L.R. 8 marzo 1972, n. 1 (1).

Istituzione del servizio Tesoreria regionale (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 1972, n. 7.

(2) Vedi, anche, l'art. 47, L.R. 3 maggio 1978, n. 23.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[A norma dell'art. 74 dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione] (4).

 

(4) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Il servizio di Tesoreria è affidato dalla Giunta, a trattativa privata ad azienda di credito singola o associata che amministra fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni circolari) per importo non inferiore a 200 miliardi di lire ed aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a 4 miliardi di lire] (5).

 

(5) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La Giunta regionale predispone il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio.

La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (6).

 

(6) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta regionale] (7).

 

 

 

(7) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.