L.R.
15 gennaio 1973, n. 7 (1).
Criteri
di ripartizione tra le Comunità montane ai sensi dell'art. 4 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 15
della stessa legge (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1973, n. 2.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Articolo
unico
[In
applicazione dell'art. 4, comma quarto, punto 3, ed ai fini dell'art. 15 della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la Regione dell'Umbria stabilisce i seguenti
criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei fondi assegnati con la
medesima legge:
-
per il 30% in parti uguali;
-
per il 50% in base alla superficie montana risultante dalla legge 25 luglio
1952, n. 991, articoli 1 e 14;
-
per il 20% in base alla popolazione montana risultante dai dati ufficiali
dell'ultimo censimento] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.