L.R.
19 luglio 1972, n. 10 (1).
Esercizio
delle funzioni in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalitą.
[Fino
all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali
prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di assistenza
scolastica, di musei e di biblioteche di Enti locali elencate dagli articoli 1
e seguenti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, sono esercitate dagli organi
regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge]
(3).
(3)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Attribuzioni
del Consiglio.
[Il
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
delibera il programma regionale relativo all'assistenza scolastica diretta a
facilitare la frequenza della scuola e la prosecuzione degli studi;
2)
scioglie i Consigli di amministrazione;
3)
detta le norme di attuazione relative all'assistenza scolastica comunque
configurate dalla legislazione vigente;
4)
delibera i programmi di finanziamento per l'istituzione, il miglioramento delle
raccolte dei musei e delle biblioteche e per la loro funzionalitą;
5)
programma gli interventi per la utilizzazione pubblica delle raccolte private]
(4).
(4)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Attribuzioni
della Giunta.
[Le
funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale
dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato,
sono esercitate dalla Giunta regionale] (5).
(5)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Attribuzioni
del Presidente della Giunta.
[Il
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme
statutarie regionali] (6).
(6)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]
(7).
(7)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.