L.R. 15 dicembre 1972, n. 27 (1).

Decisione in via amministrativa dei ricorsi in materia di spedalità.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 dicembre 1972, n. 36.

 

 

Art. 1

Oggetto delle controversie - Competenze a decidere

 

Le controversie fra Province, Comuni, Istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Enti ospedalieri e Consorzi provinciali antitubercolari, già previste nell'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, sono decise, in via amministrativa, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di una Commissione regionale.

 

 

Art. 2

Composizione della Commissione.

 

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, costituisce la Commissione che è così composta:

- Presidente della Giunta o componente della Giunta regionale dallo stesso delegato - Presidente;

- un funzionario medico della Regione - membro;

- un funzionario della Regione esperto in diritto amministrativo - membro;

- due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di Perugia - membri;

- due componenti eletti con voto limitato dal Consiglio provinciale di Terni - membri.

 

 

Art. 3

Segretario.

 

Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate con lo stesso decreto di cui all'art. 2, ad un funzionario della Regione.

 

 

Art. 4

Funzionamento della Commissione - Durata.

 

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti.

I componenti della Commissione durano in carica 5 anni e sono tutti rieleggibili.

 

 

Art. 5

Rimborso spese.

 

I componenti della Commissione residenti fuori del territorio comunale di Perugia hanno diritto al rimborso delle spese nella misura, a forfait, di lire 5.000 (cinquemila) per ogni giorno di seduta.

 

 

Art. 6

Finanziamento.

 

All'onere derivante dalla presente legge ammontante, per l'anno 1972, a lire 200.000 (duecentomila) sarà fatto fronte con imputazione al capitolo 35 (ex 22) «Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza e compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale, di Consigli, Comitati e Commissioni», che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi, saranno effettuati appositi stanziamenti in bilancio.