L.R. 19 luglio 1972, n. 6 (1).

Esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni territoriali, polizia locale, urbana e rurale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale, urbana e rurale, elencate dall'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge] (3).

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio.

 

[Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) istituisce i nuovi Comuni e apporta le variazioni alle circoscrizioni comunali;

2) delibera sulla denominazione dei Comuni, delle frazioni e delle borgate;

3) determina e rettifica i confini;

4) esercita le funzioni amministrative in materia di regolamenti di polizia locale, urbana e rurale] (4).

 

(4) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Attribuzioni della Giunta.

 

[Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale] (5).

 

(5) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta.

 

[Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie] (6).

 

(6) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]

(7).

 

 

 

(7) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.