L.R.
18 agosto 1972, n. 17 (1).
Esercizio
delle funzioni in materia di fiere e mercati.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 agosto 1972, n. 23.
Art.
1
Finalità.
Sino
all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali
prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di fiere e mercati
elencate dall'art. 1 e seguenti del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, sono
esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate
dalla presente legge.
Art.
2
Attribuzioni
del Consiglio.
Il
Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
1)
delibera in ordine alle attività di promozione ed all'esercizio dell'iniziativa
per il riconoscimento di nuovi enti per l'organizzazione di fiere nazionali e
internazionali;
2) (2);
3) (3);
4) (4);
5)
emana i regolamenti tipo per i mercati all'ingrosso e, ove ciò si renda
necessario, dispone l'introduzione di nuove norme e modifiche, non previste dai
regolamenti tipo, nei regolamenti di mercato;
6)
determina i criteri per l'istituzione dei mercati all'ingrosso sulla base del
programma economico regionale (5).
(2)
Numero abrogato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(3)
Numero abrogato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(4)
Numero abrogato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
(5)
L'originario punto 6) è stato eliminato dall'articolo unico, L.R. 18 agosto
1972, n. 18. Lo stesso articolo ha anche disposto che il punto 7) diventasse
punto 6).
Art.
3
Attribuzioni
della Giunta.
Le
funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale
dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato,
sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art.
4
Attribuzioni
del Presidente della Giunta.
Il
Presidente esercita in materia le attribuzioni spettanti in base alle norme
statutarie.
Art.
5
La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.