L.R.
9 marzo 1973, n. 16 (1).
Personale
in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli Uffici regionali
(2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 marzo 1973, n. 8.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Articolo
unico
[È
riconosciuto al personale in posizione di distacco o di comando, richiesto
dalla giunta regionale, in esecuzione della Delib.C.R. 16 settembre 1970, n.
20, della Delib.C.R. 5 aprile 1971, n. 92, della Delib.C.R. 30 aprile 1971, n.
112, della Delib.C.R. 25 giugno 1971, n. 138, della Delib.C.R. 29 novembre
1971,
n. 205 e della Delib.C.R. 12 gennaio 1972, n. 227, nonché al personale comunque
in servizio alla Regione alla data del 9 febbraio 1973, il diritto di essere
inquadrato a domanda, previo accertamento degli organi competenti, nei ruoli
regionali, sentite le organizzazioni sindacali.
Le
leggi regionali, concernenti l'ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico, il
trattamento economico del personale regionale, terranno conto del servizio
comunque prestato nella Regione e nella Amministrazione di provenienza e delle
qualifiche presso queste ultime rivestite, avuto riguardo agli studi compiuti,
agli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di
produzione scientifica, salvaguardando, nello stesso tempo, i diritti acquisiti
all'atto dell'inquadramento nel ruolo della Amministrazione di provenienza.
Al
personale, di cui al primo comma, sono estesi tutti i benefici previsti per gli
impiegati dello Stato che passeranno alle dipendenze della Regione in
applicazione dei decreti delegati.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.