L.R.
26 febbraio 1973, n. 14 (1).
Costituzione
della S.p.A. denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo
economico dell'Umbria».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 febbraio 1973, n. 6.
Art.
1
La
Regione dell'Umbria promuove la costituzione di una Società per azioni
denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico
dell'Umbria», alla quale partecipano Enti pubblici, compresi gli Enti locali,
aziende a partecipazione statale ed istituti di credito e soggetti privati (2).
La
Società concorre alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della
Regione e si pone come strumento della programmazione regionale, in armonia con
i princìpi contenuti nello Statuto dell'Umbria.
(2)
Comma così sostituito dall'articolo unico, L.R. 22 novembre 1973, n. 41.
Art.
2
Programma
di attività.
1.
Il programma di attività della Società ha valenza triennale e viene rielaborato
dalla Società stessa sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale.
2.
La Società trasmette alla Giunta regionale il programma di attività di cui al
precedente comma; la Giunta regionale, previa verifica della compatibilità del
programma con gli indirizzi disposti dal Consiglio regionale, ne determina la
copertura finanziaria triennale e delibera l'erogazione della prima annualità
trasmettendo la stessa alla competente commissione consiliare.
3.
L'erogazione dei contributi relativi alle successive annualità è deliberata
dalla Giunta regionale a seguito di esame del rendiconto dell'attività della
Società con riferimento all'anno precedente e del programma operativo annuale
dell'anno successivo.
4.
Qualora la Giunta faccia rilievi con atto motivato sull'attività svolta dalla
Sviluppumbria in ordine all'attuazione del programma ovvero ritenga di dover
richiedere modifiche al programma medesimo, l'erogazione del contributo è
sospesa sino a quando la Società non abbia fornito, entro 45 giorni, i
chiarimenti necessari o apportato le modifiche richieste.
5.
Qualora la Giunta regionale ritenga necessaria una modifica o un aggiornamento
degli indirizzi deve sottoporre una nuova proposta al Consiglio regionale, i
nuovi indirizzi avranno durata triennale (3).
(3)
Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L.R. 27 gennaio 1995, n. 2 e poi
dall'art. 1, L.R. 9 giugno 1999, n. 12.
Art.
3
Interventi.
1.
Nei limiti e in conformità dei principi di cui al secondo comma dell'art. 1, la
Società persegue la promozione e lo sviluppo del sistema di piccole e medie
imprese operanti nei settori della produzione di beni, dei servizi finanziari e
del terziario qualificato, sia attraverso la qualificazione e il rafforzamento
del tessuto produttivo esistente, sia attraverso la costruzione e la promozione
di nuove iniziative imprenditoriali, operando in coerenza con le scelte di
politica economica effettuate dalla Regione e concorrendo alla loro attuazione.
2.
Per i fini di cui al comma 1, la Società opera mediante:
a)
il sostegno diretto alle imprese;
b)
l'organizzazione di un'offerta di servizi;
c)
la realizzazione di iniziative di qualificazione dei fattori localizzativi per
le imprese;
d)
l'attività tecnica di supporto ad iniziative della Regione.
3.
Le tipologie di intervento di cui al comma 2 sono realizzate attraverso:
a)
attività di progettazione e di ricerca rivolte in particolare alla
individuazione di nuove opportunità imprenditoriali;
b)
assistenza tecnica alle imprese;
c)
promozione e partecipazione alla costruzione di strumenti di servizio tecnici e
finanziari a sostegno delle piccole e medie imprese;
d)
attività finanziaria, attraverso l'assunzione di partecipazioni a termine in
piccole e medie imprese,
nonché
l'erogazione di finanziamenti e contributi.
4.
Per il conseguimento delle proprie finalità, la Società può, nel rispetto delle
leggi vigenti e rapportandosi ai soggetti a ciò deputati, raccogliere risorse
sui mercati finanziari.
5.
Le partecipazioni di cui alla lettera d) del comma 3 sono minoritarie.
6.
Qualora per perseguire obiettivi strategici, propri della programmazione
regionale, sia opportuno assumere partecipazioni maggioritarie in organismi e
società finalizzate allo sviluppo e alla promozione del tessuto produttivo, la
Società chiede alla Giunta regionale apposita autorizzazione, sempre che non si
tratti di interventi gestibili dalla Società stessa o da sue partecipate.
7.
La Società può gestire per conto della Regione e a seguito di stipula di
apposita convenzione, fondi finalizzati a particolari interventi, istituiti con
legge regionale, o provenienti da programmi dell'Unione Europea.
8.
Per il finanziamento della propria attività la Società si avvale, oltre che dei
propri mezzi patrimoniali, anche dei fondi ad essa erogati dalla Regione, ai
sensi della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40, con facoltà di utilizzarli
anche contabilmente per la copertura dei propri costi di gestione (4).
(4)
Articolo prima sostituito dall'art. 2, L.R. 27 gennaio 1995, n. 2 e poi così
modificato dall'art. 2-quater della stessa legge, introdotto dall'art. 2, L.R.
9 giugno 1999, n. 12.
Art.
4
Per
la costituzione della Società dovranno essere osservate le seguenti condizioni:
a)
la Regione assume e mantiene nella Società regionale per la promozione dello
sviluppo economico dell'Umbria una partecipazione comunque non inferiore al 51
per cento del capitale sociale;
b)
è riservata alla Giunta regionale la nomina di un numero di amministratori
proporzionale al capitale sociale sottoscritto dalla Regione e, comunque, non
inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di
amministrazione. E' riservata al Consiglio regionale la nomina, con voto
limitato, di un numero di Sindaci proporzionale al capitale sociale
sottoscritto dalla Regione e comunque non inferiore alla maggioranza assoluta
dei componenti il Collegio. Gli amministratori sono scelti tra persone in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 e
che non si trovino in una delle situazioni previste negli artt. 4 e 5 dello
stesso decreto. Il Consiglio di amministrazione deve attenersi agli stessi
criteri per la scelta dei propri rappresentanti in seno agli organi delle
Società partecipate. Sono incompatibili con quella di amministratore le cariche
di Consigliere regionale, di Consigliere provinciale, di Consigliere comunale
nei comuni capoluoghi di provincia e di membro delle Giunte municipali in tutti
i comuni, nonché i componenti le segreterie provinciali e regionali dei partiti
politici. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente tra i membri
designati dalla Giunta regionale. Il Collegio sindacale nomina il presidente
tra i membri designati dal Consiglio regionale (5);
c)
gli interventi operativi della Società regionale per la promozione dello
sviluppo economico dell'Umbria previsti dall'art. 3, lett. b) e c), dovranno
essere preferibilmente indirizzati verso società di capitali di piccole e medie
dimensioni, specie se organizzate in forma cooperativa, e verso quelle attività
che direttamente o indirettamente comportino i maggiori effetti di impiego e di
occupazione;
d)
nelle società in cui la Società regionale per la promozione dello sviluppo
economico dell'Umbria assuma partecipazioni, alla stessa deve essere assicurata
una rappresentanza, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale,
di norma, proporzionale alla quota del capitale sottoscritto. Il Consiglio di
amministrazione della Società valuterà di volta in volta l'opportunità di
essere rappresentato nei Consigli di amministrazione delle società partecipate
(6);
e)
il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri compresi
tra un minimo di cinque e un massimo di sette (7);
f)
il Consiglio di amministrazione nomina il direttore generale, scelto tra
persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 350 del 1985
e che non si trovino in una delle situazioni previste negli articoli 4 e 5
dello stesso decreto, nonché alla lettera b) del presente articolo. Il
direttore generale ha le responsabilità della conduzione tecnico-amministrativa
della Società, ed in particolare ha la diretta responsabilità nell'attuazione
delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, nella gestione del
personale, nel coordinamento delle unità organizzative e nelle proposte di
nomina dei responsabili di queste, nonché in ogni altro compito assegnatogli dai
competenti organi sociali (8);
g)
il Consiglio di amministrazione predispone l'Albo dei rappresentanti della
Società nelle società partecipate, curandone l'aggiornamento almeno ogni due
anni e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (9).
(5)
Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.
(6)
Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.
(7)
Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 3, L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.
(8)
Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 3, L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.
(9)
Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 3, L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.
Art.
5
La
Regione può concorrere al finanziamento dei programmi di attività della Società
mediante contributi da disporre con legge regionale.
La
Regione, nei modi previsti dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
potrà effettuare investimenti relativi alle materie di cui ai punti a) e b)
dell'art. 3 della presente legge da affidare in gestione alla Società.
Art.
6
Il
bilancio dell'esercizio della Società, corredato dalle relazioni del Consiglio
di amministrazione e del Collegio sindacale e dal verbale di approvazione
dell'Assemblea, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art.
2435 del codice civile, alla Giunta regionale che lo invia per conoscenza al
Consiglio regionale (10).
(10)
Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 27 gennaio 1995, n. 2.
Art.
7
La
Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto
di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione
della Società.
Art.
8
La
Regione concorre alla costituzione della Società sottoscrivendo azioni per
l'ammontare di lire 550.000.000.
La
predetta spesa di lire 550.000.000 è così ripartita:
-
lire 160.000.000 per l'anno 1972;
-
lire 390.000.000 per l'anno 1973;
e
farà carico, per i corrispondenti importi, ai bilanci degli esercizi finanziari
1972 e 1973, con imputazione al cap. n. 458, di nuova istituzione, denominato
«Partecipazione della Regione alla Società per la promozione dello sviluppo
economico dell'Umbria».
Alla
spesa medesima sarà fatto fronte per l'anno 1972, mediante il prelievo della
somma di lire 160.000.000 dal cap. 460 «Fondo per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso del bilancio dell'esercizio
1972, e per l'anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 390.000.000
dal
cap. 460 «Fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi in corso» del bilancio dell'esercizio 1973.