L.R. 10 luglio 1972, n. 5 (1).

Mutuo di lire 300.000.000 per l'acquisto di palazzo della Penna in Perugia da destinare a sede della Presidenza della Giunta regionale e dei suoi uffici.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 luglio 1972, n. 18.

 

 

Art. 1

 

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo di lire 300 milioni o per la minore somma che si renderà necessaria per i fini di cui al successivo art. 2 con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza - o con altro Istituto di credito operante nella Regione dell'Umbria, al tasso massimo di interesse dell'8 (otto) per cento, da ammortizzare in 5 anni.

La Giunta è obbligata a interpellare previamente almeno tre Istituti di credito (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 28 dicembre 1972, n. 29.

 

 

Art. 2

 

Il ricavato del suddetto mutuo deve essere utilizzato, quanto a lire 280 milioni per l'acquisto dell'immobile denominato «Palazzo della Penna» in Perugia, e quanto a lire 20 milioni per oneri fiscali e generali.

L'immobile sarà destinato a sede permanente della Presidenza della Giunta regionale e dei suoi uffici.

 

 

Art. 3

 

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo di cui all'art. 1, la Regione offre delegazione per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20% prescritto dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

Art. 4

 

L'onere annuale derivante alla Regione della stipulazione del mutuo di cui al precedente art. 1 è il seguente:

 

AnnoQuota capitaleQuota interessi e oneri variTotale197360.000.00022.377.50082.377.500197460.000.00017.664.30077.664.300197560.000.00012.951.30072.951.300197660.000.0008.264.00068.264.000197760.000.0003.525.20063.525.200

 

e graverà sugli stanziamenti dei bilanci dal 1973 al 1977.

All'onere medesimo si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il ricavo del mutuo sarà iscritto nella parte Entrata del bilancio dell'esercizio 1972 al cap. 16-bis, di nuova istituzione denominato: «Mutui per l'acquisto di beni immobili per gli uffici e servizi regionali», mentre la denominazione del cap. 60, rubrica 2ª, della parte Uscita dello stesso bilancio «Lavori agli immobili», viene così modificata: «Spese per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione e l'adattamento di beni immobili per i propri uffici e servizi» (3).

 

 

 

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 28 dicembre 1972, n. 29.