L.R. 19 luglio 1972, n. 13 (1).

Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera elencate dall'art. 1 e seguenti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

 

 

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio.

 

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) determina gli indirizzi della politica sanitaria della Regione e ne elabora i relativi programmi;

2) delibera i provvedimenti relativi alla ripartizione in zone del territorio regionale, in ordine alla distribuzione dei servizi e dei presidi sanitari;

3) costituisce e modifica i Consorzi per l'erogazione dei servizi e dell'assistenza sanitaria e veterinaria e provvede al loro scioglimento;

4) determina i piani di riparto per la erogazione di fondi;

5) designa i membri delle Commissioni e dei Collegi dei revisori previsti da leggi dello Stato, assicurando la rappresentanza delle minoranze; nomina i Presidenti delle Commissioni stesse;

6) adotta i provvedimenti relativi ai regolamenti generali e speciali;

7) autorizza l'apertura e l'esercizio delle case di cura private, l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali, di cure idropiniche e idroterapiche, l'apertura delle centrali del latte e ne revoca le autorizzazioni.

 

 

Art. 3

Attribuzioni della Giunta.

 

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta.

 

Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettanti in base alle norme statutarie regionali.

 

 

Art. 5

 

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.