L.R.
15 gennaio 1973, n. 6 (1).
Norme
per la composizione ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanitā.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1973, n. 2.
Art.
1
Finalitā.
Fino
all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali
prevista dall'art. 71 dello Statuto, le attribuzioni di cui agli articoli 11,
12, 14 e 17 del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, in ordine ai Consigli
provinciali di sanitā sono esercitate dagli organi regionali in conformitā alla
legge regionale 19 luglio 1972, n. 13, salvo quanto disposto dagli articoli
seguenti.
Art.
2
Composizione.
Il
Consiglio provinciale di sanitā di ciascuna provincia della Regione č
presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore da
lui delegato ed č composto dai membri di cui all'art. 12, comma primo, del
D.P.R. 11 febbraio 1961, n, 257.
La
decadenza di cui all'art. 17, comma terzo, del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257,
č pronunciata dal Consiglio regionale.
Art.
3
Segreteria.
Le
funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanitā di ciascuna
provincia sono disimpegnate da un funzionario della Regione, designato dalla
Giunta regionale.
Art.
4
Disposizioni
finali.
Restano
ferme, per quanto non disposto dalla presente legge, tutte le norme contenute
nel D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257, disciplinanti le attribuzioni, la
composizione, la durata, l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli
provinciali di sanitā.
Art.
5
La
presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo,
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.