L.R. 19 luglio 1972, n. 8 (1).

Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.

 

 

Art. 1

Finalitą.

 

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di beneficenza pubblica elencate dall'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

 

 

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio.

 

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione, formula i piani per il coordinamento tra le varie forme di assistenza e beneficenza ed i modi di erogazione della stessa e provvede al riparto dei fondi assegnati;

2) accerta l'esistenza dei requisiti necessari al riconoscimento di un Ente quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e ne approva il relativo Statuto;

3) dichiara la cessazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, al fine di coordinarne l'attivitą agli interessi attuali, e provvedere alla trasformazione e fusioni delle medesime;

4)  (2);

5) delibera sul concentramento, sul raggruppamento e sulla costituzione di Consorzi e Federazioni;

6) determina le rette di ricovero per il mantenimento degli inabili al lavoro presso gli Istituti assistenziali.

 

(2) Numero abrogato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

 

 

Art. 3

Attribuzioni della Giunta.

 

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta.

 

Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

 

 

Art. 5

 

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.