L.R. 31 ottobre 1972, n. 25 (1).

Norme relative alla assegnazione di buoni libro agli studenti delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 1972-1973.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 novembre 1972, n. 31.

 

 

Art. 1

 

In attesa di un riordinamento organico della materia connessa con l'assistenza scolastica per la sua trasformazione in servizi, č istituito un fondo di L. 120.000.000 per l'assegnazione di buoni-libro di L. 15.000 agli alunni bisognosi frequentanti le scuole medie inferiori statali o riconosciute dallo Stato.

 

 

Art. 2

 

La gestione dei fondi e l'assegnazione dei buoni-libro č affidata ai comuni. La Regione curerā la ripartizione di un contingente pari al 70% dell'intera somma tra i comuni della Regione proporzionalmente al numero di alunni della scuola media inferiore iscritti nelle scuole di ogni singolo comune.

Il restante 30% dello stanziamento verrā assegnato proporzionalmente al numero degli allievi, alle province di Perugia e Terni per interventi perequativi a favore di alcuni di comuni con popolazione di condizione socio-economica particolarmente depressa.

 

 

Art. 3

 

La spesa occorrente per gli interventi di cui alla presente legge farā carico al cap. 232 del bilancio 1972 per L. 45.000.000 e al capitolo apposito del 1973 per L. 75.000.000.