L.R. 22 gennaio 1973, n. 9 (1).

Istituzione di un Fondo sanitario regionale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 gennaio 1973, n. 3.

(2) Per il rifinanziamento della presente legge vedi la L.R. 29 marzo 1974, n. 23 e la L.R. 9 agosto 1977, n. 42.

 

 

Art. 1

 

In attesa della istituzione del Servizio sanitario nazionale, la Regione concorre all'assistenza farmaceutica in favore dei soggetti, sia in attività che pensionati, appartenenti alle categorie di cui alla L. 22 novembre 1954, n. 1136, alla L. 29 dicembre 1956, n. 1533, alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modifiche, mediante contributi da erogarsi ai Comuni secondo le modalità disposte dalla presente legge.

 

 

Art. 2

 

Hanno diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della presente legge i soggetti iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali indicate all'art. 1, nonché i titolari di pensione appartenenti alle rispettive categorie che non usufruiscano di altra forma di assistenza farmaceutica.

 

 

Art. 3

 

La Regione contribuisce all'assistenza farmaceutica con il Fondo di cui all'art. 6. Tale Fondo viene annualmente ripartito tra i Comuni della Regione in misura proporzionale al numero di soggetti che risultano iscritti alle rispettive Casse Mutue.

Il Fondo è a destinazione vincolata ed è assegnato ai Comuni sotto forma di contributo. È in facoltà dei Comuni integrare con propri stanziamenti il Fondo messo a loro disposizione dalla Regione.

 

 

Art. 4

 

Ogni Comune che intenda ottenere il contributo della Regione provvede alla costituzione di un comitato per l'assistenza farmaceutica presieduto dal sindaco o da un suo delegato e composto da rappresentanti eletti con voto limitato dal Consiglio comunale, da tre rappresentanti designati dalle rispettive Casse Mutue, e dall'Ufficiale sanitario del Comune.

Il comitato provvede al rilascio del ricettario agli aventi diritto, al controllo dei documenti di spesa ed alla verifica degli altri presupposti previsti dalla presente legge per l'erogazione dell'assistenza.

 

 

Art. 5

 

La Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Casse Mutue, predispone un prontuario delle specialità farmaceutiche per le quali è erogato il contributo della Regione.

Per garantire l'erogazione dell'assistenza farmaceutica in forma diretta ed il recupero degli sconti di legge a carico dei produttori di farmaci e dei farmacisti, la Giunta regionale promuove le necessarie convenzioni a livello provinciale.

 

 

Art. 6

 

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 350.000.000, così ripartita:

- lire 149.000.000 per l'esercizio 1972;

- lire 201.000.000 per l'esercizio 1973.

Al predetto onere si farà fronte:

a) per l'esercizio 1972, mediante prelievo della somma di lire 149.000.000 dal cap. 460 «Fondo per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso» del bilancio 1972 e corrispondente stanziamento di pari importo al cap. 200, la cui denominazione viene così modificata «Fondo sanitario regionale»;

b) per l'esercizio 1973 si farà fronte all'onere di lire 201.000.000 con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I fondi non impegnati in un esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi (3).

 

(3) Per il rifinanziamento della presente legge vedi la L.R. 29 marzo 1974, n. 23 e la L.R. 9 agosto 1977, n. 42.

 

 

Art. 7

 

Fino a quando la Giunta regionale non avrà predisposto il prontuario di cui all'art. 5, l'assistenza farmaceutica della presente legge verrà erogata sulla base del prontuario Inam.

 

 

Art. 8

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.