L.R. 18 agosto 1972, n. 19 (1).

Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 agosto 1972, n. 23.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 15, L.R. 25 agosto 1978, n. 47, a sua volta abrogata dall'art. 28, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

Successivamente, peraltro, alla stessa sono state apportate modifiche dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 11. Si ritiene pertanto riportarne per intero il testo tra parentesi quadre.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale elencate dall'art. 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge] (3).

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 15, L.R. 25 agosto 1978, n. 47, a sua volta abrogata dall'art. 28, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

Successivamente, peraltro, alla stessa sono state apportate modifiche dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 11. Si ritiene pertanto riportarne per intero il testo tra parentesi quadre.

 

 

Art. 2

Attribuzioni del Consiglio.

 

[Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) determina gli indirizzi della politica per la formazione professionale nella Regione;

2) delibera i programmi di intervento per l'istituzione ed il potenziamento delle scuole e dei centri di orientamento e addestramento professionale, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite alla Regione; delibera in ordine all'orientamento e alla qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

3) approva i piani istitutivi dei corsi di addestramento professionale, nonché dei corsi di riqualificazione e di quelli complementari per gli apprendisti;

4) determina i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dell'istruzione professionale nel settore dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dei servizi;

5) provvede alla erezione in ente morale delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici di infanzia istituite dagli speciali comitati e ne approva i relativi statuti;

6) nomina il direttore delle scuole per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria, nonché un componente dei consigli di amministrazione delle scuole di ostetricia (4);

7) provvede alla nomina dei rappresentanti di competenza della Regione nel consiglio di amministrazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, nonché dei rispettivi comitati esecutivi (5);

8) scioglie i consigli di amministrazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (6);

9) designa i membri dei consigli di amministrazione, di competenza regionale, degli istituti professionali di Stato (7);

10) provvede alla programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi da istituire dallo Stato con la indicazione vincolante dell'ordine di priorità;

11) propone la ripartizione dei finanziamenti da destinare in conto capitale per l'impianto, il rinnovo e il potenziamento delle dotazioni tecnico-didattiche per gli istituti professionali di Stato;

12) designa i componenti dei collegi dei revisori degli enti, delle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella Regione (8);

13) adotta i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla competenza regionale degli enti di diritto pubblico (INAPLI, INIASA, ENALC) il cui patrimonio e personale sono trasferiti alla Regione] (9).

 

(4) Numero abrogato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

(5) Numero abrogato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

(6) Numero abrogato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

(7) Numero abrogato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

(8) Numero abrogato dall'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

(9) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 18 agosto 1972, n. 20. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 15, L.R. 25 agosto 1978, n. 47. Da ultimo l'art. 12, L.R. 21 marzo 1995, n. 11, ha abrogato i numeri 6, 7, 8, 9 e 12 del presente articolo, di cui si ritiene opportuno riportare il testo.

 

 

Art. 3

Attribuzioni della Giunta.

 

[Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato sono esercitate dalla Giunta regionale] (10).

 

(10) La presente legge è stata abrogata dall'art. 15, L.R. 25 agosto 1978, n. 47, a sua volta abrogata dall'art. 28, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

Successivamente, peraltro, alla stessa sono state apportate modifiche dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 11. Si ritiene pertanto riportarne per intero il testo tra parentesi quadre.

 

 

Art. 4

Attribuzioni del Presidente della Giunta.

 

[Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali] (11).

 

(11) La presente legge è stata abrogata dall'art. 15, L.R. 25 agosto 1978, n. 47, a sua volta abrogata dall'art. 28, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

Successivamente, peraltro, alla stessa sono state apportate modifiche dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 11. Si ritiene pertanto riportarne per intero il testo tra parentesi quadre.

 

 

Art. 5

 

[La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (12).

 

 

 

(12) La presente legge è stata abrogata dall'art. 15, L.R. 25 agosto 1978, n. 47, a sua volta abrogata dall'art. 28, L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

Successivamente, peraltro, alla stessa sono state apportate modifiche dalla L.R. 21 marzo 1995, n. 11. Si ritiene pertanto riportarne per intero il testo tra parentesi quadre.