L.R.
19 luglio 1972, n. 14 (1).
Esercizio
delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e pesca nelle acque interne.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.
Art.
1
Finalità.
Fino
all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali
prevista dall'art. 71 della Statuto, le funzioni in materia di agricoltura e
foreste, caccia e pesca nelle acque interne elencate dagli articoli 1 e
seguenti del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, sono esercitate dagli organi
regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.
Art.
2
Attribuzioni
del Consiglio.
Il
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
provvede alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica
integrale e montana dei bacini montani e delle zone depresse;
2)
approva i piani generali di bonifica comprensoriali e zonali, i piani
concernenti opere pubbliche, i programmi di investimento, di intervento ed
assistenza tecnica ed i relativi finanziamenti, stabilendo i criteri per la
loro attuazione;
3)
determina i criteri per la ripartizione delle disponibilità finanziarie di
competenza regionale dei fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 26
maggio 1965, n. 590, e alla legge 17 ottobre 1966, n. 910, e delibera circa la
proposta di ripartizione della quota regionale tra gli istituti di credito
autorizzati;
4)
approva i programmi regionali di intervento da proporre al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della C.E.E.
relativi alle strutture agricole;
5)
formula i criteri per la utilizzazione dei boschi e dei terreni destinati al
pascolo; esprime i pareri in ordine alla sistemazione idrogeologica e alla
conservazione del suolo;
6)
indica le direttive per l'azione da svolgere per la difesa delle piante
coltivate e dei prodotti agricoli;
7)
delibera il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve
di caccia e di ripopolamento;
8)
approva i regolamenti tipo per la caccia controllata;
9)
istituisce e revoca le riserve di caccia e pesca nelle acque interne e fissa le
norme sulla piscicoltura ed il ripopolamento ittico.
Art.
3
Attribuzioni
della Giunta.
Le
funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale
dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato,
sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art.
4
Attribuzioni
del Presidente della Giunta.
Il
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme
statutarie.
Art.
5
La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.