L.R. 19 luglio 1972, n. 10 (1).

Esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalitą.

 

[Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di assistenza scolastica, di musei e di biblioteche di Enti locali elencate dagli articoli 1 e seguenti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge] (3).

 

(3) La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio.

 

[Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) delibera il programma regionale relativo all'assistenza scolastica diretta a facilitare la frequenza della scuola e la prosecuzione degli studi;

2) scioglie i Consigli di amministrazione;

3) detta le norme di attuazione relative all'assistenza scolastica comunque configurate dalla legislazione vigente;

4) delibera i programmi di finanziamento per l'istituzione, il miglioramento delle raccolte dei musei e delle biblioteche e per la loro funzionalitą;

5) programma gli interventi per la utilizzazione pubblica delle raccolte private] (4).

 

(4) La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Attribuzioni della Giunta.

 

[Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale] (5).

 

(5) La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta.

 

[Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali] (6).

 

(6) La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]

(7).

 

 

 

(7) La presente legge č stata abrogata dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.