L.R.
23 gennaio 1973, n. 10 (1).
Attrezzature
ricettive alberghiere e turistiche (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 gennaio 1973, n. 3.
(2)
Per il rifinanziamento della presente legge vedi l'art. 8, L.R. 21 maggio 1974,
n. 33 e la L.R. 12 agosto 1981, n. 54.
TITOLO
I
Gli
interventi finanziari
Art.
1
Scopo
della legge.
La
Regione dell'Umbria favorisce lo sviluppo delle attrezzature ricettive,
pararicettive e complementari dell'attività turistica, mediante provvidenze di
carattere finanziario e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art.
2
Le
provvidenze finanziarie riguardano la realizzazione di:
a)
opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento
di alberghi, locande, ostelli e villaggi turistici, rifugi e campeggi;
b)
opere di ammodernamento, rinnovo arredamenti e miglioramento di tutti gli
esercizi di cui alla precedente lettera a);
c)
opere di costruzione, ricostruzione, adattamento, ampliamento e miglioramento,
di aziende della ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative, che
concorrano allo sviluppo turistico o siano complementari all'industria
alberghiera.
Art.
3
Destinatari
delle provvidenze.
Destinatari
delle provvidenze sono:
a)
gli Enti locali territoriali singoli o riuniti in consorzio, i circondari, le
Comunità montane;
b)
le piccole aziende, in particolare quelle a base familiare;
c)
gli enti di emanazione sindacale e gli enti o associazioni per il turismo
sociale, che esplichino istituzionalmente attività per soddisfare le esigenze
turistiche dei lavoratori e dei giovani;
d)
le altre aziende private.
Ai
destinatari di cui alle lettere a), b) e c) è riservato non meno del 75 per
cento delle provvidenze di cui al comma a) del successivo art. 4. Le Province
potranno utilizzare per la realizzazione di opere di loro iniziativa sino ad un
massimo del 10 per cento di tale quota.
Art.
4
Tipi
di provvidenze.
Le
provvidenze finanziarie di cui all'art. 1 sono così determinate:
a)
contributo annuo, per un periodo non superiore ad anni 20, pari al 3 per cento
del capitale concesso a mutuo dagli istituti bancari autorizzati;
b)
concessione di garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo fino
all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.
Le
provvidenze di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili.
Art.
5
Mutui
a tasso agevolato.
Ai
fini della concessione delle provvidenze la Giunta regionale stipula apposite
convenzioni con istituti abilitati all'esercizio del credito turistico e
alberghiero relative all'accensione di mutui a favore dei soggetti destinatari
delle provvidenze.
Nelle
convenzioni dovranno essere previsti tra l'altro:
a)
il tasso di interesse che non potrà comunque superare quello stabilito
annualmente dal Ministero del tesoro;
b)
l'entità, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile, del capitale da concedersi a titolo di mutuo e la possibilità di
aumentare tale entità fino al cento per cento della spesa stessa;
c)
le garanzie sussidiarie che dovrà prestare la Regione in caso di aumento del
capitale da concedere a mutuo oltre l'importo accordato;
d)
le modalità di concessione e di liquidazione dei contributi accordati.
TITOLO
II
Delega
di funzioni alle provincie
Art.
6
Contenuto
della delega.
Le
funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province,
ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto nei limiti e con i criteri seguenti:
a)
la prestazione di garanzie sussidiarie per consentire l'aumento del capitale da
concedere a mutuo fino all'intero importo della spesa ritenuta ammissibile, è
condizionata alla presenza di comprovate necessità finanziarie ed al
particolare interesse dell'iniziativa ai fini del potenziamento turistico, e
può essere disposta soltanto a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) dell'art. 3;
b)
le provvidenze dovranno essere disposte con preferenza per la ristrutturazione
di edifici esistenti nei centri storici, per le iniziative relative allo
sviluppo turistico dei territori montani, delle sorgenti di acque minerali e
termali, dei laghi di Piediluco e del Trasimeno.
Art.
7
Iniziative
dei soggetti diversi dalle Province.
Quando
si tratta di iniziative di soggetti diversi dalle Province, i medesimi, ai fini
dell'ottenimento delle provvidenze, rivolgono domanda al Presidente dell'Amministrazione
provinciale della provincia nella quale deve attuarsi l'iniziativa.
Il
Consiglio provinciale, con il concorso istituzionalizzato delle forze sociali
operanti nel settore turistico e alberghiero degli enti locali - comunque
associati - per le iniziative territorialmente di competenza, valuta la
iniziativa nei suoi aspetti sociali, economici, tecnici e finanziari e delibera
circa la sua ammissione al finanziamento.
Art.
8
Domande
per l'ammissione al finanziamento.
Le
domande di ammissione al finanziamento, indirizzate al Presidente della Giunta
provinciale della provincia nel cui territorio deve attuarsi l'iniziativa,
debbono essere corredate dei seguenti documenti:
a)
progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera
e della sua ubicazione;
b)
preventivo di spesa;
c)
piano finanziario;
d)
indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione tra quelli
convenzionati a norma dell'art. 5.
Le
domande debbono essere presentate entro il 30 marzo e il 30 settembre di ogni
anno.
Art.
9
Accertamento
dell'esecuzione delle opere e liquidazione del contributo.
Successivamente
alla notifica del contratto definitivo di mutuo all'Amministrazione
provinciale, il Presidente della Provincia, previo accertamento delle opere
eseguite, dispone la liquidazione del contributo in rate semestrali da
corrispondere direttamente all'istituto mutuante, a partire dalla prima rata di
ammortamento del mutuo stesso.
Art.
10
Vincolo
di destinazione.
Gli
immobili per i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente
legge, sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata
nel provvedimento di concessione del contributo; tale obbligo costituisce
oggetto di apposita clausola inserita nel contratto di mutuo e deve essere
trascritto a cura dell'istituto mutuante, presso la competente Conservatoria
dei registri immobiliari.
Il
Consiglio provinciale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando sia
accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione;
la cancellazione è subordinata all'estinzione totale e anticipata del mutuo; in
tal caso il Consiglio provinciale dispone la revoca del contributo a decorrere
dalla semestralità di ammortamento successiva all'autorizzazione della
cancellazione.
Art.
11
Ripartizione
delle disponibilità finanziarie.
I
fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui alla presente legge
sono ripartiti tra le due province della Regione nella misura del 70 per cento
per la provincia di Perugia e del 30 per cento per la provincia di Terni.
Art.
12
Accreditamento
dei fondi alle Province.
All'inizio
di ciascun esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale accredita
a favore delle Amministrazioni provinciali in appositi conti correnti da aprire
presso l'Istituto di tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse condizioni
del conto di tesoreria, i fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio
relativo.
Art.
13
Rendiconto.
Le
Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare semestralmente alla
Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate,
allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo
precedente e, alla fine di ogni esercizio, una relazione illustrativa dell'attività
svolta.
TITOLO
III
Mezzi
finanziari
Art.
14
Autorizzazione
di spese.
Per
la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i
seguenti limiti di impegno:
esercizio
1972L.25.000.000esercizio 1973L.50.000.000esercizio 1974L.50.000.000esercizio
1975L.50.000.000Per le garanzie da assumere ai sensi del precedente art. 6 sono
autorizzati i seguenti limiti di impegno:esercizio 1972L.5.000.000esercizio
1973L.10.000.000esercizio 1974L.10.000.000esercizio 1975L.10.000.000Le annualità
da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono
così determinate:a) per il limite di impegno di cui al primo
comma:L.25.000.000per l'esercizio 1972L.75.000.000per l'esercizio
1973L.125.000.000per l'esercizio 1974L.175.000.000per l'esercizio
1975L.175.000.000per ciascun esercizio dal 1976 al 1991L.150.000.000per
l'esercizio 1992L.100.000.000per l'esercizio 1993L.50.000.000per l'esercizio
1994b) per il limite di impegno di cui al secondo comma:L.5.000.000per
l'esercizio 1972L.15.000.000per l'esercizio 1973L.25.000.000per l'esercizio
1974L.35.000.000per l'esercizio 1975L.35.000.000per ciascun esercizio dal 1976
al 1991L.30.000.000per l'esercizio 1992L.20.000.000per l'esercizio
1993L.10.000.000per l'esercizio 1994
Le
somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo,
nonché quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca dei contributi o
di rinuncia ai medesimi, sono trasferite negli esercizi successivi a quelli
previsti nella presente legge.
Art.
15
Entità
dell'impegno finanziario.
Le
provvidenze di cui alla presente legge comportano per la Regione un impegno
finanziario totale di lire 4.200.000.000; a tale onere si provvederà per l'anno
1972 mediante prelievo della somma di lire 30.000.000 dal capitolo 460
intitolato: «Fondo per i provvedimenti legislativi in corso», con imputazione
della somma di lire 25.000.000 al capitolo 455 intitolato: «Contributo della
Regione sul credito turistico alberghiero», di nuova istituzione, e della somma
di lire 5.000.000 al capitolo 456 intitolato: «Fondo per garanzie sussidiarie
della Regione sul credito turistico ed alberghiero», di nuova istituzione.
All'onere
relativo agli esercizi dal 1973 al 1994 si farà fronte con le entrate
tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
TITOLO
IV
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
16
Disposizione
transitoria.
Coloro
che hanno prodotto istanza di ammissione ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.
326, e non hanno ottenuto le agevolazioni richieste, possono riproporre, entro
e non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda alle
Amministrazioni provinciali utilizzando la documentazione già prodotta ai sensi
della legge suddetta.
Art.
17
Durata
delle provvidenze.
Le
provvidenze previste dalla presente legge hanno carattere straordinario e
durata quadriennale con oneri riflessi fino al 1994.