L.R.
8 marzo 1972, n. 1 (1).
Istituzione
del servizio Tesoreria regionale (2) (3).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 1972, n. 7.
(2)
Vedi, anche, l'art. 47, L.R. 3 maggio 1978, n. 23.
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[A
norma dell'art. 74 dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della
Regione] (4).
(4)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Il
servizio di Tesoreria è affidato dalla Giunta, a trattativa privata ad azienda
di credito singola o associata che amministra fondi di terzi (depositi a
risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni circolari) per
importo non inferiore a 200 miliardi di lire ed aventi un patrimonio (capitale
versato e riserve) non inferiore a 4 miliardi di lire] (5).
(5)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
Giunta regionale predispone il capitolato speciale disciplinante le modalità e
le condizioni di resa del servizio e lo sottopone all'approvazione del
Consiglio.
La
Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.
La
convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione] (6).
(6)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[La
vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria è esercitata
dalla Giunta regionale] (7).
(7)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.