L.R.
23 febbraio 1973, n. 13 (1).
Provvedimenti
in materia di assistenza scolastica. Fondo speciale per interventi
assistenziali a studenti di famiglie bisognose.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 febbraio 1973, n. 6.
Art.
1
In
attesa di un riordinamento organico della materia connessa con l'assistenza
scolastica per la sua trasformazione in servizi, è istituto un fondo speciale
di lire 40.000.000 per l'anno scolastico 1972-1973 per interventi assistenziali
preferibilmente da erogarsi in servizi nell'ambito del diritto allo studio per
alunni frequentanti scuole di istruzione secondaria ed artistica statali o
autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato,
appartenenti a famiglie bisognose. La gestione del fondo e l'attribuzione delle
assegnazioni spetta a due commissioni provinciali, una per provincia, composta
ciascuna da cinque membri nominati dal Consiglio provinciale con voto limitato.
I
presidenti delle amministrazioni provinciali provvedono ad insediare le
rispettive commissioni le quali procedono, come primo atto, ad eleggere nel
proprio seno il presidente, a maggioranza di voti.
Le
commissioni di cui ai precedenti commi debbono, entro sessanta giorni
dall'insediamento, esaurire l'esame delle domande pervenute, di cui al successivo
art. 4, e deliberare le assegnazioni.
I
provvedimenti delle commissioni sono definitivi.
Art.
2
La
spesa è ripartita in lire 28.000.000 per la provincia di Perugia e lire
12.000.000 per la provincia di Terni, proporzionalmente al numero degli alunni
di scuola media secondaria inferiore e superiore.
L'importo
massimo per ogni assegnazione è pari a lire 150 mila pro-capite, una tantum per
ogni anno scolastico, e non deve essere inferiore a lire 50.000.
L'importo
stabilito dalla commissione viene erogato in unica soluzione al padre
dell'alunno o a chi ne fa le veci.
Art.
3
I
soggetti beneficiari dell'assegnazione di cui all'art. 2 sono tutti gli
studenti frequentanti qualsiasi scuola di istruzione secondaria o artistica
statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato,
che, indipendentemente dal risultato scolastico, si trovino in gravi e
comprovate situazioni di disagio economico.
Nell'assegnazione
dei benefici sono preferiti gli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito
imponibile ai fini dell'imposta complementare del capo-famiglia non superi:
L.
1.200.000 con un figlio a carico;
L.
1.300.000 con due figli a carico;
L.
1.400.000 con tre figli a carico.
Per
ogni altro figlio a carico si aggiungono lire 100.000. Sono anche considerati a
carico i figli maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano
studenti universitari e non abbiano redditi propri, ovvero di età superiore se
riconosciuti inabili ad ogni proficuo lavoro.
Costituiscono
ulteriore titolo preferenziale le seguenti situazioni:
a)
capo famiglia disoccupato;
b)
capo famiglia con lavoro saltuario o inabile al lavoro o emigrato;
c)
carico di famiglia, con particolare riferimento al numero di persone a carico;
d)
difficoltà logistiche;
e)
reddito familiare inferiore a quello previsto dal comma secondo del presente
articolo;
f)
handicap psicofisico del candidato;
g)
particolari condizioni di disagio familiare (decesso del capo famiglia, capo
famiglia invalido o temporaneamente impedito, capo famiglia in cassa
integrazione, ecc.).
Art.
4
La
domanda di assegnazione del beneficio indirizzata al presidente della provincia
e redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente legge nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed
essere corredata dei seguenti documenti, pure in carta semplice:
a)
certificato di iscrizione ad una scuola di istruzione secondaria o artistica
statale o autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato
per l'anno scolastico 1972-1973;
b)
stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;
c)
certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette
attestante il reddito imponibile definito o accertato ai fini della imposta
complementare progressiva per il capo famiglia per l'anno 1971;
d)
ogni altro eventuale documento atto a comprovare lo stato di bisogno in
riferimento alle situazioni indicate dall'art. 3, lettere a), b), d), f), g) e
ad altre eventuali.
Art.
5
Il
godimento delle assegnazioni di cui alla presente legge non è cumulabile con
quello di borse, assegni, premi, sussidi, posti gratuiti in collegi e convitti
comunque concessi da amministrazioni ed enti pubblici o privati.
Art.
6
Agli
effetti di quanto previsto dai precedenti articoli, la Giunta regionale è
autorizzata a stabilire i necessari accordi con le province per la
utilizzazione dei loro uffici ai fini della erogazione degli interventi di cui
alla presente legge.
Alle
due province vengono accreditate a tale scopo le somme di cui al primo comma
dell'art. 2 con provvedimento della Giunta regionale; le stesse sono tenute a
presentare dettagliati rendiconti entro il 30 settembre.
Art.
7
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire
40.000.000, così ripartita:
lire
15.000.000 con imputazione al cap. 232 del bilancio 1972; lire 25.000.000 con
imputazione ad apposito capitolo del bilancio 1973;