L.R.
19 luglio 1972, n. 11 (1).
Esercizio
delle funzioni in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti, lavori
pubblici di interesse regionale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Finalità.
[Fino
all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali
prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di urbanistica,
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, elencate dagli
artt. 1 e seguenti del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, sono esercitate dagli
organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente
legge] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Attribuzioni
del Consiglio.
[Il
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1. (4);
2. (5);
3. (6);
4. (7);
5. (8);
6. (9);
7. (10);
8. (11);
9)
approva i programmi generali di intervento in materia di viabilità, acquedotti
e lavori pubblici di interesse regionale;
10)
approva la concessione di contributi e sussidi alle Province, ai Comuni e loro
Consorzi ed agli Enti locali per interventi nelle materie di cui al precedente
punto 9 della presente legge;
11) (12).
12)
dichiara l'obbligatorietà per i Consorzi delle spese necessarie agli interventi
relativi alle opere idrauliche;
13)
esprime i pareri in ordine:
a)
alla tutela, disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche;
b)
agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti;
c)
alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo] (13).
(4)
Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
(5)
Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
(6)
Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
(7)
Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
(8)
Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
(9)
Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
(10)
Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
(11)
Punto abrogato dall'art. 2, L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
(12)
Punto abrogato dall'art. 22, L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[Il
Consiglio regionale esercita, inoltre, le seguenti funzioni in materia di
edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, attribuite alla Regione dalle
leggi dello Stato:
1)
elabora le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia
economica e popolare da trasmettere al Comitato per l'edilizia residenziale
(C.E.R.);
2)
approva i programmi di localizzazione;
3)
autorizza i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione approvati, a formare un piano delle aree da destinare ad
insediamenti produttivi;
4)
dispone, a richiesta di una delle Amministrazioni comunali interessate, la
costituzione dei Consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di
piani di zona consortili;
5)
indica l'ordine di priorità delle richieste di finanziamento per l'acquisizione
e l'urbanizzazione delle aree presentate dai Comuni o loro Consorzi ed elabora
le proposte da inviare al Ministero dei lavori pubblici;
6)
designa i componenti di competenza regionale degli organi e delle Commissioni
costituite presso gli Istituti autonomi per le case popolari] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Attribuzioni
della Giunta.
[Le
funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale
dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato,
sono esercitate dalla Giunta regionale] (15).
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Attribuzioni
del Presidente della Giunta.
[Il
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme
statutarie] (16).
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]
(17).
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 9, comma 1,
lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.