L.R. 15 gennaio 1973, n. 7 (1).

Criteri di ripartizione tra le Comunità montane ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 15 della stessa legge (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1973, n. 2.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Articolo unico

 

[In applicazione dell'art. 4, comma quarto, punto 3, ed ai fini dell'art. 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la Regione dell'Umbria stabilisce i seguenti criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei fondi assegnati con la medesima legge:

- per il 30% in parti uguali;

- per il 50% in base alla superficie montana risultante dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, articoli 1 e 14;

- per il 20% in base alla popolazione montana risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento] (3).

 

 

 

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.