L.R.
19 luglio 1972, n. 6 (1).
Esercizio
delle funzioni in materia di circoscrizioni territoriali, polizia locale,
urbana e rurale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[Fino
all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali
prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di circoscrizioni
comunali e di polizia locale, urbana e rurale, elencate dall'art. 1 del D.P.R.
14 gennaio 1972, n. 1, sono esercitate dagli organi regionali secondo le
specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Attribuzioni
del Consiglio.
[Il
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
istituisce i nuovi Comuni e apporta le variazioni alle circoscrizioni comunali;
2)
delibera sulla denominazione dei Comuni, delle frazioni e delle borgate;
3)
determina e rettifica i confini;
4)
esercita le funzioni amministrative in materia di regolamenti di polizia
locale, urbana e rurale] (4).
(4)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Attribuzioni
della Giunta.
[Le
funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale
dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato,
sono esercitate dalla Giunta regionale] (5).
(5)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Attribuzioni
del Presidente della Giunta.
[Il
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme
statutarie] (6).
(6)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]
(7).
(7)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.