L.R. 19 luglio 1972, n. 11 (1).

Esercizio delle funzioni in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, elencate dagli artt. 1 e seguenti del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio.

 

[Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1.  (4);

2.  (5);

3.  (6);

4.  (7);

5.  (8);

6.  (9);

7.  (10);

8.  (11);

9) approva i programmi generali di intervento in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

10) approva la concessione di contributi e sussidi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi ed agli Enti locali per interventi nelle materie di cui al precedente punto 9 della presente legge;

11)  (12).

12) dichiara l'obbligatorietà per i Consorzi delle spese necessarie agli interventi relativi alle opere idrauliche;

13) esprime i pareri in ordine:

a) alla tutela, disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche;

b) agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti;

c) alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo] (13).

 

(4) Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.

(5) Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.

(6) Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.

(7) Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.

(8) Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.

(9) Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.

(10) Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.

(11) Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.

(12) Punto abrogato dall'art. 22, L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[Il Consiglio regionale esercita, inoltre, le seguenti funzioni in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, attribuite alla Regione dalle leggi dello Stato:

1) elabora le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.);

2) approva i programmi di localizzazione;

3) autorizza i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, a formare un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;

4) dispone, a richiesta di una delle Amministrazioni comunali interessate, la costituzione dei Consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili;

5) indica l'ordine di priorità delle richieste di finanziamento per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree presentate dai Comuni o loro Consorzi ed elabora le proposte da inviare al Ministero dei lavori pubblici;

6) designa i componenti di competenza regionale degli organi e delle Commissioni costituite presso gli Istituti autonomi per le case popolari] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Attribuzioni della Giunta.

 

[Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale] (15).

 

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Attribuzioni del Presidente della Giunta.

 

[Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie] (16).

 

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]

(17).

 

 

 

(17) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.