L.R. 19 luglio 1972, n. 9 (1).

Esercizio delle funzioni in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato elencate dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni destinate dalla presente legge.

 

 

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio.

 

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) concede e revoca le autorizzazioni ad utilizzare le sorgenti di acque minerali;

2) designa i componenti, con voto limitato, nelle commissioni provinciali dell'artigianato;

3) designa, a seguito del versamento di un contributo, i 2 componenti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione delle Cooperative e dei Consorzi artigiani di garanzia;

4) designa un sindaco effettivo del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

5) approva le modifiche allo Statuto tipo delle cooperative artigiane di garanzia.

 

 

Art. 3

Attribuzioni della Giunta.

 

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta.

 

Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

 

 

Art. 5

 

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.