L.R. 31 ottobre 1972, n. 24 (1).

Interventi per il diritto allo studio in materia di borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali o riconosciute dallo Stato.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 novembre 1972, n. 31.

 

 

Art. 1

Conferme borse di studio pluriennali.

 

In attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di assistenza scolastica, in attesa di un sistema di servizi sociali per l'attuazione del diritto allo studio, in conformità dell'art. 34 della Costituzione e dell'art. 7 dello statuto regionale, sono confermate, per l'anno scolastico 1972-1973, le borse di studio pluriennali destinate agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche già assegnate ai sensi dell'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Gli accertamenti relativi alle condizioni cui è subordinata la conferma delle borse di studio sono compiuti dalle Province che entro il 31 dicembre 1972 cureranno la formazione degli elenchi degli aventi diritto sulla base delle dichiarazioni inviate dai capi di istituto comprovanti:

1) la conseguita promozione;

2) l'iscrizione per l'anno scolastico al quale si riferisce la erogazione della borsa di studio in scuola statale, o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonché sulla base di un certificato che attesti che il reddito conseguito dalla famiglia cui appartiene lo studente interessato alla riconferma della borsa di studio pluriennale non superi i seguenti limiti:

a) con un figlio a carico: reddito netto non superiore a L. 1.800.000;

b) alla cifra di cui al precedente punto a) si aggiungono L. 300.000 per ogni altro figlio a carico.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari che non abbiano redditi propri (2).

 

(2) Punto così sostituito dall'articolo unico, L.R. 10 dicembre 1974, n. 65.

 

 

Art. 2

Istituzione di nuove borse di studio.

 

Sono istituite, per l'anno scolastico 1972-1973, n. 353 (3) nuove borse di studio per titoli, di L. 150.000 ciascuna, per studenti iscritti a scuole secondarie superiori ed artistiche statali o riconosciute dallo Stato.

A tale numero andranno aggiunte quelle borse che si renderanno disponibili per decadenza delle conferme di cui allo art. 1 e per eventuali fondi residui della legge sul fondo speciale. L'erogazione avviene in unica soluzione entro il 31 dicembre 1972.

L'assegnazione delle borse di studio spetta ad una commissione interprovinciale nominata con decreto del Presidente della Giunta, da 11 membri designati, con voto limitato, 6 dal consiglio provinciale di Perugia, 5 dal consiglio provinciale di Terni e rappresentativi delle comunità e delle forze sociali operanti nel mondo della scuola. La commissione provvede alla elezione di un presidente nella persona di uno degli 11 membri.

La commissione provvede anche alla compilazione della graduatoria generale regionale formulata secondo i criteri di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5; la commissione provvede inoltre alla dichiarazione dei vincitori e all'assegnazione delle borse fino ad esaurimento della somma disponibile.

 

(3) Per l'elevazione del numero di borse di studio, vedi la L.R. 10 gennaio 1973, n. 3.

 

 

Art. 3

Criteri per la formazione della graduatoria regionale.

 

La formazione della graduatoria generale regionale avviene in ordine decrescente in base al punteggio complessivo attribuito a titoli di merito e di bisogno del concorrente secondo le modalità stabilite dagli articoli 4 e 5.

La graduatoria sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed affissa agli Albi comunali e agli Albi degli Istituti medi superiori della Regione.

Avverso le decisioni della Commissione è proponibile ricorso per vizio di legittimità. Sui ricorsi decide il Consiglio regionale.

 

 

Art. 4

Punteggio per titoli di merito.

 

È abolita la prova scritta di ammissione al concorso.

Il punteggio a disposizione della commissione per titoli di merito va da un minimo di punti 0 per la promozione nello anno scolastico precedente con la media di 6/10, ad un massimo di punti 28 per la promozione con la media di 10/10 nell'anno scolastico precedente (con punteggio variante di 7 unità per ogni variazione di un punto di media, e con punteggi proporzionalmente intermedi per medie intermedie).

 

 

Art. 5

Punteggio per titoli di bisogno.

 

Condizione necessaria per l'ammissione al concorso è che il reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare del capo famiglia del concorrente non sia superiore a L. 1.800.000.

Il punteggio a disposizione della commissione per titoli di bisogno è stabilito come segue:

a) capo famiglia disoccupato: 40 punti;

b) capo famiglia con lavoro saltuario, o inabile al lavoro con pensione non superiore a L. 50.000 mensili, capo famiglia emigrante: 35 punti;

c) difficoltà logistiche (distanza chilometrica dell'abitazione, etc.): fino ad un massimo di punti 8;

d) per ogni persona a carico: punti 3; sono considerati a carco figli maggiorenni sino al 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri;

e) per ogni scaglione di L. 100.000 inferiore al reddito massimo per l'ammissione al concorso: punti 2 fino ad un massimo di punti 20 per reddito accertato inferiore ad 1 milione.

 

 

Art. 6

Modalità e certificati per la partecipazione al concorso.

 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere presentata entro 15 giorni dal bando di concorso all'assessorato della pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale di residenza.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti in carta semplice:

a) certificato rilasciato dalla scuola attestante la promozione nella sessione estiva dell'anno scolastico 1971-1972, con la indicazione dei voti riportati per ciascuna materia;

b) certificato di iscrizione per l'anno scolastico 1972-1973 ad un istituto o scuola di istruzione secondaria ed artistica statale o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

c) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;

d) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito imponibile, definito o accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva per il capo famiglia per l'anno 1971;

e) scheda, che sarà ritirata gratuitamente nella segreteria dell'istituto, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

f) eventualmente ogni altro documento attestante le condizioni previste nell'art. 5 alle lettere a), b), c) e d);

g) eventualmente certificato attestante la qualità di studente universitario per i figli a carico di cui alla lettera d) dell'art. 5).

 

 

Art. 7

Limitazione al 1972-1973 dell'assegnazione di nuove borse di studio.

 

L'assegnazione di nuove borse di studio è limitata all'anno scolastico 1972-1973, in previsione di una trasformazione dell'assistenza scolastica in servizi gratuiti per il diritto allo studio; il godimento delle medesime non dà pertanto diritto alla riconferma automatica per i successivi anni scolastici.

 

 

Art. 8

Non cumulabilità delle borse di studio con altre provvidenze.

 

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi, sussidi, posti gratuiti in collegi e conviti comunque concessi da amministrazioni ed enti pubblici o privati. In tali casi l'alunno può optare per il godimento dell'una o l'altra provvidenza.

 

 

Art. 9

Imputazione della spesa.

 

Per la riconferma delle borse di studio pluriennali di cui all'art. 1, e per il conferimento delle nuove borse di studio di cui agli articoli 2 e seguenti della presente legge, si imputerà la spesa di L. 210.000.000 al capitolo n. 233 del bilancio regionale per il 1972 (4).

 

(4) Vedi, anche, la L.R. 3 maggio 1973, n. 21 e L.R. 12 novembre 1973, n. 39.

 

 

Art. 10

Autorizzazione alla Giunta a stabilire accordi con le province.

 

Agli effetti di quanto previsto nei precedenti articoli la Giunta regionale è autorizzata a stabilire i necessari accordi con le province per la utilizzazione dei loro uffici e per gli oneri conseguenti al funzionamento della commissione.