L.R.
15 gennaio 1973, n. 8 (1).
Norme
sulla previdenza dei consiglieri regionali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1973, n. 2.
(2)
L'art. 1, L.R. 20 marzo 1978, n. 8 ha soppresso la suddivisione della presente
legge in «Parte prima - Fondo di presidenza» e «Parte seconda - Fondo di
solidarietà».
Legge modificata con L.R. 04.07.2003, n. 10.
Art.
1
Istituzione
del Fondo di previdenza e di solidarietà.
È
istituito presso il Consiglio regionale il Fondo di previdenza e di solidarietà
dei consiglieri della Regione dell'Umbria per:
1)
il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o
ad altri aventi diritto secondo le norme della presente legge;
2) (3).
3) (4) (5).
(3)
Punto abrogato dall'art. 4, L.R. 14 gennaio 1985, n. 2.
(4)
Punto abrogato dall'art. 4, L.R. 14 gennaio 1985, n. 2.
(5)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
2
Gestione
del Fondo.
1.
Il Fondo è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio integrato da
un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi
obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri
cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme
di proprietà del Fondo stesso e da eventuali elargizioni.
2.
La corresponsione degli assegni vitalizi di cui all'art. 1 della presente legge
è disposta, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto, dal responsabile del
competente servizio. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione
all'Ufficio
di Presidenza, integrato ai sensi del primo comma del presente articolo, nella
prima seduta utile (6).
(6)
Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 9 giugno 1998, n. 18.
Art.
3
Contabilità
del Fondo.
Il
bilancio del Fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del
Consiglio regionale.
Entro
il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico attuariale del Fondo,
corredato di una relazione che accerti in modo analitico l'andamento della
gestione, è predisposto dall'Ufficio di presidenza integrato ai sensi del
precedente articolo 2 (7).
A
decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data all'entrata in
vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso -
l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una
contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio
regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della
gestione tecnico-finanziaria del Fondo (8).
Per
la legislatura in corso il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del
Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi
1988, 1989 e 1990 (9).
Il
relativo stanziamento è iscritto nel capitolo di spesa del bilancio del
Consiglio regionale n. 2 «Indennità e missioni spettanti ai consiglieri
regionali» (10).
(7)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.
(8)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.
(9)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.
(10)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.
Art.
4
Contributi
di previdenza e di solidarietà obbligatori (11).
Tutti
i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi
di previdenza e di solidarietà dal giorno della corresponsione della indennità
consiliare (12).
I
contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del
Consiglio regionale nella misura del 22 per cento (13) dell'indennità mensile
lorda di cui all'art. 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15 «Indennità ai
consiglieri regionali».
Le
trattenute verranno contemporaneamente versate al Fondo di previdenza e di
solidarietà di cui all'art. 1 (14).
(11)
Rubrica così sostituita dall'art. 3, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
(12)
Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
(13)
L'originario contributo di un decimo è stato elevato prima al 18% dall'art. 3,
L.R. 20 marzo 1978, n. 8, poi al 22% dall'art. 2, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6
ed infine al 27% dall'art. 1, L.R. 1° agosto 1972, n. 15, come sostituito
dall'art. 1, L.R. 9 giugno 1998, n. 18.
(14)
Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
5
Diritto
all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione.
L'assegno
vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano
compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di
almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Umbria.
[La
corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del
consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al compimento del
cinquantacinquesimo anno di età.] (15).
[In
tale caso, per ogni anno di anticipazione, la misura dell'assegno vitalizio di
cui all'articolo 2 della presente legge, è ridotta, anche ai fini della
determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di
contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la
seguente tabella:
Età
di pensionam.Coeff. di riduz.550,7604560,8016570,8460580,8936590,9448](16)
[Ai
fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione si applica la
disposizione di cui all'ultimo comma del successivo articolo 5] (17).
(15)
L'originario secondo comma è stato così sostituito, con gli attuali commi
secondo terzo e quarto, dall'art. 3, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.
Successivamente tali commi sono stati abrogati dall'art. 6, L.R. 9 giugno 1998,
n. 18, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 della stessa legge. Il rinvio
contenuto nel quarto comma doveva intendersi riferito all'art. 12 della
presente legge, come sostituito dall'art. 5 della suddetta L.R. n. 6 del 1988.
(16)
L'originario secondo comma è stato così sostituito, con gli attuali commi
secondo terzo e quarto, dall'art. 3, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.
Successivamente tali commi sono stati abrogati dall'art. 6, L.R. 9 giugno 1998,
n. 18, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 della stessa legge. Il rinvio
contenuto nel quarto comma doveva intendersi riferito all'art. 12 della
presente legge, come sostituito dall'art. 5 della suddetta L.R. n. 6 del 1988.
(17)
L'originario secondo comma è stato così sostituito, con gli attuali commi
secondo terzo e quarto, dall'art. 3, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.
Successivamente tali commi sono stati abrogati dall'art. 6, L.R. 9 giugno 1998,
n. 18, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 della stessa legge. Il rinvio
contenuto nel quarto comma doveva intendersi riferito all'art. 12 della
presente legge, come sostituito dall'art. 5 della suddetta L.R. n. 6 del 1988.
Art.
6
Consiglieri
inabili al lavoro.
Hanno
diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età e dal periodo di
contribuzione i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere
divenuti inabili al lavoro in modo permanente.
Sull'applicabilità
del precedente comma del presente articolo nel caso di inabilità parziale
decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2
(18).
(18)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
7
Accertamento
dell'inabilità permanente.
L'accertamento
d'inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico
composto da 3 membri, di cui 2 nominati dal Presidente del Consiglio ed 1
indicato dall'interessato.
Sulle
conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di presidenza
del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale
può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
Qualora
la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta
a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato
l'inabilità al lavoro.
Art.
8
Ammontare
dell'assegno vitalizio in caso di inabilità.
Nell'ipotesi
prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è
commisurato al numero effettivo di anni e mesi di contribuzione.
Qualora
il consigliere sia divenuto inabile prima di aver raggiunto il quinto anno di
contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto
dal successivo art. 12 (19).
(19)
Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
9
Contributi
volontari.
Il
consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo
inferiore a cinque anni ma non inferiore a trenta mesi ha facoltà di
continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il
versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno
vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età
(20).
È
in facoltà del consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per
l'intera legislatura di effettuare versamenti volontari fino alla concorrenza
di cinque anni di contribuzione per ogni legislatura (21).
Le
facoltà di cui ai comma precedenti competono anche agli aventi causa elencati
all'art. 14 (22).
Dopo
il compimento del quinquennio contributivo il consigliere potrà inoltre
avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
(23).
(20)
Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.
(21)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 8 aprile 1980, n. 26.
(22)
Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 8 aprile 1980, n. 26.
(23)
Comma soppresso dall'art. 6, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
10
Rinunzia
ai contributi volontari.
Il
consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo
previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone
diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il
completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione dei
contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di
interessi.
(24).
(24)
Comma soppresso dall'art. 6, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
11
Sospensione
del pagamento degli assegni vitalizi.
Qualora
il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio
regionale dell'Umbria, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente
già gode resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione
di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore
periodo di contribuzione.
Il
pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga
eletto al Parlamento nazionale e Europeo o ad altro Consiglio regionale (25).
(25)
Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 20 maggio 1986, n. 18.
Art.
12
Misura
degli assegni vitalizi.
1.
L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella
seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità di
carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui
l'assegno si riferisce:
Anni
di
contribuz.Percent.
sulla indennità di
carica
mensile lorda53063373683994210451148125113541457156016 e oltre63
2.
L'importo dell'assegno vitalizio determinato ai sensi del comma precedente, e
aumentato, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in misura pari
all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT
ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
3.
La frazione di anno si computa per intero purché di durata non inferiore a sei
mesi e un giorno (26).
(26)
Articolo prima modificato dall'art. 7, L.R. 20 marzo 1978, n. 8 e poi così
sostituito dall'art. 5, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.
Art.
13
Decorrenza
dell'assegno vitalizio.
L'assegno
vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per
conseguire il diritto.
Nel
caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in
possesso dei requisiti di cui all'art. 5, o abbia diritto all'assegno ai sensi
dell'art. 6, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del
mese successivo alla cessazione del mandato (27).
(27)
Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
14
Assegno
di reversibilità.
Il
consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del
contributo di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° agosto
1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto di
determinare che, in caso di sua morte, l'assegno vitalizio a lui spettante
venga erogato a favore (28):
a)
del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata
sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti
civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per
l'anzidetta sentenza il consigliere deceduto non fosse tenuto a prestazioni
periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso
l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti
obblighi;
b)
dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, finché minorenni;
c)
degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché
minorenni;
d)
dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di
cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento
del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che
convivano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari
condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi
dell'art. 2.
Qualora
non sopravvivano né il coniuge, né i figli o affiliati aventi diritto,
l'assegno di riversibilità spetta ai genitori, che siano di età superiore a 60
anni o inabili al proficuo lavoro.
Nel
caso di morte del consigliere non titolare di assegno vitalizio diretto, viene
corrisposto alle persone indicate nei precedenti commi un assegno di
riversibilità con gli stessi criteri stabiliti per l'assegno di inabilità di
cui agli artt. 6 ed 8 (29).
(28)
Capoverso prima modificato dall'art. 9, L.R. 20 marzo 1978, n. 8 e poi così
sostituito dall'art. 5, L.R. 9 giugno 1998, n. 18.
(29)
Comma aggiunto dall'art. 9, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
15
Assegno
di reversibilità in caso di morte per cause di servizio.
(30).
(30)
Articolo soppresso dall'art. 10, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
16
Condizioni
per l'assegno di reversibilità.
(31).
(31)
Articolo soppresso dall'art. 10, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
17
Documentazione
per ottenere l'assegno di reversibilità.
Per
la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere
invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di presidenza del Consiglio,
corredata dai seguenti documenti:
1)
certificato di morte del coniuge;
2)
certificato di matrimonio;
3)
atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e
passata in giudicato sentenza di cui all'art. 14, lettera a), o di separazione
personale per colpa del coniuge superstite;
4)
stato di famiglia.
Per
la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il
coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve
essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela
se minorenni.
Alla
domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1)
certificato di morte del consigliere, ovvero di entrambi i coniugi;
2)
certificato di nascita dei figli;
3)
stato di famiglia;
4)
atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del
consigliere defunto.
Per
i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento
dell'inabilità ai sensi del precedente art. 7.
Le
domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere
inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di tre anni dalla
data del decesso del dante causa (32).
(32)
Comma così modificato dall'art. 11, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
18
Ammontare
dell'assegno di reversibilità.
L'ammontare
dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto, è
stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe
spettato al consigliere, nella misura seguente:
a)
al coniuge senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
b)
al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con
aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla
concorrenza massima del 100 per cento;
c)
al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli
siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità
successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in
parti uguali;
d)
negli altri casi: 50 per cento, ed è ripartito in parti uguali tra gli aventi
diritto.
L'assegno
di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
morte del consigliere dante causa (33).
(33)
Comma così modificato dall'art. 12, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
19
Prescrizione
dei ratei di assegno.
I
ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro tre anni dalla
data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata
riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente
l'Ufficio di presidenza del Consiglio (34).
(34)
Articolo così modificato dall'art. 13, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Art.
20
Sequestro,
pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio.
Per
il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si
applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili
dello Stato.
Art.
20-bis
Premio
di reinserimento nella vita professionale.
(35).
(35)
Il presente articolo, aggiunto dall'art. 14, L.R. 20 marzo 1978, n. 8, è stato
abrogato dall'art. 4, L.R. 14 gennaio 1985, n. 2.
Art.
21
Contributo
una tantum in caso di decesso.
(36).
(36)
Articolo prima sostituito dall'art. 15, L.R. 20 marzo 1978, n. 8 e dall'art. 2,
L.R. 8 aprile 1980, n. 26 e poi abrogato dall'art. 4, L.R. 14 gennaio 1985, n.
2.
Art.
22
Istituzione
del Fondo di solidarietà.
(37).
(37)
Articolo soppresso dall'art. 16, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
23
Tutti
i consiglieri in carica verseranno al Fondo di previdenza ed al Fondo di
solidarietà rispettivi contributi arretrati relativi alle indennità consiliari
già percepite prima della entrata in vigore della presente legge.
Art.
24
Tutte
le norme della presente legge hanno decorrenza dalla data di insediamento del
primo Consiglio regionale dell'Umbria.