L.R. 10 gennaio 1973, n. 5 (1).

Norme di delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola materna pubblica, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali. Interventi straordinari per il trasporto degli alunni delle scuole medie superiori.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1973, n. 2.

 

 

Art. 1

 

Le funzioni amministrative statali in materia di trasporto gratuito e relativi oneri assicurativi degli alunni della scuola materna pubblica, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali - trasferite alle Regioni a statuto ordinario a norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 - vengono delegate ai Comuni dell'Umbria ai sensi della presente legge.

 

 

Art. 2

 

La Regione destinerà per l'anno scolastico 1972-1973 la somma di lire 300 milioni:

a) per il trasporto gratuito degli alunni della scuola materna pubblica, qualora vi siano obiettive difficoltà di accesso alla scuola dipendenti dalla distanza tra la sede scolastica e le abitazioni dei bambini, sia per altre particolari circostanze ambientali;

b) per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola pubblica;

c) per il trasporto degli alunni degli istituti professionali, provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di istituto professionale di Stato o scuola coordinata;

d) per l'estensione del trasporto gratuito agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche che versino in condizioni di particolare necessità e di bisogno con disagio logistico.

 

 

Art. 3

 

La ripartizione della somma di cui al precedente art. 2 sarà effettuata:

a) per il 60% a favore dei comuni della Regione in base al numero degli alunni di cui all'art. 2 - punti a) e b) - trasportati, secondo i dati dell'anno precedente, nonché tenendo conto dell'indice di adeguamento desunto dal rapporto area abitabile-popolazione residente, relativo ad ogni singolo comune, come da allegata tabella dimostrativa;

b) per il 10%, a conguaglio al termine dell'anno scolastico in relazione agli alunni effettivamente trasportati durante l'anno;

c) per il 10% a favore dei comuni sedi di istituti professionali di Stato o di scuola coordinata in rapporto diretto alla popolazione scolastica;

d) il 20 per cento dell'intero stanziamento, pari a lire 60.000.000, sarà ripartito fra i comuni, sedi di istituti o scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, in modo direttamente proporzionale alla popolazione scolastica frequentante detti istituti o scuole, sulla base dei seguenti criteri:

50 per cento fra i comuni con popolazione scolastica frequentante superiore ai 2.000 studenti;

32 per cento fra i comuni con popolazione scolastica frequentante compresa fra i 1.000 e i 2.000 studenti;

18 per cento fra i comuni con popolazione scolastica frequentante inferiore ai 1.000 studenti (2).

Detti progetti destinati ad agevolare il trasporto degli studenti delle scuole di cui al punto d) dell'art. 2, dovranno esprimere anche le esigenze e la volontà delle componenti sociali che operano nell'ambito della scuola.

 

(2) Lettera così sostituita dall'articolo unico, L.R. 3 gennaio 1974, n. 2.

 

 

Art. 4

 

La gestione dei trasporti scolastici farà carico al comune o, per delega del consiglio comunale, al patronato scolastico.

 

 

Art. 5

 

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, con proprio atto, ai singoli comuni le somme attribuite a ciascuno di essi ai sensi dell'art. 3.

 

 

Art. 6

 

Nell'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'art. 1, i comuni sono tenuti ad accertare che gli alunni trasportati e l'eventuale personale di vigilanza siano assicurati per i danni che comunque possano derivare nella esecuzione del trasporto, tenendo presente la necessità che l'assicurazione copra in ogni caso il periodo che intercorre tra il momento in cui gli alunni sono affidati dalla famiglia al personale incaricato della vigilanza ed il momento in cui fanno il loro ingresso a scuola, e, viceversa, per il rientro in famiglia.

 

 

Art. 7

 

La spesa autorizzata di lire 300 milioni, occorrente per gli interventi di cui alla presente legge, è così ripartita:

lire 30.000.000 per l'esercizio 1972 da imputare al cap. 231 del bilancio dello stesso esercizio;

lire 270.000.000 per l'esercizio dell'anno 1973 da imputarsi su apposito capitolo;

 

 

Art. 8

 

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - comma secondo - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

 

 

Allegato (3)

 

 

 

(3) Si omette la tabella dimostrativa prevista dall'art. 3, primo comma, lettera a), della presente legge.