L.R. 30 dicembre 1971, n. 2 (1).

Istituzione dei tributi propri della Regione (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 dicembre 1971, n. 30.

(2) Per la maggiorazione di alcune aliquote di cui alla presente legge, vedi la L.R. 16 agosto 1977, n. 46.

La presente legge è stata abrogata, dall'art. 11, L.R. 28 maggio 1980, n. 57, per le parti con essa non compatibili.

 

 

TITOLO I

Norme di carattere generale

 

Art. 1

 

La Regione dell'Umbria istituisce i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa regionale di circolazione;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

 

 

Art. 2

 

I tributi propri della Regione dell'Umbria sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltre che dalle norme della presente legge.

 

 

Art. 3

 

I tributi regionali di cui alle lettere a), c), d) dell'art. 1 decorrono dal 1° gennaio 1972.

Le tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna delle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione.

 

 

Art. 4

 

Salvo quanto previsto dall'art. 29, comma secondo, per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, e dall'art. 23, per la tassa regionale di circolazione, gli Uffici territorialmente competenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria regionale delle somme riscosse entro il giorno successivo alla riscossione.

 

 

Art. 5

 

Gli Organi regionali statutariamente competenti controllano che siano osservate le leggi ed i regolamenti concernenti la materia tributaria regionale.

 

 

Art. 6

 

Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'esazione coattiva degli altri tributi si applicano le norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali e provinciali.

 

 

Art. 7

 

Per la prescrizione dell'imposta sulle concessioni statali si applicano le disposizioni previste dalla legislazione statale in materia di tasse sulle concessioni governative.

Per la prescrizione degli altri tributi regionali, si applicano le norme dei corrispondenti tributi erariali e provinciali.

 

 

TITOLO II

Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

 

Capo I - Oggetto e misura dell'imposta. Soggetto passivo

 

Art. 8

 

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione dell'Umbria.

Sono escluse da tale imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

 

 

Art. 9

 

L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario.

 

 

Art. 10

 

L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinata nella misura del 10 per cento del canone di concessione statale (3).

 

(3) Per la determinazione dell'aliquota vedi ora l'art. 1, L.R. 2 aprile 1982, n. 12.

 

 

Capo II - Accertamento, liquidazione e riscossione

 

Art. 11

 

L'imposta sulle concessioni statali deve essere corrisposta contestualmente con le medesime modalità del canone di concessione.

L'Ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità di versamento.

Dell'avvenuto pagamento deve essere rilasciata quietanza.

 

 

Art. 12

 

I proventi delle imposte e tasse sono versati presso la Tesoreria della Regione.

 

 

TITOLO III

Tassa sulle concessioni regionali

 

Capo I - Oggetto - Misura della tassa. Soggetto passivo

 

Art. 13

 

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati dalla Regione dell'Umbria nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del T.U. 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

 

 

Art. 14

 

Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongono altrimenti, la tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio amministrativo della concessione.

Gli atti e i provvedimenti, per il cui rilascio sono dovute le tasse di cui alla presente legge, non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate (4).

Il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali dovrà essere effettuato mediante versamento su c/c postale intestato all'Ufficio del Registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma - tasse sulle concessioni regionali per la Regione Umbria (5).

 

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 agosto 1974, n. 47.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 agosto 1974, n. 47.

 

 

Art. 15

 

Le tasse sulle concessioni regionali sono determinate in misura pari alle corrispondenti tasse erariali che andranno a sostituire.

L'aliquota del tributo è indicata nella annessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna voce relativa al provvedimento regionale di cui viene chiesto il rilascio (6).

 

(6) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 9 agosto 1974, n. 47.

 

 

Art. 16

 

L'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione dell'Umbria, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di quest'ultima.

 

 

Capo II - Accertamento, liquidazione e riscossione

 

Art. 17

 

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione dell'Umbria, gli Uffici operanti nella circoscrizione territoriale della Regione stessa, competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse di concessione governativa.

All'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge e alle istanze di restituzione di tasse erroneamente o indebitamente corrisposte, si può procedere entro i termini di decadenza previsti dalle norme statali che regolano le tasse sulle concessioni governative (7).

 

(7) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 9 agosto 1974, n. 47.

 

 

TITOLO IV

Tassa regionale di circolazione

 

Capo I - Oggetto e misura della tassa. Soggetto passivo

 

Art. 18

 

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione dell'Umbria.

Essa si applica anche ai veicoli ed autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della Regione.

 

 

Art. 19

 

La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dell'autoscafo.

Nel caso di vendita con riserva di proprietà, la tassa è dovuta dall'acquirente.

 

 

Art. 20

 

Il rinnovo dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della Regione dell'Umbria di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una provincia di diversa Regione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia già stato riscosso dalla Regione di provenienza.

Il trasferimento di residenza in una provincia, compresa nel territorio della Regione dell'Umbria del proprietario di un veicolo o di un autoscafo per il quale non occorra il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla Regione di provenienza.

 

 

Art. 21

 

Fino al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa è stabilito in misura pari al 25 per cento della tassa erariale di circolazione in vigore al 31 dicembre 1971.

Dal 1° gennaio 1974 la tassa verrà corrisposta in misura pari al 100 per cento della tassa erariale di circolazione che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, verrà ridotta del 50 per cento.

 

 

Capo II - Accertamento, liquidazione e riscossione

 

Art. 22

 

La tassa regionale di circolazione è applicata nei termini e con le modalità e forme stabilite per la riscossione della tassa erariale di circolazione; deve essere riscossa contestualmente a quest'ultima e deve essere versata alla Tesoreria regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento dell'analoga tassa erariale.

 

 

Art. 23

 

Alla riscossione della tassa regionale di circolazione provvedono, per conto della Regione dell'Umbria, gli Uffici incaricati o delegati a riscuotere la tassa erariale di circolazione.

 

 

TITOLO V

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali

 

Capo I - Oggetto e misura della tassa. Soggetto passivo

 

Art. 24

 

La tassa si applica all'occupazione di spazi e di aree pubbliche appartenenti alla Regione dell'Umbria, secondo le indicazioni dell'art. 192 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

Nel caso di occupazione abusiva la tassa è parimenti dovuta dall'occupante per tutto il periodo in cui dura l'occupazione, salvo l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalla presente legge.

 

 

Art. 25

 

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; tutte le altre sono temporanee.

 

 

Art. 26

 

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua e si applica nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola provincia della Regione dell'Umbria per analogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola provincia della Regione dell'Umbria per l'analogo tributo provinciale.

In corrispondenza a quanto disposto dall'art. 194 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208, gli spazi e le aree pubbliche regionali saranno classificati in categorie in rapporto alla loro importanza.

 

 

Capo II - Accertamento, liquidazione e riscossione

 

Art. 27

 

L'Ufficio regionale competente trasmette copia di ogni atto di concessione o licenza agli Uffici provinciali i quali debbono provvedere, per conto della Regione dell'Umbria, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa all'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

Le concessioni o le licenze per le quali non sia stata corrisposta la relativa tassa sono prive di efficacia.

 

 

Art. 28

 

La riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è effettuata, nei casi di occupazione temporanea, direttamente dall'Ufficio incaricato di riscuotere l'analogo tributo provinciale anteriormente o contemporaneamente al rilascio della concessione o della licenza.

Nei casi di occupazione a carattere permanente, la riscossione avviene con le formalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale le somme riscosse nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

 

 

Art. 29

 

Nel caso di occupazione permanente, la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.

Nel caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione lo sgravio della tassa decorrerà dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di ricezione della denuncia dell'avvenuta riduzione o cessazione dell'occupazione.

 

 

TITOLO VI

Azione giudiziaria e ricorsi

 

Capo I - Azione giudiziaria

 

Art. 30

 

Il contribuente può proporre azione giudiziaria, in via autonoma, davanti al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione dei tributi propri della Regione dell'Umbria, nonché per ottenere il rimborso dei tributi indebitamente corrisposti.

 

 

Art. 31

 

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

 

 

Capo II - Ricorsi in via amministrativa

 

Art. 32

 

Il ricorso in via amministrativa va proposto al Presidente della Giunta regionale.

 

 

Art. 33

 

Sono impugnabili in via amministrativa gli atti concernenti l'applicazione dei tributi regionali.

Può essere, altresì, proposto ricorso in via amministrativa per ottenere il rimborso dei tributi regionali indebitamente corrisposti.

 

 

Art. 34

 

La legittimazione attiva a proporre ricorso amministrativo spetta al soggetto passivo del tributo e, per l'indebito esonero o per insufficiente tassazione di contribuenti, a qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione dell'Umbria, nonché a qualunque contribuente soggetto ai tributi della Regione medesima.

 

 

Art. 35

 

Il ricorso amministrativo avverso gli atti concernenti l'applicazione dei tributi regionali deve essere proposto dal soggetto passivo dei tributi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso soggetto passivo dei tributi ha avuto notificazione o comunicazione dell'atto.

Il ricorso amministrativo da parte di altri soggetti legittimati a ricorrere ai sensi dell'articolo precedente, deve essere proposto dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di cui al precedente comma, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

 

 

Art. 36

 

Il ricorso diretto al Presidente della Giunta regionale va presentato, in carta legale, all'Ufficio competente alla riscossione del tributo.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consultiva tributaria regionale nominata dal Consiglio regionale, decide, definitivamente, con decreto motivato, entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il decreto deve essere notificato a mezzo dei messi dei singoli comuni sia al ricorrente che all'Ufficio competente alla riscossione del tributo.

 

 

Art. 37

 

La Commissione consultiva tributaria, di cui all'articolo precedente, è composta da esperti in materia amministrativa e finanziaria, scelti al di fuori del Consiglio regionale, in numero di 7 membri effettivi e numero 3 membri supplenti.

Per la nomina della Commissione ciascun Consigliere regionale vota per non più di 4 membri effettivi e per non più di 2 membri supplenti.

 

 

Art. 38

 

Scaduto il termine di cui al penultimo comma dell'art. 36 senza che il Presidente della Giunta regionale abbia emesso il proprio provvedimento, il ricorso si intende respinto.

 

 

Art. 39

 

Nel caso che il ricorso venga accolto, il provvedimento del Presidente della Giunta regionale viene trasmesso per l'esecuzione all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

 

 

Art. 40

 

Contro il decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale ha deciso il ricorso amministrativo, ferma restando l'azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario, può essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando il decreto venga impugnato per errore di fatto risultante da atti o documenti, o di calcolo o per recupero di un documento decisivo.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di scadenza, nel termine di 90 giorni dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto risultante da atti o documenti, o di calcolo o dalla data di ritrovamento del documento quando sia basato sul documento stesso.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 36.

 

 

Art. 41

 

L'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato con il ricorso amministrativo, deve correggere o annullare l'atto impugnato quando accerti che tale atto è viziato per errore di fatto risultante da atti o documenti, o di calcolo o per errore sulla persona del contribuente.

Dei provvedimenti adottati deve essere data comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al ricorrente.

 

 

TITOLO VII

Infrazioni e sanzioni

 

Art. 42

 

Per il mancato pagamento dell'imposta sulle concessioni statali e delle tasse sulle concessioni regionali nei termini e con le modalità stabilite dalla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legislazione statale relativa alla tassa sulle concessioni governative.

Per le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione della tassa regionale di circolazione si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegato 2) del T.U. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Per le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le sopratasse e l'ammenda previste dal T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

 

 

Art. 43

 

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari e dagli Uffici incaricati dell'applicazione dei tributi regionali, dagli altri funzionari ed agenti competenti in base alle leggi dello Stato.

Delle infrazioni accertate deve essere redatto processo verbale di cui un esemplare va trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

Quando le infrazioni concernono anche un tributo erariale, un esemplare del verbale deve essere trasmesso all'Ufficio competente.

In ogni caso, copia del verbale deve essere consegnata all'interessato.

 

 

Art. 44

 

Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare all'atto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre l'ammontare del tributo.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria.

In tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo verbale di accertamento dell'infrazione, salvo il disposto dell'art. 43 ultimo comma.

Nel caso di mancato pagamento di tasse annuali sulle concessioni regionali, entro i termini stabiliti nella corrispondente voce della annessa tariffa, in luogo della pena pecuniaria si incorre:

a) in una sopratassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una sopratassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione (8).

 

(8) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 9 agosto 1974, n. 47.

 

 

Art. 45

 

Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve a norma dell'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale dispone la notificazione al trasgressore del verbale di cui all'art. 43 con l'invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni.

Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'ammontare della pena pecuniaria.

Il provvedimento viene notificato al trasgressore e costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

È fatta salva l'azione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

 

 

Art. 46

 

Per la definizione amministrativa dell'ammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 296 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175.

La misura della oblazione entro i limiti del minimo e del massimo dell'ammenda, è determinata discrezionalmente dal Presidente della Giunta regionale.

 

 

Art. 47

 

Il pubblico ufficiale che omette, rilascia o riceve atti soggetti alla tassa di concessione regionale senza che sia stato riscosso l'importo del tributo stesso, quando questo deve essere corrisposto anteriormente o contemporaneamente all'emanazione dell'atto, è soggetto alle pene pecuniarie previste dall'art. 10 secondo comma del T.U. approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.

 

 

Art. 48

 

Le somme riscosse per le pene pecuniarie e le ammende di cui alla presente legge devono essere versate alla Tesoreria regionale.

 

 

Art. 49

 

Il conducente ed il proprietario del veicolo o dell'autoscafo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella allegato 2) annessa al T.U. 5 febbraio 1953, n. 39.

Quando sul veicolo o sull'autoscafo esiste la riserva di proprietà a favore del venditore, la persona obbligata in solido con il conducente per il pagamento delle pene indicate nel primo comma è identificata nell'acquirente del veicolo o dell'autoscafo.

 

 

Art. 50

 

Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti l'imposta sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione, si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1951, n. 168, intendendosi dovuta alla Regione dell'Umbria, in luogo dell'erario, la quota del 60 per cento dei proventi.

Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione dell'Umbria si applicano le norme dell'art. 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

 

 

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie

 

Art. 51

 

In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data dell'entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

Nei casi di cui al comma precedente, gli Uffici territorialmente competenti a riscuotere il canone di concessione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge invitano gli interessati a corrispondere, entro 10 giorni l'imposta regionale.

Nell'atto di invito deve essere indicato il periodo cui l'imposta regionale si riferisce, nonché l'ammontare della stessa.

 

 

Art. 52

 

Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.

 

 

Art. 53

 

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti degli artt. 127 secondo comma della costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

 

Tariffa (9)

 

 

 

(9) Vedi, ora, la tabella allegata alla L.R. 28 maggio 1980, n. 57.