L.R.
10 gennaio 1973, n. 2 (1).
Delega
ai Comuni e alle Province delle funzioni di vigilanza, controllo e tutela
esercitate dalla Regione sui Consorzi provinciali dei Patronati scolastici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1973, n. 2.
Art.
1
In
attuazione di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione e dagli articoli
13 e 71 dello Statuto, l'esercizio delle funzioni degli Organi centrali e
periferici dello Stato in ordine ai Patronati scolastici ed ai Consorzi
provinciali dei Patronati scolastici, trasferite alle Regioni dall'art. 2 del
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 3, è delegato ai Comuni e alle Province secondo le
disposizioni della presente legge.
Art.
2
Le
funzioni di cui agli articoli 3 - comma terzo - 4, 10 e 12 della legge 4 marzo
1958, n. 261, sono esercitate dalle Giunte comunali, per quanto attiene ai
Patronati scolastici comunali, e, nei riguardi dei Consorzi provinciali dei
Patronati scolastici, sono demandate alle Giunte provinciali, salvo lo
scioglimento del Consiglio di amministrazione, che spetta ai Consigli comunali
o, rispettivamente, ai Consigli provinciali.
Art.
3
Le
funzioni di cui agli articoli 5 e 6 - comma secondo - della legge 4 marzo 1958,
n. 261, sono esercitate:
-
per Patronati scolastici dai Consigli comunali;
-
per i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici dai Consigli delle
Amministrazioni provinciali.
Art.
4
La
funzione di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni
delegate ai sensi della presente legge, è esercitata dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, nei limiti delle
leggi in vigore, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale nel
settore dell'assistenza scolastica; a tal fine i Comuni e le Province
trasmettono alla Giunta regionale copia delle deliberazioni adottate
nell'esercizio delle funzioni delegate.
Qualora
le Amministrazioni comunali e provinciali non adempiano, entro i termini
stabiliti dalle norme vigenti, all'espletamento delle funzioni loro delegate,
la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni interessate e previa fissazione
di un ulteriore breve termine, si sostituisce nell'adempimento degli atti di
competenza delle Amministrazioni stesse.