L.R.
10 gennaio 1973, n. 4 (1).
Provvedimenti
in materia di assistenza scolastica. Contributi assegnati dal Ministero della
pubblica istruzione per l'anno scolastico 1971-1972. Saldi a carico della
Regione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1973, n. 2.
Art.
1
La
Giunta regionale č autorizzata ad erogare, con proprio atto, ai singoli
patronati scolastici per l'anno scolastico 1971-1972 le somme a saldo
attribuite a ciascuno di essi, secondo gli elenchi trasmessi dai provveditorati
agli studi di Perugia e di Terni.
Art.
2
La
spesa autorizzata per gli interventi di cui alla presente legge per l'anno
scolastico 1971-1972, di complessive L. 57.395.450, sarą imputata ai capitoli
231 e 232 del bilancio del corrente esercizio come segue:
al
cap. 232L.19.337.500di cui per assistenza genericaL.14.050.000collegi
scuola»5.287.500al cap. 231L.38.057.950per trasporto alunni.
Art.
3
(2).
(2)
Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di
previsione per il 1972, approvato con L.R. 7 dicembre 1971, n. 1.