L.R.
19 luglio 1972, n. 8 (1).
Esercizio
delle funzioni in materia di beneficenza pubblica.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.
Art.
1
Finalitą.
Fino
all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali
prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di beneficenza
pubblica elencate dall'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, sono esercitate
dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla
presente legge.
Art.
2
Attribuzioni
del Consiglio.
Il
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione, formula i
piani per il coordinamento tra le varie forme di assistenza e beneficenza ed i
modi di erogazione della stessa e provvede al riparto dei fondi assegnati;
2)
accerta l'esistenza dei requisiti necessari al riconoscimento di un Ente quale
istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e ne approva il relativo
Statuto;
3)
dichiara la cessazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
al fine di coordinarne l'attivitą agli interessi attuali, e provvedere alla
trasformazione e fusioni delle medesime;
4) (2);
5)
delibera sul concentramento, sul raggruppamento e sulla costituzione di
Consorzi e Federazioni;
6)
determina le rette di ricovero per il mantenimento degli inabili al lavoro
presso gli Istituti assistenziali.
(2)
Numero abrogato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
Art.
3
Attribuzioni
della Giunta.
Le
funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale
dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato,
sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art.
4
Attribuzioni
del Presidente della Giunta.
Il
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme
statutarie regionali.
Art.
5
La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.