L.R. 7 marzo 1973, n. 15 (1).

Contributo quadriennale al comune di Perugia per l'esercizio dell'aeroporto regionale di S. Egidio (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 marzo 1973, n. 7.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[È autorizzata la concessine al comune di Perugia di un contributo quadriennale, dell'ammontare complessivo di lire 75 milioni, sulla spesa di lire 250 milioni che il comune stesso si assume per l'istituzione e l'esercizio di un servizio di linea aerea tra Perugia-S. Egidio e Milano] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Il contributo di cui al precedente art. 1 è stabilito nelle seguenti misure:

a) lire 30.000.000 per il primo anno di esercizio;

b) lire 22.500.000 per il secondo anno di esercizio;

c) lire 15.000.000 per il terzo anno di esercizio;

d) lire 7.500.000 per il quarto anno di esercizio;

e sarà erogato in rate semestrali posticipate] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[L'onere complessivo di lire 75 milioni farà carico per lire 30 milioni al bilancio per l'esercizio 1973; per lire 22.500.000 al bilancio per l'esercizio 1974; per lire 15 milioni al bilancio per l'esercizio 1975; per lire 7.500.000 al bilancio per l'esercizio 1976.

La spesa di lire 30.000.000 per l'esercizio 1973 farà carico al capitolo 245 del bilancio per l'esercizio 1973, denominato «Contributi a enti pubblici e privati per l'esercizio e la gestione degli aeroporti esistenti nel territorio della Regione e contributi agli enti locali e alle società con prevalente capitale pubblico per lo esercizio e la gestione di linee urbane ed extraurbane», che presenta la necessaria disponibilità.

Agli oneri previsti per gli esercizi dal 1974 al 1976 si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.