L.R. 19 luglio 1972, n. 12 (1).

Esercizio delle funzioni in materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e porti lacuali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione, porti lacuali elencate dall'art. 1 e seguenti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge] (3).

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio.

 

[Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di tranvie, linee metropolitane, filovie, funicolari terrestri, funivie, autolinee merci e viaggiatori:

1) approva le sovvenzioni, i contributi ed i sussidi;

2) approva il piano dei trasporti pubblici del comprensorio;

3) rilascia, risolve, revoca e dichiara decadute le concessioni definitive di autolinee merci e viaggiatori;

4) approva le tariffe di trasporto;

5) accorda le concessioni per le autostazioni;

6) si pronuncia in ordine alle alienazioni, al sequestro degli impianti, dei veicoli e dei sussidi;

7) decide sul diritto di prelazione esercitabile dall'esercente o dal concessionario;

b) in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, sui canali navigabili ed idrovie, porti lacuali e porti di navigazione interna:

1) approva le sovvenzioni, contributi ed i sussidi] (4).

 

(4) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Attribuzioni della Giunta.

 

[Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale] (5).

 

(5) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta.

 

[Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie] (6).

 

(6) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (7).

 

 

 

(7) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.