L.R. 19 luglio 1972, n. 14 (1).

Esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e pesca nelle acque interne.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1972, n. 20.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 della Statuto, le funzioni in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne elencate dagli articoli 1 e seguenti del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

 

 

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio.

 

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) provvede alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e montana dei bacini montani e delle zone depresse;

2) approva i piani generali di bonifica comprensoriali e zonali, i piani concernenti opere pubbliche, i programmi di investimento, di intervento ed assistenza tecnica ed i relativi finanziamenti, stabilendo i criteri per la loro attuazione;

3) determina i criteri per la ripartizione delle disponibilità finanziarie di competenza regionale dei fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, e alla legge 17 ottobre 1966, n. 910, e delibera circa la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati;

4) approva i programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della C.E.E. relativi alle strutture agricole;

5) formula i criteri per la utilizzazione dei boschi e dei terreni destinati al pascolo; esprime i pareri in ordine alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo;

6) indica le direttive per l'azione da svolgere per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli;

7) delibera il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e di ripopolamento;

8) approva i regolamenti tipo per la caccia controllata;

9) istituisce e revoca le riserve di caccia e pesca nelle acque interne e fissa le norme sulla piscicoltura ed il ripopolamento ittico.

 

 

Art. 3

Attribuzioni della Giunta.

 

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta.

 

Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

 

 

Art. 5

 

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.