L.R. 9 gennaio 1973, n. 1 (1).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 gennaio 1973, n. 1.

(2) Il bilancio di previsione per il 1973 è stato, poi, approvato con L.R. 30 marzo 1973, n. 19.

 

 

Articolo unico

 

Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1973 e, comunque, fino e non oltre il 31 marzo 1973, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel bilancio 1972, approvato con legge regionale 7 dicembre 1971, n. 1 e modificato con L.R. 26 maggio 1972, n. 3 e L.R. 4 dicembre 1972, n. 26.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione (3).

 

 

 

(3) Il bilancio di previsione per il 1973 è stato, poi, approvato con L.R. 30 marzo 1973, n. 19.