L.R. 10 gennaio 1973, n. 4 (1).

Provvedimenti in materia di assistenza scolastica. Contributi assegnati dal Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1971-1972. Saldi a carico della Regione.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1973, n. 2.

 

 

Art. 1

 

La Giunta regionale č autorizzata ad erogare, con proprio atto, ai singoli patronati scolastici per l'anno scolastico 1971-1972 le somme a saldo attribuite a ciascuno di essi, secondo gli elenchi trasmessi dai provveditorati agli studi di Perugia e di Terni.

 

 

Art. 2

 

La spesa autorizzata per gli interventi di cui alla presente legge per l'anno scolastico 1971-1972, di complessive L. 57.395.450, sarą imputata ai capitoli 231 e 232 del bilancio del corrente esercizio come segue:

 

al cap. 232L.19.337.500di cui per assistenza genericaL.14.050.000collegi scuola»5.287.500al cap. 231L.38.057.950per trasporto alunni.

 

 

Art. 3

 

 

 (2).

 

 

 

(2) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1972, approvato con L.R. 7 dicembre 1971, n. 1.