva degli altri tributi si applicano le norme dello Stato che
regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.
Art.
7
Per
la prescrizione dell'imposta sulle concessioni statali si applicano le
disposizioni previste dalla legislazione statale in materia di tasse sulle
concessioni governative.
Per
la prescrizione degli altri tributi regionali, si applicano le norme dei
corrispondenti tributi erariali e provinciali.
TITOLO
II
Imposta
sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile
Capo
I - Oggetto e misura dell'imposta. Soggetto passivo
Art.
8
L'imposta
sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso
dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel
territorio della Regione dell'Umbria.
Sono
escluse da tale imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque
pubbliche.
Art.
9
L'imposta
sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario.
Art.
10
L'ammontare
dell'imposta sulle concessioni statali è determinata nella misura del 10 per
cento del canone di concessione statale (3).
(3)
Per la determinazione dell'aliquota vedi ora l'art. 1, L.R. 2 aprile 1982, n.
12.
Capo
II - Accertamento, liquidazione e riscossione
Art.
11
L'imposta
sulle concessioni statali deve essere corrisposta contestualmente con le
medesime modalità del canone di concessione.
L'Ufficio
competente alla riscossione del canone comunica al concessionario la
liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità di
versamento.
Dell'avvenuto
pagamento deve essere rilasciata quietanza.
Art.
12
I
proventi delle imposte e tasse sono versati presso la Tesoreria della Regione.
TITOLO
III
Tassa
sulle concessioni regionali
Capo
I - Oggetto - Misura della tassa. Soggetto passivo
Art.
13
Le
tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti ed ai provvedimenti
emanati dalla Regione dell'Umbria nell'esercizio delle sue funzioni e
corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse
sulle concessioni governative ai sensi del T.U. 1° marzo 1961, n. 121, e
successive modificazioni.
Art.
14
Quando
le leggi concernenti le concessioni governative non dispongono altrimenti, la
tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio
amministrativo della concessione.
Gli
atti e i provvedimenti, per il cui rilascio sono dovute le tasse di cui alla
presente legge, non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate
(4).
Il
pagamento delle tasse sulle concessioni regionali dovrà essere effettuato
mediante versamento su c/c postale intestato all'Ufficio del Registro per le
tasse sulle concessioni governative di Roma - tasse sulle concessioni regionali
per la Regione Umbria (5).
(4)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 agosto 1974, n. 47.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 agosto 1974, n. 47.
Art. 15
Le
tasse sulle concessioni regionali sono determinate in misura pari alle
corrispondenti tasse erariali che andranno a sostituire.
L'aliquota
del tributo è indicata nella annessa tariffa, che fa parte integrante della
presente legge, a fianco di ciascuna voce relativa al provvedimento regionale
di cui viene chiesto il rilascio (6).
(6)
Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 9 agosto 1974, n. 47.
Art. 16
L'atto
amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata pagata la
relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa
stabilita dalla Regione dell'Umbria, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi
effetti nel territorio di quest'ultima.
Capo
II - Accertamento, liquidazione e riscossione
Art.
17
All'accertamento,
liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono,
per conto della Regione dell'Umbria, gli Uffici operanti nella circoscrizione
territoriale della Regione stessa, competenti ad eseguire dette operazioni per
le tasse di concessione governativa.
All'accertamento
delle violazioni alle norme della presente legge e alle istanze di restituzione
di tasse erroneamente o indebitamente corrisposte, si può procedere entro i
termini di decadenza previsti dalle norme statali che regolano le tasse sulle
concessioni governative (7).
(7)
Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 9 agosto 1974, n. 47.
TITOLO
IV
Tassa
regionale di circolazione
Capo
I - Oggetto e misura della tassa. Soggetto passivo
Art.
18
La
tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti
alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione
territoriale della Regione dell'Umbria.
Essa
si applica anche ai veicoli ed autoscafi per i quali non occorre il documento
di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o
aventi sede nel territorio della Regione.
Art.
19
La
tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o
dell'autoscafo.
Nel
caso di vendita con riserva di proprietà, la tassa è dovuta dall'acquirente.
Art.
20
Il
rinnovo dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della
Regione dell'Umbria di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in
una provincia di diversa Regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore
tassa per il periodo per il quale detto tributo sia già stato riscosso dalla
Regione di provenienza.
Il
trasferimento di residenza in una provincia, compresa nel territorio della
Regione dell'Umbria del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il
quale non occorra il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione
di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già
riscosso dalla Regione di provenienza.
Art.
21
Fino
al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa è stabilito in misura pari al 25
per cento della tassa erariale di circolazione in vigore al 31 dicembre 1971.
Dal
1° gennaio 1974 la tassa verrà corrisposta in misura pari al 100 per cento
della tassa erariale di circolazione che, ai sensi del penultimo comma
dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verrà ridotta del 50 per cento.
Capo
II - Accertamento, liquidazione e riscossione
Art.
22
La
tassa regionale di circolazione è applicata nei termini e con le modalità e
forme stabilite per la riscossione della tassa erariale di circolazione; deve
essere riscossa contestualmente a quest'ultima e deve essere versata alla
Tesoreria regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento
dell'analoga tassa erariale.
Art.
23
Alla
riscossione della tassa regionale di circolazione provvedono, per conto della
Regione dell'Umbria, gli Uffici incaricati o delegati a riscuotere la tassa
erariale di circolazione.
TITOLO
V
Tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali
Capo
I - Oggetto e misura della tassa. Soggetto passivo
Art.
24
La
tassa si applica all'occupazione di spazi e di aree pubbliche appartenenti alla
Regione dell'Umbria, secondo le indicazioni dell'art. 192 del T.U. 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni ed è dovuta dal titolare della
concessione o della licenza di occupazione.
Nel
caso di occupazione abusiva la tassa è parimenti dovuta dall'occupante per
tutto il periodo in cui dura l'occupazione, salvo l'applicazione delle pene
pecuniarie previste dalla presente legge.
Art.
25
Le
occupazioni sono permanenti o temporanee.
Sono
permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno
l'esistenza di manufatti o impianti; tutte le altre sono temporanee.
Art.
26
Per
le occupazioni permanenti la tassa è annua e si applica nella misura pari alla
tariffa vigente in ogni singola provincia della Regione dell'Umbria per analogo
tributo provinciale.
Per
le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura pari alla
tariffa vigente in ogni singola provincia della Regione dell'Umbria per
l'analogo tributo provinciale.
In
corrispondenza a quanto disposto dall'art. 194 del T.U. 14 settembre 1931, n.
1175, modificato dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208, gli spazi e le
aree pubbliche regionali saranno classificati in categorie in rapporto alla
loro importanza.
Capo
II - Accertamento, liquidazione e riscossione
Art.
27
L'Ufficio
regionale competente trasmette copia di ogni atto di concessione o licenza agli
Uffici provinciali i quali debbono provvedere, per conto della Regione
dell'Umbria, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa
all'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali ubicati nelle rispettive
circoscrizioni territoriali.
Le
concessioni o le licenze per le quali non sia stata corrisposta la relativa
tassa sono prive di efficacia.
Art.
28
La
riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali
è effettuata, nei casi di occupazione temporanea, direttamente dall'Ufficio
incaricato di riscuotere l'analogo tributo provinciale anteriormente o
contemporaneamente al rilascio della concessione o della licenza.
Nei
casi di occupazione a carattere permanente, la riscossione avviene con le
formalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale.
I
ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale le somme riscosse
nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la riscossione
dell'analogo tributo provinciale.
Art.
29
Nel
caso di occupazione permanente, la tassa è dovuta per intero se la licenza o la
concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà
qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.
Nel
caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione lo sgravio della tassa
decorrerà dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla
data di ricezione della denuncia dell'avvenuta riduzione o cessazione
dell'occupazione.
TITOLO
VI
Azione
giudiziaria e ricorsi
Capo
I - Azione giudiziaria
Art.
30
Il
contribuente può proporre azione giudiziaria, in via autonoma, davanti al
giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione dei tributi propri
della Regione dell'Umbria, nonché per ottenere il rimborso dei tributi
indebitamente corrisposti.
Art.
31
Qualora
il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione
giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla
notifica del provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
Capo
II - Ricorsi in via amministrativa
Art.
32
Il
ricorso in via amministrativa va proposto al Presidente della Giunta regionale.
Art.
33
Sono
impugnabili in via amministrativa gli atti concernenti l'applicazione dei
tributi regionali.
Può
essere, altresì, proposto ricorso in via amministrativa per ottenere il
rimborso dei tributi regionali indebitamente corrisposti.
Art.
34
La
legittimazione attiva a proporre ricorso amministrativo spetta al soggetto
passivo del tributo e, per l'indebito esonero o per insufficiente tassazione di
contribuenti, a qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di un
Comune della Regione dell'Umbria, nonché a qualunque contribuente soggetto ai
tributi della Regione medesima.
Art.
35
Il
ricorso amministrativo avverso gli atti concernenti l'applicazione dei tributi
regionali deve essere proposto dal soggetto passivo dei tributi, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso soggetto passivo dei
tributi ha avuto notificazione o comunicazione dell'atto.
Il
ricorso amministrativo da parte di altri soggetti legittimati a ricorrere ai
sensi dell'articolo precedente, deve essere proposto dagli aventi diritto, a
pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di cui al precedente comma, con
le modalità che saranno stabilite dal regolamento.
Art.
36
Il
ricorso diretto al Presidente della Giunta regionale va presentato, in carta
legale, all'Ufficio competente alla riscossione del tributo.
Il
Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
consultiva tributaria regionale nominata dal Consiglio regionale, decide,
definitivamente, con decreto motivato, entro il termine di 180 giorni dalla
data di presentazione del ricorso.
Il
decreto deve essere notificato a mezzo dei messi dei singoli comuni sia al
ricorrente che all'Ufficio competente alla riscossione del tributo.
Art.
37
La
Commissione consultiva tributaria, di cui all'articolo precedente, è composta
da esperti in materia amministrativa e finanziaria, scelti al di fuori del
Consiglio regionale, in numero di 7 membri effettivi e numero 3 membri
supplenti.
Per
la nomina della Commissione ciascun Consigliere regionale vota per non più di 4
membri effettivi e per non più di 2 membri supplenti.
Art.
38
Scaduto
il termine di cui al penultimo comma dell'art. 36 senza che il Presidente della
Giunta regionale abbia emesso il proprio provvedimento, il ricorso si intende
respinto.
Art.
39
Nel
caso che il ricorso venga accolto, il provvedimento del Presidente della Giunta
regionale viene trasmesso per l'esecuzione all'Ufficio che ha emanato l'atto
impugnato.
Art.
40
Contro
il decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale ha deciso il
ricorso amministrativo, ferma restando l'azione giudiziaria innanzi al giudice
ordinario, può essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando
il decreto venga impugnato per errore di fatto risultante da atti o documenti,
o di calcolo o per recupero di un documento decisivo.
Il
ricorso deve essere proposto, a pena di scadenza, nel termine di 90 giorni
dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto risultante da
atti o documenti, o di calcolo o dalla data di ritrovamento del documento
quando sia basato sul documento stesso.
Si
applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 36.
Art.
41
L'Ufficio
che ha emanato l'atto impugnato con il ricorso amministrativo, deve correggere
o annullare l'atto impugnato quando accerti che tale atto è viziato per errore
di fatto risultante da atti o documenti, o di calcolo o per errore sulla
persona del contribuente.
Dei
provvedimenti adottati deve essere data comunicazione al Presidente della
Giunta regionale e al ricorrente.
TITOLO
VII
Infrazioni
e sanzioni
Art.
42
Per
il mancato pagamento dell'imposta sulle concessioni statali e delle tasse sulle
concessioni regionali nei termini e con le modalità stabilite dalla presente
legge si applicano le sanzioni previste dalla legislazione statale relativa
alla tassa sulle concessioni governative.
Per
le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione della tassa regionale
di circolazione si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegato
2) del T.U. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Per
le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le sopratasse
e l'ammenda previste dal T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni.
Art.
43
Le
violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari
e dagli Uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali, dagli altri
funzionari ed agenti competenti in base alle leggi dello Stato.
Delle
infrazioni accertate deve essere redatto processo verbale di cui un esemplare
va trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
Quando
le infrazioni concernono anche un tributo erariale, un esemplare del verbale
deve essere trasmesso all'Ufficio competente.
In
ogni caso, copia del verbale deve essere consegnata all'interessato.
Art.
44
Per
le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali per le quali sia
stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare all'atto
della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria,
oltre l'ammontare del tributo.
Il
pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria.
In
tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo verbale di accertamento
dell'infrazione, salvo il disposto dell'art. 43 ultimo comma.
Nel
caso di mancato pagamento di tasse annuali sulle concessioni regionali, entro i
termini stabiliti nella corrispondente voce della annessa tariffa, in luogo
della pena pecuniaria si incorre:
a)
in una sopratassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è
corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b)
in una sopratassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è
corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima
dell'accertamento dell'infrazione (8).
(8)
Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 9 agosto 1974, n. 47.
Art. 45
Per
le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la
pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve a norma
dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale dispone la
notificazione al trasgressore del verbale di cui all'art. 43 con l'invito a
presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni.
Decorso
tale termine il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato e
definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'ammontare della pena
pecuniaria.
Il
provvedimento viene notificato al trasgressore e costituisce titolo esecutivo
per la riscossione della pena pecuniaria.
È
fatta salva l'azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla notificazione del provvedimento.
Art.
46
Per
la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle
norme concernenti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 296 del T.U. 14
settembre 1931, n. 1175.
La
misura della oblazione entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda, è
determinata discrezionalmente dal Presidente della Giunta regionale.
Art.
47
Il
pubblico ufficiale che omette, rilascia o riceve atti soggetti alla tassa di
concessione regionale senza che sia stato riscosso l'importo del tributo
stesso, quando questo deve essere corrisposto anteriormente o
contemporaneamente all'emanazione dell'atto, è soggetto alle pene pecuniarie
previste dall'art. 10 secondo comma del T.U. approvato con D.P.R. 1° marzo
1961, n. 121.
Art.
48
Le
somme riscosse per le pene pecuniarie e le ammende di cui alla presente legge
devono essere versate alla Tesoreria regionale.
Art.
49
Il
conducente ed il proprietario del veicolo o dell'autoscafo sono solidalmente
obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella allegato 2)
annessa al T.U. 5 febbraio 1953, n. 39.
Quando
sul veicolo o sull'autoscafo esiste la riserva di proprietà a favore del
venditore, la persona obbligata in solido con il conducente per il pagamento
delle pene indicate nel primo comma è identificata nell'acquirente del veicolo
o dell'autoscafo.
Art.
50
Per
la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni statali, la tassa
sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione, si applicano
le disposizioni della legge 7 febbraio 1951, n. 168, intendendosi dovuta alla
Regione dell'Umbria, in luogo dell'erario, la quota del 60 per cento dei
proventi.
Per
la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le violazioni delle
disposizioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
appartenenti alla Regione dell'Umbria si applicano le norme dell'art. 110 del
T.U. 3 marzo 1934, n. 383.
TITOLO
VIII
Norme
finali e transitorie
Art.
51
In
sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il
canone di concessione sia stato corrisposto prima della data dell'entrata in
vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a
tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della
concessione.
Nei
casi di cui al comma precedente, gli Uffici territorialmente competenti a
riscuotere il canone di concessione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della legge invitano gli interessati a corrispondere, entro 10 giorni l'imposta
regionale.
Nell'atto
di invito deve essere indicato il periodo cui l'imposta regionale si riferisce,
nonché l'ammontare della stessa.
Art.
52
Non
può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo
cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla
data del 1° gennaio 1972.
Art.
53
La
presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti degli
artt. 127 secondo comma della costituzione e 65 dello statuto ed entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'Umbria.
Tariffa
(9)
(9)
Vedi, ora, la tabella allegata alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57.