L.R. 15 gennaio 1973, n. 8 (1).

Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 gennaio 1973, n. 2.

(2) L'art. 1, L.R. 20 marzo 1978, n. 8 ha soppresso la suddivisione della presente legge in «Parte prima - Fondo di presidenza» e «Parte seconda - Fondo di solidarietà».

 

Legge modificata con L.R. 04.07.2003, n. 10.

 

 

Art. 1

Istituzione del Fondo di previdenza e di solidarietà.

 

È istituito presso il Consiglio regionale il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri della Regione dell'Umbria per:

1) il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto secondo le norme della presente legge;

2)  (3).

3)  (4) (5).

 

(3) Punto abrogato dall'art. 4, L.R. 14 gennaio 1985, n. 2.

(4) Punto abrogato dall'art. 4, L.R. 14 gennaio 1985, n. 2.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 2

Gestione del Fondo.

 

1. Il Fondo è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del Fondo stesso e da eventuali elargizioni.

2. La corresponsione degli assegni vitalizi di cui all'art. 1 della presente legge è disposta, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto, dal responsabile del competente servizio. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione

all'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi del primo comma del presente articolo, nella prima seduta utile (6).

 

(6) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 9 giugno 1998, n. 18.

 

 

Art. 3

Contabilità del Fondo.

 

Il bilancio del Fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico attuariale del Fondo, corredato di una relazione che accerti in modo analitico l'andamento della gestione, è predisposto dall'Ufficio di presidenza integrato ai sensi del precedente articolo 2 (7).

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data all'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo (8).

Per la legislatura in corso il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1988, 1989 e 1990 (9).

Il relativo stanziamento è iscritto nel capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale n. 2 «Indennità e missioni spettanti ai consiglieri regionali» (10).

 

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.

 

 

Art. 4

Contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori (11).

 

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza e di solidarietà dal giorno della corresponsione della indennità consiliare (12).

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del Consiglio regionale nella misura del 22 per cento (13) dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15 «Indennità ai consiglieri regionali».

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al Fondo di previdenza e di solidarietà di cui all'art. 1 (14).

 

(11) Rubrica così sostituita dall'art. 3, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

(12) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

(13) L'originario contributo di un decimo è stato elevato prima al 18% dall'art. 3, L.R. 20 marzo 1978, n. 8, poi al 22% dall'art. 2, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6 ed infine al 27% dall'art. 1, L.R. 1° agosto 1972, n. 15, come sostituito dall'art. 1, L.R. 9 giugno 1998, n. 18.

(14) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 5

Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione.

 

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Umbria.

[La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.] (15).

[In tale caso, per ogni anno di anticipazione, la misura dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della presente legge, è ridotta, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

 

Età di pensionam.Coeff. di riduz.550,7604560,8016570,8460580,8936590,9448](16)

 

[Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo articolo 5] (17).

 

(15) L'originario secondo comma è stato così sostituito, con gli attuali commi secondo terzo e quarto, dall'art. 3, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6. Successivamente tali commi sono stati abrogati dall'art. 6, L.R. 9 giugno 1998, n. 18, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 della stessa legge. Il rinvio contenuto nel quarto comma doveva intendersi riferito all'art. 12 della presente legge, come sostituito dall'art. 5 della suddetta L.R. n. 6 del 1988.

(16) L'originario secondo comma è stato così sostituito, con gli attuali commi secondo terzo e quarto, dall'art. 3, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6. Successivamente tali commi sono stati abrogati dall'art. 6, L.R. 9 giugno 1998, n. 18, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 della stessa legge. Il rinvio contenuto nel quarto comma doveva intendersi riferito all'art. 12 della presente legge, come sostituito dall'art. 5 della suddetta L.R. n. 6 del 1988.

(17) L'originario secondo comma è stato così sostituito, con gli attuali commi secondo terzo e quarto, dall'art. 3, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6. Successivamente tali commi sono stati abrogati dall'art. 6, L.R. 9 giugno 1998, n. 18, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 della stessa legge. Il rinvio contenuto nel quarto comma doveva intendersi riferito all'art. 12 della presente legge, come sostituito dall'art. 5 della suddetta L.R. n. 6 del 1988.

 

 

Art. 6

Consiglieri inabili al lavoro.

 

Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età e dal periodo di contribuzione i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente.

Sull'applicabilità del precedente comma del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 (18).

 

(18) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 7

Accertamento dell'inabilità permanente.

 

L'accertamento d'inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui 2 nominati dal Presidente del Consiglio ed 1 indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

 

 

Art. 8

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità.

 

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni e mesi di contribuzione.

Qualora il consigliere sia divenuto inabile prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto dal successivo art. 12 (19).

 

(19) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 9

Contributi volontari.

 

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a trenta mesi ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età (20).

È in facoltà del consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per l'intera legislatura di effettuare versamenti volontari fino alla concorrenza di cinque anni di contribuzione per ogni legislatura (21).

Le facoltà di cui ai comma precedenti competono anche agli aventi causa elencati all'art. 14 (22).

Dopo il compimento del quinquennio contributivo il consigliere potrà inoltre avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

 

 (23).

 

(20) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 8 aprile 1980, n. 26.

(22) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 8 aprile 1980, n. 26.

(23) Comma soppresso dall'art. 6, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 10

Rinunzia ai contributi volontari.

 

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

 

 (24).

 

(24) Comma soppresso dall'art. 6, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 11

Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi.

 

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Umbria, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale e Europeo o ad altro Consiglio regionale (25).

 

(25) Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 20 maggio 1986, n. 18.

 

 

Art. 12

Misura degli assegni vitalizi.

 

1. L'ammontare mensile iniziale dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nel mese cui l'assegno si riferisce:

 

Anni di

contribuz.Percent. sulla indennità di

carica mensile lorda53063373683994210451148125113541457156016 e oltre63

 

2. L'importo dell'assegno vitalizio determinato ai sensi del comma precedente, e aumentato, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

3. La frazione di anno si computa per intero purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno (26).

 

(26) Articolo prima modificato dall'art. 7, L.R. 20 marzo 1978, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 5, L.R. 29 febbraio 1988, n. 6.

 

 

Art. 13

Decorrenza dell'assegno vitalizio.

 

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, o abbia diritto all'assegno ai sensi dell'art. 6, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del mandato (27).

 

(27) Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 14

Assegno di reversibilità.

 

Il consigliere, previo versamento di una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto di determinare che, in caso di sua morte, l'assegno vitalizio a lui spettante venga erogato a favore (28):

a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il consigliere deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né i figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta ai genitori, che siano di età superiore a 60 anni o inabili al proficuo lavoro.

Nel caso di morte del consigliere non titolare di assegno vitalizio diretto, viene corrisposto alle persone indicate nei precedenti commi un assegno di riversibilità con gli stessi criteri stabiliti per l'assegno di inabilità di cui agli artt. 6 ed 8 (29).

 

(28) Capoverso prima modificato dall'art. 9, L.R. 20 marzo 1978, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 5, L.R. 9 giugno 1998, n. 18.

(29) Comma aggiunto dall'art. 9, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 15

Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio.

 

 

 (30).

 

(30) Articolo soppresso dall'art. 10, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 16

Condizioni per l'assegno di reversibilità.

 

 

 (31).

 

(31) Articolo soppresso dall'art. 10, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 17

Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità.

 

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di presidenza del Consiglio, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di cui all'art. 14, lettera a), o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere, ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità ai sensi del precedente art. 7.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di tre anni dalla data del decesso del dante causa (32).

 

(32) Comma così modificato dall'art. 11, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 18

Ammontare dell'assegno di reversibilità.

 

L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto, è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento, ed è ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto.

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere dante causa (33).

 

(33) Comma così modificato dall'art. 12, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 19

Prescrizione dei ratei di assegno.

 

I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro tre anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio (34).

 

(34) Articolo così modificato dall'art. 13, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Art. 20

Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio.

 

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

 

Art. 20-bis

Premio di reinserimento nella vita professionale.

 

 

 (35).

 

(35) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 14, L.R. 20 marzo 1978, n. 8, è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 14 gennaio 1985, n. 2.

 

 

Art. 21

Contributo una tantum in caso di decesso.

 

 

 (36).

 

(36) Articolo prima sostituito dall'art. 15, L.R. 20 marzo 1978, n. 8 e dall'art. 2, L.R. 8 aprile 1980, n. 26 e poi abrogato dall'art. 4, L.R. 14 gennaio 1985, n. 2.

 

 

Art. 22

Istituzione del Fondo di solidarietà.

 

 

 (37).

 

(37) Articolo soppresso dall'art. 16, L.R. 20 marzo 1978, n. 8.

 

 

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 23

 

Tutti i consiglieri in carica verseranno al Fondo di previdenza ed al Fondo di solidarietà rispettivi contributi arretrati relativi alle indennità consiliari già percepite prima della entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 24

 

Tutte le norme della presente legge hanno decorrenza dalla data di insediamento del primo Consiglio regionale dell'Umbria.