L.R.
9 gennaio 1973, n. 1 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 gennaio 1973, n. 1.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1973 è stato, poi, approvato con L.R. 30 marzo
1973, n. 19.
Articolo
unico
Sino
all'entrata in vigore della legge regionale recante la approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 1973 e, comunque, fino e non oltre il 31
marzo 1973, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l'anno finanziario stesso, secondo lo stato di previsione e con
l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel bilancio 1972,
approvato con legge regionale 7 dicembre 1971, n. 1 e modificato con L.R. 26
maggio 1972, n. 3 e L.R. 4 dicembre 1972, n. 26.
La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma
secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione (3).
(3)
Il bilancio di previsione per il 1973 è stato, poi, approvato con L.R. 30 marzo
1973, n. 19.